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COMUNICATO STAMPA

Modifica delle misure per il controllo dei rischi relative alle ABS di nuova emissione e alle obbligazioni bancarie non garantite

20 gennaio 2009

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha oggi deciso di apportare le seguenti modifiche aggiuntive agli affinamenti tecnici concernenti le misure per il controllo dei rischi che aveva annunciato il 4 settembre 2008 [1] e che entreranno in vigore il 1° febbraio 2009.

  1. Per quanto riguarda le attività cartolarizzate ( asset-backed securities, ABS) l’Eurosistema richiederà, al momento dell’emissione, un rating AAA/Aaa da parte di un’istituzione esterna accettata per la valutazione del merito di credito ( external credit assessment institution, ECAI) quale criterio aggiuntivo di idoneità per tutte le ABS emesse a partire dal 1° marzo 2009. Per la loro durata di vita sarà invece mantenuta la preesistente soglia minima, ossia un rating non inferiore alla singola A. Inoltre per le ABS emesse dal 1° marzo 2009, il pool di attività sottostanti non dovrà essere costituito, integralmente oppure in parte, da tranche di altre attività cartolarizzate. Le ABS emesse anteriormente al 1° marzo 2009 saranno esentate da quest’ultimo requisito fino al 1° marzo 2010.
  2. Per quanto concerne le obbligazioni bancarie non garantite, l’Eurosistema introdurrà limiti al loro utilizzo. A partire dal 1° marzo 2009 il valore cauzionale per le obbligazioni bancarie non garantite rilasciate da un emittente o da un qualsiasi altro soggetto con cui questo abbia stretti legami (secondo la definizione della sezione 6.2.3 del documento sulle caratteristiche generali degli strumenti e delle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema [2]) non potrà superare, una volta applicati gli scarti di garanzia, il 10% del valore totale delle garanzie della controparte, a meno che il valore di mercato delle attività in questione non superi l’importo di EUR 50 milioni. Tale limite non si applica alle obbligazioni bancarie garantite da un ente del settore pubblico che gode del diritto di imposizione fiscale. Le obbligazioni bancarie non garantite costituite in garanzia presso l’Eurosistema fino al 20 gennaio 2009 saranno soggette a questo limite a decorrere dal 1° marzo 2010.

Al pari delle misure adottate in precedenza, le attuali modifiche mirano a preservare intatte le caratteristiche fondamentali del quadro di riferimento per le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema, fra cui un ampio ventaglio di garanzie idonee e di controparti aventi accesso alla liquidità della banca centrale, mantenendo al tempo stesso un adeguato livello di tutela per l’Eurosistema. Il sistema di garanzie dell’Eurosistema si è dimostrato solido ed efficiente negli anni, anche durante la recente turbolenza dei mercati finanziari. In particolare, l’accettazione di una vasta gamma di garanzie rafforza la capacità di tenuta dei mercati finanziari dell’area dell’euro.

Con le modifiche di cui al punto 1, che rispecchiano l’effettivo utilizzo delle ABS idonee da parte delle controparti e i recenti andamenti dei mercati di questi strumenti, si intende inoltre contribuire al ripristino del corretto funzionamento del mercato delle ABS.

  1. [1] Inoltre il 15 ottobre 2008 la BCE aveva annunciato una serie di misure per l’ulteriore estensione del sistema delle garanzie fino al termine del 2009. Le modifiche annunciate nel comunicato stampa odierno non incidono su tali misure.

  2. [2] BCE, L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euro – Caratteristiche generali degli strumenti e delle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema, 12 novembre 2008 (http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/gendoc2008it.pdf).

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