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Documento 32014D0061(01)

Decisione (UE) 2015/287 della Banca centrale europea, del 31 dicembre 2014 , relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della Banca centrale europea da parte della Lietuvos bankas (BCE/2014/61)

GU L 50 del 21.2.2015, pagg. 44–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore: Questo atto è stato modificato. Versione consolidata attuale: 01/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/287/oj

21.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 50/44


DECISIONE (UE) 2015/287 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 31 dicembre 2014

relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della Banca centrale europea da parte della Lietuvos bankas (BCE/2014/61)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare gli articoli 30.1, 30.3 e 48.1 e 48.2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'articolo 1 della Decisione del Consiglio 2014/509/UE (1), conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Lituania soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e la deroga ad essa concessa ai sensi dell'articolo 4 dell'Atto di adesione del 2003 (2) è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2015.

(2)

L'articolo 48.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, «lo Statuto del SEBC») dispone che la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata versi la quota di capitale della Banca centrale europea (BCE) da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro esistenti hanno versato integralmente le rispettive quote di capitale della BCE sottoscritte (3). La ponderazione della Lietuvos bankas nello schema di capitale della BCE è pari a 0,4132 %, in virtù dell'articolo 2 della Decisione BCE/2013/28 (4). La Lietuvos bankas ha già versato parte della propria quota nel capitale sottoscritto della BCE, conformemente all'articolo 1 della Decisione BCE/2013/31 (5). L'ammontare attuale è dunque pari a 43 051 594,36 EUR, che risulta dalla moltiplicazione del capitale della BCE sottoscritto (10 825 007 069,61 EUR) per la ponderazione della Lietuvos bankas (0,4132 %), meno la parte già versata della sua quota di capitale sottoscritto della BCE.

(3)

L'articolo 48.1, in combinato disposto con l'articolo 30.1, dello Statuto del SEBC dispone che la BCN di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata deve, inoltre, trasferire alla BCE attività di riserva in valuta. In conformità dell'articolo 48.1 dello Statuto del SEBC, la somma da trasferire è determinata moltiplicando il valore in euro ai tassi di cambio correnti delle attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE conformemente all'articolo 30.1 dello Statuto del SEBC per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla BCN in questione e il numero di quote già versate dalle BCN degli altri Stati membri la cui moneta è l'euro. Nel determinare le «attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE in conformità dell'articolo 30.1» si dovrebbe tenere debito conto dei precedenti adeguamenti dello schema di capitale (6) ai sensi dell'articolo 29.3 dello Statuto del SEBC, nonché delle estensioni dello schema di capitale ai sensi dell'articolo 48.3 dello Statuto del SEBC (7). Di conseguenza, conformemente alla decisione BCE/2013/26 (8), l'equivalente in euro delle attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE in virtù dell'articolo 30.1 dello Statuto del SEBC è pari a 338 656 541,82 EUR.

(4)

Le attività di riserva in valuta che la Lietuvos bankas è tenuta a trasferire dovrebbero essere o dovrebbero essere denominate in dollari USA e oro.

(5)

L'articolo 30.3 dello Statuto del SEBC dispone che la BCE debba accreditare in favore della BCN di ciascuno Stato membro la cui moneta è l'euro un credito pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE. Le disposizioni riguardanti la denominazione e la remunerazione dei crediti che sono stati già accreditati alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro (9) dovrebbero applicarsi anche alla denominazione e alla remunerazione dei crediti della Lietuvos bankas.

(6)

L'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC dispone che la BCN di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata contribuisca alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondenti al saldo del conto economico, quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede l'abrogazione della deroga. L'ammontare di tale contributo è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC.

(7)

In applicazione analogica dell'articolo 3.5 del regolamento interno della Banca centrale europea (10), il governatore della Lietuvos bankas ha avuto l'opportunità di presentare osservazioni alla presente decisione prima della sua adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a)

per «attività di riserva in valuta» si intendono oro o dollari USA;

b)

per «oro» si intendono le once di oro fino troy in verghe conformi agli standard di buona consegna fissati dalla London Bullion Market Association;

c)

per «dollaro USA» s'intende la moneta avente corso legale negli Stati Uniti.

Articolo 2

Misura e forma del capitale versato

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2015, la Lietuvos bankas versa la parte rimanente della propria quota di capitale sottoscritto della BCE, pari a 43 051 594,36 EUR.

2.   La Lietuvos bankas versa alla BCE le somme specificate al paragrafo 1 il 2 gennaio 2015, mediante trasferimento da compiersi attraverso il Sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2).

3.   Il 2 gennaio 2015, mediante un distinto trasferimento mediante TARGET2, la Lietuvos bankas versa alla BCE gli interessi maturati al 1o gennaio 2015 sull'importo dovuto alla BCE ai sensi del paragrafo 2. Tali interessi sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso di interesse marginale utilizzato dall'Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

Articolo 3

Trasferimento delle attività di riserva in valuta

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2015 e conformemente a quanto disposto nel presente articolo e agli accordi conclusi in conseguenza di esso, la Lietuvos bankas trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta per un importo pari a 338 656 541,82 EUR, nel modo che segue:

Equivalente in euro dei dollari USA in contante

Equivalente in euro dell'oro

Importo totale dell'equivalente in euro

287 858 060,55

50 798 481,27

338 656 541,82

2.   L'equivalente in euro delle attività di riserva che la Lietuvos bankas è tenuta a trasferire in virtù del paragrafo 1 è calcolato sulla base dei tassi di cambio tra l'euro e il dollaro USA stabiliti a seguito della procedura di consultazione scritta avente durata di 24 ore ed avvenuta il 31 dicembre 2014 tra l'Eurosistema e la Lietuvos bankas e, nel caso dell'oro, sulla base del prezzo in dollari statunitensi delle once di oro fino troy fissato sul mercato dell'oro di Londra il 31 dicembre 2014 alle ore 10:30, orario di Londra.

3.   La BCE conferma al più presto alla Lietuvos bankas gli importi calcolati in conformità del paragrafo 2.

4.   In conformità al paragrafo 1, la Lietuvos bankas trasferisce alla BCE una somma in dollari USA in contanti pari all'importo in euro indicato nella tavola del medesimo paragrafo 1.

5.   Il trasferimento della somma in dollari USA in contanti pari all'importo in euro indicato nella tavola del paragrafo 1 ha luogo sui conti specificati dalla BCE. La data di regolamento per il trasferimento dell'importo in dollari USA in contante alla BCE è il 5 gennaio 2015. La Lietuvos bankas impartisce le istruzioni per effettuare tali trasferimenti alla BCE.

6.   Il valore dell'oro che la Lietuvos bankas trasferisce alla BCE conformemente al paragrafo 1 sarà quanto più possibile prossimo, ma non superiore a 50 798 481,27 EUR.

7.   La Lietuvos bankas trasferisce l'oro di cui al paragrafo 1 in forma non investita ai conti e luoghi specificati dalla BCE. La data di regolamento per il trasferimento dell'oro alla BCE è il 5 gennaio 2015. La Lietuvos bankas impartisce le istruzioni per effettuare tali trasferimenti alla BCE.

8.   Se la Lietuvos bankas trasferisce alla BCE oro per un valore inferiore agli importi specificati al paragrafo 1, il 5 gennaio 2015 trasferisce un importo di dollari USA in contanti equivalente alla differenza presso un conto della BCE dalla stessa specificato. Tali dollari USA in contanti non fanno parte delle attività di riserva in valuta che la Lietuvos bankas trasferisce alla BCE conformemente a quanto disposto al paragrafo 4.

9.   L'eventuale differenza tra la somma complessiva dell'equivalente in euro di cui al paragrafo 1 e l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è regolata conformemente a quanto stabilito nell'accordo del 31 dicembre 2014 tra la Lietuvos bankas e la Banca centrale europea in relazione alla somma accreditata alla Lietuvos bankas da parte della Banca centrale europea in virtù dell'articolo 30.3 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (11).

Articolo 4

Denominazione, rimunerazione e scadenza del credito pari al contributo

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2015 e fatte salve le specificazioni di cui all'articolo 3 riguardanti le date di regolamento dei trasferimenti delle attività di riserva in valuta, la BCE accredita alla Lietuvos bankas un importo denominato in euro equivalente alla somma complessiva in euro del suo contributo in attività di riserva in valuta. Tale credito ammonta a 239 453 709,58 EUR.

2.   La somma accreditata dalla BCE in favore della Lietuvos bankas è remunerata a partire dalla data di regolamento. Gli interessi maturati sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari all'85 % del tasso d'interesse marginale utilizzato dall'Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

3.   Gli interessi maturati calcolati in conformità al paragrafo 2 sono corrisposti alla Lietuvos bankas alla fine di ogni esercizio finanziario. Ogni trimestre la BCE informa la Lietuvos bankas dell'importo cumulativo.

4.   Il credito non è rimborsabile.

Articolo 5

Contributi alle riserve e agli accantonamenti della BCE

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2015, la Lietuvos bankas contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto economico, quale risulta al 31 dicembre 2014.

2.   I contributi della Lietuvos bankas sono determinati conformemente all'articolo 48.2 dello Statuto del SEBC. I riferimenti contenuti nell'articolo 48.2 al «numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata» e al «numero di quote già versate dalle altre banche centrali» si riferiscono alle rispettive ponderazioni della Lietuvos bankas e delle BCN degli altri Stati membri la cui moneta è l'euro nello schema di capitale della BCE, in linea con la decisione BCE/2013/26.

3.   Ai fini di cui al paragrafo 1, le «riserve della BCE» e gli «accantonamenti equivalenti alle riserve» includono il fondo di riserva generale della BCE, i saldi sui conti di rivalutazione e gli accantonamenti per i rischi di cambio, di tasso d'interesse, di credito, di variazione dei prezzi di mercato e del prezzo dell'oro.

4.   Al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'approvazione, da parte del Consiglio direttivo, dei conti annuali della BCE per il 2014, la BCE calcola e conferma alla Lietuvos bankas l'ammontare del contributo a suo carico di cui al paragrafo 1.

5.   Il secondo giorno lavorativo successivo all'approvazione del bilancio della BCE per il 2014 da parte del Consiglio direttivo, la Lietuvos bankas paga alla BCE, mediante TARGET2:

a)

l'ammontare dovuto alla BCE calcolato ai sensi del paragrafo 4, meno ogni eventuale somma trasferita in eccedenza al credito di cui all'articolo 4, paragrafo 1, alle date di regolamento specificate nell'articolo 3, paragrafi 5 e 7 (un «contributo anticipato»); e

b)

l'interesse maturato sull'ammontare dovuto alla BCE calcolato ai sensi del paragrafo 4 dal 1o gennaio 2015 fino alla data del pagamento, meno i contributi anticipati.

6.   Gli interessi maturati ai sensi del paragrafo 5, lettera b), sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d'interesse marginale utilizzato dall'Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

Articolo 6

Competenze

1.   Per quanto necessario, il Comitato esecutivo della BCE impartisce istruzioni alla Lietuvos bankas al fine di specificare ulteriormente ed eseguire ogni disposizione della presente decisione e al fine di fornire soluzioni adeguate a risolvere ogni problema che dovesse sorgere.

2.   Ogni istruzione impartita dal Comitato esecutivo ai sensi del paragrafo 1 è prontamente notificata al Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo si conforma ad ogni decisione del Consiglio direttivo in proposito.

Articolo 7

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2015.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 dicembre 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativa all'adozione dell'euro da parte della Lituania il 1o gennaio 2015 (GU L 228 del 31.7.2014, pag. 29).

(2)  Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

(3)  Decisione BCE/2013/30, del 29 agosto 2013, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (GU L 16 del 21.1.2014, pag. 61).

(4)  Decisione della Banca centrale europea, del 29 agosto 2013, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE/2013/28) (GU L 16 del 21.1.2014, pag. 53).

(5)  Decisione della Banca centrale europea, del 30 agosto 2013, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro (BCE/2013/31) (GU L 16 del 21.1.2014, pag. 63).

(6)  Cfr. nota 4.

(7)  Decisione BCE/2013/17 del 21 giugno 2013 relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (GU L 187 del 6.7.2013, pag. 15).

(8)  Decisione della Banca centrale europea, del 29 agosto 2013, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite (BCE/2013/26) (GU L 16 del 21.1.2014, pag. 47).

(9)  In conformità all'Indirizzo BCE/2000/15 del 3 novembre 1998 come modificato dall'Indirizzo del 16 novembre 2000 avente per oggetto la composizione, la valutazione e le modalità di trasferimento iniziale delle attività di riserva in valuta estera e la denominazione e remunerazione dei crediti equivalenti (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 114).

(10)  Decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

(11)  GU C 64 del 21.2.2015, pag. 5


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