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Documento 32014R1375
Regulation (EU) No 1375/2014 of the European Central Bank of 10 December 2014 amending Regulation (EU) No 1071/2013 concerning the balance sheet of the monetary financial institutions sector (ECB/2013/33) (ECB/2014/51)
Regolamento (UE) n. 1375/2014 della Banca centrale europea, del 10 dicembre 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 1071/2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (BCE/2014/51)
Regolamento (UE) n. 1375/2014 della Banca centrale europea, del 10 dicembre 2014 , che modifica il regolamento (UE) n. 1071/2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (BCE/2014/51)
GU L 366 del 20.12.2014, pagg. 77–78
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 25/06/2021; abrogato da 32021R0379
20.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 366/77 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1375/2014 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 10 dicembre 2014
che modifica il regolamento (UE) n. 1071/2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33)
(BCE/2014/51)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,
visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,
visto il Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (2), e in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,
visto il parere della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 19.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea prevede che il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) possa emanare regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime. Le disposizioni di dettaglio circa l'applicazione di riserve obbligatorie minime sono contenute nel regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea (BCE/2003/9) (3). |
(2) |
Il 3 luglio 2014 il Consiglio direttivo ha deciso di modificare la frequenza delle proprie riunioni in materia di politica monetaria passando da un ciclo di quattro settimane a uno di sei settimane a partire dal 1o gennaio 2015 e di prolungare, di conseguenza, i periodi di mantenimento delle riserve da quattro a sei settimane. |
(3) |
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) il periodo di mantenimento è l'arco temporale durante il quale l'obbligo di riserva deve essere rispettato e per il quale le riserve obbligatorie minime devono essere detenute nei conti di riserva. |
(4) |
Le modifiche apportate alla lunghezza dei periodi di mantenimento non incidono sul calcolo dell'ammontare delle riserve minime da rispettare durante un periodo di mantenimento per enti soggetti a obblighi di segnalazione statistica integrale ai sensi del Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (4). Tali enti, come in precedenza, calcolano l'aggregato soggetto a riserva in relazione a un dato periodo di mantenimento sulla base dei dati di cui al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) relativi al mese che precede di due mesi quello in cui ha inizio il periodo di mantenimento. D'altro canto, le modifiche apportate alla lunghezza dei periodi di mantenimento incidono sul calcolo dell'ammontare delle riserve minime per gli enti che segnalano i dati con frequenza trimestrale ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), poiché il periodo trimestrale sarà ora composto da due periodi di mantenimento. |
(5) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica
L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) è sostituito dal testo seguente:
«2. I dati relativi all'aggregato soggetto a riserva per gli enti nella coda per due periodi di mantenimento si basa sui dati di fine trimestre raccolti dalle BCN entro il 28o giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre a cui si riferiscono.»
Articolo 2
Disposizione finale
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 dicembre 2014
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull'applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10).
(4) Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).