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Documento 32014R1333

Regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2014 , relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48)

GU L 359 del 16.12.2014, pagg. 97–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore: Questo atto è stato modificato. Versione consolidata attuale: 12/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1333/oj

16.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 359/97


REGOLAMENTO (UE) N. 1333/2014 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 novembre 2014

relativo alle statistiche sui mercati monetari

(BCE/2014/48)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

visto il parere della Commissione europea (2),

Considerando quanto segue:

(1)

Per l'assolvimento dei suoi compiti il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) richiede l'elaborazione di statistiche sulle operazioni di mercato monetario, in particolare sulle operazioni di mercato monetario garantite, non garantite e relative a determinati strumenti derivati, come ulteriormente precisato dal presente regolamento, concluse da istituzioni finanziarie monetarie (IFM), ad esclusione delle banche centrali e dei fondi comuni monetari (FCM), con altre IFM e tra IFM e altre istituzioni finanziarie, amministrazioni pubbliche o società non finanziarie, fatta eccezione per le operazioni infragruppo.

(2)

Il principale obiettivo dell'elaborazione di tali statistiche è quello di dotare la Banca centrale europea (BCE) di statistiche esaustive, dettagliate e armonizzate relative ai mercati monetari nell'area dell'euro. I dati ricavati dalle operazioni raccolte in relazione ai predetti segmenti di mercato forniscono informazioni sul meccanismo di trasmissione delle decisioni di politica monetaria. Esse costituiscono pertanto una serie di statistiche necessarie a fini di politica monetaria.

(3)

La raccolta di dati statistici è altresì necessaria per permettere alla BCE di fornire un supporto analitico e statistico al meccanismo di vigilanza unico (MVU) in conformità al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (3). In questo contesto, la raccolta di dati statistici è altresì necessaria per sostenere la BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di stabilità finanziaria.

(4)

Le banche centrali nazionali (BCN) dovrebbero informare la BCE ove decidano di non raccogliere i dati richiesti ai sensi del presente regolamento, nel qual caso la BCE assume il compito di raccogliere i dati direttamente dagli operatori segnalanti.

(5)

La BCE è tenuta, in virtù dei trattati e alle condizioni stabilite nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), ad adottare regolamenti nei limiti necessari ad espletare i compiti del SEBC come definiti nello Statuto del SEBC e, in taluni casi, come previsto nelle disposizioni adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 129, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(6)

Per ridurre al minimo l'onere di segnalazione posto a carico delle IFM e garantire allo stesso tempo la disponibilità di statistiche di alta qualità, la BCE inizialmente richiederà la segnalazione dei dati alle IFM più grandi dell'area dell'euro, individuate sulla base del totale delle principali attività di bilancio in rapporto al totale delle principali attività di bilancio per tutte le IFM dell'area dell'euro. Dal [1o gennaio 2017] il Consiglio direttivo della BCE può ampliare il numero delle IFM segnalanti anche tenendo in considerazioni altri criteri, come la significatività dell'operatività dell'IFM sui mercati monetari e la sua rilevanza per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario. Per garantire un livello minimo di rappresentatività geografica la BCE assicura che vi siano almeno tre IFM segnalanti per ciascuno Stato membro la cui moneta è l'euro (di seguito, lo «Stato membro dell'area dell'euro») Le BCN possono altresì raccogliere dati da IFM che non facciano parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sulla base degli obblighi che fanno loro carico in materia statistica a livello nazionale, nel qual caso tali dati sono segnalati e verificati ai sensi del presente regolamento.

(7)

Per ridurre ulteriormente l'onere di segnalazione a carico delle IFM, evitando di sottoporle ad una duplicazione di obblighi segnaletici assicurando nel contempo la disponibilità di dati statistici tempestivi e di elevata qualità, la BCE dovrebbe avere la possibilità di esonerarle dalla segnalazione dei dati relativi a operazioni di finanziamento tramite titoli o contratti derivati se tali dati sono già stati segnalati a un repertorio di dati sulle negoziazioni, a condizione che la BCE abbia effettivo accesso a informazioni tempestive e standardizzate in conformità agli obblighi specificati nel presente regolamento.

(8)

L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio stabilisce che la BCE possa adottare regolamenti relativi alla definizione e imposizione di obblighi di segnalazione statistica in capo agli operatori negli Stati membri dell'area dell'euro che vi sono effettivamente soggetti. L'articolo 6, paragrafo 4, dispone che la BCE possa adottare regolamenti volti a definire le condizioni nel rispetto delle quali possono essere esercitati i diritti di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche.

(9)

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 dispone che gli Stati membri organizzino i propri compiti nel settore statistico e cooperino pienamente con il SEBC al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 5 dello Statuto del SEBC.

(10)

Nella misura in cui i dati raccolti ai sensi del presente regolamento contengono informazioni statistiche riservate, le norme applicabili per la protezione e l'uso di tali informazioni sono quelle dettate dagli articolo 8 e 8-quater del regolamento (CE) n. 2533/98.

(11)

L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2533/98 prevede che la BCE abbia il potere di irrogare sanzioni in capo agli operatori segnalanti che non adempiano ai rispettivi obblighi di segnalazione imposti da regolamenti o decisioni della BCE,

(12)

Sebbene si riconosca che i regolamenti adottati dalla BCE conformemente all'articolo 34.1 dello Statuto del SEBC non conferiscono alcun diritto e non impongono alcun obbligo in capo agli Stati membri la cui moneta non è l'euro (di seguito «Stati membri non appartenenti all'area dell'euro»), l'articolo 5 si applica sia agli Stati membri dell'area dell'euro sia a quelli non appartenenti all'area dell'euro. Il regolamento (CE) n. 2533/98 fa riferimento al fatto che l'articolo 5 dello Statuto del SEBC, unitamente all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, implica un obbligo di predisporre ed attuare, a livello nazionale, tutte le misure che gli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro reputano idonee al fine di provvedere alla raccolta delle informazioni statistiche necessarie a soddisfare gli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE e ad approntare tempestivamente, in campo statistico, i preparativi necessari a divenire Stati membri dell'area dell'euro.

(13)

Gli obblighi di segnalazione di cui al presente regolamento fanno salvi gli obblighi di segnalazione stabiliti in altri atti e strumenti giuridici della BCE, che possono, almeno parzialmente, riguardare anche segnalazioni operazione per operazione o segnalazioni aggregate di informazioni statistiche sui mercati monetari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

1)

per «operatore segnalante» si intende un soggetto dichiarante ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98, mentre «residente» ha il medesimo significato di cui alla predetta disposizione;

2)

«istituzione finanziaria monetaria» (IFM) ha il significato di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (4) e comprende tutte le succursali di IFM ubicate nell'Unione e nell'EFTA, salva contraria espressa disposizione del presente regolamento;

3)

per «AIF» si intendono altri intermediari finanziari diversi dalle imprese di assicurazione e dai fondi pensione come previsto nel Sistema europeo dei conti già oggetto di revisione (di seguito, il «SEC 2010») disciplinato dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

4)

per «imprese di assicurazione» si intendono tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, principalmente nella forma di assicurazione diretta o di riassicurazione, in conseguenza del pooling dei rischi come previsto nel SEC 2010;

5)

per «fondi pensione» si intendono tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale) come previsto nel SEC 2010;

6)

per «società non finanziarie» si intende il settore delle società non finanziarie come previsto nel SEC 2010;

7)

per «amministrazioni pubbliche» si intendono unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e che sono finanziati da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese come previsto nel SEC 2010;

8)

per «totale delle principali attività di bilancio» si intende il totale delle attività meno le altre attività nell'accezione di cui al regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33);

9)

per «statistiche sul mercato monetario» si intendono le statistiche su operazioni garantite, non garantite e su strumenti derivati, relative a strumenti del mercato monetario concluse tra IFM e tra IFM e AIF, imprese di assicurazione, fondi pensione, banche centrali, amministrazioni pubbliche e società non finanziarie, ad esclusione delle operazioni infragruppo nel periodo di segnalazione di interesse;

10)

per «strumento del mercato monetario» si intende uno degli strumenti elencati negli allegati I, II e III;

11)

per «fondo comune monetario» si intende un organismo d'investimento collettivo soggetto ad autorizzazione in qualità di organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o costituisce un fondo di investimento alternativo ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), investe in attività di breve termine e presenta come obiettivi distinti o cumulativi l'offerta di rendimenti in linea con i tassi del mercato monetario o il mantenimento del valore di un investimento;

12)

per «banca centrale» si intende una banca centrale a prescindere dalla sua sede;

13)

per «banca/banche centrale/i nazionale/i» o «BCN» si intendono le banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione;

14)

per «operatori soggetti ad obblighi di segnalazione» si intendono le IFM residenti nell'area dell'euro, ad esclusione delle banche centrali e dei FCM, che ricevono depositi denominati in euro e/o emettono altri strumenti di debito e/o concedono prestiti denominati in euro di cui agli allegati I, II e III da altre IFM e/o da AIF, da imprese di assicurazione, da fondi pensione, da amministrazioni pubbliche, da banche centrali a fini di investimento o da società non finanziarie, ovvero in favore di tali soggetti.

15)

per «gruppo» si intende un gruppo di imprese, inclusi ma non solo i gruppi bancari, composto da un'impresa madre e dalle sue filiazioni i cui bilanci sono consolidati ai fini della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

16)

per «succursale» si intende una sede di attività che costituisce una parte priva di personalità giuridica di un ente e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività dell'ente;

17)

per «succursale dell'Unione e dell'EFTA» si intende una succursale situata e registrata in uno Stato membro dell'Unione o in un paese dell'EFTA;

18)

per «European Free Trade Association» (EFTA) si intende l'organizzazione intergovernativa istituita per promuovere il libero scambio e l'integrazione economica a vantaggio degli Stati membri che ne fanno parte;

19)

per «operazione infragruppo» si intende un'operazione in strumenti di mercato monetario tra un operatore segnalante con un'altra impresa integralmente inclusa nello stesso bilancio consolidato. Le imprese che partecipano all'operazione sono considerate integralmente incluse nello «stesso consolidamento» quando:

a)

sono incluse in un consolidamento ai sensi della direttiva 2013/34/UE ovvero degli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) ovvero, in relazione a un gruppo la cui impresa madre ha la propria sede centrale in un paese terzo, ai sensi dei Generally Accepted Accounting Principles di tale paese terzo, considerati equivalenti agli IFRS ai sensi del regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione (10) (ovvero dei principi contabili di un paese terzo il cui utilizzo è consentito ai sensi dell'articolo 4 del citato regolamento); ovvero

b)

sono coperte dalla stessa vigilanza consolidata ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) ovvero, in relazione a un gruppo la cui impresa madre ha la propria sede centrale in un paese terzo, dalla stessa vigilanza consolidata esercitata dall'autorità competente di un paese terzo ritenuta equivalente a quella regolata dai principi dettati dall'articolo 127 della direttiva 2013/36/UE;

20)

per «giorno lavorativo», in relazione a una data specificata in un accordo o in una conferma di un'operazione in uno strumento del mercato monetario, si intende il giorno nel quale le banche commerciali e i mercati in valuta estera esercitano la normale attività (anche trattando lo strumento del mercato monetario in questione) e regolano i pagamenti nella stessa valuta dell'obbligazione di pagamento esigibile o calcolata in riferimento a tale data. In caso di un'operazione in uno strumento del mercato monetario regolata da un contratto quadro standard della Federazione bancaria europea (FBE), dalla Loan Market Association (LMA), dalla International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA) o di altre importanti associazioni di mercato europee o internazionali, si utilizza la definizione ivi enunciata o incorporata tramite rinvio. In relazione al regolamento di qualsivoglia operazione in uno strumento del mercato monetario che debba essere regolata mediante un determinato sistema di regolamento, si intende un giorno nel quale quel sistema di regolamento è in funzione per il regolamento di tale operazione;

21)

per «giorno di regolamento TARGET2» si intende un giorno nel quale il sistema Trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) è in funzione;

22)

per «operazione di pronti contro termine» si intende l'accordo in forza del quale le parti effettuano operazioni nelle quali una parte (il «venditore») acconsente di vendere all'altra (il «compratore») determinate attività («titoli», «merce» o «altre attività finanziarie») ad una data prossima verso il pagamento di un prezzo di acquisto da parte del compratore in favore del venditore con il contestuale impegno da parte del compratore di rivendere al venditore le attività ad una certa data o su richiesta verso il pagamento del prezzo di riacquisto da parte del venditore in favore del compratore. Tutte le operazioni di questo tipo possono costituire una vendita con patto di riacquisto o una operazione di acquisto con patto di rivendita. Per «operazione di pronti contro termine» può anche intendersi un accordo con il quale determinate attività sono costituite in pegno ed è conferito un diritto generale al loro riutilizzo in cambio di un prestito in denaro ad una data prossima con rimborso del prestito concesso e degli interessi maturati ad una data non prossima verso la restituzione delle attività. Le operazioni di vendita con patto di riacquisto possono essere effettuate con scadenza ad una data prestabilita («operazioni di pronti contro termine a termine fisso») o senza una scadenza predeterminata con facoltà per entrambe le parti di rinnovare o risolvere il contratto ogni giorno («operazioni di pronti contro termine aperti»);

23)

per «operazione di pronti contro termine triparty» si intende un'operazione di pronti contro termine nel quale un terzo è responsabile dell'individuazione e della gestione delle garanzie finché l'operazione è in corso;

24)

per «operazione di swap in valuta» si intende un'operazione di swap nella quale un parte vende all'altra un certo ammontare di una determinata valuta verso il pagamento di un certo ammontare di una determinata valuta diversa dalla prima sulla base di un tasso di cambio convenuto (noto come tasso di cambio a pronti) con l'impegno a riacquistare la valuta venduta ad una data futura (nota come data di scadenza) verso la vendita della valuta inizialmente acquistata a un diverso tasso di cambio (noto come tasso di cambio a termine);

25)

per «swap su indici overnight» (overnight index swap, OIS) si intende uno swap sui tassi di interesse in cui il tasso di interesse periodico variabile è uguale alla media geometrica di un tasso di interesse overnight (o di un indice overnight) per un periodo prefissato. Il pagamento finale è calcolato come la differenza tra il tasso di interesse fisso e quello overnight composto rilevato per la durata dell'OIS applicato all'importo nominale dell'operazione. Poiché tale regolamento si concentra esclusivamente su OIS denominati in euro, il tasso di interesse overnight sarà l'EONIA;

26)

per «quadro LCR Basilea III» si intende il coefficiente di copertura della liquidità (Liquidity Coverage Ratio, LCR) proposto dal comitato di Basilea e approvato il 7 gennaio 2013 dal gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi delle autorità di vigilanza, l'organo di supervisione del comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, come standard minimo di regolamentazione internazionale per misure di liquidità a breve termine nel settore bancario.

Articolo 2

Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

1.   Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono costituiti da IFM residenti nell'area dell'euro individuate tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione dal Consiglio direttivo come operatori segnalanti ai sensi dei paragrafi 2 o 3, secondo il caso, o IFM identificate come operatori segnalanti ai sensi del paragrafo 4, sulla base dei criteri ivi enunciati, e ai quali è stata data comunicazione degli obblighi di segnalazione ai sensi del paragrafo 5 (di seguito, gli «operatori segnalanti»).

2.   All'entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio direttivo può decidere che un'IFM è un agente segnalante se il totale delle principali attività di bilancio dell'IFM supera lo 0,35 per cento del totale delle principali attività di bilancio di tutte le IFM dell'area dell'euro sulla base dei dati più recenti a disposizione della BCE, ossia:

a)

i dati riferiti alla fine di dicembre dell'anno civile precedente la notifica di cui al paragrafo 5; ovvero

b)

se i dati di cui al punto a) non sono disponibili, i dati riferiti alla fine di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini di tale decisione sono escluse dal calcolo del totale delle principali attività di bilancio della rispettiva IFM le succursali ubicate al di fuori del paese ospitante l'IFM.

3.   Dal 1o gennaio 2017 il Consiglio direttivo può decidere di classificare ogni altra IFM come operatore segnalante sulla base della dimensione delle sue principali attività di bilancio in rapporto al totale delle principali attività di bilancio di tutte le IFM dell'area dell'euro, della significatività dell'operatività dell'IFM nella negoziazione di strumenti del mercato monetario e della sua rilevanza per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario nell'area dell'euro e/o in singoli Stati membri.

4.   Dal 1o gennaio 2017 il Consiglio direttivo può altresì decidere che, per ciascuno Stato membro dell'area dell'euro, almeno tre IFM siano individuate come operatori segnalanti. Di conseguenza, se sulla base delle decisioni del Consiglio direttivo adottate ai sensi dei paragrafi 2 e 3, in un determinato Stato membro dell'area dell'euro siano selezionate meno di tre IFM, tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione saranno altresì comprese altre IFM di quello Stato membro dell'area dell'euro ritenute rappresentative dalla BCN competente (di seguito, gli «operatori segnalanti rappresentativi»), in modo che per quello Stato membro dell'area dell'euro siano individuati almeno tre operatori segnalanti.

Gli operatori segnalanti rappresentativi sono selezionati tra gli enti creditizi di maggiori dimensioni residenti nello Stato membro dell'aera dell'euro interessato, sulla base del totale delle principali attività di bilancio degli enti, a meno che criteri alternativi siano stati suggeriti dalle BCN e approvati per iscritto dalla BCE.

5.   La BCE o la BCN competente comunicano alle IFM interessate eventuali decisioni assunte dal Consiglio direttivo ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4 e gli obblighi che fanno loro carico ai sensi del presente regolamento. La comunicazione è inviata in forma scritta almeno quattro mesi prima della prima segnalazione.

6.   Nonostante eventuali decisioni assunte dal Consiglio direttivo ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4, le BCN possono altresì raccogliere statistiche sul mercato monetario da IFM residenti nel proprio Stato membro che non siano operatori segnalanti ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4, sulla base degli obblighi di segnalazione statistica nazionali (di seguito, gli «operatori segnalanti aggiuntivi»). Ove una BCN individui in tal modo operatori segnalanti aggiuntivi ne dà loro immediata comunicazione.

Articolo 3

Obblighi di segnalazione statistica

1.   Ai fini dell'elaborazione periodica di statistiche sul mercato monetario, gli operatori segnalanti effettuano le segnalazioni alla BCN dello Stato membro in cui risiedono su base consolidata fornendo, anche per tutte le loro succursali dell'Unione o dell'EFTA, informazioni statistiche giornaliere relative agli strumenti di mercato monetario. Le informazioni statistiche richieste sono specificate negli allegati I, II e III. La BCN trasmette le informazioni statistiche ricevute dagli operatori segnalanti alla BCE in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

2.   Le BCN definiscono e attuano le modalità di segnalazione cui devono attenersi gli operatori segnalanti in relazione agli strumenti del mercato monetario. Tali modalità assicurano la fornitura delle informazioni statistiche richieste e consentono un'accurata verifica sul rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità a concetti e revisioni di cui all'allegato IV.

3.   Nonostante l'obbligo di segnalazione previsto al paragrafo 1, una BCN può decidere che gli operatori segnalanti selezionati ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4 residenti nello Stato membro della BCN segnalino le informazioni statistiche specificate negli allegati I, II e III alla BCE. La BCN informa al riguardo la BCE e gli operatori segnalanti, dopo di che la BCE definisce e attua le modalità di segnalazione cui devono attenersi gli operatori segnalanti e assume il compito di raccogliere i dati richiesti direttamente dagli operatori segnalanti.

4.   Se una BCN ha selezionato operatori segnalanti aggiuntivi e dato loro la comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 6, questi segnalano con cadenza quotidiana alla BCN informazioni statistiche relative agli strumenti del mercato monetario. La BCN trasmette le informazioni statistiche ricevute dagli operatori segnalanti aggiuntivi alla BCE su richiesta di quest'ultima in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

5.   Le BCN definiscono e attuano le modalità di segnalazione cui devono attenersi gli operatori segnalanti aggiuntivi, in conformità agli obblighi nazionali di segnalazione statistica. Le BCN assicurano che le modalità di segnalazione stabilite a livello nazionale impongano agli operatori segnalanti aggiuntivi il rispetto di obblighi equivalenti a quelli imposti dagli articoli da 6 a 8, 10, paragrafo 3, 11 e 12 del presente regolamento. Le BCN assicurano che tali modalità consentano l'acquisizione delle informazioni statistiche richieste e permettano un'accurata verifica sul rispetto dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità a concetti e revisioni di cui all'allegato IV.

Articolo 4

Tempestività

1.   Ove una BCN decida, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, che gli operatori segnalanti segnalino le informazioni statistiche indicate agli allegati I, II e III direttamente alla BCE, gli operatori segnalanti trasmettono tali informazioni alla BCE nel modo di seguito indicato.

a)

I dati raccolti dagli operatori segnalanti selezionati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, sono trasmessi alla BCE una volta al giorno tra le ore 18:00 del giorno di contrattazione e le ore 7:00 orario dell'Europa centrale (Central European Time, CET) del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo al giorno di contrattazione.

b)

I dati raccolti dagli operatori segnalanti selezionati ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, sono trasmessi alla BCE una volta al giorno tra le ore 18:00 CET del giorno di contrattazione e le ore 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo al giorno di contrattazione.

c)

I dati rispetto ai quali la BCN gode di una deroga ai sensi dell'articolo 5 sono trasmessi alla BCE una volta alla settimana tra le ore 18:00 del giorno di contrattazione e le ore 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo alla fine della settimana alla quale i dati sono riferiti.

2.   In ogni caso diverso da quello di cui al paragrafo 1, le BCN trasmettono alla BCE le informazioni statistiche giornaliere sul mercato monetario indicate negli allegati I, II e III ricevute dagli operatori segnalanti nel modo di seguito indicato.

a)

I dati raccolti da operatori segnalanti individuati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, sono trasmessi alla BCE una volta al giorno prima delle ore 7:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo al giorno di contrattazione.

b)

I dati raccolti da operatori segnalanti individuati ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, sono trasmessi alla BCE una volta al giorno prima delle ore 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo al giorno di contrattazione.

c)

I dati raccolti da operatori segnalanti aggiuntivi individuati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, sono trasmessi alla BCE una volta al giorno prima delle ore 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo alla data di contrattazione, una volta alla settimana prima delle ore 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo alla fine della settimana alla quale i dati sono riferiti, ovvero una volta al mese prima delle ore 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 dopo la fine del mese al quale i dati sono riferiti. Le BCN determinano la frequenza di segnalazione e ne informano prontamente la BCE. Le BCN possono riesaminare annualmente la frequenza di segnalazione.

d)

I dati rispetto ai quali la BCN gode di una deroga ai sensi dell'articolo 5 sono trasmessi alla BCE una volta alla settimana prima delle ore 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo alla fine della settimana alla quale i dati sono riferiti.

3.   Le BCN stabiliscono i termini entro i quali devono ricevere i dati dagli operatori segnalanti al fine di rispettare le proprie scadenze segnaletiche, come specificate nel paragrafo 2, e li comunicano agli operatori segnalanti.

4.   Qualora una scadenza di cui ai paragrafi 1 o 2 cada in un giorno di chiusura di TARGET2, essa è prorogata al successivo giorno di operatività di TARGET2, come indicato sul sito Internet della BCE.

Articolo 5

Deroga

Ove siano stati individuati operatori segnalanti ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 o 4, una BCN può decidere che gli operatori segnalanti possano trasmetterle statistiche giornaliere sul mercato monetario una volta alla settimana prima delle 13:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo alla fine della settimana alla quale i dati sono riferiti se, per ragioni operative, essi non sono in grado di adempiere all'obbligo di segnalazione quotidiana. La BCE può dettare condizioni per l'applicazione della deroga da parte delle BCN.

Articolo 6

Fusioni, scissioni, riorganizzazioni e insolvenze

1.   In caso di operazioni di fusione, scissione, scorporo o di qualunque altro tipo di riorganizzazione che possa incidere sull'adempimento degli obblighi statistici, l'operatore segnalante interessato, una volta che l'intenzione di realizzare tale operazione sia divenuta di pubblico dominio e in ragionevole anticipo rispetto a quando l'operazione inizierà a produrre effetti, informa la BCE e la BCN competente delle procedure previste per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento. Inoltre, l'operatore segnalante dà comunicazione dell'operazione alla BCE e alla BCN interessata entro 14 giorni dal suo perfezionamento.

2.   Se un'operatore segnalante si fonde con un altro soggetto mediante incorporazione ai sensi della direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) ed uno dei soggetti partecipanti alla fusione era un operatore segnalante, il soggetto originato dalla fusione continua ad effettuare le segnalazioni ai sensi del presente regolamento.

3.   Se un operatore segnalante si fonde con un altro soggetto mediante la costituzione di una società nuova ai sensi della direttiva 2011/35/UE e uno dei soggetti che partecipano alla fusione era un operatore segnalante, il soggetto risultante dalla fusione continua a effettuare le segnalazioni se rientra nella definizione di operatore segnalante.

4.   Se un operatore segnalante si scinde in due o più soggetti mediante incorporazione o costituzione di nuove società ai sensi della Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio (13) e uno dei nuovi soggetti è un operatore segnalante, le segnalazioni sono effettuate dal nuovo soggetto ai sensi del presente regolamento. La scissione comprende altresì operazioni di scorporo per effetto delle quali un operatore segnalante trasferisce tutte le proprie attività o parte di esse a una nuova società in cambio di azioni della nuova società.

5.   Se un operatore segnalante diviene insolvente, perde la propria licenza bancaria o cessa altrimenti di esercitare l'attività bancaria, come confermato dall'autorità di vigilanza competente, esso cessa di essere soggetto a obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento.

6.   Ai fini del paragrafo 5, un operatore segnalante è considerato insolvente se ricorre una o più delle seguenti ipotesi:

a)

l'operatore segnalante effettua una cessione generale a beneficio dei creditori o al fine di addivenire a una riorganizzazione, a un concordato preventivo o a un concordato fallimentare con i creditori;

b)

l'operatore segnalante riconosce per iscritto la propria incapacità di pagare i propri debiti alla scadenza;

c)

l'operatore segnalante richiede, acconsente o presta acquiescenza alla nomina di un fiduciario, amministratore, curatore fallimentare, liquidatore o analogo ufficiale anche limitatamente all'intera sua proprietà o a una parte significativa di essa;

d)

è presentata o depositata dinanzi ad un'autorità giurisdizionale o presso altro organo o autorità competente un'istanza per l'apertura di una procedura concorsuale nei confronti dell'operatore segnalante, escluse quelle presentate da una controparte in relazione a obbligazioni dell'operatore segnalante nei suoi confronti;

e)

l'operatore segnalante è posto in liquidazione o diviene insolvente ovvero è ammesso a procedure analoghe ovvero questi o un ente pubblico o altro soggetto o persona presenta istanza per la sua riorganizzazione, ammissione al concordato preventivo o fallimentare, ristrutturazione, amministrazione, liquidazione o scioglimento o analogo rimedio ai sensi di qualsivoglia disposizione legale o regolamentare presente o futura, ove tale istanza non sia sospesa o respinta entro trenta giorni dalla sua presentazione, eccezion fatta per il caso di istanza di liquidazione o altra procedura analoga, rispetto alle quali il termine di trenta giorni non si applica;

f)

è nominato un fiduciario, un amministratore, un curatore fallimentare, un liquidatore o un altro analogo ufficiale per l'operatore segnalante o limitatamente all'intera sua proprietà o a una parte significativa di essa; ovvero

g)

è convocata una riunione dei creditori al fine di valutare l'ammissione a una procedura di concordato (o ad altra procedura analoga).

Articolo 7

Disposizioni in materia di riservatezza

1.   La BCE e le BCN, quando ricevono e trattano ai sensi del presente regolamento dati contenenti informazioni riservate, ovvero li condividono con altre BCN dell'area dell'euro, applicano le norme per la protezione e l'utilizzo di informazioni statistiche riservate stabilite negli articoli 8 e 8 quater del regolamento (CE) n. 2533/98.

2.   Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1, informazioni riservate contenute in dati statistici raccolti dalla BCE o da una BCN ai sensi del presente regolamento non sono trasmessi ad autorità o terzi diversi dalla BCE e dalle BCN dell'area dell'euro né con questi condivisi, a meno che l'operatore segnalante interessato abbia comunicato per iscritto alla BCE o alla BCN interessata il proprio previo consenso e la BCE o la BCN interessata, secondo il caso, abbia sottoscritto un idoneo accordo di riservatezza con tale operatore segnalante.

Articolo 8

Verifica e raccolta obbligatoria

Alla BCE e alle BCN, secondo il caso, è conferito il diritto di verifica e, se necessario, di raccolta obbligatoria delle informazioni che i soggetti segnalanti devono fornire in conformità agli obblighi di segnalazione statistica stabiliti all'articolo 3 e degli allegati I, II e II del presente regolamento. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un operatore segnalante non soddisfa i requisiti minimi per la trasmissione, l'accuratezza, la conformità ai concetti e alle revisioni di cui all'allegato IV. Si applica altresì l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2533/98.

Articolo 9

Procedura semplificata di modifica

Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC, il Comitato esecutivo della BCE ha la facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo, purché la portata di tali modifiche non sia tale da alterarne il quadro di riferimento concettuale sottostante né da incidere sugli oneri di segnalazione degli operatori segnalanti. Il Comitato esecutivo informa senza indugio il Consiglio direttivo di tali modifiche.

Articolo 10

Prima segnalazione

1.   Nel caso di operatori segnalanti selezionati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, la prima segnalazione ai sensi del presente regolamento, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 12, ha inizio con i dati dal 1o aprile 2016.

2.   In caso di operatori segnalanti selezionati ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, la prima segnalazione ai sensi del presente regolamento ha inizio alla data comunicata all'operatore segnalante dalla BCE o dalla BCN interessata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, e in ogni caso non prima di 12 mesi dall'adozione della decisione del Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 3 o 4.

3.   Inoltre, quando siano stati selezionati operatori segnalanti rappresentativi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, un operatore segnalante rappresentativo può presentare una richiesta scritta alla BCE o alla BCN competente per il rinvio temporaneo della data di prima segnalazione, specificando le ragioni del rinvio. Il rinvio richiesto può essere concesso per un massimo di sei mesi prorogabile di ulteriori sei mesi. La BCE, o la BCN competente, può consentire di rinviare la data di prima segnalazione per l'operatore segnalante rappresentativo che ne ha fatto richiesta se ritiene il rinvio giustificato. Inoltre, se l'operatore segnalante rappresentativo non ha dati da segnalare o è esclusivamente in possesso di dati che sia la BCE che la BCN considerano non rappresentativi alla data di prima segnalazione, la BCN può consentire l'esonero dell'operatore segnalante dall'applicazione della data di prima segnalazione. Tale esonero può essere concesso esclusivamente dalla BCN di concerto con la BCE se entrambe ritengono la richiesta giustificata e ciò non compromette la rappresentatività del campione di segnalazione.

4.   Nel caso di IFM selezionate come operatori segnalanti aggiuntivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, la prima segnalazione ai sensi del presente regolamento ha inizio alla data comunicata dalla BCN all'operatore segnalante aggiuntivo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6.

Articolo 11

Clausola di riesame periodico

La BCE riesamina il funzionamento del presente regolamento 12 mesi dopo la prima segnalazione e redige un rapporto a riguardo. In conformità alle raccomandazioni formulate nel rapporto la BCE ha facoltà di aumentare o ridurre il numero di operatori segnalanti e/o gli obblighi di segnalazione statistica. Dopo tale revisione iniziale, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione saranno aggiornati ogni due anni.

Articolo 12

Disposizione transitoria

Nel periodo compreso tra il 1o aprile 2016 e il 1o luglio 2016 agli operatori segnalanti sarà consentito di segnalare le statistiche sul mercato monetario per alcuni ma non per tutti i giorni di interesse alla BCE o alla BCN competente. La BCE o la BCN competente possono specificare i giorni per i quali è richiesta la segnalazione.

Articolo 13

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 novembre 2014

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  Parere del 14 novembre 2014 (GU C 407 del 15.11.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(4)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

(6)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(7)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(8)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(9)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66).

(11)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(12)  Direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativa alle fusioni delle società per azioni (GU L 110 del 29.4.2011, pag. 1).

(13)  Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47).


ALLEGATO I

Schema di segnalazione per le statistiche sul mercato monetario relative ad operazioni garantite

PARTE 1

TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI

Gli operatori segnalanti segnalano alla Banca centrale europea (BCE) o alla Banca centrale nazionale (BCN) competente tutti i contratti di vendita con patto di riacquisto e le operazioni effettuate sulla base di essi, comprese le operazioni di pronti contro termine tri-party, che siano denominate in euro e abbiano una scadenza non superiore ad un anno incluso (definite come operazioni con una data di scadenza non maggiore di 397 giorni dalla data di contrattazione), intercorse tra l'operatore segnalante e altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM), altri intermediari finanziari (AIF), imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche o banche centrali a fini di investimento, nonché con società non finanziarie classificate come all'ingrosso ai sensi del quadro LCR Basilea III.

PARTE 2

TIPOLOGIA DEI DATI

1.

Tipologia di dati inerenti all'operazione (1) da segnalare per ciascuna operazione

Campo

Descrizione dei dati

Opzione alternativa di segnalazione (se esistente) e altre caratteristiche

Transaction identifier (identificativo dell'operazione)

Identificativo interno unico dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per ogni operazione.

L'identificativo dell'operazione è unico per ciascuna operazione segnalata ad una certa data di segnalazione per ciascun segmento del mercato monetario.

Reporting date (data di segnalazione)

Data in cui i dati sono trasmessi alla BCE o alla BCN.

 

Electronic time stamp (marcatura temporale elettronica)

Momento nel quale un'operazione è conclusa o registrata.

 

Counterparty code (codice della controparte)

Codice identificativo usato per individuare la controparte dell'operatore segnalante nell'operazione segnalata.

Qualora le operazioni siano eseguite attraverso una controparte centrale di compensazione (central clearing counterparty, CCP), dovrà essere indicato l'identificativo delle entità giuridiche (Legal Entity Identifier, LEI) della CCP.

Ove le operazioni siano effettuate con società non finanziarie, AIF, imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche e banche centrali, e per ogni altra operazione segnalata per la quale l'identificativo LEI della controparte non è fornito, deve essere indicata la classe della controparte.

Counterparty code ID (identificativo del codice della controparte)

Attributo che specifica il tipo di codice individuale della controparte trasmesso.

Da utilizzare in ogni caso. Sarà fornito un codice individuale della controparte.

Counterparty location (localizzazione della controparte)

Codice ISO del paese in cui la controparte ha sede legale.

Obbligatorio se non è fornito il codice individuale della controparte. Altrimenti facoltativo.

Transaction nominal amount (importo nominale dell'operazione)

Importo inizialmente concesso o preso in prestito.

 

Collateral nominal amount (importo nominale della garanzia)

Importo nominale del titolo costituito in garanzia

Ad eccezione delle operazioni di pronti contro termine triparty e delle altre operazioni in cui il titolo costituito in garanzia non è identificato da un univoco numero internazionale di identificazione dei titoli (International Security Identification Number, codice ISIN).

Trade date (data di contrattazione)

Data in cui le parti hanno concluso l'operazione finanziaria.

 

Settlement date (data di regolamento)

Data di acquisto, ossia la data in cui è previsto che il denaro sia versato dal prestatore al prestatario e il titolo sia trasferito dal prestatario al prestatore.

In caso di operazioni di pronti contro termine aperte è la data in cui ha luogo il rinnovo (anche se non avviene alcuno scambio di denaro).

Maturity date (data di scadenza)

La data di riacquisto, ovvero la data in cui è previsto che il denaro sia restituito dal prestatario al prestatore.

In caso di operazioni di pronti contro termine aperte, è la data in cui il capitale e gli interessi dovuti devono essere restituiti nel caso in cui l'operazione non sia ulteriormente rinnovata.

Transaction sign (segno dell'operazione)

Assunzione in prestito del denaro in caso di pronti contro termine o concessione in prestito del denaro in caso di operazioni contro termine in acquisto (reverse repo).

 

ISIN of the collateral (codice ISIN della garanzia)

Codice ISIN assegnato ai titoli emessi sui mercati finanziari. Si compone di 12 caratteri alfanumerici, che identificano univocamente un titolo (come definito dalla norma ISO 6166).

Da segnalare ad esclusione delle operazioni di pronti contro termine triparty e di tutte le altre operazioni di pronti contro termine nelle quali i titoli costituiti in pegno non sono identificati tramite un unico codice ISIN.

Collateral type (tipo di garanzia)

Al fine di identificare l'attività concessa in pegno a garanzia nel caso in cui il codice ISIN individuale non sia fornito.

Da indicare in tutti i casi in cui il codice ISIN individuale non sia fornito.

Special collateral flag (identificatore delle garanzie speciali)

Al fine di identificare tutte le operazioni di pronti contro termine effettuate a fronte di garanzie generali e quelle effettuate a fronte di garanzie speciali. Campo facoltativo da indicare solo ove l'operatore segnalante ne abbia la possibilità

La segnalazione di questo campo è facoltativa.

Deal rate (tasso dell'operazione)

Tasso di interesse espresso in conformità alla convenzione per i mercati monetari giorni effettivi/360 al quale l'operazione di pronti contro termine è stata effettuata e al quale è remunerato il denaro concesso in prestito.

 

Collateral haircut (scarto di garanzia)

Una misura per il controllo dei rischi applicata alla garanzia sottostante per effetto della quale il valore di quest'ultima è calcolato al valore di mercato dell'attività decurtato di una determinata percentuale (scarto di garanzia). A fini di segnalazione lo scarto di garanzia è calcolato come 100 meno il rapporto tra il contante concesso/assunto in prestito e il valore di mercato, compresi gli interessi maturati sulla garanzia concessa.

La segnalazione di questo campo è necessaria esclusivamente per singole operazioni su garanzia.

Counterparty code of the tri-party agent (codice di controparte dell'agente triparty)

Il codice di identificazione di controparte dell'agente triparty

Da indicare in caso di pronti contro termine triparty.

Tri-party agent code ID (codice di identificazione dell'agente triparty)

Attributo che specifica il tipo di codice individuale dell'agente triparty trasmesso.

Da utilizzare in tutti i casi in cui un codice individuale dell'agente triparty è fornito.

Beneficiary in case of transactions conducted via CCPs (beneficiario in caso di operazioni effettuate tramite controparti centrali).

 

 

2.   Materiality threshold (soglia di rilevanza)

Le operazioni effettuate con società non finanziarie dovrebbero essere segnalate solo ove effettuate con società non finanziarie classificate come all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III (2).

3.   Exceptions (eccezioni)

Non dovrebbero essere segnalate operazioni infragruppo.


(1)  Gli standard per la segnalazione elettronica e le specifiche tecniche per i dati sono indicati separatamente. Sono disponibili all'indirizzo www.ecb.int.

(2)  Cfr. «Basilea III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools», pagg. 23-27, disponibile sul sito Internet della Banca dei regolamenti internazionali all'indirizzo: www.bis.org.


ALLEGATO II

Schema di segnalazione per statistiche sul mercato monetario relative a operazioni non garantite

PARTE 1

TIPO DI STRUMENTI

1.

Gli operatori segnalanti segnalano alla Banca centrale europea (BCE) ovvero alla banca centrale nazionale competente (BCN):

a)

tutti i prestiti assunti mediante l'utilizzo degli strumenti indicati nella tabella sottostante, denominati in euro con scadenza non superiore a un anno incluso (definiti come operazioni con data di scadenza non superiore a 397 giorni dalla data di contrattazione), erogati all'operatore segnalante da altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM), altri intermediari finanziari (AIF), imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche o banche centrali a fini di investimento nonché da società non finanziarie classificate come all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III;

b)

tutti i prestiti concessi ad altri enti creditizi con scadenza non superiore a un anno incluso (definiti come operazioni con data di scadenza non superiore a 397 giorni dalla data di contrattazione) mediante depositi non garantiti o mediante l'acquisto dall'ente creditizio emittente di carta commerciale, certificati di deposito, titoli a tasso variabile e altri titoli di debito con scadenza non superiore a un anno.

2.

La tabella seguente fornisce una descrizione dettagliata standard delle categorie di strumenti per le operazioni che gli operatori segnalanti sono tenuti a segnalare alla BCE. Ove gli operatori segnalanti siano tenuti a segnalare le operazioni alla rispettiva BCN, questa dovrebbe trasporre tali descrizioni di categorie di strumenti a livello nazionale in conformità al presente regolamento.

Tipo di strumento

Descrizione

Deposits (Depositi)

Depositi fruttiferi non garantiti rimborsabili con preavviso o a scadenza non superiore a un anno ricevuti (in prestito) o collocati dall'operatore segnalante.

Certificate of deposit (certificato di deposito)

Strumento di debito a tempo determinato emesso da un'IFM che conferisce al possessore il diritto a un determinato tasso di interesse per un periodo di tempo prestabilito non superiore a un anno.

Commercial paper (carta commerciale)

Strumento di debito non garantito o garantito da garanzie fornite dall'emittente con scadenza non superiore a un anno, fruttifero o scontato.

Floating rate note (obbligazioni a tasso d'interesse variabile)

Strumento di debito rispetto al quale gli interessi periodicamente corrisposti sono calcolati sulla base del valore, ad esempio mediante la fissazione di un tasso di riferimento sottostante come l'Euribor a date prestabilite note come date di revisione, con scadenza non superiore a un anno.

Puttable instruments (strumenti con opzione put)

Strumento di debito nel quale il possessore ha un'opzione put, ossia la facoltà di richiedere all'emittente il rimborso anticipato, esercitabile per la prima volta non oltre un anno dalla data di emissione ovvero con preavviso non superiore a un anno.

Callable instruments (strumenti con opzione call)

Strumento di debito nel quale l'emittente ha un'opzione call, ossia la facoltà di rimborsare lo strumento anticipatamente, con data di rimborso finale non superiore a un anno dalla data di emissione.

Other short-term debt securities (altri titoli di debito a breve termine)

Titoli non subordinati diversi dalle azioni con scadenza fino a un anno emessi da operatori segnalanti, solitamente negoziabili e scambiati sui mercati secondari o suscettibili di essere compensati sul mercato, e che non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull'istituzione emittente. Tale voce comprende:

a)

titoli che conferiscono al titolare un diritto incondizionato a un reddito fisso o contrattualmente determinato sotto forma di pagamento di cedole e/o a una somma dichiarata predeterminata a una data prefissata o a scadenze prestabilite o a partire da una data definita al momento dell'emissione;

b)

strumenti non negoziabili emessi da operatori segnalanti divenuti successivamente negoziabili e riclassificati come «titoli di debito».

PARTE 2

TIPOLOGIA DI DATI

1.

Tipo di dati inerenti all'operazione (1) da segnalare per ciascuna operazione:

Descrizione dei dati

Definizione

Facoltà di segnalazione alternativa (se del caso) e qualificazioni aggiuntive

Transaction identifier (identificativo dell'operazione)

Identificativo unico interno dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per ciascuna operazione.

L'identificativo dell'operazione è unico per ciascuna operazione segnalata ad una certa data di segnalazione per ciascun segmento del mercato monetario.

Reporting date (data di segnalazione)

Data in cui i dati sono trasmessi alla BCE e alla BCN.

 

Electronic time stamp (marcatura temporale elettronica)

L'ora in cui l'operazione è conclusa o registrata.

 

Counterparty code (codice della controparte)

Codice di identificazione utilizzato per identificare la controparte dell'operatore segnalante nell'operazione segnalata.

Ove le operazioni siano effettuate per mezzo di una controparte centrale di compensazione, deve essere fornito l'identificativo delle entità giuridiche (legal entity identifier, LEI) della controparte centrale.

Ove le operazioni siano effettuate con società non finanziarie, AIF, imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche e banche centrali, e per ogni altra operazione segnalata per la quale l'identificativo LEI della controparte non è fornito, deve essere indicata la classe della controparte.

Counterparty code ID (identificativo del codice della controparte)

Attributo che specifica il tipo di codice individuale della controparte trasmesso.

Da utilizzare in ogni caso. Sarà fornito un codice individuale della controparte.

Counterparty location (localizzazione della controparte)

Codice paese dell'Organismo internazionale di normalizzazione (ISO) relativo al paese in cui la controparte ha sede legale.

Obbligatorio ove non sia indicato il codice di controparte. Altrimenti opzionale.

Trade date (data di contrattazione)

Data nella quale le parti hanno concluso l'operazione finanziaria segnalata.

 

Settlement date (data di regolamento)

Data nella quale il contante è concesso in prestito dal prestatore al prestatario o nella quale è regolato l'acquisto di uno strumento di debito.

In caso di conti e di altri prestiti non garantiti assunti o concessi rimborsabili con preavviso, la data nella quale il deposito è rinnovato (ossia la data nella quale sarebbero stati rimborsati se l'opzione call non fosse stata esercitata o il prestito non fosse stato rinnovato).

Maturity date (data di scadenza)

Data nella quale il contante deve essere restituito dal prestatario al prestatore o nel quale lo strumento di debito viene a scadenza e deve essere rimborsato.

In caso di strumenti con opzione call deve essere indicata la data di scadenza finale. In caso di strumenti con opzione put deve essere indicata la prima data nella quale l'opzione put può essere esercitata. In caso di conti e di altri prestiti non garantiti assunti o concessi rimborsabili con preavviso, la prima data nella quale lo strumento può essere rimborsato.

First call/put date (prima data per l'opzione put o call)

Prima data nella quale può essere esercitata l'opzione put o call.

Da segnalare solo per strumenti con opzione put o call con una data per l'esercizio dell'opzione put o call.

Call/put notice period (preavviso per l'esercizio dell'opzione put o call)

Per strumenti con opzione put o call, il numero di giorni di calendario prima della data nella quale l'opzione può essere esercitata entro i quali il soggetto abilitato all'esercizio dell'opzione deve darne comunicazione al detentore o all'emittente dello strumento. Per depositi rimborsabili con preavviso, il numero di giorni di calendario prima della data nella quale il deposito può essere rimborsato entro i quali il titolare del deposito deve dare comunicazione al prestatario.

Da segnalare esclusivamente per strumenti con opzione put o call esercitabili con preavviso e per depositi rimborsabili con termine di preavviso prestabilito.

Call/put

Indicatore che identifica se lo strumento è munito di opzione put o call.

 

Transaction sign (segno dell'operazione)

Il segno dell'operazione consente di stabilire se il denaro segnalato come importo nominale dell'operazione è assunto o concesso in prestito.

 

Transaction nominal amount (importo nominale dell'operazione)

L'importo di denaro assunto o concesso in prestito su depositi. In caso di titoli di debito, corrisponde all'importo nominale del titolo emesso o acquistato.

 

Transaction price (prezzo dell'operazione)

Prezzo al quale il titolo è emesso, ossia il rapporto in termini percentuali tra l'introito in denaro iniziale e il valore nominale.

Da segnalare come 100 per i depositi non garantiti.

Instrument type (tipo di strumento)

Da utilizzare per identificare lo strumento mediante il quale l'operazione di assunzione o concessione in prestito viene effettuata ad esempio mediante depositi non garantiti, strumenti di debito a tasso fisso a breve termine non garantiti, altri strumenti di debito a tasso variabile a breve termine non garantiti, carta commerciale garantite da attività ecc.

 

Type of rate (tipo di tasso)

Da utilizzare per indicare se lo strumento è a tasso fisso o variabile.

 

Deal rate (tasso dell'operazione)

Tasso di interesse espresso in conformità alla convenzione per i mercati monetari giorni effettivi/360 applicato al deposito e al quale l'importo in contante dato in prestito è remunerato. In caso di strumenti di debito, corrisponde al tasso di interesse reale effettivo (espresso in conformità alla convenzione per i mercati monetari giorni effettivi/360) al quale lo strumento è stato emesso o acquistato.

Da segnalare esclusivamente per gli strumenti a tasso fisso.

Reference rate (tasso di riferimento)

Tasso di interesse di riferimento sottostante sulla base del quale sono calcolati i pagamenti periodici di interessi.

Da segnalare esclusivamente per gli strumenti a tasso variabile.

Spread (scostamento)

Il numero di punti base aggiunti (se positivi) o sottratti (se negativi) al tasso di riferimento sottostante per calcolare il tasso di interesse effettivo applicabile per un certo periodo.

Da segnalare esclusivamente per gli strumenti a tasso variabile.

2.   Materiality threshold (soglia di rilevanza)

Le operazioni con società non finanziarie dovrebbero essere segnalate solo ove effettuate con società non finanziarie classificate come all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III.

3.   Exceptions (eccezioni)

Non dovrebbero essere segnalate operazioni infragruppo.


(1)  Gli standard per la segnalazione elettronica e le specifiche tecniche per i dati sono indicati separatamente,. Questi sono disponibili sul sito Internet www.ecb.int.


ALLEGATO III

Schema di segnalazione per le statistiche sul mercato monetario relative a derivati

PARTE 1

TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI

Gli operatori segnalanti segnalano alla Banca centrale europea (BCE) ovvero alla banca centrale nazionale competente (BCN):

a)

tutte le operazioni di swap in valuta nelle quali sono acquistati o venduti euro a pronti in cambio di valuta estera e rivenduti o riacquistati a una data successiva ad un tasso di cambio a termine predeterminato, concluse tra l'operatore segnalante e altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM), altri intermediari finanziari (AIF), imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche o banche centrali a fini di investimento nonché con società non finanziarie classificate come all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III.

b)

operazioni di swap su indici overnight (overnight index swaps, OIS) denominati in euro concluse tra l'operatore segnalante e altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM), AIF, imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche o banche centrali a fini di investimento nonché con società non finanziarie classificate come all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III.

PARTE 2

TIPOLOGIA DEI DATI

1.

Tipo di dati inerenti all'operazione (1) da segnalare per ciascuna operazione di swap in valuta:

Campo

Descrizione dei dati

Opzione alternativa di segnalazione (se esistente) e altre caratteristiche

Transaction identifier (identificativo dell'operazione)

Identificativo interno unico dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per ogni operazione.

L'identificativo dell'operazione è unico per ciascuna operazione segnalata ad una certa data di segnalazione per ciascun segmento del mercato monetario.

Reporting date (data di segnalazione)

Data in cui i dati sono trasmessi alla BCE o alla BCN.

 

Electronic time stamp (marcatura temporale elettronica)

Momento nel quale un'operazione è conclusa o registrata.

 

Counterparty code (codice della controparte)

Codice di identificazione utilizzato per identificare la controparte dell'operatore segnalante nell'operazione segnalata.

Qualora le operazioni siano eseguite attraverso una controparte centrale di compensazione (central clearing counterparty, CCP), dovrà essere indicato l'identificativo delle entità giuridiche (Legal Entity Identifier, LEI) della CCP.

Ove le operazioni siano effettuate con società non finanziarie, AIF, imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche e banche centrali, e per ogni altra operazione segnalata per la quale l'identificativo LEI della controparte non è fornito, deve essere indicata la classe della controparte.

Counterparty code ID (identificativo del codice della controparte)

Attributo che specifica il tipo di codice individuale della controparte che viene trasmesso

Da utilizzare in ogni caso. Sarà indicato un codice di controparte univoco.

Counterparty location (ubicazione della controparte)

Codice paese dell'Organismo internazionale di normalizzazione (ISO) relativo al paese in cui la controparte ha sede legale.

Obbligatorio ove non sia indicato il codice individuale della controparte. Altrimenti opzionale.

Trade date (data di contrattazione)

La data nella quale le parti hanno concluso l'operazione finanziaria segnalata.

 

Spot value date (data valuta a pronti)

La data nella quale una parte vende all'altra un certo ammontare di una determinata valuta verso il pagamento di un importo convenuto di una specifica valuta diversa dalla prima sulla base di un tasso di cambio convenuto noto come tasso di cambio a pronti.

 

Maturity date (data di scadenza)

Data nella quale l'operazione di swap in valuta viene a scadenza e la valuta venduta alla data valuta a pronti è riaquistata.

 

Transaction sign (segno dell'operazione)

Da utilizzare per specificare se l'importo in euro segnalato alla voce «importo nominale dell'operazione» è acquistato o venduto alla data valuta a pronti.

Il campo dovrebbe riferirsi al c.d. euro a pronti ossia alla circostanza se gli euro siano acquistati o venduti alla data valuta a pronti.

Transaction nominal amount (importo nominale dell'operazione)

L'ammontare di euro acquistati o venduti alla data valuta a pronti.

 

Foreign currency code (codice della valuta estera)

Codice internazionale ISO a tre cifre della valuta acquistata o venduta in cambio di euro.

 

Foreign exchange spot rate (tasso di cambio a pronti)

Tasso di cambio tra l'euro e la valuta estera applicabile alla gamba a pronti dell'operazione di swap in valuta.

 

Foreign exchange forward points (punti a termine in valuta)

La differenza tra il tasso di cambio a pronti e il tasso di cambio a terrmine espresso in punti base indicato in conformità alle convenzioni di mercato per la coppia valutaria.

 

Beneficiary in case of transactions conducted via CCPs (beneficiario in caso di operazioni effettuate tramite controparti centrali).

 

 

2.

Tipo di dati inerenti all'operazione relativi a operazioni di swap su indici overnight (overnight index swaps, OIS) da segnalare per ciascuna operazione:

Campo

Descrizione dei dati

Opzione alternativa di segnalazione (se esistente) e altre caratteristiche

Transaction identifier (identificativo dell'operazione

Identificativo interno univoco dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per ogni operazione.

L'identificativo dell'operazione è unico per ciascuna operazione segnalata ad una certa data di segnalazione per ciascun segmento del mercato monetario.

Reporting date (data di segnalazione)

Data in cui i dati sono trasmessi alla BCE o alla BCN.

 

Electronic time stamp (marcatura temporale elettronica)

Momento nel quale un'operazione è conclusa o registrata.

Annotazione facoltativa.

Counterparty code (codice della controparte)

Un codice identificativo usato per individuare la controparte dell'operatore segnalante per l'operazione segnalata.

Ove le operazioni siano effettuate mediante una controparte centrale di compensazione (CCP) deve essere fornito il LEI della CCP.

Nel caso in cui le operazioni siano effettuate con società non finanziarie, AIF, imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche e banche centrali, e per ogni altra operazione segnalata per la quale l'identificativo LEI della controparte non è fornito, dovrà essere indicata la classe della controparte.

Counterparty code ID (identificativo del codice della controparte)

Attributo che specifica il tipo di codice individuale della controparte che viene trasmesso

Da utilizzare in ogni caso. Sarà fornito un codice individuale della controparte.

Counterparty location (localizzazione della controparte)

Codice ISO relativo al paese in cui la controparte ha sede legale.

Obbligatorio se non è indicato il codice individuale della controparte. Altrimenti facoltativo.

Trade date (data di contrattazione)

Data in cui le parti hanno concluso l'operazione finanziaria.

 

Start date (data iniziale)

Data alla quale è calcolato il tasso di interesse overnight del tasso di interesse variabile periodico.

 

Maturity date (data di scadenza)

L'ultima data del periodo sul quale è calcolato il tasso di interesse overnight composto.

 

Fixed interest rate (tasso di interesse fisso)

Tasso fisso utilizzato per il calcolo del rendimento degli OIS.

 

Transaction sign (segno dell'operazione)

Segno indicante se il tasso di interesse fisso è pagato o ricevuto dall'operatore segnalante.

 

Transaction nominal amount (importo nominale dell'operazione)

L'importo nominale della protezione del credito.

 

3.   Materiality threshold (soglia di rilevanza)

Le operazioni con società non finanziarie dovrebbero essere segnalate solo ove effettuate con società non finanziarie classificate come all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III.

4.   Exceptions (eccezioni)

Non dovrebbero essere segnalate operazioni infragruppo.


(1)  Gli standard per la segnalazione elettronica e le specifiche tecniche per i dati sono indicati separatamente. Sono disponibili all'indirizzo www.ecb.int


ALLEGATO IV

Requisiti minimi che devono essere rispettati dagli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE), i soggetti segnalanti devono soddisfare i seguenti requisiti minimi per la qualità dei dati.

1.

Requisiti minimi per la trasmissione:

i)

le segnalazioni alle banche centrali nazionali (BCN) devono essere tempestive e avvenire nei termini fissati dalla BCE e dalla BCN competente;

ii)

le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici definiti dalla BCE e dalla BCN competente;

iii)

l'operarore segnalante deve fornire i dettagli di una o più persone che fungono da referenti alla BCE e alla BCN competente;

iv)

devono essere rispettate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alla BCE e alla BCN competente.

2.

Requisiti minimi per l'accuratezza:

i)

le informazioni statistiche devono essere corrette;

ii)

i soggetti segnalanti devono essere in grado di fornire informazioni sugli sviluppi impliciti nei dati trasmessi;

iii)

le informazioni statistiche devono essere complete e non devono contenere lacune continue e strutturali; eventuali lacune devono essere evidenziate, spiegate alla BCE e alla BCN competente e, se possibile, colmate al più presto;

iv)

i soggetti segnalanti devono attenersi alle dimensioni, alla politica di arrotondamento e ai decimali fissati dalla BCE e dalla BCN competente per la trasmissione tecnica dei dati.

3.

Requisiti minimi per la conformità concettuale:

i)

le informazioni statistiche devono essere conformi alle definizioni e alle classificazioni previste nel presente regolamento;

ii)

all'occorrenza, in caso di deviazione da tali definizioni e classificazioni, i soggetti segnalanti devono controllare e quantificare la differenza tra i criteri utilizzati e i criteri previsti dal presente regolamento a intervalli regolari;

iii)

i soggetti segnalanti devono essere in grado di spiegare le discontinuità tra i dati trasmessi e quelli relativi ai periodi precedenti.

4.

Requisiti minimi per le revisioni:

La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa.


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