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Documento 32015D0017

Decisione (UE) 2015/727 della Banca centrale europea, del 10 aprile 2015, sull'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per il primo periodo di contribuzione e per l'anno 2015 (BCE/2015/17)

GU L 115 del 6.5.2015, pagg. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/727/oj

6.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/36


DECISIONE (UE) 2015/727 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 aprile 2015

sull'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per il primo periodo di contribuzione e per l'anno 2015 (BCE/2015/17)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

Visto il Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea del 22 ottobre 2014 sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (1), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 16, paragrafo 1,

Considerando quanto segue:

(1)

La Banca centrale europea (BCE) deve determinare l'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza da richiedere mediante l'emissione di avvisi di contribuzione per ciascuna categoria di soggetti e di gruppi vigilati, e deve pubblicare tale informazione sul proprio sito Internet entro il 30 aprile del periodo di contribuzione di riferimento.

(2)

L'avviso per il primo periodo di contribuzione, ossia quello relativo ai mesi di novembre e dicembre del 2014, deve essere emesso insieme all'avviso per il periodo di contribuzione relativo all'anno 2015. L'importo totale dei contributi annuali per le attività di vigilanza richiesti per l'anno 2015 dovrebbe pertanto rispecchiare le spese sostenute dalla BCE in relazione ai propri compiti in materia di vigilanza a partire dal novembre del 2014.

(3)

Tali spese sono principalmente costituite da costi direttamente collegati ai compiti della BCE in materia di vigilanza, ad esempio la vigilanza dei soggetti significativi, la supervisione sulla vigilanza dei soggetti meno significativi e lo svolgimento delle funzioni orizzontali e dei servizi specialistici. Esse comprendono altresì i costi indirettamente collegati ai compiti della BCE in materia di vigilanza, ad esempio i servizi forniti dalle funzioni di supporto della BCE, compresi gli stabili, la gestione delle risorse umane e i servizi informatici.

(4)

Al fine di calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza dovuto in relazione a ciascun soggetto o gruppo vigilato, i costi totali sono suddivisi in due parti: soggetti e gruppi significativi, da un lato, e soggetti e gruppi meno significativi, dall'altro. I costi sono stati suddivisi sulla base delle spese imputate alle funzioni di riferimento che conducono la vigilanza diretta sui soggetti vigilati significativi e quella indiretta sui soggetti vigilati meno significativi.

(5)

Le spese relative ai compiti di vigilanza bancaria sostenute dalla BCE nel primo periodo di contribuzione e recuperabili attraverso i contributi per le attività di vigilanza sono state incluse nel bilancio annuale della BCE relativo all'anno 2014 (2).

(6)

La stima delle spese annuali relative al periodo di contribuzione per l'anno 2015 è ricavata dal bilancio preventivo della BCE approvato, tenendo conto degli sviluppi della spesa annuale stimata a carico della BCE che erano noti al momento in cui la presente Decisione è stata elaborata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (3) e nel Regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41).

Articolo 2

Importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per il primo periodo di contribuzione e per l'anno 2015

1.   L'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per il primo periodo di contribuzione e per l'anno 2015 è pari a EUR 325 986 085, corrispondente ai costi effettivi sostenuti dalla BCE per i mesi di novembre e dicembre 2014 e ad una stima dei costi annuali della BCE per il 2015, come riportati nell'allegato I alla presente decisione.

2.   Ciascuna categoria di soggetti e gruppi vigilati corrisponde l'importo complessivo di contributi annuali per le attività di vigilanza che è indicato nell'allegato II alla presente decisione.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 29 aprile 2015.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 aprile 2015.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 311 del 31.10.2014, pag. 23.

(2)  Pubblicato nel febbraio 2015 sul sito Internet della BCE, all'indirizzo www.ecb.europa.eu.

(3)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).


ALLEGATO I

(EUR)

 

2014

2015

Totale

Stipendi e benefici

18 456 945

151 665 635

170 122 580

Locazione e manutenzione degli edifici

2 199 243

22 563 517

24 762 760

Altre spese di esercizio

9 316 824

121 783 921

131 100 745

Totale

29 973 012

296 013 073

325 986 085


ALLEGATO II

(EUR)

 

2014

2015

Totale

Contributi per le attività di vigilanza

29 973 012

296 013 073

325 986 085

di cui:

 

 

 

Contributi a carico dei soggetti e gruppi significativi

25 622 812

264 068 941

289 691 753

Contributi a carico dei soggetti e gruppi meno significativi

4 350 200

31 944 132

36 294 332


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