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Documento 32014D0027(01)

2014/418/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 16 giugno 2014 , che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2014/27)

GU L 192 del 1.7.2014, pagg. 68–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 19/03/2023; abrog. impl. da 32022D0911

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/418/oj

1.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 192/68


Decisione della Banca centrale europea

del 16 giugno 2014

che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE

(BCE/2014/27)

(2014/418/UE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6 e gli articoli 17, 22 e 23,

visto l'Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (1), ed in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue

(1)

L'indirizzo BCE/2012/27 ha precisato la remunerazione dei conti e dei rispettivi sottoconti Payments Module (PM), in un modo suscettibile di interferire con la decisione del Consiglio direttivo di ridurre il tasso sui depositi sotto lo zero per cento.

(2)

Di conseguenza l'Indirizzo BCE/2012/27 è stato modificato dall'Indirizzo BCE/2014/25 (2) al fine di rimuovere tali potenziali interferenze.

(3)

È necessario, pertanto, modificare ulteriormente la Decisione BCE/2007/7 (3) per far sì che TARGET2-BCE rispecchi le modifiche apportate dall'Indirizzo BCE/2014/25 alla remunerazione dei conti PM e dei rispettivi sottoconti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo1

Modifiche alla Decisione BCE/2007/7

L'allegato alla Decisione BCE/2007/7 è modificato come segue:

1)

all'articolo 1 sono aggiunte le seguenti definizioni:

«—

‘deposit facility’ means a Eurosystem standing facility which counterparties may use to make overnight deposits with an NCB at a pre-specified deposit rate,

‘deposit facility rate’ means the interest rate applicable to the deposit facility,»;

2)

all'articolo 10 il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.   PM accounts and their sub-accounts shall be remunerated either at zero per cent or the deposit facility rate, whichever is lower.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 giugno 2014

Il Presidente della BCE

Mario Draghi


(1)  GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1.

(2)  Indirizzo BCE/2014/25, del 5 giugno 2014, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 120).

(3)  Decisione BCE/2007/7, del 24 luglio 2007, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 71).


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