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Documento 32015R0534

Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015 , sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13)

GU L 86 del 31.3.2015, pagg. 13–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore: Questo atto è stato modificato. Versione consolidata attuale: 21/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/534/oj

31.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/13


REGOLAMENTO (UE) 2015/534 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 17 marzo 2015

sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafo 2 e paragrafo 5, lettera d), e l'articolo 10.

Visto il Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 1, l'articolo 140 e l'articolo 141, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Gli enti creditizi sono soggetti agli obblighi di segnalazione stabiliti dal Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (di seguito indicato anche come «CRR») e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (4). Le informazioni segnalate sono raccolte dalla BCE in conformità alla Decisione BCE/2014/29 (5). Il presente regolamento integra la Decisione BCE/2014/29 specificando ulteriormente gli obblighi riguardanti la segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza.

(2)

Il Regolamento (UE) n. 680/2014 stabilisce obblighi uniformi per tutti gli enti soggetti al Regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione alle segnalazioni alle autorità competenti a fini di vigilanza per ambiti specifici definiti nell'articolo 1 dello stesso Regolamento (UE) n. 680/2014. Uno di tali ambiti è quello delle informazioni finanziarie su base consolidata. Ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, la segnalazione a fini di vigilanza di informazioni finanziarie su base consolidata è obbligatoria per gli enti creditizi che redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). La trasmissione da parte delle autorità nazionali competenti (ANC) alla BCE delle informazioni a fini di vigilanza obbligatorie ai sensi del Regolamento (UE) n. 680/2014, riguardanti sia i soggetti vigilati significativi che i soggetti vigilati meno significativi, attualmente è effettuata in conformità alla Decisione BCE/2014/29 e dovrebbe proseguire invariata, visto che non è inclusa nell'oggetto del presente regolamento.

(3)

L'esercizio della discrezionalità nel richiedere agli enti creditizi di utilizzare i principi contabili internazionali ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza, in virtù dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, non rientra nell'oggetto del presente regolamento. Visto l'articolo 150 del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), le decisioni precedentemente adottate dalle ANC in merito all'esercizio o al mancato esercizio di tale discrezionalità dovrebbero rimanere invariate.

(4)

In conformità all'articolo 99, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, per gli enti creditizi che applicano i principi contabili internazionali ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza in forza dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, la segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata richiede una decisione dell'autorità competente che estenda tale segnalazione. Anche la BCE dovrebbe adottare una decisione per estendere l'obbligo di presentare informazioni finanziarie a fini di vigilanza ai gruppi vigilati significativi che applicano il Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013.

(5)

In conformità all'articolo 99, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013, per gli enti creditizi che applicano discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva del Consiglio 86/635/CEE (7), la segnalazione a fini di vigilanza di informazioni finanziarie su base consolidata richiede una previa decisione dell'autorità competente che estenda tale segnalazione. Anche la BCE dovrebbe adottare una decisione per estendere l'obbligo di presentare informazioni finanziarie a fini di vigilanza ai gruppi vigilati significativi che applicano discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE. L'Autorità bancaria europea è stata consultata conformemente all'articolo 99, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013.

(6)

Il Regolamento (UE) n. 680/2014 stabilisce obblighi uniformi per le segnalazioni da effettuare a fini di vigilanza riguardanti gli ambiti ricompresi nel suo campo di applicazione. In virtù dell'articolo 99, paragrafi 5 e 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013, il Regolamento (UE) n. 680/2014 riguarda esclusivamente informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata. La segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale non rientra nel suo ambito di applicazione; pertanto, le autorità competenti possono imporre obblighi riguardanti la segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale. Vista la necessità di disporre di informazioni finanziarie comparabili per i soggetti vigilati significativi e per i soggetti vigilati meno significativi, il presente regolamento dovrebbe stabilire quali informazioni finanziarie di vigilanza debbano essere segnalate su base individuale alle ANC dai soggetti vigilati significativi e meno significativi. Le ANC dovrebbero successivamente presentare tali informazioni alla BCE, in conformità all'articolo 140, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

(7)

In virtù dell'articolo 40 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono esigere che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel loro territorio presentino loro una relazione periodica sulle operazioni effettuate in tale Stato membro ospitante. In conformità all'articolo 2, paragrafo 20, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), le succursali stabilite in uno Stato membro partecipante, da un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante sono soggetti vigilati. Vista la necessità di disporre di informazioni finanziarie comparabili per i soggetti vigilati significativi, il presente regolamento dovrebbe stabilire quali informazioni finanziarie a fini di vigilanza debbano essere segnalate alle ANC dalle succursali stabilite in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante. Le ANC dovrebbero successivamente presentare tali informazioni alla BCE in conformità all'articolo 140, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

(8)

L'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che la BCE disponga di poteri di vigilanza rispetto a enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, ovvero succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti. Pertanto, le succursali stabilite in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato terzo non rientrano nelle funzioni di vigilanza attribuite alla BCE. Di conseguenza, tali succursali non sono soggette agli obblighi di segnalazione di cui al presente regolamento. Inoltre, le succursali stabilite in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in un altro Stato membro partecipante dovrebbero essere escluse da tali obblighi di segnalazione perché tali obblighi devono essere applicati al livello del soggetto vigilato che ha stabilito la succursale.

(9)

Gli obblighi stabiliti dal presente regolamento riguardanti i soggetti vigilati significativi e meno significativi, incluse le succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti, dovrebbero essere volti a garantire che tali soggetti vigilati segnalino un numero minimo comune di informazioni alle ANC e non a imporre obblighi di segnalazione uniformi. Può essere opportuno che le ANC raccolgano le informazioni minime necessarie come parte di uno schema di segnalazione più ampio che esse stabiliscono in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione o nazionale e che serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, quali ad esempio i fini statistici.

(10)

Per l'esercizio delle funzioni della BCE, è necessario ricevere le informazioni finanziarie da parte dei gruppi vigilati meno significativi diversi da quelli che redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo l'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1606/2002. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire quali informazioni finanziarie a fini di vigilanza debbano essere segnalate alle ANC da tali gruppi. In particolare, dovrebbero essere specificati schemi, frequenze, date di riferimento e periodi di invio, nonché i limiti temporali riguardanti la segnalazione delle relative informazioni. Questi obblighi dovrebbero essere volti a garantire che tali gruppi vigilati segnalino un numero minimo comune di informazioni alle ANC e non a imporre obblighi di segnalazione uniformi.

(11)

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e all'articolo 21 del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), sia la BCE che le ANC sono soggette all'obbligo di scambio di informazioni. Fatto salvo il potere della BCE di ricevere direttamente le informazioni segnalate dagli enti creditizi, o di accedervi direttamente su base continuativa, le ANC forniscono specificamente alla BCE tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE stessa dal Regolamento (UE) n. 1024/2013.

(12)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 680/2014, agli enti può essere consentito di utilizzare un anno contabile che non corrisponde all'anno civile per la segnalazione delle informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata. Anche il presente regolamento dovrebbe consentire l'uso di un anno contabile che non corrisponda all'anno civile per tale segnalazione.

(13)

La BCE ha condotto una consultazione pubblica sul presente regolamento e ha analizzato i potenziali costi e benefici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento stabilisce obblighi riguardanti la segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza da trasmettere alle ANC da parte di:

a)

gruppi vigilati significativi che applicano i principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza, in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 575/2013, compresi i loro sottogruppi;

b)

gruppi vigilati significativi, diversi da quelli indicati alla lettera a), che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE, compresi i loro sottogruppi;

c)

soggetti vigilati significativi, incluse le succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti;

d)

gruppi vigilati significativi riguardo a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo:

e)

gruppi vigilati meno significativi che applicano i principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza, in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 575/2013, compresi i loro sottogruppi;

f)

gruppi vigilati meno significativi, diversi da quelli indicati alla lettera e), che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE, compresi i loro sottogruppi;

g)

soggetti vigilati meno significativi, incluse le succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti.

2.   In deroga agli articoli 7 e 14, i soggetti vigilati cui è stata concessa una deroga riguardo all'applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, sulla base dell'articolo 7 o dell'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 575/2013, non sono obbligati a segnalare informazioni finanziarie a fini di vigilanza ai sensi del presente regolamento.

3.   Nel caso in cui le autorità competenti, compresa la BCE, richiedano agli enti di rispettare gli obblighi di cui alle parti da due a quattro e da sei a otto del Regolamento (UE) n. 575/2013 e al titolo VII della Direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata, in conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 575/2013, tali enti rispettano gli obblighi previsti dal presente regolamento su base subconsolidata.

4.   Le ANC e/o le banche centrali nazionali possono utilizzare i dati raccolti ai sensi del presente regolamento per ogni altra funzione.

5.   Il presente regolamento non pregiudica i principi contabili applicati dai gruppi e soggetti vigilati nei loro conti consolidati o nei conti annuali, né modifica i principi contabili applicati per la segnalazione a fini di vigilanza. Dato che i gruppi e i soggetti vigilati applicano principi contabili diversi, dovrebbero essere trasmesse soltanto informazioni relative alle regole di valutazione, compresi i metodi di stima delle perdite per il rischio di credito, esistenti in base ai principi contabili di riferimento e che sono effettivamente applicate dal gruppo o soggetto vigilato. A tali fini, sono forniti modelli di segnalazione specifici per i gruppi e i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE. I punti di dati all'interno dei modelli che non sono applicabili ai rispettivi soggetti vigilati non devono essere segnalati.

6.   Le succursali stabilite in uno Stato membro partecipante di un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante possono trasmettere le informazioni che sono tenute a fornire in base al presente regolamento all'ANC di riferimento tramite l'ente creditizio che le ha istituite.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui al Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), unitamente alle definizioni seguenti:

(1)

per «IAS» e «IFRS» si intendono rispettivamente gli «International Accounting Standards» e gli «International Financial Reporting Standards» come definiti all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1606/2002;

(2)

per «filiazione» si intende una filiazione come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del Regolamento (UE) n. 575/2013 e che sia un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

(3)

per «sottogruppo» si intende un gruppo la cui impresa madre non è essa stessa filiazione di un altro ente autorizzato nello stesso Stato membro partecipante, o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista stabilita nel medesimo Stato membro partecipante;

(4)

per «base consolidata» si intende la base consolidata come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 48 del Regolamento (UE) n. 575/2013;

(5)

per «base subconsolidata» si intende la base subconsolidata come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 49 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 3

Mutamento di qualifica di un soggetto o gruppo vigilato

1.   Ai fini del presente regolamento, un soggetto o gruppo vigilato è classificato come significativo decorsi 18 mesi dalla notifica al medesimo della decisione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Esso segnala le informazioni in conformità al Titolo II del presente regolamento, quale soggetto o gruppo vigilato significativo, alla prima data di riferimento successiva alla sua classificazione come significativo.

2.   Ai fini del presente regolamento, un soggetto o gruppo vigilato è classificato come meno significativo quando gli è notificata la decisione di cui all'articolo 46, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). A seguito di tale decisione, esso comincia a segnalare le informazioni in conformità al Titolo III del presente regolamento.

TITOLO II

GRUPPI E SOGGETTI VIGILATI SIGNIFICATIVI

CAPO I

Gruppi vigilati significativi

Articolo 4

Schema e frequenza della segnalazione su base consolidata e date di riferimento e d'invio per i gruppi vigilati significativi che applicano gli IFRS per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013

In conformità all'articolo 99, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013, i gruppi vigilati significativi che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata come disposto dagli articoli 2, 3 e 10 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Anche i loro sottogruppi che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata come disposto dagli articoli 2, 3 e 10 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Articolo 5

Schema e frequenza della segnalazione su base consolidata e date di riferimento e d'invio per i gruppi vigilati significativi che applicano discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE

In conformità all'articolo 99, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 575/2013, i gruppi vigilati significativi, diversi da quelli di cui all'articolo 4, che sono sottoposti a discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE, inclusi i relativi sottogruppi, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base consolidata come disposto dagli articoli 2, 3 e 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

CAPO II

Soggetti vigilati significativi

Articolo 6

Schema e frequenza della segnalazione su base individuale per soggetti che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo

1.   I soggetti vigilati significativi, non facenti parte di un gruppo vigilato significativo, che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento ovvero perché applicano tali principi per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale all'ANC di riferimento. Ciò si applica altresì alle succursali stabilite in uno Stato membro partecipante di enti creditizi stabiliti in uno Stato membro non partecipante.

2.   La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 include le informazioni specificate nell'articolo 9 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 ed è effettuata con la frequenza specificata in tale articolo.

3.   I soggetti vigilati significativi, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo e sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE, incluse le succursali stabilite in uno Stato membro partecipante di enti creditizi stabiliti in uno Stato membro non partecipante, segnalano informazioni finanziarie a fini di vigilanza all'ANC di riferimento.

4.   La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui al paragrafo 3 include le informazioni specificate nell'articolo 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 ed è effettuata con la frequenza specificata in tale articolo.

5.   Le informazioni specificate nei paragrafi 2 e 4 di cui sopra includono unicamente informazioni relative a:

a)

le attività, le passività, gli strumenti di capitale, i ricavi e i costi rilevati dal soggetto vigilato in base ai principi contabili applicabili;

b)

le esposizioni e le attività fuori bilancio in cui il soggetto vigilato è coinvolto;

c)

le operazioni diverse da quelle specificate nei punti a) e b) eseguite dal soggetto vigilato:

d)

le regole di valutazione, compresi i metodi di stima delle perdite per il rischio di credito, esistenti in base ai principi contabili applicabili ed effettivamente applicate dal soggetto vigilato.

6.   Le ANC possono raccogliere le informazioni da trasmettere alla BCE specificate nei paragrafi 2 e 4 come parte di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione o nazionale, comprenda ulteriori informazioni finanziarie a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.

Articolo 7

Schema e frequenza della segnalazione su base individuale per soggetti che fanno parte di un gruppo vigilato significativo

1.   I soggetti vigilati significativi che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento ovvero perché applicano tali principi per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, e che fanno parte di un gruppo vigilato significativo, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale all'ANC di riferimento. La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza da parte di tali soggetti è effettuata con la frequenza specificata nell'articolo 9 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e include le informazioni minime comuni specificate nell'allegato I.

2.   Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.

3.   I soggetti vigilati significativi, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE e fanno parte di un gruppo vigilato significativo, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza all'ANC di riferimento.

4.   La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui al paragrafo 3 è effettuata con la frequenza specificata nell'articolo 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e include le informazioni minime comuni specificate nell'allegato I.

5.   Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato IV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.

6.   Le informazioni specificate nei paragrafi 1, 2, 4 e 5 sono segnalate secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento.

7.   Le ANC possono raccogliere i dati da trasmettere alla BCE specificati nei paragrafi 1, 2, 4, e 5 come parte di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione o nazionale, comprenda ulteriori informazioni finanziarie a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.

Articolo 8

Date di riferimento e di invio per soggetti vigilati significativi

1.   Le informazioni riguardanti i soggetti vigilati significativi specificate negli articoli 6 e 7 hanno le seguenti date di riferimento:

a)

per le segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;

b)

per le segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;

c)

per le segnalazioni annuali: 31 dicembre.

2.   Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell'anno civile alla data di riferimento.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, ove ai soggetti vigilati significativi sia consentito di redigere i loro conti annuali in base a un anno contabile che non corrisponde all'anno civile, le ANC possono adattare le date di riferimento alla fine dell'anno contabile. Le date di riferimento adattate sono tre, sei, nove e dodici mesi dall'inizio dell'anno contabile. Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell'anno contabile alla data di riferimento.

4.   Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni riguardanti i soggetti vigilati significativi specificate negli articoli 6 e 7 entro la fine della giornata lavorativa nelle seguenti date d'invio:

a)

per i soggetti vigilati significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato significativo, il quarantesimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento cui le informazioni si riferiscono;

b)

per i soggetti vigilati significativi che fanno parte di un gruppo vigilato significativo, il cinquantacinquesimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento cui le informazioni si riferiscono.

5.   Le ANC decidono quando i soggetti vigilati debbano segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza per consentire loro di rispettare tali scadenze.

CAPO III

Segnalazioni da parte di gruppi vigilati significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo

Articolo 9

Schema e frequenza delle segnalazioni da parte di gruppi vigilati significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo

1.   Gli enti impresa madre in uno Stato membro partecipante e gli enti controllati da una società di partecipazione finanziaria madre o da una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro partecipante assicurano che le informazioni finanziarie a fini di vigilanza relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo siano segnalate su base individuale all'ANC di riferimento, con le modalità di seguito indicate:

a)

per i gruppi vigilati significativi che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento ovvero perché applicano tali principi per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, al massimo livello di consolidamento all'interno di uno Stato membro partecipante, le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza includono le informazioni specificate al paragrafo 1 dell'allegato II, e sono effettuate con la frequenza specificata nell'articolo 9 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014;

b)

per i gruppi vigilati significativi, diversi da quelli di cui sopra, che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE al massimo livello di consolidamento all'interno di uno Stato membro partecipante, le segnalazioni finanziarie a fini di vigilanza includono le informazioni specificate al paragrafo 2 dell'allegato II e sono effettuate con la frequenza specificata nell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 680/2014.

2.   In deroga al paragrafo 1, le imprese madri indicate in esso indicate non segnalano informazioni finanziarie riguardanti le filiazioni le cui attività ammontano a un valore totale pari o inferiore a 3 miliardi di EUR. A tali fini, il valore totale delle attività è determinato in base ai criteri stabiliti nella parte IV, titolo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

3.   Qualora da un aggiornamento dell'elenco dei soggetti vigilati, effettuato conformemente alla parte IV, titolo 2, capo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), risulti che il valore totale delle attività di una filiazione superi 3 miliardi di EUR, la filiazione stessa è inclusa nelle informazioni da segnalare ai sensi del paragrafo 1 alla prima data di riferimento che cade 18 mesi dopo la pubblicazione dell'elenco aggiornato dei soggetti vigilati. Qualora da un aggiornamento risulti che il valore totale delle attività di una filiazione sia inferiore o pari a 3 miliardi di EUR, l'impresa madre inizia a segnalare le informazioni conformemente al paragrafo 2 alla prima data di riferimento successiva alla pubblicazione dell'elenco aggiornato dei soggetti vigilati.

Articolo 10

Date di riferimento e di invio per le segnalazioni da parte di gruppi vigilati significativi relative a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo

1.   Le informazioni specificate nell'articolo 9 sono raccolte alle stesse date di riferimento previste per le informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti i gruppi vigilati significativi corrispondenti. Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell'anno contabile utilizzato per segnalare le informazioni finanziarie alla data di riferimento.

2.   Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni riguardanti le filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, come specificato nell'articolo 9, entro la fine della giornata lavorativa del cinquantacinquesimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento cui le informazioni si riferiscono.

3.   Le ANC decidono quando i soggetti vigilati debbano segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza per consentire loro di rispettare tali scadenze.

TITOLO III

GRUPPI E SOGGETTI VIGILATI MENO SIGNIFICATIVI

CAPO I

Gruppi vigilati meno significativi

Articolo 11

Schema e frequenza della segnalazione su base consolidata per i gruppi vigilati meno significativi

1.   I gruppi vigilati meno significativi che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, inclusi i relativi sottogruppi, segnalano informazioni finanziarie a fini di vigilanza all'ANC di riferimento su base consolidata.

2.   La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 è effettuata con la frequenza specificata nell'articolo 9 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e include le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 1 dell'allegato I.

3.   Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.

4.   I gruppi vigilati meno significativi, diversi da quelli indicati al paragrafo 1, che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE segnalano informazioni finanziarie a fini di vigilanza all'ANC di riferimento. Tale segnalazione finanziaria a fini di vigilanza è effettuata con la frequenza specificata nell'articolo 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e include le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 2 dell'allegato I.

5.   Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato IV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.

6.   In deroga ai paragrafi 4 e 5, le informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti gruppi vigilati meno significativi le cui attività ammontano a un valore totale pari o inferiore a 3 miliardi di EUR includono, come minimo comune, le informazioni specificate nell'allegato III, in luogo delle informazioni specificate nel paragrafo 4 del presente articolo. A tali fini, il valore totale delle attività dei gruppi vigilati è il valore utilizzato per determinare se un soggetto vigilato sia o meno significativo in base alle sue dimensioni, conformemente alla parte IV, titolo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

7.   Qualora da un aggiornamento dell'elenco dei soggetti vigilati, effettuato conformemente alla parte IV, titolo 2, capo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), risulti che il valore totale delle attività di un gruppo vigilato meno significativo supera i 3 miliardi di EUR, tale gruppo inizia a segnalare le informazioni ai sensi dei paragrafi 4 e 5, alla prima data di riferimento che cade 18 mesi dopo la pubblicazione dell'elenco aggiornato dei soggetti vigilati. Qualora da un aggiornamento risulti che il valore totale delle attività di un gruppo vigilato meno significativo è inferiore o pari a 3 miliardi di EUR, tale gruppo inizia a segnalare le informazioni conformemente al paragrafo 6 alla prima data di riferimento successiva alla pubblicazione dell'elenco aggiornato dei soggetti vigilati.

8.   Le informazioni specificate nei paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 sono segnalate secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento.

9.   Le ANC possono raccogliere le informazioni da presentare alla BCE specificate nei paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 come parte di uno schema di segnalazione più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione o nazionale, comprenda ulteriori informazioni finanziarie a fini di vigilanza e serva altresì a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.

Articolo 12

Date di riferimento e di invio per gruppi vigilati meno significativi

1.   Le informazioni riguardanti i soggetti vigilati meno significativi specificate nell'articolo 11 hanno le seguenti date di riferimento:

a)

per le segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;

b)

per le segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;

c)

per le segnalazioni annuali: 31 dicembre.

2.   Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell'anno civile alla data di riferimento.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, ove ai soggetti vigilati meno significativi sia consentito dalle ANC di segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza in base a un anno contabile che non corrisponde all'anno civile, le ANC possono adattare le date di riferimento alla fine dell'anno contabile. Le date di riferimento adattate sono tre, sei, nove e dodici mesi dall'inizio dell'anno contabile. Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente per il periodo dal primo giorno dell'anno contabile alla data di riferimento.

4.   Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni specificate nell'articolo 11 entro la fine della giornata lavorativa nelle seguenti date d'invio:

a)

per i gruppi vigilati meno significativi, inclusi i relativi sottogruppi, che segnalano su base consolidata, il cinquantacinquesimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento cui le informazioni si riferiscono.

b)

per i gruppi vigilati meno significativi che segnalano su base subconsolidata ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, il sessantacinquesimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento cui le informazioni si riferiscono.

5.   Le ANC decidono quando i soggetti vigilati debbano segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza per consentire loro di rispettare tali scadenze.

CAPO II

Soggetti vigilati meno significativi

Articolo 13

Schema e frequenza della segnalazione su base individuale per soggetti meno significativi che non fanno parte di un gruppo

1.   I soggetti vigilati meno significativi che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento ovvero perché applicano tali principi per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, e che non fanno parte di un gruppo vigilato, comprese le succursali stabilite in uno Stato membro partecipante di enti creditizi stabiliti in uno Stato membro non partecipante, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale all'ANC di riferimento.

2.   La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 è effettuata con la frequenza specificata nell'articolo 9 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e include le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 1 dell'allegato I.

3.   Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.

4.   I soggetti vigilati meno significativi, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE e che non fanno parte di un gruppo vigilato, incluse le succursali stabilite in uno Stato membro partecipante di enti creditizi stabiliti in uno Stato membro non partecipante, segnalano informazioni finanziarie a fini di vigilanza all'ANC di riferimento.

5.   La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui al paragrafo 4 è effettuata con la frequenza specificata nell'articolo 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e include le informazioni minime comuni specificate nel paragrafo 2 dell'allegato I.

6.   Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato IV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.

7.   I paragrafi 2, 3, 5 e 6 sono soggetti alle seguenti eccezioni:

a)

le informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti enti creditizi vigilati meno significativi le cui attività ammontano a un valore totale inferiore a 3 miliardi di EUR includono, come minimo comune, le informazioni specificate nell'allegato III, in luogo delle informazioni specificate nei paragrafi 2, 3, 5 o 6;

b)

una succursale stabilita in uno Stato membro partecipante di un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante non è inclusa nella segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza se il valore totale delle sue attività è inferiore a 3 miliardi di EUR.

8.   Ai fini del paragrafo 7, il valore totale delle attività del soggetto vigilato è il valore utilizzato per determinare se un soggetto vigilato sia o meno significativo in base alle sue dimensioni, conformemente alla parte IV, titolo 3 del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

9.   Qualora da un aggiornamento dell'elenco dei soggetti vigilati, effettuato conformemente alla parte IV, titolo 2, capo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), risulti che il valore totale delle attività di un soggetto vigilato meno significativo supera i 3 miliardi di EUR, tale soggetto inizia a segnalare le informazioni ai sensi dei paragrafi 2, 3, 5 e 6, alla prima data di riferimento che cade 18 mesi dopo la pubblicazione dell'elenco aggiornato dei soggetti vigilati. Qualora da un aggiornamento risulti che il valore totale delle attività di un soggetto vigilato meno significativo sia inferiore o pari a 3 miliardi di EUR, tale soggetto inizia a segnalare le informazioni conformemente al paragrafo 7 alla prima data di riferimento successiva alla pubblicazione dell'elenco aggiornato dei soggetti vigilati.

10.   Le informazioni specificate nei paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 sono segnalate secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento.

11.   Le ANC possono raccogliere le informazioni da presentare alla BCE specificate nei paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 come parte di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione o nazionale, comprenda ulteriori informazioni finanziarie a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.

Articolo 14

Schema e frequenza della segnalazione su base individuale per soggetti che fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo

1.   I soggetti vigilati meno significativi che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, o perché redigono i loro conti annuali secondo i principi contabili di cui a tale regolamento ovvero perché applicano tali principi per la segnalazione a fini di vigilanza in base all'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013, e che fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo, segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza su base individuale all'ANC di riferimento.

2.   La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui al paragrafo 1 è effettuata con la frequenza specificata nell'articolo 9 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e include le informazioni minime comuni specificate nell'allegato II.

3.   Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato III del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.

4.   I soggetti vigilati meno significativi, diversi da quelli indicati al paragrafo 1, che sono soggetti a discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE e fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo segnalano informazioni finanziarie a fini di vigilanza all'ANC di riferimento.

5.   La segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui al paragrafo 4 è effettuata con la frequenza specificata nell'articolo 11 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 e include le informazioni minime comuni specificate nell'allegato II.

6.   Le ANC trasmettono alla BCE qualsiasi modello supplementare specificato nell'allegato IV del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 da esse raccolto. Le ANC comunicano in anticipo alla BCE quali di tali modelli supplementari intendano trasmettere.

7.   In deroga ai paragrafi 2, 3, 5 e 6, la segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza di soggetti vigilati meno significativi le cui attività ammontano a un valore totale inferiore a 3 miliardi di EUR includono le informazioni specificate nell'allegato III. A tali fini, il valore totale delle attività del soggetto vigilato è il valore utilizzato per determinare se un soggetto vigilato sia o meno significativo in base alle sue dimensioni, conformemente alla parte IV, titolo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

8.   Qualora da un aggiornamento dell'elenco dei soggetti vigilati, effettuato conformemente alla parte IV, titolo 2, capo 3, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), risulti che il valore totale delle attività di un soggetto vigilato meno significativo supera i 3 miliardi di EUR, tale soggetto inizia a segnalare le informazioni ai sensi dei paragrafi 2, 3, 5 e 6, alla prima data di riferimento che cade 18 mesi dopo la pubblicazione dell'elenco aggiornato dei soggetti vigilati. Qualora da un aggiornamento risulti che il valore totale delle attività di un soggetto vigilato meno significativo sia inferiore o pari a 3 miliardi di EUR, tale soggetto inizia a segnalare le informazioni conformemente al paragrafo 7 alla prima data di riferimento successiva alla pubblicazione dell'elenco aggiornato dei soggetti vigilati.

9.   Le informazioni specificate nei paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 sono segnalate secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 5, del presente regolamento.

10.   Le ANC possono raccogliere le informazioni da presentare alla BCE specificate nei paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 come parte di uno schema di segnalazione nazionale più ampio che, in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione o nazionale, comprenda ulteriori informazioni finanziarie a fini di vigilanza e serva anche a fini diversi da quelli di vigilanza, come ad esempio a fini statistici.

Articolo 15

Date di riferimento e di invio per soggetti vigilati meno significativi

1.   Le informazioni riguardanti i soggetti vigilati meno significativi specificate negli articoli 13 e 14 hanno le seguenti date di riferimento:

a)

per le segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;

b)

per le segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;

c)

per le segnalazioni annuali: 31 dicembre.

2.   Le informazioni facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalate cumulativamente dal primo giorno dell'anno civile alla data di riferimento.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, ove ai soggetti vigilati meno significativi sia consentito dalle ANC di segnalare le loro informazioni finanziarie a fini di vigilanza in base a un anno contabile che non corrisponde all'anno civile, le ANC possono adattare le date di riferimento alla fine dell'anno contabile. Le date di riferimento adattate sono tre, sei, nove e dodici mesi dall'inizio dell'anno contabile. I dati facenti riferimento a un determinato periodo sono segnalati cumulativamente dal primo giorno dell'anno contabile alla data di riferimento.

4.   Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti i soggetti vigilati meno significativi specificate negli articoli 13 e 14 entro la fine della giornata lavorativa nelle seguenti date di invio:

a)

per i soggetti vigilati meno significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato, il cinquantacinquesimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento cui le informazioni si riferiscono;

b)

per i soggetti vigilati meno significativi che fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo, il sessantacinquesimo giorno lavorativo successivo alla data di riferimento cui le informazioni si riferiscono.

5.   Le ANC decidono quando i soggetti vigilati debbano segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza per consentire loro di rispettare tali scadenze.

TITOLO IV

QUALITÀ DEI DATI E LINGUAGGIO INFORMATICO

Articolo 16

Controlli di qualità dei dati

Le ANC controllano e garantiscono la qualità e l'affidabilità delle informazioni trasmesse alla BCE. A tali fini, le ANC seguono le specifiche contenute negli articoli 4 e 5 della Decisione BCE/2014/29.

Articolo 17

Linguaggio informatico per la trasmissione delle informazioni dalle autorità nazionali competenti alla BCE

Le ANC trasmettono le informazioni specificate nel presente regolamento secondo la tassonomia eXtensible Business Reporting Language al fine di fornire un formato tecnico uniforme per lo scambio dei dati specificati dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. A tali fini, le ANC seguono le specifiche contenute nell'articolo 6 della decisione BCE/2014/29.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18

Date di riferimento per la prima segnalazione

1.   Il 31 dicembre 2015 è la prima data di riferimento per la segnalazione in conformità al presente regolamento delle informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti:

a)

gruppi vigilati significativi;

b)

soggetti vigilati significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato.

2.   Il 30 giugno 2016 è la prima data di riferimento per la segnalazione in conformità al presente regolamento delle informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti:

a)

soggetti vigilati significativi che fanno parte di un gruppo vigilato;

b)

filiazioni di gruppi vigilati significativi stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo.

3.   Il 30 giugno 2017 è la prima data di riferimento per la segnalazione in conformità al presente regolamento delle informazioni finanziarie a fini di vigilanza riguardanti:

a)

gruppi vigilati meno significativi;

b)

soggetti vigilati meno significativi.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

Le decisioni adottate dalle ANC riguardo alla segnalazione da parte di gruppi e soggetti vigilati significativi di informazioni finanziarie a fini di vigilanza rientranti nell'oggetto del presente regolamento restano impregiudicate per tutte le date di riferimento precedenti alle prime date di riferimento per la segnalazione indicate nell'articolo 18.

Articolo 20

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 marzo 2015

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

(5)  Decisione BCE/2014/29 della Banca centrale europea, del 2 luglio 2014, relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (GU L 214 del 19.7.2014, pag. 34).

(6)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

(7)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

(8)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ( GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).


ALLEGATO I

Segnalazione finanziaria ai fini di vigilanza semplificata

1.

Per i gruppi vigilati e i soggetti vigilati che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, così come per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE che siano compatibili con gli IFRS, la «segnalazione finanziaria a fini di vigilanza semplificata» include i modelli di cui all'allegato III al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 elencati nella tabella 1.

2.

Per i gruppi vigilati e i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE diversi da quelli compresi nel paragrafo 1, la «segnalazione finanziaria a fini di vigilanza semplificata» include i modelli di cui all'allegato IV al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 elencati nella tabella 2.

3.

Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono segnalate in conformità alle istruzioni contenute nell'allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

4.

I modelli 17.1, 17.2 e 17.3 nelle tabelle 1 e 2 sono forniti esclusivamente per i gruppi vigilati, mentre il modello 40.1 nelle tabelle 1 e 2 è fornito per i gruppi vigilati e i soggetti vigilati che non fanno parte di un gruppo.

5.

Ai fini del calcolo della soglia indicata nella parte 2 delle tabelle 1 e 2 del presente allegato, si applica l'articolo 5, lett a), n. 4, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Tabella 1

Numero del modello

Nome del modello o del gruppo di modelli

PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]

Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.1

Stato patrimoniale: attività

1.2

Stato patrimoniale: passività

1.3

Stato patrimoniale: patrimonio netto

2

Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte

4.1

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione

4.2

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

4.3

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie disponibili per la vendita

4.4

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: finanziamenti e crediti e investimenti posseduti fino a scadenza

4.5

Attività finanziarie subordinate

5

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto

6

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni alle società non finanziarie per codici NACE

Disaggregazione delle passività finanziarie

8.1

Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

8.2

Passività finanziarie subordinate

Impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni

9.1

Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

9.2

Impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti

10

Derivati — negoziazione

Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura

11.1

Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura

12

Movimenti delle svalutazioni per perdite su crediti e riduzione di valore degli strumenti di capitale

Garanzie reali e garanzie ricevute

13.1

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per garanzie reali e per garanzie

13.2

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell'esercizio [possedute alla data della segnalazione]

13.3

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso [beni materiali] accumulate

14

Gerarchia del fair value: strumenti finanziari al fair value (valore equo)

Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

16.1

Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte

16.3

Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per strumento

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: stato patrimoniale

17.1

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: attività

17.2

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: esposizioni fuori bilancio — impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

17.3

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: passività

18

Esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate

19

Esposizioni oggetto di misure di tolleranza

PARTE 2 [TRIMESTRALE CON SOGLIA: FREQUENZA TRIMESTRALE O NESSUNA SEGNALAZIONE]

Disaggregazione geografica

20.4

Disaggregazione geografica delle attività per residenza della controparte

20.5

Disaggregazione geografica delle esposizioni fuori bilancio per residenza della controparte

20.6

Disaggregazione geografica delle passività per residenza della controparte

PARTE 4 [ANNUALE]

Struttura del gruppo

40.1

Struttura del gruppo: «entità per entità»


Tabella 2

Numero del modello

Nome del modello o del gruppo di modelli

PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]

Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.1

Stato patrimoniale: attività

1.2

Stato patrimoniale: passività

1.3

Stato patrimoniale: patrimonio netto

2

Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte

4.1

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione

4.2

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

4.3

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie disponibili per la vendita

4.4

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: finanziamenti e crediti e investimenti posseduti fino a scadenza

4.5

Attività finanziarie subordinate

4.6

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione

4.7

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate non possedute per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

4.8

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate non possedute per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

4.9

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: strumenti di debito non posseduti per negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo

4.10

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: altre attività finanziarie non derivate non possedute per negoziazione

5

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto

6

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni alle società non finanziarie per codici NACE

Disaggregazione delle passività finanziarie

8.1

Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

8.2

Passività finanziarie subordinate

Impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni

9.1

Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

9.2

Impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni ricevuti

10

Derivati — negoziazione

Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura

11.2

Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali: disaggregazione per tipo di rischio

12

Movimenti delle svalutazioni per perdite su crediti e riduzione di valore degli strumenti di capitale

Garanzie reali e garanzie ricevute

13.1

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per garanzie reali e per garanzie

13.2

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso nell'esercizio [possedute alla data della segnalazione]

13.3

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso [beni materiali] accumulate

14

Gerarchia del fair value: strumenti finanziari al fair value (valore equo)

Disaggregazione di voci selezionate del prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

16.1

Interessi attivi e passivi per strumento e per settore della controparte

16.4

Utili o perdite da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione per rischio

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: stato patrimoniale

17.1

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: attività

17.2

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: esposizioni fuori bilancio — impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

17.3

Riconciliazione tra ambito di consolidamento contabile e ambito di consolidamento previsto dal CRR: passività

18

Esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate

19

Esposizioni oggetto di misure di tolleranza

PARTE 2 [TRIMESTRALE CON SOGLIA: FREQUENZA TRIMESTRALE O NESSUNA SEGNALAZIONE]

Disaggregazione geografica

20.4

Disaggregazione geografica delle attività per residenza della controparte

20.5

Disaggregazione geografica delle esposizioni fuori bilancio per residenza della controparte

20.6

Disaggregazione geografica delle passività per residenza della controparte

PARTE 4 [ANNUALE]

Struttura del gruppo

40.1

Struttura del gruppo: «entità per entità»


ALLEGATO II

Segnalazione finanziaria ai fini di vigilanza ulteriormente semplificata

1.

Per i soggetti vigilati che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, così come per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE che siano compatibili con gli IFRS, la «segnalazione finanziaria a fini di vigilanza ulteriormente semplificata» include i modelli di cui all'allegato III al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 elencati nella tabella 3.

Tabella 3

Numero del modello

Nome del modello o del gruppo di modelli

PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]

Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.1

Stato patrimoniale: attività

1.2

Stato patrimoniale: passività

1.3

Stato patrimoniale: patrimonio netto

2

Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte

4.1

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione

4.2

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

4.3

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie disponibili per la vendita

4.4

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: finanziamenti e crediti e investimenti posseduti fino a scadenza

4.5

Attività finanziarie subordinate

5

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto

Disaggregazione delle passività finanziarie

8.1

Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

8.2

Passività finanziarie subordinate

Impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni

9.1

Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

10

Derivati — negoziazione

Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura

11.1

Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura: disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura

12

Movimenti delle svalutazioni per perdite su crediti e riduzione di valore degli strumenti di capitale

14

Gerarchia del fair value: strumenti finanziari al fair value (valore equo)

18

Esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate

19

Esposizioni oggetto di misure di tolleranza

2.

Per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla direttiva 86/635/CEE diversi da quelli compresi nel paragrafo 1, la «segnalazione finanziaria a fini di vigilanza ulteriormente semplificata» include i modelli di cui all'allegato IV al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 elencati nella tabella 4.

Tabella 4

Numero del modello

Nome del modello o del gruppo di modelli

PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]

Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.1

Stato patrimoniale: attività

1.2

Stato patrimoniale: passività

1.3

Stato patrimoniale: patrimonio netto

2

Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte

4.1

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione

4.2

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

4.3

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie disponibili per la vendita

4.4

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: finanziamenti e crediti e investimenti posseduti fino a scadenza

4.5

Attività finanziarie subordinate

4.6

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie possedute per negoziazione

4.7

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate non possedute per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

4.8

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: attività finanziarie non derivate non possedute per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

4.9

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: strumenti di debito non posseduti per negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo

4.10

Disaggregazione delle attività finanziarie per strumento e per settore della controparte: altre attività finanziarie non derivate non possedute per negoziazione

5

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto

Disaggregazione delle passività finanziarie

8.1

Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

8.2

Passività finanziarie subordinate

Impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni

9.1

Esposizioni fuori bilancio: impegni all'erogazione di prestiti, garanzie finanziarie e altri impegni dati

10

Derivati — negoziazione

Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura

11.2

Derivati — Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali: disaggregazione per tipo di rischio

12

Movimenti delle svalutazioni per perdite su crediti e riduzione di valore degli strumenti di capitale

18

Esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate

19

Esposizioni oggetto di misure di tolleranza

3.

Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono segnalate in conformità alle istruzioni contenute nell'allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.


ALLEGATO III

Punti di dati per la segnalazione finanziaria ai fini di vigilanza

1.

Per i soggetti vigilati che applicano gli IFRS ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002, così come per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE che siano compatibili con gli IFRS, i «punti di dati per la segnalazione finanziaria a fini di vigilanza» includono i punti di dati di cui all'allegato III al Regolamento (UE) n. 680/2014 identificati nell'allegato IV.

2.

Per i soggetti vigilati che applicano discipline contabili nazionali basate sulla Direttiva 86/635/CEE diversi da quelli compresi nel paragrafo 1, i «punti di dati per la segnalazione finanziaria a fini di vigilanza» includono i punti di dati di cui all'allegato IV al Regolamento (UE) n. 680/2014 identificati nell'allegato V.

3.

Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono segnalate in conformità alle istruzioni contenute nell'allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.


ALLEGATO IV

«Punti di dati FINREP» in base agli IFRS o ai GAAP nazionali compatibili con gli IFRS

Numero del modello

Nome del modello o del gruppo di modelli

PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]

Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.1

Stato patrimoniale: attività

1.2

Stato patrimoniale: passività

1.3

Stato patrimoniale: patrimonio netto

2

Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

5

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto

Disaggregazione delle passività finanziarie

8.1

Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

8.2

Passività finanziarie subordinate

10

Derivati - negoziazione

Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura

11.1

Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura Disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura

18

Esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate

19

Esposizioni oggetto di misure di tolleranza


CODICE CROMATICO NEI MODELLI:

 

Punti di dati da segnalare

1.   Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.1   Attività

 

Riferimenti

Valore contabile

010

010

Cassa e disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

IAS 1, paragrafo 54, lettera i)

 

020

Cassa

Parte 2, punto 1, dell'allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (di seguito «allegato V»)

 

030

Disponibilità presso banche centrali

Allegato V, parte 2, punto 2

 

040

Altri depositi a vista

Allegato V, parte 2, punto 3

 

050

Attività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e Application Guidance (di seguito «AG») 14

 

060

Derivati

IAS 39, paragrafo 9

 

070

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

080

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

090

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

100

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

IFRS 7, paragrafo 8, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 9

 

110

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

120

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

130

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

140

Attività finanziarie disponibili per la vendita

IFRS 7, paragrafo 8, lettera d); IAS 39, paragrafo 9

 

150

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

160

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

170

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

180

Finanziamenti e crediti

IFRS 7, paragrafo 8, lettera c); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26; allegato V, parte 1, punto 16

 

190

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

200

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

210

Investimenti posseduti fino a scadenza

IFRS 7, paragrafo 8, lettera b); IAS 39, paragrafo 9, AG16, AG26

 

220

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

230

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

240

Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura

IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9

 

250

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse

IAS 39, paragrafo 89A, lettera a)

 

260

Investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate

IAS 1, paragrafo 54, lettera e); allegato V, parte 2, punto 4

 

270

Attività materiali

 

 

280

Immobili, impianti e macchinari

IAS 16, paragrafo 6; IAS 1, paragrafo 54, lettera a)

 

290

Investimenti immobiliari

IAS 40, paragrafo 5; IAS 1, paragrafo 54, lettera b)

 

300

Attività immateriali

IAS 1, paragrafo 54, lettera c); articolo 4, paragrafo 1, punto 115, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (di seguito il «CRR»)

 

310

Avviamento

IFRS 3, paragrafo B67, lettera d); articolo 4, paragrafo 1, punto 113, del CRR

 

320

Altre attività immateriali

IAS 38, paragrafi 8 e 118

 

330

Attività fiscali

IAS 1, paragrafo 54 (lettere n-o)

 

340

Attività fiscali correnti

IAS 1, paragrafo 54, lettera n); IAS 12, paragrafo 5

 

350

Attività fiscali differite

IAS 1, paragrafo 54, lettera o); IAS 12, paragrafo 5; articolo 4, paragrafo 1, punto 106, del CRR

 

360

Altre attività

Allegato V, parte 2, punto 5

 

370

Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

IAS 1, paragrafo 54, lettera j); IFRS 5, paragrafo 38; allegato V, parte 2, punto 6

 

380

ATTIVITÀ TOTALI

IAS 1, paragrafo 9, lettera a), IAS Implementation Guidance (di seguito «IG») 6

 

1.2   Passività

 

Riferimenti

Valore contabile

010

010

Passività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9, AG 14 e 15

 

020

Derivati

IAS 39, paragrafo 9 e AG 15, lettera a)

 

030

Posizioni corte

IAS 39, AG15, lettera b)

 

040

Depositi

Parte 2, punto 9, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 1, punto 30

 

050

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

 

060

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

070

Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9

 

080

Depositi

Parte 2, punto 9 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 1, punto 30

 

090

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

 

100

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

110

Passività finanziarie rilevate al costo ammortizzato

IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47

 

120

Depositi

Parte 2, punto 9, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 1, punto 30

 

130

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

 

140

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

150

Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura

IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 1, punto 23

 

160

Variazioni del fair value (valore equo) degli elementi coperti in una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse

IAS 39, paragrafo 89A, lettera b)

 

170

Accantonamenti

IAS 37, paragrafo 10; IAS 1, paragrafo 54, lettera l)

 

180

Pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro

IAS 19, paragrafo 63; IAS 1, paragrafo 78, lettera d); allegato V, parte 2, punto 7

 

190

Altri benefici a lungo termine per i dipendenti

IAS 19, paragrafo 153; IAS 1, paragrafo 78, lettera d); allegato V, parte 2, punto 8

 

200

Ristrutturazioni

IAS 37, paragrafo 71 e paragrafo 84, lettera a)

 

210

Questioni giuridiche pendenti e contenzioso tributario

IAS 37, appendice C, esempi 6 e 10

 

220

Impegni e garanzie dati

IAS 37, appendice C, punto 9

 

230

Altri accantonamenti

 

 

240

Passività fiscali

IAS 1, paragrafo 54 (lettere n-o)

 

250

Passività fiscali correnti

IAS 1, paragrafo 54, lettera n); IAS 12, paragrafo 5

 

260

Passività fiscali differite

IAS 1, paragrafo 54, lettera o); IAS 12, paragrafo 5; articolo 4, paragrafo 1, punto 108, del CRR

 

270

Capitale sociale rimborsabile a richiesta

IAS 32 Illustrative Examples (di seguito «IE») 33; International Financial Reporting Interpretation Committee (di seguito «IFRIC») Interpretazione 2; allegato V, parte 2, punto 9

 

280

Altre passività

Allegato V, parte 2, punto 10

 

290

Passività incluse in gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

IAS 1, paragrafo 54, lettera p); IFRS 5, paragrafo 38; allegato V, parte 2, punto 11

 

300

TOTALE DELLE PASSIVITÀ

IAS 1, paragrafo 9, lettera b) e IG 6

 

1.3   Patrimonio netto

 

Riferimenti

Valore contabile

010

010

Capitale

IAS 1, paragrafo 54, lettera r); articolo 22 della direttiva 86/635/CEE (di seguito direttiva «BAD»)

 

020

Capitale versato

IAS 1, paragrafo 78, lettera e)

 

030

Capitale richiamato ma non versato

IAS 1, paragrafo 78, lettera e); allegato V, parte 2, punto 14

 

040

Sovrapprezzo azioni

IAS 1, paragrafo 78, lettera e); articolo 4, paragrafo 1, punto 124, del CRR

 

050

Strumenti di capitale emessi diversi dal capitale

Allegato V, parte 2, punti 15-16

 

060

Componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti

IAS 39, paragrafi 28-29; allegato V, parte 2, punto 15

 

070

Altri strumenti di capitale emessi

Allegato V, parte 2, punto 16

 

080

Altro patrimonio netto

IFRS 2, paragrafo 10; allegato V, parte 2, punto 17

 

090

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

Articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR

 

095

Voci che non saranno riclassificate nell'utile o perdita d'esercizio

IAS 1, paragrafo 82A, lettera a)

 

100

Attività materiali

IAS 16, paragrafi 39-41

 

110

Attività immateriali

IAS 38, paragrafi 85-87

 

120

Utili o (-) perdite attuariali derivanti da piani pensionistici a benefici definiti

IAS 1, paragrafo 7

 

122

Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

IFRS 5, paragrafo 38, IG esempio 12

 

124

Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate

IAS 1, paragrafo 82, lettera h); IAS 28, paragrafo 11

 

128

Voci che possono essere riclassificate nell'utile o perdita d'esercizio

IAS 1, paragrafo 82A, lettera a)

 

130

Copertura di investimenti netti in gestioni estere [parte efficace]

IAS 39, paragrafo 102, lettera a)

 

140

Conversione di valuta estera

IAS 21, paragrafo 52, lettera b); IAS 21, paragrafo 32 e paragrafi da 38 a 49

 

150

Derivati di copertura. Copertura di flussi finanziari [parte efficace]

IFRS 7, paragrafo 23, lettera c); IAS 39, paragrafi 95-101

 

160

Attività finanziarie disponibili per la vendita

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto (ii); IAS 39, paragrafo 55, lettera b)

 

170

Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

IFRS 5, paragrafo 38, IG esempio 12

 

180

Quota di altri ricavi e costi rilevati relativi a investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate

IAS 1, paragrafo 82, lettera h); IAS 28, paragrafo 11

 

190

Utili non distribuiti

Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR

 

200

Riserve di rivalutazione

IFRS 1, paragrafi 30 e D5-D8; allegato V, parte 2, punto 18

 

210

Altre riserve

IAS 1, paragrafo 54; IAS 1, paragrafo 78, lettera e)

 

220

Riserve o perdite accumulate di investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate

IAS 28, paragrafo 11; allegato V, parte 2, punto 19

 

230

Altro

Allegato V, parte 2, punto 19

 

240

(-) Azioni proprie

IAS 1, paragrafo 79, lettera a), punto vi); IAS 32, paragrafi 33-34, AG 14, AG 36; Allegato V, parte 2, punto 20

 

250

Utile o perdita attribuibile ai soci della controllante

IAS 27, paragrafo 28; IAS 1, paragrafo 83, lettera a), punto ii)

 

260

(-) Acconti su dividendi

IAS 32, paragrafo 35

 

270

Partecipazioni di minoranza

IAS 27, paragrafo 4; IAS 1, paragrafo 54, lettera q); IAS 27, paragrafo 27

 

280

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

IAS 27, paragrafi 27-28; articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR

 

290

Altre posizioni

IAS 27, paragrafi 27-28

 

300

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO

IAS 1, paragrafo 9, lettera c), e IG6

 

310

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO E TOTALE DELLE PASSIVITÀ

IAS 1, IG6

 

2.   Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

 

Riferimenti

Esercizio corrente

010

010

Interessi attivi

IAS 1, paragrafo 97; IAS 18, paragrafo 35, lettera b), punto iii); allegato V, parte 2, punto 21

 

020

Attività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i), e paragrafo B5, lettera e); allegato V, parte 2, punto 24

 

030

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i) e paragrafo B5, lettera e)

 

040

Attività finanziarie disponibili per la vendita

IFRS 7, paragrafo 20, lettera b); IAS 39, paragrafo 55, lettera b); IAS 39, paragrafo 9

 

050

Finanziamenti e crediti

IFRS 7, paragrafo 20, lettera b); IAS 39, paragrafo 9 e paragrafo 46, lettera a)

 

060

Investimenti posseduti fino a scadenza

IFRS 7, paragrafo 20, lettera b); IAS 39, paragrafo 9 e paragrafo 46, lettera b)

 

070

Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse

IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 2, punto 23

 

080

Altre attività

Allegato V, parte 2, punto 25

 

090

(Interessi passivi)

IAS 1, paragrafo 97; allegato V, parte 2, punto 21

 

100

(Passività finanziarie possedute per negoziazione)

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i), e paragrafo B5, lettera e); allegato V, parte 2, punto 24

 

110

Passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i) e paragrafo B5, lettera e)

 

120

Passività finanziarie misurate al costo ammortizzato

IFRS 7, paragrafo 20, lettera b); IAS 39, paragrafo 47

 

130

Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura, rischio di tasso di interesse

IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 2, punto 23

 

140

(Altre passività)

Allegato V, parte 2, punto 26

 

150

(Spese per capitale sociale rimborsabile su richiesta )

IFRIC 2, paragrafo 11

 

160

Ricavi da dividendi

IAS 18, paragrafo 35, lettera b), punto v); allegato V, parte 2, punto 28

 

170

Attività finanziarie possedute per negoziazione

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i) e paragrafo B5, lettera e)

 

180

Attività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i), e paragrafo B5, lettera e); IAS 39, paragrafo 9

 

190

Attività finanziarie disponibili per la vendita

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e paragrafo 55, lettera b)

 

200

Ricavi da commissioni e compensi

IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)

 

210

(Costi per commissioni e compensi)

IFRS 7, paragrafo 20, lettera c)

 

220

Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo, al netto

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punti ii)-v); allegato V, parte 2, punto 97

 

230

Attività finanziarie disponibili per la vendita

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto ii); IAS 39, paragrafo 9 e paragrafo 55, lettera b)

 

240

Finanziamenti e crediti

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto iv); IAS 39, paragrafi 9 e 56

 

250

Investimenti posseduti fino a scadenza

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto iii); IAS 39, paragrafi 9 e 56

 

260

Passività finanziarie rilevate al costo ammortizzato

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto v); IAS 39, paragrafo 56

 

270

Altro

 

 

280

Utili o (-) perdite risultanti da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 55, lettera a)

 

290

Utili o perdite risultanti da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo, al netto

IFRS 7, paragrafo 20, lettera a), punto i); IAS 39, paragrafo 55, lettera a)

 

300

Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto

IFRS 7, paragrafo 24; allegato V, parte 2, punto 30

 

310

Differenze di cambio [utile o (-) perdita], al netto

IAS 21, paragrafo 28 e paragrafo 52, lettera a)

 

330

Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie, al netto

IAS 1, paragrafo 34

 

340

Altri ricavi operativi

Allegato V, parte 2, punti 141-143

 

350

(Altri costi operativi)

Allegato V, parte 2, punti 141-143

 

355

Totale dei ricavi operativi (al netto)

 

 

360

(Spese amministrative)

 

 

370

(Spese di personale)

IAS 19, paragrafo 7; IAS 1, paragrafo 102, e IG6

 

380

(Altre spese amministrative)

 

 

390

(Ammortamenti)

IAS 1, paragrafi 102 e 104

 

400

(Immobili, impianti e macchinari)

IAS 1, paragrafo 104; IAS 16, paragrafo 73, lettera e), punto vii)

 

410

(Investimenti immobiliari)

IAS 1, paragrafo 104; IAS 40, paragrafo 79, lettera d), punto iv)

 

420

(Altre attività immateriali)

IAS 1, paragrafo 104; IAS 38, paragrafo 118, lettera e), punto vi)

 

430

(Accantonamenti o (-) storno di accantonamenti)

IAS 37, paragrafi 59 e 84; IAS 1, paragrafo 98, lettere b), f), g)

 

440

(Impegni e garanzie dati)

 

 

450

(Altri accantonamenti)

 

 

460

(Riduzione di valore o (-) storno della riduzione di valore di attività finanziarie misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo)

IFRS 7, paragrafo 20, lettera e)

 

470

(Attività finanziarie misurate al costo)

IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafo 66

 

480

(Attività finanziarie disponibili per la vendita)

IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafo 67

 

490

(Finanziamenti e crediti)

IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafo 63

 

500

(Investimenti posseduti fino a scadenza)

IFRS 7, paragrafo 20, lettera e); IAS 39, paragrafo 63

 

510

Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate

IAS 28, paragrafi 40-43

 

520

(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)

IAS 36, paragrafo 126, lettere a) e b)

 

530

(Immobili, impianti e macchinari)

IAS 16, paragrafo 73, lettera e), punti v)-vi)

 

540

(Investimenti immobiliari)

IAS 40, paragrafo 79, lettera d), punto v)

 

550

(Avviamento)

IFRS 3, appendice B, paragrafo B67, lettera d), punto v); IAS 36, paragrafo 124

 

560

(Altre attività immateriali)

IAS 38, paragrafo 118, lettera e), punti iv) e v)

 

570

(altro)

IAS 36, paragrafo 126, lettere a) e b)

 

580

Avviamento negativo rilevato a prospetto di conto economico complessivo

IFRS 3, allegato B64, lettera n), punto i)

 

590

Quota degli utili o (-) delle perdite risultanti da investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate

IAS 1, paragrafo 82, lettera c)

 

600

Utili o (-) perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate

IFRS 5, paragrafo 37; allegato V, parte 2, punto 27

 

610

UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

IAS 1, paragrafo 102, e IG6 IFRS 5, paragrafo 33A

 

620

(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite da attività operative in esercizio)

IAS 1, paragrafo 82, lettera d); IAS 12, paragrafo 77

 

630

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

IAS 1, IG 6

 

640

Utili o (-) perdite al netto delle imposte da attività operative cessate

IAS 1, paragrafo 82, lettera e); IFRS 5, paragrafo 33, lettera a), e paragrafo 33A

 

650

Utili o (-) perdite al lordo delle imposte da attività operative cessate

IFRS 5, paragrafo 33, lettera b), punto i)

 

660

(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a attività operative cessate)

IFRS 5, paragrafo 33, lettera b), punti ii) e iv)

 

670

UTILE O (-) PERDITA D'ESERCIZIO

IAS 1, paragrafo 82, lettera f)

 

680

Attribuibile a partecipazioni di minoranza

IAS 1, paragrafo 83, lettera a), punto i)

 

690

Attribuibile ai soci della controllante

IAS 1, paragrafo 83, lettera a), punto ii)

 

5.   Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto

 

 

Riferimenti

Banche centrali

Amministrazioni pubbliche

Enti creditizi

Altre società finanziarie

Società non finanziarie

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

010

020

030

040

050

060

Per prodotto

010

Su richiesta [ call ] e con breve preavviso [conto corrente]

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera a)

 

 

 

 

 

 

020

Debito da carta di credito

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera b)

 

 

 

 

 

 

030

Crediti commerciali

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera c)

 

 

 

 

 

 

040

Leasing finanziari

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera d)

 

 

 

 

 

 

050

Prestiti a seguito di patto di riacquisto passivo

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera e)

 

 

 

 

 

 

060

Altri prestiti a termine

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera f)

 

 

 

 

 

 

070

Anticipazioni che non sono prestiti

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera g)

 

 

 

 

 

 

080

PRESTITI E ANTICIPAZIONI

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

 

Per garanzia reale

090

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera h)

 

 

 

 

 

 

100

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera i)

 

 

 

 

 

 

Per finalità

110

di cui: credito al consumo

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera j)

 

 

 

 

 

 

120

di cui: mutui per l'acquisto di abitazioni

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera k)

 

 

 

 

 

 

Per subordinazione

130

di cui: prestiti per il finanziamento di progetti

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera l)

 

 

 

 

 

 

8.   Disaggregazione delle passività finanziarie

8.1   Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

 

Riferimenti

Valore contabile

Importo delle variazioni cumulative del fair value (valore equo) attribuibili alle variazioni del rischio di credito

Importo da pagare alla scadenza secondo quanto previsto dal contratto

Detenute per negoziazione

Designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

Costo ammortizzato

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto ii); IAS 39, paragrafo 9, AG 14-15

IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9

IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47

IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9

IFRS 7, paragrafo 10, lettera a); articolo 30, lettera b) e articolo 424, paragrafo 1, lettera d), punto i), del CRR

IFRS 7, paragrafo 10, lettera b)

010

020

030

037

040

050

010

Derivati

IAS 39, paragrafo 9 e AG 15, lettera a)

 

 

 

 

 

 

020

Posizioni corte

IAS 39, AG15, lettera b)

 

 

 

 

 

 

030

Strumenti di capitale

IAS 32, paragrafo 11

 

 

 

 

 

 

040

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

 

050

Depositi

Parte 2, paragrafo 9 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 1, punto 30

 

 

 

 

 

 

060

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

070

Conti correnti/depositi overnight

Parte 2, paragrafo 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

080

Depositi con durata prestabilita

Parte 2, paragrafo 9.2, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

090

Depositi rimborsabili con preavviso

Parte 2, paragrafo 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 2, punto 51

 

 

 

 

 

 

100

Operazioni di pronti contro termine

Parte 2, paragrafo 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

110

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

120

Conti correnti/depositi overnight

Parte 2, paragrafo 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

130

Depositi con durata prestabilita

Parte 2, paragrafo 9.2, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

140

Depositi rimborsabili con preavviso

Parte 2, paragrafo 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 2, punto 51

 

 

 

 

 

 

150

Operazioni di pronti contro termine

Parte 2, paragrafo 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

160

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

170

Conti correnti/depositi overnight

Parte 2, paragrafo 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

180

Depositi con durata prestabilita

Parte 2, paragrafo 9.2, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

190

Depositi rimborsabili con preavviso

Parte 2, paragrafo 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 2, punto 51

 

 

 

 

 

 

200

Operazioni di pronti contro termine

Parte 2, paragrafo 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

210

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

220

Conti correnti/depositi overnight

Parte 2, paragrafo 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

230

Depositi con durata prestabilita

Parte 2, paragrafo 9.2, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

240

Depositi rimborsabili con preavviso

Parte 2, paragrafo 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 2, punto 51

 

 

 

 

 

 

250

Operazioni di pronti contro termine

Parte 2, paragrafo 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

260

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

270

Conti correnti/depositi overnight

Parte 2, paragrafo 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

280

Depositi con durata prestabilita

Parte 2, paragrafo 9.2, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

290

Depositi rimborsabili con preavviso

Parte 2, paragrafo 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 2, punto 51

 

 

 

 

 

 

300

Operazioni di pronti contro termine

Parte 2, paragrafo 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

310

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

320

Conti correnti/depositi overnight

Parte 2, paragrafo 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

330

Depositi con durata prestabilita

Parte 2, paragrafo 9.2, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

340

Depositi rimborsabili con preavviso

Parte 2, paragrafo 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 2, punto 51

 

 

 

 

 

 

350

Operazioni di pronti contro termine

Parte 2, paragrafo 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

 

360

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31; Allegato V, parte 2, punto 52

 

 

 

 

 

 

370

Certificati di deposito

Allegato V, parte 2, punto 52, lettera a)

 

 

 

 

 

 

380

Asset-backed securities

Articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR

 

 

 

 

 

 

390

Obbligazioni garantite

Articolo 129, paragrafo 1, del CRR

 

 

 

 

 

 

400

Contratti ibridi

IAS 39, paragrafi 10-11, AG27, AG29; IFRIC 9; allegato V, parte 2, punto 52, lettera d)

 

 

 

 

 

 

410

Altri titoli di debito emessi

Allegato V, parte 2, punto 52, lettera e)

 

 

 

 

 

 

420

Strumenti finanziari composti convertibili

IAS 32, AG 31

 

 

 

 

 

 

430

Non convertibili

 

 

 

 

 

 

 

440

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

 

 

 

 

 

450

PASSIVITA' FINANZIARIE

 

 

 

 

 

 

 

8.2.   Passività finanziarie subordinate

 

Valore contabile

 

Riferimenti

Designate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

Al costo ammortizzato

IFRS 7, paragrafo 8, lettera e), punto i); IAS 39, paragrafo 9

IFRS 7, paragrafo 8, lettera f); IAS 39, paragrafo 47

010

020

010

Depositi

Parte 2, punto 9, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 1, punto 30

 

 

020

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

 

 

030

PASSIVITA' FINANZIARIE SUBORDINATE

Allegato V, parte 2, punti 53-54

 

 

10.   Derivati - negoziazione

Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato

NUMERO DEL MODELLO

Valore contabile

Importo nozionale

Riferimenti

Attività finanziarie possedute per negoziazione

Passività finanziarie possedute per negoziazione

Negoziazione totale

di cui: venduti

Allegato V, parte 2, punto 69

Allegato V, parte 2, punto 69

Allegato V, parte 2, punti 70-71

Allegato V, parte 2, punto 72

010

020

030

040

010

Tasso d'interesse

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera a)

 

 

 

 

020

di cui: coperture economiche

Allegato V, parte 2, punto 74

 

 

 

 

030

Opzioni OTC

 

 

 

 

 

040

Altri OTC

 

 

 

 

 

050

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

060

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

070

Azioni

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera b)

 

 

 

 

080

di cui: coperture economiche

Allegato V, parte 2, punto 74

 

 

 

 

090

Opzioni OTC

 

 

 

 

 

100

Altri OTC

 

 

 

 

 

110

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

120

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

130

Cambi e oro

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera c)

 

 

 

 

140

di cui: coperture economiche

Allegato V, parte 2, punto 74

 

 

 

 

150

Opzioni OTC

 

 

 

 

 

160

Altri OTC

 

 

 

 

 

170

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

180

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

190

Credito

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera d)

 

 

 

 

200

di cui: coperture economiche

Allegato V, parte 2, punto 74

 

 

 

 

210

Credit default swap

 

 

 

 

 

220

Opzione su differenziale creditizio

 

 

 

 

 

230

Total return swap

 

 

 

 

 

240

Altro

 

 

 

 

 

250

Merci

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera e)

 

 

 

 

260

di cui: coperture economiche

Allegato V, parte 2, punto 74

 

 

 

 

270

Altro

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera f)

 

 

 

 

280

di cui: coperture economiche

Allegato V, parte 2, punto 74

 

 

 

 

290

DERIVATI

IAS 39, paragrafo 9

 

 

 

 

300

di cui: OTC - enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c) e parte 2, punto 75, lettera a)

 

 

 

 

310

di cui: OTC - altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d) e parte 2, punto 75, lettera b)

 

 

 

 

320

di cui: OTC - controparti restanti

Allegato V, parte 2, punto 75, lettera c)

 

 

 

 

11.   Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura

11.1.   Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura: Disaggregazione per tipo di rischio e per tipo di copertura

Per prodotto o per tipo di mercato

Riferimenti

Valore contabile

Importo nozionale

Attività

Passività

Copertura totale

di cui: venduti

Allegato V, parte 2, punto 69

Allegato V, parte 2, punto 69

Allegato V, parte 2, punti 70 e 71

Allegato V, parte 2, punto 72

010

020

030

040

010

Tasso d'interesse

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera a)

 

 

 

 

020

Opzioni OTC

 

 

 

 

 

030

Altri OTC

 

 

 

 

 

040

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

050

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

060

Azioni

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera b)

 

 

 

 

070

Opzioni OTC

 

 

 

 

 

080

Altri OTC

 

 

 

 

 

090

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

100

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

110

Cambi e oro

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera c)

 

 

 

 

120

Opzioni OTC

 

 

 

 

 

130

Altri OTC

 

 

 

 

 

140

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

150

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

160

Credito

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera d)

 

 

 

 

170

Credit default swap

 

 

 

 

 

180

Opzione su differenziale creditizio

 

 

 

 

 

190

Total return swap

 

 

 

 

 

200

Altro

 

 

 

 

 

210

Merci

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera e)

 

 

 

 

220

Altro

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera f)

 

 

 

 

230

COPERTURE DI FAIR VALUE (VALORE EQUO)

IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 86, lettera a)

 

 

 

 

240

Tasso d'interesse

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera a)

 

 

 

 

250

Opzioni OTC

 

 

 

 

 

260

Altri OTC

 

 

 

 

 

270

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

280

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

290

Azioni

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera b)

 

 

 

 

300

Opzioni OTC

 

 

 

 

 

310

Altri OTC

 

 

 

 

 

320

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

330

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

340

Cambi e oro

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera c)

 

 

 

 

350

Opzioni OTC

 

 

 

 

 

360

Altri OTC

 

 

 

 

 

370

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

380

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

390

Credito

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera d)

 

 

 

 

400

Credit default swap

 

 

 

 

 

410

Opzione su differenziale creditizio

 

 

 

 

 

420

Total return swap

 

 

 

 

 

430

Altro

 

 

 

 

 

440

Merci

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera e)

 

 

 

 

450

Altro

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera f)

 

 

 

 

460

COPERTURE DI FLUSSI FINANZIARI

IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 86, lettera b)

 

 

 

 

470

COPERTURE DI INVESTIMENTI NETTI IN GESTIONI ESTERE

IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 86, lettera c)

 

 

 

 

480

COPERTURE DI FAIR VALUE (VALORE EQUO) DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

IAS 39, paragrafi 89A e IE 1-31

 

 

 

 

490

COPERTURE DI FLUSSI FINANZIARI DI PORTAFOGLIO DAL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

IAS 39, IG F6 1-3

 

 

 

 

500

DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

IFRS 7, paragrafo 22, lettera b); IAS 39, paragrafo 9

 

 

 

 

510

di cui: OTC - enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c) e parte 2, punto 75, lettera a)

 

 

 

 

520

di cui: OTC - altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d) e parte 2, punto 75, lettera b)

 

 

 

 

530

di cui: OTC - controparti restanti

Allegato V, parte 2, punto 75, lettera c)

 

 

 

 

18.   Informazioni su esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate

 

Riferimenti

Valore contabile lordo

Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti

Garanzia reale ricevuta e garanzie finanziarie ricevute

 

In bonis

Deteriorate

 

su esposizioni in bonis

su esposizioni deteriorate

 

Non scadute o scadute <= 30 giorni

Scadute > 30 giorni <= 60 giorni

Scadute > 60 giorni <= 90 giorni

 

Pagamento improbabile non scadute o scadute <= 90 giorni

Scadute > 90 giorni <= 180 giorni

Scadute > 180 giorni <= 1 anno

Scadute > 1 anno

di cui: in stato di default

di cui: che hanno subito una riduzione di valore

 

Pagamento improbabile non scadute o scadute <= 90 giorni

Scadute > 90 giorni <= 180 giorni

Scadute > 180 giorni <= 1 anno

Scadute > 1 anno

Garanzia reale ricevuta su esposizioni deteriorate

Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

Allegato V, parte 2. 45, 109, 145-162

Allegato V, parte 2. 145-162

Allegato V, parte 2. 158

Allegato V, parte 2. 158

Allegato V, parte 2. 158

Allegato V, parte 2. 145-162

Allegato V, parte 2. 159

Allegato V, parte 2. 159

Allegato V, parte 2. 159

Allegato V, parte 2. 159

Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61

IAS 39 58-70

Allegato V, parte 2. 46

Allegato V, parte 2. 161

Allegato V, parte 2. 161

Allegato V, parte 2. 159 e 161

Allegato V, parte 2. 159 e 161

Allegato V, parte 2. 159 e 161

Allegato V, parte 2. 159 e 161

Allegato V, parte 2. 162

Allegato V, parte 2. 162

010

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Di cui: piccole e medie imprese

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (di seguito «SME»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Di cui: Immobili non residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Di cui: prestiti garantiti da beni immobili residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Di cui: Credito al consumo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO

Allegato V, parte 1. 13, lettera d), lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE (HFT)

Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE (HFT)

Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d), e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Impegni all'erogazione di prestiti dati

IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Garanzie finanziarie date

IAS 39, paragrafo 9, AG 4, BC 21; IFRS 4 A; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Altri impegni dati

Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

Allegato V, parte 2, punto 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.   Informazioni su esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

Riferimenti

Valore contabile lordo di esposizioni oggetto di misure di tolleranza

Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti

Garanzia reale ricevuta e garanzie finanziarie ricevute

 

Esposizioni con misure di tolleranza in bonis

Esposizioni con misure di tolleranza deteriorate

 

su esposizioni con misure di tolleranza in bonis

su esposizioni con misure di tolleranza deteriorate

 

Strumenti con termini e condizioni modificati

Rifinanziamento

di cui: Esposizioni con misure di tolleranza in bonis sotto verifica

 

Strumenti con termini e condizioni modificati

Rifinanziamento

di cui: In stato di default

di cui: Che hanno subito una riduzione di valore

di cui: Misure di tolleranza di esposizioni deteriorate

 

Strumenti con termini e condizioni modificati

Rifinanziamento

Garanzia reale ricevuta su esposizioni con misure di tolleranza

Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni con misure di tolleranza

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Allegato V, parte 2. 45, 109, 163-182

Allegato V, parte 2. 145-162

Allegato V, parte 2. 164, lettera a), 177, 178, 182

Allegato V, parte 2. 164, lettera b), 177, 178, 181, 182

Allegato V, parte 2. 176, lettera b), 177, 180

Allegato V, parte 2. 145-162

Allegato V, parte 2. 164, lettera a), 179-180, 182

Allegato V, parte 2. 164, lettera b), 179-182

Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61

IAS 39 58-70

Allegato V, parte 2. 172, lettera a), 157

Allegato V, parte 2. 46, 183

Allegato V, parte 2. 145-183

Allegato V, parte 2. 145-183

Allegato V, parte 2. 164, lettera a), 179-180, 182, 183

Allegato V, parte 2. 164, lettera b), 179-183

Allegato V, parte 2. 162

Allegato V, parte 2. 162

010

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Di cui: piccole e medie imprese

Articolo 1 2, lettera a) della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Di cui: Immobili non residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Di cui: prestiti garantiti da beni immobili residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Di cui: Credito al consumo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO

Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) e  e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) diversi da quelli posseduti per negoziazione (HFT)

Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

STRUMENTI DI DEBITO diversi da quelli posseduti per negoziazione (HFT)

Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d), e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Impegni all'erogazione di prestiti dati

IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO V

SEGNALAZIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE CONFORMEMENTE ALLE DISCIPLINE CONTABILI NAZIONALI

MODELLI FINREP PER I GAAP

Numero del modello

Nome del modello o del gruppo di modelli

PARTE 1 [FREQUENZA TRIMESTRALE]

Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.1

Stato patrimoniale: attività

1.2

Stato patrimoniale: passività

1.3

Stato patrimoniale: patrimonio netto

2

Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

5

Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto

Disaggregazione delle passività finanziarie

8.1

Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

8.2

Passività finanziarie subordinate

10

Derivati - negoziazione

Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura

11.2

Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali: disaggregazione per tipo di rischio

18

Esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate

19

Esposizioni oggetto di misure di tolleranza


CODICE CROMATICO NEI MODELLI:

 

Punti di dati da segnalare

1.   Stato patrimoniale [prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria]

1.1   Attività

 

Riferimenti ai GAAP nazionali basati sulla Direttiva 86/635/CEE (di seguito la «BAD»)

Valore contabile

010

010

Cassa e disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

Articolo 4 della BAD, Attivo, paragrafo 1

 

020

Cassa

Parte 2.1 dell'allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (di seguito «Allegato V»)

 

030

Disponibilità presso banche centrali

Articolo 13, paragrafo 2, della BAD; allegato V, parte 2, punto 2

 

091

Attività finanziarie possedute per negoziazione

Allegato V, parte 1, punto 15

 

092

Derivati

Allegato II al Regolamento (UE) n. 575/2013 (di seguito il «CRR»); Allegato V, parte 1, punto 15

 

093

Strumenti di capitale

Parte 2, punti 4-5 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

094

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

095

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

171

Attività finanziarie non derivate non possedute per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo

Articolo 42bis, paragrafi 1 e 4 della Direttiva 78/660/CEE (di seguito la «quarta direttiva»)

 

172

Strumenti di capitale

Parte 2, punti 4-5 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

173

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

174

Prestiti e anticipazioni

Articolo 42 bis, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettera b), della quarta direttiva; allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

175

Attività finanziarie non derivate non possedute per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

Articolo 42 bis, paragrafo 1, e articolo 42 quater, paragrafo 2, della quarta direttiva

 

176

Strumenti di capitale

Parte 2, punti 4-5 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

177

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

178

Prestiti e anticipazioni

Articolo 42 bis, paragrafo 1, e paragrafo 4, lettera b), della quarta direttiva; allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

231

Strumenti di debito non posseduti per negoziazione misurati secondo un metodo basato sul costo

Articolo 37, paragrafo 1, e articolo 42 bis, paragrafo 4, lettera b), della BAD; allegato V, parte 1, punto 16

 

232

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

233

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

234

Altre attività finanziarie non derivate non possedute per negoziazione

Articoli da 35 a 37 della BAD; allegato V, parte 1, punto 17

 

235

Strumenti di capitale

Parte 2, punti 4-5 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

236

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

237

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

240

Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura

Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis, e articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a), della quarta direttiva; IAS 39, paragrafo 9; allegato V, parte 1, punto 19

 

260

Investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate

Articolo 4 «Attivo», paragrafi 7-8, della BAD; articolo 17 della quarta direttiva; allegato V, parte 2, punto 4

 

270

Attività materiali

Articolo 4 «Attivo», paragrafo 10, della BAD

 

280

Immobili, impianti e macchinari

 

 

290

Investimenti immobiliari

 

 

300

Attività immateriali

Articolo 4 «Attivo», paragrafo 9, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 115, del CRR

 

310

Avviamento

Articolo 4 «Attivo», paragrafo 9, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 113, del CRR

 

320

Altre attività immateriali

Articolo 4 «Attivo», paragrafo 9, della BAD

 

330

Attività fiscali

 

 

340

Attività fiscali correnti

 

 

350

Attività fiscali differite

Articolo 43, paragrafi 1 e 11, della quarta direttiva; articolo 4, paragrafo 1, punto 106, del CRR

 

360

Altre attività

Allegato V, parte 2, punto 5

 

380

TOTALE DELLE ATTIVITÀ

Articolo 4 «Attivo» della BAD

 

1.2   Passività

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Valore contabile

010

061

Passività finanziarie possedute per negoziazione

Articolo 42 bis, paragrafo 3, della quarta direttiva

 

062

Derivati

Allegato II del CRR; allegato V, parte 1, punto 15

 

063

Posizioni corte

 

 

064

Depositi

Parte 2, punto 9 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 1, punto 30

 

065

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

 

066

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

141

Passività finanziarie non derivate non possedute per negoziazione misurate secondo un metodo basato sul costo

Articolo 42 bis, paragrafo 3, della quarta direttiva

 

142

Depositi

Parte 2, punto 9 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 1, punto 30

 

143

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

 

144

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

150

Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura

Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis, e articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a), della quarta direttiva; allegato V, parte 1, punto 23

 

170

Accantonamenti

Articolo 4 «Passivo», paragrafo 6, della BAD

 

171

Fondi per i rischi bancari generali [se presentati nelle passività]

Articolo 38, paragrafo 1, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 112, del CRR; allegato V, parte 2, punto 12

 

180

Pensioni e altre obbligazioni per benefici definiti successivi al rapporto di lavoro

Allegato V, parte 2, punto 7

 

190

Altri benefici a lungo termine per i dipendenti

Allegato V, parte 2, punto 8

 

200

Ristrutturazioni

 

 

210

Questioni giuridiche pendenti e contenzioso tributario pendenti

 

 

220

Impegni e garanzie dati

Articoli 24 -25 e articolo 33, paragrafo 1, della BAD

 

230

Altri accantonamenti

 

 

240

Passività fiscali

 

 

250

Passività fiscali correnti

 

 

260

Passività fiscali differite

Articolo 43, paragrafi 1 e 11, della quarta direttiva; articolo 4, paragrafo 1, punto 108, del CRR

 

280

Altre passività

Allegato V, parte 2, punto 10

 

300

TOTALE DELLE PASSIVITÀ

 

 

1.3   Patrimonio netto

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Valore contabile

010

010

Capitale

Articolo 4 «Passivo», paragrafo 9 e articolo 22 della BAD

 

020

Capitale versato

Articolo 4 «Passivo», paragrafo 9,della BAD

 

030

Capitale richiamato ma non versato

Articolo 4 «Passivo», paragrafo 9, della BAD

 

040

Sovrapprezzo azioni

Articolo 4 «Passivo», paragrafo 10, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 124, del CRR

 

050

Strumenti di capitale emessi diversi dal capitale

Allegato V, parte 2, punti 15-16

 

060

Componente di patrimonio netto degli strumenti finanziari composti

Articolo 42 bis, paragrafo 5 bis, della quarta direttiva; allegato V, parte 2, punto 15

 

070

Altri strumenti di capitale emessi

Allegato V, parte 2, punto 16

 

080

Altro patrimonio netto

Allegato V, parte 2, punto 17

 

190

Utili non distribuiti

Articolo 4 «Passivo», paragrafo 13, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del CRR

 

200

Riserve di rivalutazione

Articolo 4 «Passivo», paragrafo 12, della BAD

 

201

Attività materiali

Articolo 33, paragrafo 1, lettera c), della quarta direttiva

 

202

Strumenti di capitale

Articolo 33, paragrafo 1, lettera c), della quarta direttiva

 

203

Titoli di debito

Articolo 33, paragrafo 1, lettera c), della quarta direttiva

 

204

Altro

Articolo 33, paragrafo 1, lettera c), della quarta direttiva

 

205

Riserve al fair value (valore equo)

Articolo 42 bis, paragrafo 1, della quarta direttiva

 

206

Coperture di investimenti netti in gestioni estere

Articolo 42 bis, paragrafo 1, e articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera b) della quarta direttiva

 

207

Derivati di copertura. Copertura di flussi finanziari

Articolo 42 bis, paragrafo 1 e articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a), della quarta direttiva; articolo 30, lettera a), del CRR

 

208

Derivati di copertura. Altre coperture

Articolo 42 bis, paragrafo 1, e articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a) della quarta direttiva

 

209

Attività finanziarie non derivate non possedute per negoziazione misurate al fair value (valore equo) rilevato a patrimonio netto

Articolo 42 bis, paragrafo 1, e articolo 42 quater, paragrafo 2 della quarta direttiva

 

210

Altre riserve

Articolo 4 «Passivo», paragrafi 11-13 della BAD

 

215

Fondi per i rischi bancari generali [se presentati nel patrimonio netto]

Articolo 38, paragrafo 1, della BAD; articolo 4, paragrafo 1, punto 112, del CRR; allegato V, parte 1, punto 38

 

220

Riserve o perdite accumulate da investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate

Articolo 59, paragrafo 4, della quarta direttiva; allegato V, parte 2, punto 19

 

230

Altro

Allegato V, parte 2, punto 19

 

235

Differenze di primo consolidamento

Articolo 19, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 83/349/CEE (di seguito la «settima direttiva»)

 

240

(-) Azioni proprie

Articolo 9, C III 7 e D III 2, della quarta direttiva; allegato V, parte 2, punto 20

 

250

Utile o perdita attribuibile ai soci della controllante

Articolo 4 «Passivo», paragrafo 14, della BAD

 

260

(-) Acconti su dividendi

Articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del CRR

 

270

Partecipazioni di minoranza

Articolo 21 della settima direttiva

 

280

Altre componenti di conto economico complessivo accumulate

Articolo 4, paragrafo 1, punto 100, del CRR

 

290

Altre posizioni

 

 

300

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO

 

 

310

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO E TOTALE DELLE PASSIVITÀ

Articolo 4 «Passivo» della BAD

 

2.   Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Esercizio corrente

010

010

Interessi attivi

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 1, della BAD; allegato V, parte 2, punto 21

 

090

(Interessi passivi)

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 2, della BAD; allegato V, parte 2, punto 21

 

160

Ricavi da dividendi

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 3, della BAD; allegato V, parte 2, punto 28

 

200

Ricavi da commissioni e compensi

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 4, della BAD

 

210

(Costi per commissioni e compensi)

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 5, della BAD

 

220

Utili o perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo, al netto

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 6, della BAD

 

285

Utili o (-) perdite risultanti da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 6, della BAD

 

295

Utili o (-) perdite risultanti da attività e passività finanziarie non possedute per negoziazione, al netto

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 6, della BAD

 

300

Utili o (-) perdite risultanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto

Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis, e articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a) della quarta direttiva

 

310

Differenze di cambio [utile o (-) perdita], al netto

Articolo 39 della BAD

 

320

Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di investimenti in filiazioni, joint ventures e società collegate, al netto

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafi 13-14, della BAD

 

330

Utili o (-) perdite da eliminazione contabile di attività non finanziarie, al netto

 

 

340

Altri ricavi operativi

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 7, della BAD; allegato V, parte 2, punti 141-143

 

350

(Altri costi operativi)

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 10, della BAD; allegato V, parte 2, punti 141-143

 

355

Totale dei ricavi operativi (al netto)

 

 

360

(Spese amministrative)

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 8, della BAD

 

370

(Spese di personale)

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 8, lettera a) della BAD

 

380

(Altre spese amministrative)

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 8, lettera b) della BAD

 

390

(Ammortamenti)

 

 

400

(Immobili, impianti e macchinari)

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 9, della BAD

 

410

(Investimenti immobiliari)

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 9, della BAD

 

415

(Avviamento)

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 9, della BAD

 

420

(Altre attività immateriali)

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 9, della BAD

 

430

(Accantonamenti o (-) storno di accantonamenti)

 

 

440

(Impegni e garanzie dati)

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafi 11-12, della BAD

 

450

Altri accantonamenti

 

 

455

(Aumenti o (-) diminuzioni del fondo per i rischi bancari generali, al netto)

Articolo 38, paragrafo 2, della BAD

 

460

(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività finanziarie misurate al fair value (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo)

Articoli 35-37 della BAD

 

510

Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafi 13-14, della BAD

 

520

(Riduzione di valore o (-) storno di riduzione di valore di attività non finanziarie)

 

 

530

(Immobili, impianti e macchinari)

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 9, della BAD

 

540

(Investimenti immobiliari)

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 9, della BAD

 

550

(Avviamento)

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 9, della BAD

 

560

(Altre attività immateriali)

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 9, della BAD

 

570

(altro)

 

 

580

Avviamento negativo rilevato a prospetto di conto economico complessivo

Articolo 31 della settima direttiva

 

590

Quota degli utili o (-) delle perdite risultanti da investimenti in filiazioni, joint venture e società collegate

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafi 13-14, della BAD

 

610

UTILI O (-) PERDITE AL LORDO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

 

 

620

(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite da attività operative in esercizio)

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 15, della BAD

 

630

UTILI O (-) PERDITE AL NETTO DELLE IMPOSTE DA ATTIVITÀ OPERATIVE IN ESERCIZIO

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 16, della BAD

 

632

Utili o (-) perdite straordinari al netto delle imposte

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 21, della BAD

 

633

Utili o perdite straordinarie al lordo delle imposte

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 19, della BAD

 

634

(Oneri o (-) proventi fiscali connessi a utili o perdite straordinari)

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 20, della BAD

 

670

UTILE O (-) PERDITA D'ESERCIZIO

Articolo 27 «Presentazione verticale», paragrafo 23, della BAD

 

680

Attribuibile a partecipazioni di minoranza

 

 

690

Attribuibile ai soci della controllante

 

 

5.   Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni per prodotto

 

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Banche centrali

Amministrazioni pubbliche

Enti creditizi

Altre società finanziarie

Società non finanziarie

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

010

020

030

040

050

060

Per prodotto

010

Su richiesta [ call ] e con breve preavviso [conto corrente]

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera a)

 

 

 

 

 

 

020

Debito da carta di credito

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera b)

 

 

 

 

 

 

030

Crediti commerciali

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera c)

 

 

 

 

 

 

040

Leasing finanziari

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera d)

 

 

 

 

 

 

050

Prestiti a seguito di patto di riacquisto passivo

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera e)

 

 

 

 

 

 

060

Altri prestiti a termine

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera f)

 

 

 

 

 

 

070

Anticipazioni che non sono prestiti

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera g)

 

 

 

 

 

 

080

PRESTITI E ANTICIPAZIONI

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

 

Per garanzia reale

090

di cui: crediti ipotecari [prestiti garantiti da beni immobili a titolo di garanzia reale]

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera h)

 

 

 

 

 

 

100

di cui: altri prestiti garantiti da garanzia reale

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera i)

 

 

 

 

 

 

Per finalità

110

di cui: credito al consumo

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera j)

 

 

 

 

 

 

120

di cui: mutui per l'acquisto di abitazioni

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera k)

 

 

 

 

 

 

Per subordinazione

130

di cui: prestiti per il finanziamento di progetti

Allegato V, parte 2, punto 41, lettera l)

 

 

 

 

 

 

8.   Disaggregazione delle passività finanziarie

8.1   Disaggregazione delle passività finanziarie per prodotto e per settore della controparte

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

 

Valore contabile

Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito

Importo da pagare alla scadenza secondo quanto previsto dal contratto

Negoziazione

Metodo basato sul costo

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

Articolo 42 bis, paragrafo 3, della quarta direttiva; allegato V, parte 1, punto 15

Articolo 42 bis, paragrafo 3, della quarta direttiva

Articolo 42 bis, paragrafi 1 e 5 bis, e articolo 42 quater, paragrafo 1, lettera a) della quarta direttiva

Articolo 30, lettera b), e articolo 424, paragrafo 1, lettera d), punto i), del CRR

Articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 25/2009.

034

035

037

040

050

010

Derivati

Allegato II del CRR

IAS 39, paragrafo 9 e Application Guidance (di seguito «AG») 15, lettera a)

 

 

 

 

 

020

Posizioni corte

 

IAS 39, AG15, lettera b)

 

 

 

 

 

030

Strumenti di capitale

Parte 2, punti 4-5 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

IAS 32, paragrafo 11

 

 

 

 

 

040

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

050

Depositi

Parte 2, punto 9, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 1, punto 30

Parte 2, punto 9, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 1, punto 30

 

 

 

 

 

060

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

070

Conti correnti/depositi overnight

Parte 2, punto 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

Parte 2, punto 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

080

Depositi con durata prestabilita

Parte 2, punto 9.2 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

Parte 2, punto 9.2 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

090

Depositi rimborsabili con preavviso

Parte 2, punto 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 2, punto 51

Parte 2, punto 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 2, punto 51

 

 

 

 

 

100

Operazioni di pronti contro termine

Parte 2, punto 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

Parte 2, punto 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

110

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

120

Conti correnti/depositi overnight

Parte 2, punto 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

Parte 2, punto 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

130

Depositi con durata prestabilita

Parte 2, punto 9.2 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

Parte 2, punto 9.2 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

140

Depositi rimborsabili con preavviso

Parte 2, punto 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 2, punto 51

Parte 2, punto 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 2, punto 51

 

 

 

 

 

150

Operazioni di pronti contro termine

Parte 2, punto 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

Parte 2, punto 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

160

Enti creditizi

Parte 2, punto 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

170

Conti correnti/depositi overnight

Parte 2, punto 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

Parte 2, punto 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

180

Depositi con durata prestabilita

Parte 2, punto 9.2 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

Parte 2, punto 9.2 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

190

Depositi rimborsabili con preavviso

Parte 2, punto 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 2, punto 51

Parte 2, punto 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 2, punto 51

 

 

 

 

 

200

Operazioni di pronti contro termine

Parte 2, punto 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

Parte 2, punto 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

210

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

220

Conti correnti/depositi overnight

Parte 2, punto 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

Parte 2, punto 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

230

Depositi con durata prestabilita

Parte 2, punto 9.2 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

Parte 2, punto 9.2 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

240

Depositi rimborsabili con preavviso

Parte 2, punto 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 2, punto 51

Parte 2, punto 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 2, punto 51

 

 

 

 

 

250

Operazioni di pronti contro termine

Parte 2, punto 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

Parte 2, punto 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

260

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

270

Conti correnti/depositi overnight

Parte 2, punto 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

Parte 2, punto 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

280

Depositi con durata prestabilita

Parte 2, punto 9.2 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

Parte 2, punto 9.2 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

290

Depositi rimborsabili con preavviso

Parte 2, punto 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 2, punto 51

Parte 2, punto 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 2, punto 51

 

 

 

 

 

300

Operazioni di pronti contro termine

Parte 2, punto 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

Parte 2, punto 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

310

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

320

Conti correnti/depositi overnight

Parte 2, punto 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

Parte 2, punto 9.1, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

330

Depositi con durata prestabilita

Parte 2, punto 9.2 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

Parte 2, punto 9.2 dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

340

Depositi rimborsabili con preavviso

Parte 2, punto 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 2, punto 51

Parte 2, punto 9.3, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V parte 2, punto 51

 

 

 

 

 

350

Operazioni di pronti contro termine

Parte 2, punto 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

Parte 2, punto 9.4, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009

 

 

 

 

 

360

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31 Allegato V, parte 2, punto 52

Allegato V, parte 1, punto 31 Allegato V, parte 2, punto 52

 

 

 

 

 

370

Certificati di deposito

Allegato V, parte 2, punto 52, lettera a)

Allegato V, parte 2, punto 52, lettera a)

 

 

 

 

 

380

Asset-backed securities

Articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR

Articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del CRR

 

 

 

 

 

390

Obbligazioni garantite

Articolo 129, paragrafo 1, del CRR

Articolo 129, paragrafo 1, del CRR

 

 

 

 

 

400

Contratti ibridi

Allegato V, parte 2, punto 52, lettera d)

IAS 39, paragrafi 10-11, AG 27, AG 29; International Financial Reporting Interpretation Committee (di seguito «IFRIC») 9; allegato V, parte 2, punto 52, lettera d)

 

 

 

 

 

410

Altri titoli di debito emessi

Allegato V, parte 2, punto 52, lettera e)

Allegato V, parte 2, punto 52, lettera e)

 

 

 

 

 

420

Strumenti finanziari composti convertibili

 

IAS 32, AG 31

 

 

 

 

 

430

Non convertibili

 

 

 

 

 

 

 

440

Altre passività finanziarie

Allegato V, parte 1, punti 32-34

Allegato V, parte 1, punti 32-34

 

 

 

 

 

450

PASSIVITA' FINANZIARIE

 

 

 

 

 

 

 

8.2   Passività finanziarie subordinate

 

Riferimenti dei GAAP nazionali

 

Valore contabile

al costo ammortizzato

Metodo basato sul costo

Articolo 42 bis, paragrafi 3 e 5 bis della quarta direttiva; IAS 39, paragrafo 47

Articolo 42 bis, paragrafo 3, della quarta direttiva

020

030

010

Depositi

Parte 2, punto 9, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 1, punto 30

Parte 2, punto 9, dell'allegato II al Regolamento (CE) n. 25/2009; Allegato V, parte 1, punto 30

 

 

020

Titoli di debito emessi

Allegato V, parte 1, punto 31

Allegato V, parte 1, punto 31

 

 

030

PASSIVITA' FINANZIARIE SUBORDINATE

Allegato V, parte 2, punti 53-54

Allegato V, parte 2, punti 53-54

 

 

10.   Derivati - negoziazione

Per tipo di rischio, per prodotto o per tipo di mercato

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

 

Valore in base ai prezzi di mercato [in base ad un modello]

Importo nozionale

Valore positivo. Negoziazione

Valore negativo. Negoziazione

Negoziazione totale

di cui: venduti

Articolo 105 del CRR

Articolo 105 del CRR

Allegato V, parte 2, punti 70-71

Allegato V, parte 2, punto 72

022

025

030

040

010

Tasso d'interesse

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera a)

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera a)

 

 

 

 

020

di cui: coperture economiche

Allegato V, parte 2, punto 74

Allegato V, parte 2, punto 74

 

 

 

 

030

Opzioni OTC

 

 

 

 

 

 

040

Altri OTC

 

 

 

 

 

 

050

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

 

060

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

 

070

Azioni

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera b)

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera b)

 

 

 

 

080

di cui: coperture economiche

Allegato V, parte 2, punto 74

Allegato V, parte 2, punto 74

 

 

 

 

090

Opzioni OTC

 

 

 

 

 

 

100

Altri OTC

 

 

 

 

 

 

110

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

 

120

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

 

130

Cambi e oro

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera c)

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera c)

 

 

 

 

140

di cui: coperture economiche

Allegato V, parte 2, punto 74

Allegato V, parte 2, punto 74

 

 

 

 

150

Opzioni OTC

 

 

 

 

 

 

160

Altri OTC

 

 

 

 

 

 

170

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

 

180

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

 

 

 

190

Credito

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera d)

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera d)

 

 

 

 

200

di cui: coperture economiche

Allegato V, parte 2, punto 74

Allegato V, parte 2, punto 74

 

 

 

 

210

Credit default swap

 

 

 

 

 

 

220

Opzione su differenziale creditizio

 

 

 

 

 

 

230

Total return swap

 

 

 

 

 

 

240

Altro

 

 

 

 

 

 

250

Merci

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera e)

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera e)

 

 

 

 

260

di cui: coperture economiche

Allegato V, parte 2, punto 74

Allegato V, parte 2, punto 74

 

 

 

 

270

Altro

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera f)

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera f)

 

 

 

 

280

di cui: coperture economiche

Allegato V, parte 2, punto 74

Allegato V, parte 2, punto 74

 

 

 

 

290

DERIVATI

Allegato II del CRR; allegato V, parte 1, punto 15

IAS 39, paragrafo 9

 

 

 

 

300

di cui: OTC - enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c) e parte 2, punto 75, lettera a)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c) e parte 2, punto 75, lettera a)

 

 

 

 

310

di cui: OTC - altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d) e parte 2, punto 75, lettera b)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d) e parte 2, punto 75, lettera b)

 

 

 

 

320

di cui: OTC - controparti restanti

Allegato V, parte 2, punto 75, lettera c)

Allegato V, parte 2, punto 75, lettera c)

 

 

 

 

11.   Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura

11.2   Derivati - Contabilizzazione delle operazioni di copertura in base ai GAAP nazionali: disaggregazione per tipo di rischio

Per prodotto o per tipo di mercato

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

Importo nozionale

Copertura totale

di cui: venduti

Allegato V, parte 2, punti 70 e 71

Allegato V, parte 2, punto 72

010

020

010

Tasso d'interesse

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera a)

 

 

020

Opzioni OTC

 

 

 

030

Altri OTC

 

 

 

040

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

050

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

060

Azioni

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera b)

 

 

070

Opzioni OTC

 

 

 

080

Altri OTC

 

 

 

090

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

100

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

110

Cambi e oro

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera c)

 

 

120

Opzioni OTC

 

 

 

130

Altri OTC

 

 

 

140

Opzioni sui mercati organizzati

 

 

 

150

Altro sui mercati organizzati

 

 

 

160

Credito

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera d)

 

 

170

Credit default swap

 

 

 

180

Opzione su differenziale creditizio

 

 

 

190

Total return swap

 

 

 

200

Altro

 

 

 

210

Merci

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera e)

 

 

220

Altro

Allegato V, parte 2, punto 67, lettera f)

 

 

230

DERIVATI-CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI COPERTURA

 

 

 

240

di cui: OTC - enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c) e parte 2, punto 75, lettera a)

 

 

250

di cui: OTC - altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d) e parte 2, punto 75, lettera b)

 

 

260

di cui: OTC - controparti restanti

Allegato V, parte 2, punto 75, lettera c)

 

 

18.   Informazioni su esposizioni in bonis ed esposizioni deteriorate

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

 

Valore contabile lordo

Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti

Garanzia reale ricevuta e garanzie finanziarie ricevute

 

In bonis

Deteriorate

 

su esposizioni in bonis

su esposizioni deteriorate

 

Non scadute o scadute <= 30 giorni

Scadute > 30 giorni <= 60 giorni

Scadute > 60 giorni <= 90 giorni

 

Pagamento improbabile non scadute o scadute < 90 giorni

Scadute > 90 giorni <= 180 giorni

Scadute > 180 giorni <= 1 anno

Scadute > 1 anno

di cui: in stato di default

di cui: che hanno subito una riduzione di valore

 

Pagamento improbabile non scadute o scadute < 90 giorni

Scadute > 90 giorni <= 180 giorni

Scadute > 180 giorni <= 1 anno

Scadute > 1 anno

Garanzia reale ricevuta su esposizioni deteriorate

Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

Allegato V, parte 2. 45, 109, 145-162

Allegato V, parte 2. 145-162

Allegato V, parte 2. 158

Allegato V, parte 2. 158

Allegato V, parte 2. 158

Allegato V, parte 2. 145-162

Allegato V, parte 2. 159

Allegato V, parte 2. 159

Allegato V, parte 2. 159

Allegato V, parte 2. 159

Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61

Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR

Allegato V, parte 2. 46

Allegato V, parte 2. 161

Allegato V, parte 2. 161

Allegato V, parte 2. 159,161

Allegato V, parte 2. 159,161

Allegato V, parte 2. 159,161

Allegato V, parte 2. 159,161

Allegato V, parte 2. 162

Allegato V, parte 2. 162

010

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Di cui: piccole e medie imprese

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE (di seguito «SME»)

SME articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Di cui: Immobili non residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Di cui: prestiti garantiti da beni immobili residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Di cui: Credito al consumo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO

Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) ed e), e paragrafo 14, lettere d) ed e)

Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) e e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) diversi da quelli posseduti per negoziazione (HFT)

Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c); paragrafo 14, lettere b) e c)

Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

STRUMENTI DI DEBITO diversi da quelli posseduti per negoziazione (HFT)

Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d) ed e); paragrafo 14, lettere b), c), d) ed e)

Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d), e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Impegni all'erogazione di prestiti dati

Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57

IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), Basis for Conclusions (Motivazioni per le conclusioni) (di seguito «BC») 15; Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

Garanzie finanziarie date

Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, paragrafi 56 e 58

IAS 39, paragrafo 9, AG 4, BC 21; IFRS 4 A; allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

Altri impegni dati

Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59

Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56 e 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

Allegato V, parte 2, punto 55

Allegato V, parte 2, punto 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.   Informazioni su esposizioni oggetto di misure di tolleranza

 

Riferimenti dei GAAP nazionali basati sulla BAD

 

Valore contabile lordo di esposizioni oggetto di misure di tolleranza

Riduzioni di valore accumulate, variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti

Garanzia reale ricevuta e garanzie finanziarie ricevute

 

Esposizioni con misure di tolleranza in bonis

Esposizioni con misure di tolleranza deteriorate

 

su esposizioni con misure di tolleranza in bonis

su esposizioni con misure di tolleranza deteriorate

 

Strumenti con termini e condizioni modificati

Rifinanziamento

di cui: Esposizioni con misure di tolleranza in bonis sotto verifica

 

Strumenti con termini e condizioni modificati

Rifinanziamento

di cui: In stato di default

di cui: Che hanno subito una riduzione di valore

di cui: Misure di tolleranza di esposizioni deteriorate

 

Strumenti con termini e condizioni modificati

Rifinanziamento

Garanzia reale ricevuta su esposizioni con misure di tolleranza

Garanzie finanziarie ricevute su esposizioni con misure di tolleranza

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Allegato V, parte 2. 45, 109, 163-182

Allegato V, parte 2. 145-162

Allegato V, parte 2. 164, lettera a), 177, 178, 182

Allegato V, parte 2. 164, lettera b), 177, 178, 181, 182

Allegato V, parte 2. 176, lettera b), 177, 180

Allegato V, parte 2. 145-162

Allegato V, parte 2. 164, lettera a), 179-180, 182

Allegato V, parte 2. 164, lettera b), 179-182

Articolo 178 del CRR; Allegato V, parte 2, punto 61

Articolo 4, paragrafo 1, punto 95, del CRR

Allegato V, parte 2. 172, lettera a), 157

Allegato V, parte 2. 46, 183

Allegato V, parte 2. 145-183

Allegato V, parte 2. 145-183

Allegato V, parte 2. 164, lettera a), 179-180, 182, 183

Allegato V, parte 2. 164, lettera b), 179-183

Allegato V, parte 2. 162

Allegato V, parte 2. 162

010

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Di cui: piccole e medie imprese

SME articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

SME articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Di cui: Immobili non residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Di cui: prestiti garantiti da beni immobili residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Di cui: Credito al consumo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

STRUMENTI DI DEBITO A COSTO AMMORTIZZATO

Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) ed e), e paragrafo 14, lettere d) ed e)

Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere d) ed e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Titoli di debito

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

Allegato V, parte 1, punti 24 e 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

Prestiti e anticipazioni

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

Allegato V, parte 1, punti 24 e 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

Banche centrali

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

Amministrazioni pubbliche

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Enti creditizi

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

Altre società finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera d)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Società non finanziarie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Famiglie

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

Allegato V, parte 1, punto 35, lettera f)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

STRUMENTI DI DEBITO AL FAIR VALUE (VALORE EQUO) DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE (HFT)

Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c); paragrafo 14, lettere b) e c)

Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b) e c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

STRUMENTI DI DEBITO DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI PER NEGOZIAZIONE (HFT)

Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d) ed e); paragrafo 14, lettere b), c), d) ed e)

Allegato V, parte I, paragrafo 13, lettere b), c), d), e)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

Impegni all'erogazione di prestiti dati

Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57

IAS 39, paragrafo 2, lettera h), paragrafo 4, lettere a) e c), BC 15; Allegato I del CRR; allegato V, parte 2, punti 56-57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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