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Documento 32014R0795

Regolamento della Banca centrale europea (UE) n. 795/2014, del 3 luglio 2014 , sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28)

GU L 217 del 23.7.2014, pagg. 16–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore: Questo atto è stato modificato. Versione consolidata attuale: 25/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/795/oj

23.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 217/16


REGOLAMENTO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA (UE) N. 795/2014

del 3 luglio 2014

sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica

(BCE/2014/28)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1, l'articolo 22 e il primo trattino dell'articolo 34.1,

considerando quanto segue

(1)

Il quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2 del trattato e il quarto trattino dell'articolo 3.1 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «lo Statuto del SEBC») attribuiscono all'Eurosistema il compito di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

(2)

L'Eurosistema promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, tra l'altro, mediante l'esercizio di compiti di sorveglianza.

(3)

Nel gennaio 2001, l'Eurosistema ha adottato i Principi Fondamentali per i sistemi di pagamento di importanza sistemica elaborati dal Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento (Committee on Payment and Settlement Systems, CPSS) della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) come requisiti minimi per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS) (1).

(4)

Nell'aprile 2012 i Principi Fondamentali per i sistemi di pagamento di importanza sistemica sono stati sostituiti dai principi per le infrastrutture dei mercati finanziari del CPSS e del Comitato tecnico dell'organizzazione internazionale delle commissioni dei valori immobiliari (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) (di seguito, i «Principi CPSS-IOSCO») (2) che armonizzano e rafforzano gli standard internazionali di sorveglianza anche relativi agli SPIS.

(5)

Secondo i Principi CPSS-IOSCO, gli SPIS, in quanto suscettibili di determinare rischi sistemici ove privi di sufficiente protezione contro i rischi a cui sono esposti, dovrebbero essere sottoposti a controlli efficaci sulla base di criteri chiaramente definiti e divulgati. Inoltre, le autorità competenti dovrebbero essere dotate di poteri e risorse sufficienti ad adempiere i rispettivi compiti, incluso quello di adottare azioni correttive. Da parte del CPSS e dello IOSCO si raccomanda l'attuazione di questi principi nella misura massima consentita dal quadro giuridico e regolamentare nazionale.

(6)

Pertanto, al fine di assicurare l'efficienza e la solidità degli SPIS, la Banca centrale europea (BCE) ha deciso di dare attuazione ai Principi CPSS-IOSCO per mezzo di un regolamento. Si prevede che anche le autorità di altri paesi introducano e diano applicazione ai Principi CPSS-IOSCO all'interno del rispettivo quadro giuridico e regolamentare nella misura massima consentita.

(7)

Il presente regolamento riguarda gli SPIS, che comprendono i sistemi di pagamento di importo rilevante e quelli al dettaglio di importanza sistemica. Esso si applica sia ai sistemi di pagamento gestiti da banche centrali, sia a quelli gestiti da operatori privati. Sulla base dei Principi CPSS-IOSCO è ammessa, in casi eccezionali, un'applicazione differenziata dei medesimi ai sistemi di pagamento gestiti da banche centrali, in ragione dei requisiti imposti dalle pertinenti leggi, regolamenti o policy. L'Eurosistema ha obiettivi di interesse pubblico, compiti e assetto istituzionale definiti nel trattato e nello Statuto del SEBC; ne deriva che gli SPIS dell'Eurosistema potrebbero essere esentati da taluni degli obblighi imposti dal presente regolamento. In questo contesto, gli SPIS dell'Eurosistema possono essere esentati da specifici obblighi relativi a assetti di governo societario, piani di liquidazione, capitale proprio e attività liquide, garanzie e rischi di investimento che si riferiscono ai medesimi aspetti coperti dai corrispondenti requisiti formalmente adottati dal Consiglio direttivo. Tali esenzioni sono specificate in diverse disposizioni del regolamento.

(8)

Ai sensi dell'Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (3), TARGET2 ha una struttura decentralizzata che collega tra loro una molteplicità di sistemi di pagamento. I sistemi componenti di TARGET2 sono armonizzati nella misura più ampia possibile, con alcune eccezioni in caso di restrizioni imposte dal diritto nazionale. Inoltre, TARGET2 è caratterizzato da una piattaforma tecnica unica denominata piattaforma unica condivisa (Single Shared Platform, SSP). Il Consiglio direttivo ha competenza ultima rispetto a TARGET2 e ne tutela la funzione pubblica. Tale assetto di governo societario si riflette sulla sorveglianza di TARGET2.

(9)

L'efficienza e la solidità di uno SPIS esige il rispetto della normativa nazionale applicabile e richiede altresì norme, procedure e contratti trasparenti che ne regolino il funzionamento. Il rispetto della normativa si riferisce a tutti gli ordinamenti giuridici dei paesi nei quali il gestore dello SPIS o i suoi partecipanti operano.

(10)

L'efficienza e la solidità di uno SPIS dipende altresì dalla trasparenza e dall'adeguatezza del suo assetto di governo societario, che deve essere documentato chiaramente.

(11)

Un quadro solido e flessibile di gestione integrata dei rischi legali, di credito, di liquidità, operativi, di impresa, di custodia, di investimento e di altra natura risulta essenziale per identificare, misurare, monitorare e gestire l'intera gamma di rischi generati o sopportati dal gestore dello SPIS. Ciò vale anche per la solidità e resilienza sistema di gestione delle garanzie, delle regole e delle procedure da seguire in caso di inadempimento dei partecipanti e dei piani di continuità operativa adottati dai gestori degli SPIS.

(12)

La riduzione del rischio sistemico richiede, tra l'altro, la definitività del regolamento. L'Unione ha adottato la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (4). La direttiva 98/26/CE rimette alle regole del sistema la determinazione del momento di immissione (dopo il quale gli ordini di trasferimento divengono giuridicamente vincolanti e, in caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante, opponibili ai terzi) e del momento in cui i medesimi divengono irrevocabili. Il regolamento infragiornaliero o in tempo reale può essere consigliabile, ove compatibile con il modello imprenditoriale, e necessario per consentire al gestore dello SPIS e ai partecipanti di gestire i rispettivi rischi di credito e di liquidità.

(13)

Criteri di partecipazione a uno SPIS che risultino obiettivi, basati sul rischio e pubblici, tali da permettere l'equo e, fatta salva l'osservanza di validi criteri di controllo dei rischi, libero accesso a uno SPIS, promuovono la sicurezza e l'efficienza dello SPIS e dei mercati per i quali opera, senza restrizioni sproporzionate alla libera prestazione di servizi.

(14)

Le disposizioni del presente regolamento che obbligano un gestore di SPIS a raccogliere, elaborare e trasmettere dati non dovrebbero pregiudicare le norme applicabili in tema di protezione dei dati relativi a partecipanti o clienti.

(15)

Uno SPIS complessivamente efficiente ed efficace, con obiettivi e finalità chiaramente definiti, misurabili e conseguibili si trova nella posizione migliore per soddisfare le esigenze dei propri partecipanti e dei mercati per i quali opera.

(16)

La BCE può avvalersi delle banche centrali nazionali per espletare i compiti del SEBC nella misura ritenuta possibile e appropriata.

(17)

Gli obblighi imposti dal presente regolamento sono proporzionati ai rischi specifici e all'esposizione degli SPIS.

(18)

La possibilità per le autorità competenti di richiedere misure correttive per rimediare a casi di inosservanza del presente regolamento ovvero per evitare che questi si ripetano e la possibilità per la BCE di irrogare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazioni del presente regolamento costituiscono un elemento essenziale nell'attuazione dei principi CPSS-IOSCO nella misura massima consentita dal trattato e dallo Statuto del SEBC.

(19)

È necessario subordinare l'osservanza dei requisiti di sorveglianza imposti dal presente regolamento ad un periodo transitorio che permetta ai gestori di SPIS di familiarizzare con detti requisiti e darvi attuazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce i requisiti di sorveglianza relativi agli SPIS.

2.   Il Consiglio direttivo adotta una decisione con la quale identifica i sistemi di pagamento soggetti al presente regolamento, i rispettivi gestori e le autorità competenti. La lista sarà mantenuta sul sito Internet della BCE e aggiornata a ogni cambiamento.

3.   Un sistema di pagamento è identificato come SPIS se: a) è idoneo a essere notificato ai sensi della direttiva 98/26/CE da parte di uno Stato membro la cui moneta è l'euro ovvero il suo gestore è insediato nell'area dell'euro o ivi stabilito attraverso una succursale che provvede alla gestione del sistema; e b) almeno due delle seguenti condizioni siano soddisfatte nell'anno civile considerato:

i)

il valore medio totale giornaliero dei pagamenti denominati in euro trattati è pari o superiore all'importo di 10 miliardi di euro;

ii)

la sua quota di mercato è pari o superiore ad almeno una di quelle di seguito indicate:

15 % del volume totale dei pagamenti denominati in euro,

5 % del volume totale dei pagamenti transfrontalieri denominati in euro,

75 % del volume totale dei pagamenti denominati in euro a livello dello Stato membro la cui moneta è l'euro;

iii)

la sua attività transfrontaliera (ossia con partecipanti insediati in un paese diverso da quello del gestore dello SPIS e/o mediante collegamenti transfrontalieri con altri sistemi di pagamento), coinvolge cinque o più paesi e genera come minimo il 33 % del volume totale dei pagamenti denominati in euro elaborati da quel SPIS;

iv)

è utilizzato per il regolamento di altre IFM.

4.   I gestori di SPIS garantiscono che lo SPIS da loro gestito rispetti gli i requisiti imposti dagli articoli da 3 a 21.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

1)

per «sistema di pagamento» si intende un accordo formale fra tre o più partecipanti, senza contare eventuali banche di regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione o partecipanti indiretti, con regole comuni e procedure standardizzate per l'esecuzione di ordini di trasferimento tra i partecipanti;

2)

«ordine di pagamento» ha il medesimo significato di cui all'articolo 2, punto i), primo trattino della direttiva 98/26/CE;

3)

per «rischio sistemico» si intende il rischio che l'incapacità di un partecipante o di un gestore di uno SPIS di adempiere alla scadenza ai propri obblighi impedisca ad altri partecipanti e/o gestori di uno SPIS di adempiere i propri entro il termine prescritto, con potenziali ripercussioni negative che mettano a repentaglio la stabilità del sistema finanziario o la fiducia nello stesso;

4)

per «gestore dello SPIS» si intende il soggetto giuridico responsabile della gestione di uno SPIS;

5)

per «autorità competente» si intende la banca centrale dell'Eurosistema responsabile in via principale della sorveglianza, identificata come tale a norma dell'articolo 1, paragrafo 2;

6)

per «SPIS dell'Eurosistema»si intende uno SPIS di proprietà e gestito da una banca centrale dell'Eurosistema;

7)

per «rischio legale» si intende il rischio determinato dall'applicazione di leggi o regolamenti, al quale consegue di solito una perdita;

8)

per «rischio di credito» si intende il rischio che una controparte, sia essa un partecipante o un diverso soggetto, risulti incapace di adempiere ai propri obblighi di natura finanziaria alla scadenza o in futuro;

9)

per «rischio di liquidità» si intende il rischio che una controparte, sia essa un partecipante o un diverso soggetto, non disponga di fondi sufficienti per adempiere ai propri obblighi di natura finanziaria alla scadenza ancorché possa disporre di fondi sufficienti per adempiervi in futuro;

10)

per «rischio operativo» si intende il rischio che carenze nei sistemi informativi o procedure interne, errori umani, carenze gestionali o turbative provocate da eventi esterni o da servizi esternalizzati provochino la riduzione, il deterioramento o la sospensione dei servizi forniti da uno SPIS;

11)

per «rischio di custodia» si intende il rischio di perdite sulle attività detenute in custodia in caso di insolvenza di un custode o subcustode, negligenza, frode, cattiva gestione o errori contabili;

12)

per «rischio di investimento» si intende la perdita sopportata dal gestore dello SPIS o da un partecipante quando il gestore dello SPIS investe le proprie risorse o quelle dei suoi partecipanti, ad esempio le garanzie;

13)

per «rischio di mercato» si intende il rischio di perdite su posizioni iscritte a bilancio o fuori bilancio, determinate da oscillazioni dei prezzi di mercato;

14)

per sistema di regolamento differito su base netta (Deferred Net Settlement, DNS) si intende un sistema che provvede al regolamento su base netta al termine di un ciclo di regolamento predefinito, ad esempio al termine o durante la giornata lavorativa;

15)

per «garanzia transfrontaliera» si intende una garanzia rispetto alla quale, dal punto di vista del paese nel quale detta attività è accettata in garanzia, almeno uno dei seguenti elementi è estero: a) la valuta di denominazione; b) il paese nel quale le attività sono ubicate; ovvero c) il paese nel quale ha sede l'emittente;

16)

per «pagamento transfrontaliero» si intende un pagamento effettuato tra partecipanti insediati in differenti paesi;

17)

per «infrastruttura del mercato finanziario» (IMF) si intende un sistema multilaterale tra le istituzioni partecipanti, compreso il gestore del sistema, utilizzato per compensare, regolare o registrare pagamenti, titoli, derivati o altre transazioni finanziarie;

18)

per «partecipante» si intende un soggetto che è identificato o riconosciuto da un sistema di pagamento e autorizzato, direttamente o indirettamente, a inviare e ricevere ordini di pagamento verso o dal sistema;

19)

per «Consiglio» si intende il consiglio di amministrazione o di sorveglianza del gestore di uno SPIS o entrambi, secondo la legislazione nazionale;

20)

per «dirigenza» si intendono gli amministratori con incarichi esecutivi, ad esempio i membri dell'organo di amministrazione impegnato nella gestione corrente del gestore dello SPIS costituito in forma di società a struttura monistica, e i membri di un consiglio di gestione del gestore dello SPIS costituito in forma di società a struttura dualistica;

21)

per «soggetti interessati» si intendono i partecipanti e le IMF che concorrono a determinare il rischio in uno SPIS e, in base a una valutazione condotta caso per caso, gli altri attori del mercato interessati;

22)

per «esposizione creditizia» si intende un somma o un valore rispetto al quale sussiste il rischio che un partecipante non provveda al regolamento integrale, alla scadenza o in un momento successivo;

23)

per «garanzia» si intende un'attività o l'impegno assunto da un terzo utilizzato dal datore della garanzia per garantire un'obbligazione nei confronti del beneficiario di essa. Le garanzie comprendono sia quelle nazionali sia quelle transfrontaliere;

24)

per «fornitore di liquidità» si intende il fornitore di contante ai sensi degli articoli 5, paragrafo 3, 6, paragrafo 5, 8, paragrafi 1, 9 e 11 ovvero di attività ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, compresi i partecipanti allo SPIS o soggetti esterni;

25)

per «condizioni di mercato estreme, ma plausibili» si intende una serie di condizioni storiche e ipotetiche, ivi compresi i periodi caratterizzati da più elevata volatilità, registrate sui mercati serviti dallo SPIS;

26)

per «data di regolamento prevista» si intende la data immessa nel SPIS come data di regolamento da parte del mittente di un ordine di trasferimento;

27)

per «rischio di impresa» si intende qualsiasi potenziale deterioramento della posizione finanziaria dello SPIS dal punto di vista commerciale a causa di una diminuzione delle entrate o di un aumento delle spese tale da determinare un'eccedenza delle spese rispetto alle entrate e sfociare in una perdita da imputare al capitale;

28)

per «piano di risanamento» si intende un piano elaborato da un gestore di SPIS per ripristinarne il regolare funzionamento;

29)

per «piano di liquidazione ordinata» si intende un piano elaborato da un gestore di SPIS per l'ordinata cessazione della sua attività;

30)

l'aggettivo «rilevante» qualifica un rischio, un rapporto di dipendenza e/o un cambiamento suscettibili di influenzare la capacità di un soggetto di prestare o fornire i servizi previsti;

31)

per «autorità rilevanti»si intendono le autorità che hanno un interesse legittimo ad accedere alle informazioni di uno SPIS per adempiere ai propri obblighi di legge, ad esempio le autorità di risoluzione delle crisi e i soggetti che esercitano la vigilanza sui partecipanti principali;

32)

per «rischio di capitale» si intende il rischio che una controparte perda l'intero valore impegnato nell'operazione, ad esempio il rischio che il venditore di un'attività finanziaria consegni l'attività irrevocabilmente senza ricevere in cambio il pagamento o il rischio che il compratore di un'attività finanziaria paghi per essa, ma non la riceva;

33)

per «banca depositaria» si intende la banca che detiene e custodisce le attività finanziarie di terze parti;

34)

per «banca di regolamento» si intende la banca presso la quale sono accesi i conti relativi ai pagamenti sui quali ha luogo l'adempimento delle obbligazioni originate da un sistema di pagamento;

35)

per «agente nostro» si intende una banca utilizzata dai partecipanti di uno SPIS per il regolamento;

36)

per «pagamento unilaterale» si intende un pagamento che interessa un solo trasferimento di fondi in un'unica valuta;

37)

per «pagamento bilaterale» si intende un pagamento che interessa due trasferimenti di fondi in differenti valute in un sistema di regolamento con scambio di attività verso corrispettivo;

38)

per «rischio di correlazione sfavorevole» si intende il rischio scaturito dall'esposizione di un partecipante o di un emittente ove la garanzia prestata da quel partecipante o emessa da quell'emittente è strettamente correlata al suo rischio di credito;

39)

«giorno lavorativo» ha lo stesso significato di cui all'articolo 2, lettera n), della direttiva 98/26/CE.

Articolo 3

Solidità giuridica

1.   Il gestore dello SPIS verifica se la legge applicabile in tutti gli ordinamenti giuridici interessati garantisce un elevato grado di certezza rispetto a tutti gli aspetti sostanziali dell'attività dello SPIS e fornisce per essi un adeguato supporto.

2.   Il gestore dello SPIS stabilisce regole e procedure e stipula contratti chiari e coerenti con la disciplina applicabile in tutti gli ordinamenti giuridici interessati.

3.   Il gestore dello SPIS deve essere in grado di specificare in modo chiaro e comprensibile la legge applicabile, le regole, le procedure e i contratti per il funzionamento dello SPIS all'autorità competente, ai partecipanti e, se del caso, ai clienti dei partecipanti.

4.   Il gestore dello SPIS adotta misure idonee ad assicurare che le regole e le procedure adottate e i contratti siano legalmente vincolanti in tutti gli ordinamenti giuridici interessati e che le azioni intraprese in forza di dette regole, procedure e contratti non siano annullate, rese inefficaci o sospese.

5.   Il gestore dello SPIS che esercita la propria attività in più ordinamenti giuridici identifica e limita i rischi che derivano da disposizioni normative potenzialmente confliggenti.

6.   Il gestore dello SPIS si adopera per assicurare la designazione dello SPIS ai sensi della direttiva 98/26/CE.

Articolo 4

Governo societario

1.   Il gestore dello SPIS stabilisce obiettivi formalizzati che attribuiscano massima priorità alla sicurezza e all'efficienza dello SPIS. Gli obiettivi fanno esplicita menzione del sostegno alla stabilità finanziaria e ad altre pertinenti considerazioni di interesse pubblico, in particolare all'apertura e all'efficienza dei mercati finanziari.

2.   Il gestore dello SPIS stabilisce assetti di governo societario che delineino con chiarezza competenze e responsabilità in appositi documenti. Tali assetti sono resi accessibili all'autorità competente, ai proprietari e ai partecipanti. La relativa documentazione è pubblicata dal gestore dello SPIS in versione sintetica.

3.   Il ruolo e le responsabilità del Consiglio sono chiaramente definiti. Il ruolo e le responsabilità del Consiglio includono:

a)

l'individuazione di chiari obiettivi strategici per lo SPIS;

b)

l'istituzione di procedure documentate per il funzionamento dello SPIS, ivi incluse le procedure per individuare, affrontare e gestire i conflitti di interesse dei membri del Consiglio;

c)

ad esclusione degli SPIS dell'Eurosistema, la predisposizione di misure efficaci di selezione, controllo e, se del caso, rimozione dei membri della dirigenza;

d)

ad esclusione degli SPIS dell'Eurosistema, la fissazione di idonee linee di condotta in tema di remunerazione coerenti con le migliori pratiche e basate su risultati di lungo periodo.

4.   Ad esclusione degli SPIS dell'Eurosistema, il Consiglio verifica il proprio rendimento complessivo e quello individuale dei suoi membri con cadenza almeno annuale.

5.   La composizione del Consiglio assicura l'integrità e, ad eccezione degli SPIS dell'Eurosistema, una combinazione ottimale di competenze tecniche, conoscenza ed esperienza sia in materia di SPIS, sia in materia di mercati finanziari in genere tali da permettere al Consiglio di svolgere il proprio ruolo e adempiere ai propri compiti. La composizione dipende altresì dai criteri generali di suddivisione delle responsabilità ai sensi della legislazione nazionale. Ad esclusione degli SPIS dell'Eurosistema, ove consentito dalla legislazione nazionale, il Consiglio include membri non esecutivi.

6.   Ruolo, responsabilità e rapporti gerarchici della dirigenza sono chiaramente definiti. La loro composizione assicura l'integrità e la combinazione ottimale di competenze tecniche, conoscenza ed esperienza sia in materia di SPIS sia, in materia di mercati finanziari in genere, tali da permettere alla dirigenza di adempiere ai propri compiti relativi al funzionamento e alla gestione del rischio del gestore dello SPIS. Tra le responsabilità della dirigenza rientrano quelle di assicurare, sotto la direzione del Consiglio:

a)

che le attività gestore dello SPIS siano coerenti con i suoi obiettivi, la sua strategia e la sua tolleranza del rischio;

b)

che i controlli interni e le relative procedure siano adeguatamente concepite, attuate e sorvegliate in modo tale da promuovere gli obiettivi del gestore dello SPIS;

c)

che i controlli interni e le relative procedure siano soggette a regolare revisione e verifica da parte di funzioni di controllo del rischio e di revisione interna dotate di personale sufficiente e adeguatamente formato;

d)

il coinvolgimento attivo nelle procedure di gestione del rischio;

e)

che al quadro di gestione del rischio dello SPIS siano destinate risorse sufficienti.

7.   Il Consiglio istituisce e sorveglia un quadro documentato per la gestione del rischio che:

a)

comprende le politiche di tolleranza del rischio del gestore dello SPIS;

b)

attribuisce competenze e responsabilità per le decisioni inerenti al rischio;

c)

disciplina il processo decisionale in situazioni di crisi e di emergenza;

d)

disciplina le funzioni di controllo interno.

Il Consiglio assicura che alle funzioni di gestione del rischio e di controllo interno siano attribuite sufficienti autorità, indipendenza risorse e accesso al Consiglio.

8.   Il Consiglio assicura che le decisioni più rilevanti sull'assetto tecnico e funzionale, sulle regole e sulla strategia complessiva dello SPIS, in particolare per ciò che attiene alla scelta del sistema di compensazione e regolamento, della struttura operativa, dell'ambito dei prodotti compensati o regolati e sull'utilizzo di tecnologie e procedure rispondano in modo adeguato all'interesse legittimo dei soggetti interessati dello SPIS. I soggetti interessati e, ove opportuno, il pubblico sono consultati con ragionevole anticipo in merito a tali decisioni.

Articolo 5

Quadro per la gestione integrata dei rischi

1.   Il gestore dello SPIS istituisce e mantiene un solido quadro per la gestione del rischio al fine di identificare, misurare, monitorare e gestire in modo integrato la gamma dei rischi insorti nello SPIS o quelli a cui il medesimo è esposto. Il quadro per la gestione del rischio è soggetto a revisione almeno con periodicità annuale. Il quadro per la gestione del rischio:

a)

comprende le politiche di tolleranza del rischio del gestore dello SPIS e strumenti adeguati di gestione del rischio;

b)

attribuisce competenze e responsabilità per le decisioni inerenti al rischio;

c)

disciplina il processo decisionale in situazioni di emergenza relative allo SPIS, compresi gli sviluppi nei mercati finanziari potenzialmente pregiudizievoli per la liquidità del mercato e per la stabilità del sistema finanziario negli Stati membri la cui moneta è l'euro in cui hanno sede il gestore dello SPIS o uno dei suoi partecipanti.

2.   Il gestore dello SPIS incentiva i partecipanti e, se del caso, i loro clienti a gestire e limitare i rischi che essi possono determinare per lo SPIS o a cui questo li espone. Per quanto concerne i partecipanti tali incentivi comprendono un regime di sanzioni finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive e/o accordi di ripartizione delle perdite.

3.   Il gestore dello SPIS rivede con periodicità almeno annuale i rischi rilevanti che genera nei confronti di altri soggetti o quelli in cui incorre per causa loro ivi compresi, tra gli altri, altre IFM, banche di regolamento, fornitori di liquidità e prestatori di servizi per effetto di interdipendenze. Il gestore dello SPIS sviluppa strumenti di gestione del rischio robusti e proporzionati al livello di rischio riscontrato.

4.   Il gestore dello SPIS definisce le operazioni e servizi critici dello stesso SPIS. Il gestore dello SPIS individua specifici scenari che possano pregiudicarne la capacità di continuare a effettuare tali operazioni o prestare tali servizi e verifica l'efficacia di tutte le opzioni finalizzate al risanamento o, ad esclusione degli SPIS dell'Eurosistema, a un'ordinata liquidazione. I servizi e le operazioni critiche dello SPIS sono rivisti con periodicità almeno annuale. Sulla base di tale valutazione, il gestore dello SPIS elabora un piano finalizzato al risanamento dello SPIS e, ad esclusione degli SPIS dell'Eurosistema, alla sua ordinata liquidazione. Il piano di risanamento e di ordinata liquidazione, tra l'altro, presenta in modo sintetico e concreto le principali strategie di risanamento e ordinata liquidazione, riafferma le operazioni e i servizi critici dello SPIS e descrive le misure necessarie ad attuare le principali strategie. Il gestore dello SPIS, se del caso, fornisce alle autorità rilevanti le informazioni necessarie ai fini del piano di risoluzione delle crisi. Il piano di risanamento e di ordinata liquidazione è soggetto a revisione con periodicità almeno annuale.

Articolo 6

Rischio di credito

1.   Il gestore dello SPIS istituisce un solido quadro per misurare, monitorare e gestire le proprie esposizioni creditizie nei confronti dei partecipanti e quelle tra partecipanti originate dai processi di pagamento, compensazione e regolamento.

2.   Il gestore dello SPIS individua tutte le fonti di rischio di credito. La misurazione e il monitoraggio delle esposizioni creditizie ha luogo nel corso dell'intera giornata, mediante l'utilizzo di informazioni tempestive e strumenti idonei di gestione del rischio.

3.   Il gestore dello SPIS, ivi compreso quello che gestisce un sistema di regolamento netto differito (DNS) con garanzia di regolamento, che incorra in un'esposizione creditizia nei confronti dei propri partecipanti, copre detta esposizione nei confronti di ciascun partecipante mediante l'utilizzo di garanzie reali, fondi a garanzia, capitale (previa deduzione delle somme destinate a copertura del rischio di impresa) o altre risorse finanziarie equivalenti.

4.   Il gestore dello SPIS, ivi compreso quello che gestisce un DNS senza garanzia di regolamento, ma i cui partecipanti siano esposti a rischi creditizi determinati da pagamenti, compensazioni e regolamenti effettuati nell'ambito dello SPIS, adotta regole o conclude accordi contrattuali con tali partecipanti. Le regole e gli accordi contrattuali assicurano che i partecipanti forniscano risorse sufficienti, nell'accezione di cui al paragrafo 3, a copertura dell'esposizione creditizia derivante dai processi di pagamento, compensazione e regolamento dello SPIS relativa ai due partecipanti che, insieme alle loro consociate, hanno la maggiore esposizione creditizia.

5.   Il gestore dello SPIS stabilisce regole e procedure per ovviare alle perdite dirette causate da inadempimenti delle rispettive obbligazioni nei confronti dello SPIS da parte di uno o più partecipanti. Tali regole e procedure disciplinano la ripartizione di perdite potenzialmente non garantite, incluso il rimborso di fondi presi in prestito da fornitori di liquidità. Queste includono le regole e le procedure adottate dal gestore dello SPIS per riportare le risorse finanziarie utilizzate dallo SPIS nel corso di un evento di stress al livello stabilito al paragrafo 3.

Articolo 7

Garanzie

1.   Il gestore dello SPIS accetta in garanzia esclusivamente le seguenti attività: a) contante; e b) attività con basso rischio di credito di liquidità e di mercato, ad esempio attività per le quali il gestore dello SPIS, sulla base di un'adeguata verifica interna, possa comprovare all'autorità competente che sono soddisfatte le condizioni di seguito elencate:

i)

sono emesse da un emittente a basso rischio di credito;

ii)

sono liberamente trasferibili senza alcun vincolo giuridico o pretesa da parte terzi;

iii)

sono denominate in una valuta il cui rischio è gestito dal gestore dello SPIS;

iv)

dati affidabili relativi al loro prezzo sono pubblicati regolarmente;

v)

non sono altrimenti soggette al rischio di correlazione sfavorevole;

vi)

non sono emesse dal partecipante prestatore di garanzia né da un soggetto che fa parte dello stesso gruppo di detto partecipante, eccezion fatta per le obbligazioni garantite ed esclusivamente nel caso in cui le attività dell'aggregato di copertura siano adeguatamente segregate in un robusto quadro giuridico e soddisfino i requisiti indicati ai punti da i) a v).

Nel dar corso alla verifica interna di cui ai punti da i) a vi), il gestore dello SPIS definisce, documenta e applica una metodologia oggettiva.

2.   Il gestore dello SPIS stabilisce e attua politiche e procedure per monitorare la qualità creditizia, la liquidità del mercato e la volatilità del prezzo di ciascuna delle attività accettate in garanzia. Il gestore dello SPIS monitora con regolarità e con periodicità almeno annuale l'adeguatezza delle proprie politiche e procedure di valutazione. Tale revisione è effettuata ogni qual volta si verifica un cambiamento rilevante che influenza l'esposizione al rischio dello SPIS. Il gestore dello SPIS verifica il valore di mercato delle proprie garanzie con periodicità almeno giornaliera.

3.   Il gestore dello SPIS stabilisce scarti di garanzia stabili e prudenti, li sottopone a verifica con periodicità almeno annuale e tiene conto di condizioni di mercato critiche. Le procedure relative agli scarti di garanzia sono convalidate da personale diverso da quello che le ha formulate ed applicate con periodicità almeno annuale.

4.   Il gestore dello SPIS adotta misure idonee ad evitare concentrazioni nella detenzione di talune attività ove queste pregiudichino in misura significativa la possibilità di liquidarle in modo rapido senza rilevanti effetti negativi sui prezzi.

5.   Il gestore dello SPIS che accetta garanzie transfrontaliere individua e contiene i rischi associati al loro impiego e assicura che le garanzie transfrontaliere possano essere impiegate tempestivamente.

6.   Il gestore dello SPIS utilizza un sistema di gestione delle garanzie efficace e flessibile sul piano operativo.

7.   Il paragrafo 1 non si applica agli SPIS dell'Eurosistema.

Articolo 8

Rischio di liquidità

1.   Il gestore dello SPIS definisce un quadro integrato per la gestione dei rischi di liquidità determinati dai partecipanti allo SPIS, dalle banche di regolamento, dagli agenti nostro, dalle banche depositarie, dai fornitori di liquidità e da altri soggetti significativi.

2.   Il gestore dello SPIS predispone strumenti operativi ed analitici efficaci per identificare, misurare e monitorare in modo continuativo e tempestivo i flussi di regolamento e finanziamento, compreso l'uso di liquidità infragiornaliera.

3.   Il gestore dello SPIS detiene o si assicura che i partecipanti detengano sempre liquidità sufficiente in tutte le valute nelle quali opera per effettuare regolamenti in giornata di obbligazioni di pagamento in un ampia gamma di scenari di stress potenziali. Se del caso, in tale ipotesi sono compresi regolamenti infragiornalieri e plurigiornalieri. Tali scenari di stress includono: a) un inadempimento, in condizioni di mercato estreme ma plausibili, del partecipante che insieme alle proprie consociate, detiene gli obblighi di pagamento aggregati di ammontare più elevato; e b) altri scenari in conformità con il paragrafo 11.

4.   Il gestore dello SPIS che regola pagamenti unilaterali in euro detiene, ovvero si assicura che i partecipanti detengano, liquidità sufficiente, in conformità con il paragrafo 3, a provvedere al regolamento tempestivo degli obblighi di pagamento in caso di inadempimento del partecipante che insieme alle proprie consociate, ha gli obblighi di pagamento aggregati di ammontare più elevato determinati in base al paragrafo 3, lettera a) in uno dei seguenti modi:

a)

in contante presso l'Eurosistema; ovvero

b)

in garanzie idonee come definite nel sistema di garanzie dell'Eurosistema stabilito dall'Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema (5), in particolare se il gestore dello SPIS ha accesso alle operazioni dell'Eurosistema attivabili su iniziativa delle controparti.

5.   Il gestore dello SPIS che regola pagamenti unilaterali in euro detiene, o si assicura che i partecipanti detengano, liquidità sufficiente, in conformità con il paragrafo 3, lettera b), in uno dei modi definiti al paragrafo 4 ovvero presso una banca commerciale con adeguato merito di credito o in uno o più dei seguenti strumenti:

a)

linee di credito irrevocabili;

b)

swap in valuta predefiniti;

c)

pronti contro termine predefiniti;

d)

attività definite all'articolo 7, paragrafo 1, detenute da un depositario;

e)

investimenti che sono prontamente disponibili e convertibili in contante mediante accordi di finanziamento prestabiliti per il quali il gestore dello SPIS può dimostrare all'autorità competente, in base ad un'adeguata valutazione interna, che gli accordi di finanziamento sono altamente affidabili anche in condizioni di mercato estreme, ma plausibili.

Il gestore dello SPIS è pronto a fornire prova all'autorità competente, sulla base di un'adeguata valutazione interna, che la banca commerciale presenta un merito di credito adeguato.

6.   Il gestore dello SPIS che regola pagamenti bilaterali o pagamenti unilaterali in valute diverse dall'euro detiene, ovvero si assicura che i partecipanti detengano, risorse liquide, secondo quanto previsto dal paragrafo 3 con le modalità definite nel paragrafo 5.

7.   Ove il gestore dello SPIS integri le risorse di cui al paragrafo 3 con altre attività, queste ultime devono essere presumibilmente negoziabili o accettabili in garanzia (ad esempio per linee di credito, swap o pronti contro termine) in base ad una valutazione condotta caso per caso in ipotesi di inadempimento, anche se ciò non possa essere predeterminato o con certezza o garantito in caso di condizioni di mercato estreme ma plausibili. Qualora un partecipante integri le risorse di cui al paragrafo 3 con altre attività, il gestore dello SPIS garantisce che tali attività rispettino i requisiti di cui al primo periodo. Le attività si presumono negoziabili o idonee a essere accettate a garanzia se il gestore dello SPIS ha tenuto conto delle norme e delle prassi della relativa banca centrale sull'idoneità delle garanzie.

8.   Il gestore dello SPIS non deve presumere l'erogazione di credito d'urgenza da parte di autorità bancarie centrali.

9.   Il gestore dello SPIS adopera la dovuta diligenza per verificare che ciascun fornitore di liquidità in favore dello SPIS ai sensi del paragrafo 3: a), disponga di informazioni sufficienti e aggiornate per comprendere e gestire i propri rischi di liquidità associati alla fornitura di contante o altre attività; e b) abbia la capacità di fornire contante o attività come richiesto. Il gestore dello SPIS verifica con periodicità almeno annuale la propria ottemperanza all'obbligo di dovuta diligenza. Sono accettati come fornitori di liquidità solo soggetti che hanno accesso al credito della banca centrale di emissione. Il gestore dello SPIS sottopone a regolare verifica le proprie procedure di accesso alle risorse liquide dello SPIS.

10.   Il gestore dello SPIS avente accesso a conti, servizi di pagamento o servizi titoli offerti dalla banca centrale provvede a farne uso, ove possibile.

11.   Il gestore dello SPIS determina mediante prove di stress rigorose il fabbisogno di contante e delle altre attività necessario a soddisfare gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4. Tale fabbisogno è sottoposto a regolari verifiche considerando, tra l'altro, un'ampia gamma di scenari che includono:

a)

i picchi di volatilità dei prezzo delle predette attività registrati storicamente;

b)

variazioni di altri fattori di mercato inclusi, tra gli altri, determinanti dei prezzi e curve dei rendimenti;

c)

l'inadempimento di uno o più partecipanti nello stesso giorno o in giorni consecutivi;

d)

pressioni simultanee sui mercati monetari e finanziari;

e)

uno spettro di futuri scenari di stress in una varietà di condizioni di mercato estreme ma plausibili.

Tali scenari devono altresì tenere in considerazione l'architettura e le regole di funzionamento dello SPIS, esaminare tutti i soggetti che espongono lo SPIS a rilevanti rischi di liquidità inclusi tra gli altri, banche di regolamento, banche corrispondenti (agenti nostro), banche depositarie, fornitori di liquidità e IMF collegate e coprire, se del caso, periodi di più giorni.

12.   Il gestore dello SPIS documenta le ragioni per le quali detiene un certo ammontare di contante e di altre attività mantenute presso di sé o di altri partecipanti e predispone adeguati meccanismi finalizzati alla loro gestione. Esso istituisce procedure chiare per segnalare al Consiglio l'esito delle prove di stress. Il gestore utilizza tali risultati per valutare l'adeguatezza del quadro per la gestione dei rischi di liquidità e per apportarvi modifiche.

13.   Il gestore dello SPIS stabilisce regole e procedure chiare per consentire allo SPIS di assicurare il regolamento stesso giorno di obblighi di pagamento e, se del caso, di provvedervi tempestivamente su base infragiornaliera o plurigiornaliera in caso di inadempimento di uno o più partecipanti. Tali regole e procedure:

a)

fronteggiano carenze di liquidità impreviste e potenzialmente non coperte;

b)

sono finalizzate ad evitare ricalcoli, revoche o ritardi nel regolamento in giornata di obblighi di pagamento;

c)

indicano le modalità per riportare il contante e le altre attività utilizzare dallo SPIS nel corso di un evento di stress al livello stabilito ai sensi dei paragrafi da 3 a 5.

Articolo 9

Regolamento definitivo

Il gestore dello SPIS stabilisce regole e procedure per consentire il regolamento definitivo non oltre la fine della giornata stabilita per il regolamento.

Articolo 10

Regolamento monetario

1.   Il gestore dello SPIS che regola pagamenti unilaterali in euro si assicura che il regolamento definitivo abbia corso in moneta di banca centrale.

2.   Il gestore dello SPIS che regola pagamenti bilaterali o unilaterali in valute diverse dall'euro assicura che il regolamento definitivo abbia corso in moneta di banca centrale, ove tale opzione risulti praticabile e possibile.

3.   Ove non sia utilizzata moneta di banca centrale, il gestore dello SPIS si assicura che i regolamenti monetari abbiano corso mediante l'utilizzo di un'attività con rischio di liquidità basso o nullo.

4.   Ove il regolamento abbia corso in moneta di banca commerciale, il gestore dello SPIS monitora, gestisce e limita i rischi di liquidità e di credito che derivano dalle banche commerciali di regolamento. In particolare, il gestore dello SPIS stabilisce e monitora per le proprie banche di regolamento l'adesione a rigidi criteri che tengono conto, tra l'altro, del loro regime regolamentare e di vigilanza, merito di credito, capitalizzazione, accesso alla liquidità e affidabilità operativa. Il gestore dello SPIS monitora e gestisce altresì la concentrazione dell'esposizione di credito e di liquidità dello SPIS nei confronti delle banche di regolamento.

5.   Se il gestore dello SPIS effettua il regolamento in moneta di banca commerciale mediante scritturazioni sui propri registri contabili, minimizza e monitora strettamente i propri rischi di credito e di liquidità.

6.   Se il regolamento ha corso in moneta di banca commerciale, gli accordi del gestore dello SPIS con le banche commerciali di regolamento stabiliscono con chiarezza:

a)

quando avvengono i trasferimenti sui registri contabili delle singole banche di regolamento commerciale;

b)

che i trasferimenti, una volta effettuati, sono definitivi;

c)

che i fondi ricevuti sono trasferibili nel minor tempo possibile, come minimo entro la fine della giornata.

Articolo 11

Pagamento contro pagamento

Il gestore dello SPIS che utilizza un meccanismo di pagamento contro pagamento elimina il rischio di capitale assicurando che il regolamento definitivo di un'obbligazione abbia corso se e solo se ha corso il regolamento definitivo dell'altra obbligazione. Tale regola deve essere rispettata indipendentemente dalla circostanza che il regolamento avvenga su base lorda o netta e dal momento in cui si verifica la definitività.

Articolo 12

Regole e procedure sull'inadempienza dei partecipanti

1.   Nelle regole e procedure dello SPIS il gestore stabilisce una definizione di inadempienza del partecipante che contempli, almeno, il mancato adempimento del partecipante ai propri obblighi finanziari alla relativa scadenza, in conseguenza, tra l'altro, di ragioni di carattere operativo, inadempimenti contrattuali o avvio di procedure di insolvenza nei suoi confronti. Il gestore dello SPIS distingue tra fattispecie di inadempienza di natura automatica e di natura discrezionale. In caso di fattispecie di inadempienza di natura discrezionale il gestore dello SPIS specifica il soggetto deputato a esercitare tale discrezionalità. Tale definizione è soggetta a revisione con periodicità almeno annuale.

2.   Il gestore dello SPIS si dota di regole e procedure in materia di inadempienze che gli permettano di continuare ad adempiere ai propri obblighi in caso di inadempienza di un partecipante e che disciplinino la ricostituzione delle risorse a seguito di essa. Le regole e procedure definiscono, almeno, i seguenti elementi:

a)

le azioni che il gestore dello SPIS può intraprendere quanto si verifica un'inadempienza;

b)

se tali azioni siano automatiche o discrezionali e i mezzi mediante i quali tale discrezionalità è esercitata;

c)

i possibili cambiamenti nelle normali prassi di regolamento del gestore dello SPIS finalizzati ad assicurare il regolamento tempestivo;

d)

la gestione di pagamenti nelle diverse fasi di elaborazione;

e)

la sequenza probabile delle azioni;

f)

il ruolo, gli obblighi e le responsabilità delle parti interessate, ivi compresi i partecipanti non inadempienti;

g)

altri meccanismi da attivare per limitare l'impatto di un'inadempienza.

3.   Il gestore dello SPIS è pronto a dare attuazione alle proprie regole e procedure in caso di inadempienze, ivi comprese le appropriate procedure discrezionali previste dalle proprie regole. Il gestore dello SPIS, provvede, tra l'altro: a) a munirsi della capacità operativa, ivi compresa una sufficiente dotazione di personale adeguatamente formato, necessaria ad attuare tempestivamente le procedure delineate al paragrafo 2; e b) a disciplinare nelle regole e procedure dello SPIS le necessità inerenti a documentazione, informazione e comunicazione e, ove risultino coinvolte più IFM o altre autorità, coordinamento.

4.   Il gestore dello SPIS rende pubblici gli elementi essenziali delle regole e procedure delineate nel paragrafo 2, ivi compresi, almeno, i seguenti elementi:

a)

le circostanze nelle quali sono intraprese azioni;

b)

i soggetti preposti ad intraprenderle;

c)

l'ambito delle azioni da intraprendere;

d)

il meccanismo predisposto per regolare gli obblighi del gestore dello SPIS nei confronti dei partecipanti non inadempienti.

5.   Il gestore dello SPIS provvede a verificare e rivedere le regole e procedure dello SPIS delineate al paragrafo 2 con periodicità almeno annuale o dopo ogni cambiamento rilevante apportato allo SPIS che incida su tali regole o procedure. I partecipanti allo SPIS e i soggetti interessati sono coinvolti dal gestore dello SPIS nel processo di verifica e revisione.

Articolo 13

Rischio di impresa

1.   Il gestore dello SPIS stabilisce un solido sistema di controllo e gestione per identificare, monitorare e gestire i rischi di impresa, comprese perdite derivanti dalla inadeguata attuazione di strategie commerciali, flussi di cassa negativi o spese operative inattese o eccessive.

2.   Il gestore dello SPIS detiene attività liquide nette finanziate da capitale proprio, ad esempio da azioni ordinarie, riserve dichiarate o altri utili non distribuiti, così da poter continuare ad operare e prestare servizi ove incorra in perdite di esercizio. L'ammontare di tali attività è determinato in base al profilo di rischio di impresa e dal lasso di tempo richiesto per attuare un risanamento o una liquidazione ordinata dei servizi e delle operazioni critiche una volta intraprese tali azioni.

3.   Il gestore dello SPIS si dota di piani di risanamento attuabili e, eccezion fatta per gli SPIS dell'Eurosistema, di liquidazione ordinata.

4.   Il gestore dello SPIS detiene attività liquide nette finanziate da capitale proprio sufficienti ad attuare il piano di cui al paragrafo 3. Il gestore dello SPIS detiene attività liquide nette finanziate da capitale proprio per un ammontare minimo pari alle spese operative correnti semestrali. Tali attività si aggiungono alle risorse detenute a copertura di inadempienze dei partecipanti o di altri rischi coperti ai sensi degli articoli 6 e 8. Al fine di evitare la duplicazione dei requisiti di solvibilità può esservi compreso il capitale proprio detenuto in base a requisiti patrimoniali internazionali basati sul rischio.

5.   Le attività detenute a copertura del rischio di impresa sono sufficientemente liquide e di qualità elevata da assicurarne la tempestiva disponibilità. Il gestore dello SPIS deve essere in grado di realizzare tali attività con effetti negativi sul prezzo minimi o nulli, così da poter continuare ad operare in caso di perdite commerciali.

6.   Il gestore dello SPIS elabora un piano attuabile per raccogliere capitale aggiuntivo ove il capitale proprio si avvicini o scenda al di sotto dei requisiti di cui al paragrafo 4. Il piano è presentato in Consiglio per l'approvazione ed è aggiornato con periodicità almeno annuale.

7.   Agli SPIS dell'Eurosistema non si applicano il paragrafo 2 e quelli da 4 a 6.

Articolo 14

Custodia e rischi di investimento

1.   Il gestore dello SPIS detiene le attività proprie e quelle dei suoi partecipanti presso soggetti vigilati e regolamentati (di seguito, «custodi») dotati di pratiche contabili, procedure di custodia e controlli interni che assicurino un'integrale protezione di tali attività contro il rischio di perdita in caso di insolvenza, negligenza, frode, cattiva amministrazione o errori contabili del custode o del subcustode.

2.   Il gestore dello SPIS ha tempestivo accesso alle attività proprie e a quelle fornite dai partecipanti.

3.   Il gestore dello SPIS valuta e apprezza la propria esposizione verso le banche depositarie tenendo conto dell'intero ambito delle relazioni intrattenute con ciascuna di esse.

4.   Il gestore dello SPIS determina la propria strategia di investimento in modo coerente con la propria strategia globale di gestione del rischio e ne dà integrale comunicazione ai partecipanti. La strategia di investimento è soggetta revisione con periodicità almeno annuale.

5.   Gli investimenti del gestore dello SPIS nel quadro della sua strategia di investimento sono garantiti da debitori di alto profilo o dalla possibilità di un'azione di rivalsa su questi ultimi. Il gestore dello SPIS definisce i criteri per individuare i debitori di alto profilo. Gli investimenti sono effettuati in strumenti con minimo rischio di credito, di mercato e di liquidità.

6.   I paragrafi da 3 a 5 non si applicano agli SPIS dell'Eurosistema.

Articolo 15

Rischio operativo

1.   Il gestore dello SPIS stabilisce un solido quadro con sistemi, politiche, procedure e controlli appropriate per identificare, monitorare e gestire i rischi operativi.

2.   Il gestore dello SPIS si prefigge obiettivi in termini di livelli di servizio e di affidabilità operativa e adotta politiche preordinate a conseguirli. Tali obiettivi e politiche sono soggetti a revisione con periodicità almeno annuale.

3.   Il gestore dello SPIS assicura che lo SPIS sia costantemente dotato di capacità scalabili per trattare incrementi nel numero dei pagamenti che si verifichino in occasione di eventi di stress e che sia capace di conseguire i suoi obiettivi in termini di livelli di servizio.

4.   Il gestore dello SPIS definisce politiche globali per la sicurezza fisica e informativa tali da identificare, verificare e gestire in modo appropriato tutti i potenziali punti deboli e minacce. Tali politiche sono soggette a revisione con periodicità almeno annuale.

5.   Il gestore dello SPIS elabora un piano di continuità operativa per fronteggiare eventi idonei a determinare un rilevante rischio di turbativa per l'operatività dello SPIS. Il piano include l'uso di un sito secondario ed è concepito per assicurare che i sistemi informatici critici possano riprendere a operare entro due ore da tali eventi. Il piano è concepito in modo che lo SPIS sia costantemente capace di regolare tutti i pagamenti dovuti entro la fine della giornata lavorativa nella quale il malfunzionamento si è verificato. Il gestore dello SPIS verifica il piano e lo sottopone a revisione con periodicità almeno annuale.

6.   Il gestore dello SPIS identifica i partecipanti critici sulla base, in particolare, del numero dei pagamenti, del loro valore e del loro potenziale impatto su altri partecipanti e sullo SPIS nel suo insieme, in caso tali partecipanti incorrano in un problema operativo significativo.

7.   Il gestore dello SPIS identifica, monitora e gestisce i rischi a cui i partecipanti critici, altre IMF e fornitori di servizi e utenze possono esporre l'operatività dello SPIS.

Articolo 16

Criteri di accesso e partecipazione

1.   Il gestore dello SPIS stabilisce e divulga criteri di accesso e partecipazione ai servizi del SIPS non discriminatori per i partecipanti diretti e, se del caso, per quelli indiretti e per le altre IMF. Tali criteri sono soggetti a revisione con periodicità almeno annuale.

2.   I criteri di accesso e partecipazione di cui al paragrafo 1 devono essere giustificati in termini di sicurezza ed efficienza dello SPIS e dei mercati serviti e adattati e commisurati ai rischi specifici dello SPIS. In osservanza del principio di proporzionalità, il gestore dello SPIS stabilisce requisiti che impongano restrizioni minime all'accesso. Se il gestore dello SPIS nega l'accesso a un soggetto, è tenuto a comunicare per iscritto le ragioni del diniego basate su un'analisi globale del rischio.

3.   Il gestore dello SPIS verifica costantemente che i partecipanti rispettino i criteri di accesso e partecipazione allo SPIS. Esso stabilisce e divulga procedure non discriminatorie per agevolare la sospensione e la revoca ordinata del diritto di partecipazione di un partecipante ove questi non soddisfi i criteri di accesso e partecipazione. Tali procedure sono soggette a revisione con periodicità almeno annuale.

Articolo 17

Modalità di partecipazione a più livelli

1.   Al fine della gestione del rischio, il gestore dello SPIS assicura che le regole, le procedure e gli accordi contrattuali dello SPIS gli consentano di raccogliere informazioni relative alla partecipazione indiretta al fine di identificare, monitorare gestire i rischi rilevanti per lo SPIS che derivano da tale partecipazione. Tali informazioni riguardano almeno gli aspetti di seguito indicati:

a)

la quota di attività svolta dai partecipanti diretti per conto di quelli indiretti;

b)

il numero di partecipanti indiretti che provvedono al regolamento tramite singoli partecipanti diretti;

c)

il volume o il valore dei pagamenti nello SPIS originati da ciascun partecipante indiretto;

d)

il volume o il valore dei pagamenti di cui al punto c) in rapporto a quelli del partecipante diretto mediante il quale il partecipante indiretto accede allo SPIS.

2.   Il gestore dello SPIS individua interdipendenze significative tra partecipanti diretti ed indiretti suscettibili di influenzare lo SPIS.

3.   Il gestore dello SPIS identifica i partecipanti indiretti che pongono rischi rilevanti per lo SPIS e i partecipanti diretti attraverso i quali essi accedono al sistema allo scopo di gestire tali rischi.

4.   Il gestore dello SPIS sottopone a revisione i rischi determinati da meccanismi di partecipazione a più livelli con periodicità almeno annuale. Ove ciò si renda necessario per assicurare l'adeguata gestione dei rischi, esso intraprende azioni idonee a contenerli.

Articolo 18

Efficienza ed efficacia

1.   Il gestore dello SPIS adotta un'apposita procedura per identificare e soddisfare le necessità dei mercati per i quali lo SPIS opera con particolare riguardo:

a)

alla scelta del meccanismo di compensazione e regolamento;

b)

alla struttura operativa;

c)

alla gamma dei prodotti compensati o regolati;

d)

all'utilizzo di tecnologie e procedure.

2.   Il gestore dello SPIS si prefigge scopi e obiettivi chiaramente definiti, misurabili e conseguibili in aree quali quelle dei livelli minimi di servizio, delle aspettative inerenti alla gestione del rischio e alle priorità imprenditoriali.

3.   Il gestore dello SPIS istituisce meccanismi per la regolare revisione, con periodicità almeno annuale, dei requisiti imposti dai paragrafi 1 e 2.

Articolo 19

Norme e procedure di comunicazione

Il gestore dello SPIS utilizza o consente l'uso di norme e procedure di comunicazione accettate a livello internazionale al fine di agevolare pagamenti, compensazioni, regolamenti e registrazioni efficienti.

Articolo 20

Comunicazione di regole, procedure principali e dati di mercato

1.   Il gestore dello SPIS adotta regole e procedure chiare ed esaurienti e le comunica in forma integrale ai partecipanti. Le regole e le procedure principali sono altresì rese pubbliche.

2.   Il gestore dello SPIS fornisce una chiara descrizione della struttura e delle operazioni del sistema oltre che dei diritti e obblighi del gestore dello SPIS e dei partecipanti, per consentire a questi ultimi di valutare i rischi in cui possono incorrere partecipando allo SPIS:

3.   Il gestore dello SPIS fornisce tutta la documentazione e la formazione necessaria e adeguata per agevolare la comprensione da parte dei partecipanti delle regole e delle procedure dello SPIS e dei rischi cui questi si espongono in conseguenza della partecipazione.

4.   Il gestore dello SPIS pubblica le tariffe dello SPIS per i singoli servizi offerti nonché le proprie politiche di sconti. Il gestore dello SPIS fornisce una descrizione chiara dei servizi a pagamento a fini della loro comparazione.

5.   Il gestore dello SPIS compila e pubblica le risposte al quadro informativo CPSS-IOSCO per le infrastrutture dei mercati finanziari. Esso aggiorna le sue risposte a seguito di cambiamenti rilevanti apportati al sistema o al contesto nel quale opera e, comunque, con periodicità almeno biennale. Inoltre, il gestore dello SPIS divulga almeno le informazioni essenziali relative al numero e al valore delle operazioni.

Articolo 21

Comunicazione alle autorità competenti

L'autorità competente ha diritto di ottenere dal gestore dello SPIS tutte le informazioni e la documentazione necessarie per verificare la conformità ai requisiti imposti dal presente regolamento. Il gestore dello SPIS comunica le informazioni specifiche all'autorità competente.

Articolo 22

Misure correttive

1.   Ove il gestore dello SPIS non osservi il presente regolamento, l'autorità competente:

a)

informa il gestore dello SPIS della natura dell'inosservanza; e

b)

offre al gestore dello SPIS l'opportunità di essere sentito e fornire spiegazioni.

2.   Sulla base delle informazioni fornite dal gestore dello SPIS, l'autorità competente può ordinargli di attuare specifiche misure correttive al fine di rimediare all'inosservanza e/o evitare che questa si ripeta.

3.   L'autorità competente può immediatamente imporre misure correttive ove riscontri, con parere motivato, che l'inosservanza è di gravità tale da richiedere l'adozione di provvedimenti immediati.

4.   L'autorità competente informa immediatamente la BCE delle misure correttive imposte al gestore dello SPIS.

5.   Misure correttive possono essere imposte indipendentemente o congiuntamente alle sanzioni di cui al regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (6).

Articolo 23

Sanzioni

In caso di violazione del presente regolamento, la BCE irroga sanzioni in conformità al regolamento (CE) n. 2532/98 e del Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (7). La BCE pubblica una nota sulla metodologia per il calcolo dell'importo delle sanzioni.

Articolo 24

Riesame

Il Consiglio direttivo riesamina l'applicazione generale del presente regolamento non oltre i due anni successivi alla data in cui esso entra in vigore e, successivamente, ogni due anni, e valuta la necessità di introdurre delle modifiche.

Articolo 25

Disposizioni finali

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Entro un anno dalla notifica della decisione del Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, i gestori di SPIS si adeguano ai requisiti imposti dal presente regolamento.

3.   Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 luglio 2014

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Reperibile sul sito della BRI all'indirizzo www.bis.org.

(2)  Reperibile sul sito della BRI all'indirizzo www.bis.org.

(3)  GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1.

(4)  GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

(5)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(6)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(7)  GU L 264, 12.10.1999, pag. 21.


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