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Documento 32015D0001

Decisione (UE) 2015/529 della Banca centrale europea, del 21 gennaio 2015 , che modifica la decisione BCE/2004/3 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2015/1)

GU L 84 del 28.3.2015, pagg. 64–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/529/oj

28.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 84/64


DECISIONE (UE) 2015/529 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 gennaio 2015

che modifica la decisione BCE/2004/3 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2015/1)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.3,

vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (1), in particolare l'articolo 23,

Considerando quanto segue:

(1)

Sulla base dell'articolo 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1024/2013 (2) che attribuisce alla Banca Centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, allo scopo di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all'interno dell'Unione e di ciascuno Stato membro, con pieno riguardo e dovere di diligenza riguardo all'unità e all'integrità del mercato interno. Tali specifici compiti si aggiungono al compito del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 5, del trattato, di contribuire ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

(2)

La decisione BCE/2004/3 (3) è stata modificata dalla decisione BCE/2011/6 (4) al fine di assicurare la tutela dell'interesse pubblico in ordine alla stabilità del sistema finanziario dell'Unione e degli Stati membri, rispetto alle richieste di accesso a documenti della BCE, relativi ad attività e politiche o decisioni della stessa, elaborati o detenuti dalla BCE in materia di stabilità finanziaria, inclusi quelli relativi al sostegno da parte della BCE medesima al Comitato europeo per il rischio sistemico.

(3)

Nello svolgimento degli specifici compiti richiamati nel primo considerando, la BCE elaborerà o deterrà anche documenti relativi alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Tali documenti saranno considerati documenti della BCE ai sensi della decisione BCE/2004/3.

(4)

È necessario garantire la tutela dell'interesse pubblico per quanto riguarda le politiche dell'Unione o di uno Stato membro relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi nel contesto delle richieste di accesso del pubblico ai documenti della BCE. È altresì necessario garantire la tutela dell'interesse pubblico per quanto riguarda la finalità delle ispezioni di vigilanza.

(5)

In conformità all'articolo 23.1 del regolamento interno della Banca centrale europea, adottato con Decisione BCE/2004/2, i lavori degli organi decisionali della BCE o di ogni altro comitato o gruppo da questi costituito, del Consiglio di vigilanza, del suo Comitato direttivo o di ogni sua altra sottostruttura di natura provvisoria sono riservati, a meno che il Consiglio direttivo non autorizzi il presidente della BCE a rendere pubblico il risultato delle loro delibere. Il presidente consulta il presidente del Consiglio di vigilanza prima di assumere decisioni relative ai lavori del Consiglio di vigilanza, del suo Comitato direttivo e delle sue sottostrutture di natura temporanea.

(6)

Il diritto dell'Unione applicabile è rilevante sia per la divulgazione che per la riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità competenti nell'esercizio della vigilanza prudenziale degli enti creditizi, in particolare il regolamento (UE) n. 575/2013 del parlamento europeo e del Consiglio (5) e la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(7)

L'evoluzione delle economie degli Stati membri e dei mercati finanziari, e il loro impatto sulla conduzione della politica monetaria della BCE, e/o sulla stabilità del sistema finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, hanno accresciuto la necessità di interazione tra la BCE e le autorità degli Stati membri, e tra la BCE e le istituzioni o gli organi europei e internazionali. Si è dimostrato di importanza cruciale per la BCE l'essere in condizione di veicolare messaggi schietti e pertinenti alle autorità europee e degli Stati membri, in modo da servire nella maniera più efficace possibile l'interesse pubblico nell'adempimento del proprio mandato. Ciò potrebbe richiedere che sia altresì possibile una efficace comunicazione informale e riservata, che non dovrebbe essere compromessa dalla prospettiva di una divulgazione.

(8)

Più specificamente, la BCE deve interagire con autorità e organi nazionali, con istituzioni, organi e organismi dell'Unione, con le pertinenti organizzazioni internazionali, autorità di vigilanza e amministrazioni di paesi terzi, in relazione a: a) il sostegno del SEBC alle politiche economiche generali nell'Unione in conformità all'articolo 127, paragrafo 1, del trattato; b) il contributo del SEBC alla buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario, in conformità all'articolo 127, paragrafo 5, del trattato; e c) i compiti conferiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013. In particolare, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013, sia la BCE che le autorità nazionali competenti hanno il dovere di cooperare in buona fede e l'obbligo di scambiarsi informazioni. La BCE coopera anche a livello internazionale per quanto riguarda i compiti del SEBC. Affinché la BCE possa cooperare efficacemente, è essenziale apprestare e preservare uno spazio di riflessione per uno scambio di opinioni e di informazioni libero e costruttivo tra le autorità, le istituzioni e gli altri organismi sopra richiamati. Su tale base, dovrebbe essere consentito alla BCE di proteggere i documenti scambiati nell'ambito della propria cooperazione con le banche centrali nazionali, le autorità nazionali competenti, le autorità nazionali designate e le altre autorità e gli organi pertinenti.

(9)

In aggiunta, nello svolgimento del compito del SEBC di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, è importante proteggere documenti la cui divulgazione comprometterebbe l'interesse pubblico per quanto riguarda la solidità e la sicurezza delle infrastrutture del mercato finanziario, degli schemi di pagamento o dei prestatori di servizi di pagamento.

(10)

Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2004/3 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione BCE/2004/3 è modificata come segue:

1)

all'articolo 3 sono aggiunte le seguenti definizioni:

«c)

“autorità nazionale competente (ANC)” e “autorità nazionale designata (AND)”, le autorità nazionali così definite dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (7);

d)

“altre autorità e organi pertinenti”, le autorità e gli organi nazionali pertinenti, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione, le pertinenti organizzazioni internazionali, autorità di vigilanza e amministrazioni di paesi terzi.

;

2)

all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), il primo trattino è sostituito dal seguente:

«alla riservatezza delle riunioni degli organi decisionali della BCE, del Consiglio di vigilanza o di altri organi istituiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013»

;

3)

all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sono aggiunti i seguenti trattini:

«alla politica dell'Unione o di uno Stato membro relativa alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie,

la finalità delle ispezioni di vigilanza,

la solidità e la sicurezza delle infrastrutture del mercato finanziario, degli schemi di pagamento o dei prestatori di servizi di pagamento.»

;

4)

l'articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   L'accesso a un documento elaborato o ricevuto dalla BCE per uso interno, come parte di deliberazioni e consultazioni preliminari in seno alla BCE stessa, o per scambi di opinioni tra la BCE e le BCN, le ANC o le AND, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

L'accesso a documenti che contengono gli scambi di opinioni tra la BCE e altre autorità e organi pertinenti viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento arrechi un serio pregiudizio all'efficace svolgimento dei propri compiti da parte della BCE, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.»

;

5)

all'articolo 7, paragrafo 1, il riferimento al «Direttore generale del segretariato e Servizi Linguistici» è sostituito da «Direttore generale del segretariato».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 gennaio 2015.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.

(2)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(3)  Decisione BCE/2004/3, del 4 marzo 2004, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 42).

(4)  Decisione BCE/2011/6, del 9 maggio 2011, che modifica la Decisione BCE/2004/3 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (GU L 158 del 16.6.2011, pag. 37).

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(6)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(7)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).»


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