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Documento 52017HB0018

Raccomandazione di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l’articolo 22 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (BCE/2017/18) (presentata dalla Banca centrale europea)

GU C 212 del 1.7.2017, pagg. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 212/14


Raccomandazione di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l’articolo 22 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

(BCE/2017/18)

(presentata dalla Banca centrale europea)

(2017/C 212/04)

RELAZIONE ESPLICATIVA

I.   INTRODUZIONE

In data 4 marzo 2015 il Tribunale ha emanato la sentenza nella causa T-496/11 Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Banca centrale europea  (1). Il Tribunale ha statuito che la Banca centrale europea (BCE) non dispone della competenza a disciplinare l’attività dei sistemi di compensazione, comprese le controparti centrali (central counterparties, CCP). Per questo motivo il Trbunale ha annullato il quadro di riferimento per le politiche di sorveglianza dell’Eurosistema, pubblicato dalla BCE il 5 luglio 2011, nella parte in stabilisce a carico delle CCP un requisito di ubicazione all’interno di uno Stato membro dell’area dell’euro.

Tuttavia il Tribunale ha rilevato che l’articolo 129, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede una procedura semplificata per l’emendamento di taluni articoli dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC»). Essa consente al Parlamento europeo e al Consiglio, deliberando in conformità alla procedura legislativa ordinaria, e su raccomandazione della BCE o su proposta della Commissione, di emendare l’articolo 22 dello Statuto del SEBC. Il Tribunale ha ritenuto che spetterebbe alla BCE, ove essa ritenesse che il riconoscimento a suo favore di un potere di regolamentazione delle CCP sia necessario per il corretto adempimento del compito previsto all’articolo 127, paragrafo 2, del trattato, chiedere al legislatore dell’Unione una modifica dell’articolo 22 dello Statuto.

Si prevede che sviluppi significativi, sia a livello mondiale che a livello europeo, aumentino i rischi determinati dai sistemi di compensazione, in particolare dalle CCP, per il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e l’attuazione della politica monetaria unica, incidenti, in ultima analisi, sull’obiettivo principale dell’Eurosistema di mantenere la stabilità dei prezzi.

Alla luce di quanto precede, la BCE presenta la presente raccomandazione di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l’articolo 22 dello Statuto del SEBC. In conformità all’articolo 40.3 dello Statuto del SEBC il Consiglio direttivo ha adottato la presente raccomandazione all’unanimità. Questa sarà pubblicata Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

II.   CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le perturbazioni che interessano le CCP possono avere un impatto sull’obiettivo principale dell’Eurosistema di mantenere, tramite vari canali, la stabilità dei prezzi. In primo luogo tali perturbazioni possono incidere sulla posizione di liquidità degli enti creditizi dell’area dell’euro, interferendo potenzialmente con il regolare funzionamento di sistemi di pagamento dell’area dell’euro. Ciò potrebbe determinare un aumento della domanda di liquidità di banca centrale e possibili difficoltà nell’attuazione della politica monetaria unica dell’Eurosistema. In secondo luogo, tali perturbazioni possono pregiudicare il funzionamento dei segmenti del mercato finanziario che sono fondamentali per la trasmissione della politica monetaria.

Nel 2012 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento n. 648/2012 (2) che ha delineato, tra l’altro, il quadro legislativo e di vigilanza volto ad assicurare che le CCP siano sicure e solide e rispettino in ogni momento rigorosi requisiti organizzativi, di condotta professionale e prudenziale. Tale quadro legislativo include meccanismi di vigilanza collettiva sotto forma di collegi che prevedono il coinvolgimento dell’Eurosistema, anche in situazioni di criticità in cui sia a rischio la stabilità valutaria. Inoltre, alla luce della crescente importanza sistemica delle CCP, la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento relativa alla creazione d un quadro europeo per il risanamento e la risoluzione delle CCP (3).

Si prevede che sviluppi significativi sia a livello mondiale che a livello europeo aumentino i rischi determinati dai sistemi di compensazione, in particolare dalle CCP, per il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e l’attuazione della politica monetaria unica, incidenti, in ultima analisi, sull’obiettivo principale dell’Eurosistema di mantenere la stabilità dei prezzi.

In primo luogo, il recesso del Regno Unito dall’Unione europea avrà un enorme impatto sulla capacità dell’Eurosistema di assolvere ai propri compiti di banca centrale di emissione dell’euro. Attualmente, le CCP aventi sede nel Regno Unito compensano volumi rilevanti di operazioni denominate in euro: il valore giornaliero stimato delle operazioni di pronti contro termine e delle posizioni aperte in in swap su tassi di interesse denominati in euro è, rispettivamente, di 101 miliardi di euro e di 33 bilioni di euro (circa il 99 % del mercato dell’Unione) (4). Pertanto una perturbazione significativa che interessi una CCP del Regno Unito potrebbe determinare una forte diminuzione della liquidità nell’area dell’euro. La capacità dell’Eurosistema di monitorare e gestire i rischi rappresentati dalle CCP del Regno Unito sarebbe pregiudicata se le CCP del Regno Unito non fossero più assoggettate al quadro legislativo e di vigilanza per le CCP dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. Inoltre, gli attuali accordi tra la BCE e la Bank of England per lo scambio di informazioni e la cooperazione in relazione alle CCP del Regno Unito con una significativa attività denominata in euro si basano sui meccanismi di vigilanza collettiva sotto forma di collegi istituiti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, ma non possono sostituirli. In futuro, invece, le CCP del Regno Unito possono essere esclusivamente assoggettate al regime applicabile alle CCP di paesi terzi ai sensi di tale regolamento.

In secondo luogo, la compensazione centrale ha assunto sempre più natura transfrontaliera e importanza sistemica. In occasione del vertice di Pittsburgh del settembre 2009, i leader del G20 hanno deciso che tutti i contratti derivati OTC standardizzati avrebbero dovrebbero essere compensati mediante una CCP. Tale impegno è stato ribadito dai leader del G20 nel giugno 2010 e attuato nell’Unione con il regolamento (UE) n. 648/2012. Inoltre, con l’integrazione dei mercati finanziari nell’Unione, le CCP hanno registrato un’evoluzione, passando da un ruolo principalmente di servizio dei bisogni e mercati nazionali a una funzione di infrfastruttura essenziale dei mercati finanziari. Tali sviluppi hanno determinato un enorme aumento delle dimensioni e dell’importanza delle CCP sia a livello dell’Unione che a livello mondiale.

In terzo luogo, il 13 giugno 2017, la Commissione europea ha presentato la propria proposta legislativa volta ad assicurare la stabilità finanziaria e la sicurezza e la solidità delle CCP di rilevanza sistemica per i mercati finanziari nell’Unione (5). La proposta della Commissione mira a introdurre una vigilanza maggiormente integrata da parte delle autorità di vigilanza e responsabilità per la banca centrale di emissione al fine di sostenere lo sviluppo di mercati di capitali più profondi e meglio integrati. Essa cerca altresì di fronteggiare le problematiche determinate dal recesso del Regno Unito dall’Unione e di assicurare che le CCP che giocano un ruolo sistemico fondamentale per i mercati finanziari dell’Unione siano assoggettate alle stesse salvaguardie previste dalla normativa dell’Unione.

In questo contesto, al fine di assicurare che l’Eurosistema in quanto banca centrale di emissione per l’euro possa assolvere il ruolo previsto dalla proposta legislativa, è di estrema importanza che esso sia dotato dei relativi poteri ai sensi del trattato e dello Statuto del SEBC. L’Eurosistema dovrebbe avere il potere di monitorare e valutare i rischi rappresentati da CCP che compensano un significativo ammontare di operazioni denominate in euro. Ciò dovrebbe includere, in particolare, i poteri regolamentari di adottare valutazioni vincolanti e imporre misure correttive, in stretta cooperazione con altre autorità dell’Unione, in risposta a rischi incidenti sui compiti fondamentali e sull’obiettivo principale dell’Eurosistema. Inoltre, ove necessario a proteggere la stabilità dell’euro, la BCE dovrebbe essere dotata dei poteri regolamentari al di fuori della disciplina di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 di adottare requisiti supplementari per le CCP coinvolte nella compensazioni di un significativo ammontare di operazioni denominate in euro.

Alla luce di quanto sopra, la BCE ritiene che il conferimento del potere di regolamentare i sistemi di compensazione, in particolare le CCP, sia necessario per il corretto adempimento dei suoi compiti fondamentali di cui al primo e al quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2, del trattato.

Raccomandazione di

«DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica l’articolo 22 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 129, paragrafo 3,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l’articolo 40.1,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea,

visto il parere della Commissione europea (*1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

I compiti fondamentali assolti mediante il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) includono la definizione e l’attuazione della politica monetaria dell’Unione e la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Infrastrutture dei mercati finanziari sicure ed efficienti, in particolare i sistemi di compensazione, sono essenziali per l’assolvimento di tali compiti fondamentali.

(2)

Al fine di conseguire gli obiettivi del SEBC e di assolvere i proprii compiti, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la BCE può stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazioni e pagamento efficienti e affidabili all’interno dell’Unione e nei rapporti con i paesi terzi.

(3)

In data 4 marzo 2015 il Tribunale ha emanato la sentenza nella causa T-496/11, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Banca centrale europea  (6) statuendo che la BCE non dispone della competenza a disciplinare l’attività dei sistemi di compensazione. Il Tribunale ha stabilito che l’articolo 129, paragrafo 3, del trattato consente al Parlamento europeo e al Consiglio, deliberando in conformità alla procedura legislativa ordinaria, e su raccomandazione della BCE o su proposta della Commissione, di emendare l’articolo 22 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC»). La Corte ha concluso che «spetterebbe alla BCE, ove essa ritenesse che il riconoscimento a suo favore di un potere di regolamentazione delle infrastrutture che effettuano la compensazione di operazioni su titoli sia necessario per il corretto adempimento del compito previsto all’articolo 127, paragrafo 2, quarto trattino, TFUE, chiedere al legislatore dell’Unione una modifica dell’articolo 22 dello Statuto, mediante l’aggiunta di un riferimento esplicito ai sistemi di compensazione di titoli».

(4)

Si prevede che sviluppi significativi, sia a livello mondiale che a livello europeo, aumentino il rischio che perturbazioni incidenti sui sistemi di compensazione, in particolare delle controparti centrali (central counterparties, CCP), rappresentino una minaccia per il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e l’attuazione della politica monetaria unica, influendo, in ultima analisi, sull’obiettivo primario dell’Eurosistema di mantenere la stabilità dei prezzi.

(5)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha notificato al Consiglio europeo la propria intenzione di recedere dall’Unione europea. Il recesso del Regno Unito determinerà un cambiamento radicale nelle modalità con le quali talune attività di compensazione denominate in euro di importanza sistemica saranno regolamentate, supervisionate e vigilate, incidendo così sulla capacità dell’Eurosistema di monitorare e gestire i rischi per il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento e sull’attuazione della politica monetaria dell’Eurosistema.

(6)

La compensazione centrale ha assunto sempre più natura transfrontaliera e importanza sistemica. Data la diversità dei loro membri e la natura paneuropea dei servizi finanziari da esse forniti, le CCP hanno un’importanza vitale per l’Unione nel suo insieme e in particolare per l’area dell’euro. Ciò si rispecchia nel regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che istituisce meccanismi di vigilanza collettiva sotto forma di collegi composti dalle autorità nazionali e dell’Unione competenti, compreso l’Eurosistema nel proprio ruolo di banca centrale di emissione per l’euro.

(7)

Per fronteggiare queste problematiche, il 13 giugno 2017, la Commissione europea ha presentato la propria proposta legislativa volta ad assicurare la stabilità finanziaria e la sicurezza e la solidità delle CCP di rilevanza sistemica per i mercati finanziari nell’Unione. Al fine di assicurare che l’Eurosistema, in quanto banca centrale di emissione per l’euro, possa assolvere il ruolo previsto nella proposta legislativa, è di estrema importanza che esso sia dotato dei relativi poteri regolamentari ai sensi del trattato e dello Statuto del SEBC. In particolare l’Eurosistema dovrebbe essere dotato dei poteri regolamentari di adottare valutazioni vincolanti e imporre misure correttive, in stretta cooperazione con le altre autorità dell’Unione. Inoltre, ove necessario a proteggere la stabilità dell’euro, la BCE dovrebbe essere dotata dei poteri regolamentari di adottare requisiti supplementari per le CCP coinvolte nella compensazioni di un significativo ammontare di operazioni denominate in euro.

(8)

L’articolo 22 dello statuto del SEBC è compreso nel capo IV «Funzioni monetarie e operazioni del SEBC». I compiti ivi conferiti dovrebbero essere utilizzati esclusivamente a fini di politica monetaria.

(9)

Per queste ragioni, alla BCE dovrebbe essere attribuita competenza regolamentare in materia di sistemi di compensazione, in particolare attraverso la modifica dell’articolo 22 dello statuto del SEBC

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 22 dello statuto del SEBC è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Sistemi di compensazione e sistemi di pagamento

La BCE e le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la BCE può stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento e sistemi di compensazione per strumenti finanziari efficienti e affidabili all’interno dell’Unione e nei rapporti con i paesi terzi.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 giugno 2017

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  ECLI: EU:T:2015:133.

(2)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(3)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365 (COM(2016) 856 final).

(4)  LCH.Clearnet Ltd CPMI-IOSCO informativa quantitativa (public quantitative disclosure information), gennaio 2017.

(5)  COM(2017) 331 final.

(*1)  (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(6)  ECLI: EU:T:2015:133.

(7)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).


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