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COMUNICATO STAMPA

Modifiche al documento “L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euro – Caratteristiche generali degli strumenti e delle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema” relative ai titoli garantiti da attività

13 gennaio 2006

La Banca centrale europea (BCE) pubblica oggi le modifiche al documento L’attuazione della politica monetaria nell’area dell’euro – Caratteristiche generali degli strumenti e delle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (di seguito “Caratteristiche generali”). Tali modifiche sono volte a precisare i criteri di valutazione dell’idoneità dei titoli garantiti da attività ai fini dell’utilizzo nelle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema. In passato l’Eurosistema non ha applicato criteri di idoneità specifici a questi titoli, ricompresi nella categoria degli strumenti di debito; esso ha invece interpretato in senso restrittivo il requisito generale di idoneità per la lista di primo livello, secondo il quale gli strumenti di debito devono avere “un capitale fisso e incondizionato”, escludendo i titoli garantiti da attività in cui il rischio di credito è stato trasferito a società veicolo (special purpose vehicle) tramite derivati creditizi. Pertanto, i cambiamenti apportati sono intesi ad accrescere la trasparenza complessiva del sistema di garanzie, individuando i criteri specifici che i titoli garantiti da attività devono soddisfare in aggiunta a quelli generalmente previsti per gli strumenti di debito. A seguito dell’introduzione del nuovo regime, è stato altresì deciso che il requisito relativo al “capitale fisso e incondizionato” non sarà più applicabile ai titoli garantiti da attività, poiché il capitale di detti titoli dipende solitamente dalla performance delle attività sottostanti.

I nuovi criteri riguardano i seguenti cinque aspetti:

  1. La struttura dell’operazione. Le attività derivanti dal flusso di cassa devono essere legalmente acquisite in conformità delle leggi di uno Stato membro dal cedente o da un intermediario attraverso la cartolarizzazione delle emissioni di una società veicolo (special purpose vehicle) in modo tale che l’Eurosistema consideri l’operazione come una “vendita effettiva” che sia esecutiva nei confronti dei terzi. Tali attività devono essere al di fuori della portata del cedente e dei suoi creditori, anche in caso di fallimento del cedente.
  2. La composizione del pool di attività

    . Le attività derivanti dal flusso di cassa non devono consistere in titoli di credito o titoli analoghi risultanti dal trasferimento del rischio di credito mediante di derivati creditizi.

  3. Il grado di subordinazione delle tranche

    . Sono esclusi dalla lista di primo livello gli strumenti di debito che garantiscono il rimborso del capitale e/o il pagamento degli interessi subordinatamente ai diritti dei detentori di altri strumenti di debito dello stesso emittente (ovvero, nell’ambito di un programma di emissione, subordinatamente ad altre

    tranche

    dello stesso programma). Una

    tranche

    (o

    sub-tranche

    ) si considera non subordinata rispetto ad altre

    tranche

    (o

    sub-tranche

    ) appartenenti alla stessa emissione ed è di primo grado (

    senior

    ) se – in conformità della priorità del pagamento applicabile dopo la consegna dell’avviso di esigibilità, come stabilito nella circolare d’offerta – quella

    tranche

    (o

    sub-tranche

    ) riceve il pagamento (capitale e interessi) con priorità rispetto ad altre

    tranche

    o

    sub-tranche

    oppure è ultima nel sostenere le perdite relative alle attività sottostanti.

  4. Il paese di residenza dell’emittente. Non sono stanziabili i titoli garantiti da attività emessi da soggetti residenti in un paese del G10 non appartenente allo Spazio economico europeo (SEE), attualmente Stati Uniti, Canada, Giappone e Svizzera. Tale restrizione è intesa a evitare ulteriori complessità legali che deriverebbero dalla necessità di verificare se i diritti dell’Eurosistema siano sufficientemente tutelati dagli ordinamenti giuridici di ciascuno di questi paesi.
  5. La verifica dell’idoneità. L’Eurosistema si riserva il diritto di richiedere a ciascun soggetto terzo interessato (come l’emittente, il cedente o l’organizzatore) ogni tipo di chiarimento e/o conferma dal punto di vista giuridico ritenuti necessari per valutare l’idoneità dei titoli garantiti da attività.

Va osservato tuttavia che tali criteri, nonché l’eccezione al requisito concernente il “capitale fisso e incondizionato” non si applicano ai titoli coperti da obbligazioni bancarie emessi in conformità dell’articolo 22, paragrafo 4, della Direttiva 85/611/CEE (e successive modifiche) sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Le Caratteristiche generali e i suddetti emendamenti sono pubblicati in allegato all’Indirizzo BCE/2005/17 che modifica l’Indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema. L’atto è stato adottato dal Consiglio direttivo della BCE e le modifiche entreranno in vigore il 1° maggio 2006.

I titoli garantiti da attività considerati idonei ai sensi dell’Indirizzo BCE/2005/2, ma non rispondenti ai criteri descritti continueranno a essere stanziabili per un periodo transitorio che avrà termine il 15 ottobre 2006.

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Il Consiglio direttivo ha altresì deciso che, in via transitoria, le quote dei fonds communs de créances (FCC) francesi compresi nella lista di primo livello continueranno a essere stanziabili fino al 30 dicembre 2008.

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