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Documento 52015HB0002

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 28 gennaio 2015 , sulle politiche di distribuzione dei dividendi (BCE/2015/2)

GU C 51 del 13.2.2015, pagg. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 51/1


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 28 gennaio 2015

sulle politiche di distribuzione dei dividendi

(BCE/2015/2)

(2015/C 51/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare l’articolo 127, paragrafo 6, e l’articolo 132,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l’articolo 34,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), e in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1024/2013 istituisce il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle autorità nazionali competenti (ANC) degli Stati membri partecipanti.

(2)

è necessario che gli enti creditizi continuino a prepararsi per una tempestiva e completa attuazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), in un contesto macroeconomico e finanziario difficile che esercita pressione sulla redditività degli enti creditizi e, di conseguenza, sulla loro capacità di costituire la propria base di capitale. Inoltre, mentre gli enti creditizi devono finanziare l’economia, una politica di distribuzione dei dividendi conservativa rientra in un’adeguata gestione del rischio e un solido sistema bancario.

(3)

In tale contesto, è necessario che gli enti creditizi adottino politiche sui dividendi sulla base di ipotesi conservative e prudenti in modo che, dopo ogni distribuzione, i requisiti patrimoniali applicabili risultino soddisfatti.

i)

Gli enti creditizi sono tenuti a soddisfare costantemente i requisiti minimi di fondi propri applicabili («requisiti di primo pilastro»). Ciò comprende un coefficiente di capitale primario di classe 1 del 4,5 %, un coefficiente di capitale di classe 1 del 6 % e un coefficiente di capitale totale dell’8 %, come disposto dall’articolo 92 del regolamento (UE) No 575/2013, nonché le riserve anticicliche e sistemiche di cui all’articolo 128, nn. 2 e 3, della direttiva 2013/36/UE, e tutte le altre riserve che sono state fissate (5) dalle autorità nazionali competenti e designate.

ii)

Inoltre, gli enti creditizi sono tenuti a soddisfare in via continuativa tutti i requisiti patrimoniali imposti in conseguenza della decisione applicabile sul processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lett. a), del regolamento (UE) n. 1024/2013 e che vanno al di là dei requisiti di primo pilastro («requisiti di secondo pilastro»).

iii)

Gli enti creditizi sono altresì obbligati a soddisfare il coefficiente di capitale primario di classe 1, il coefficiente di capitale di classe 1 e il coefficiente di capitale totale pienamente attuati (fully loaded) entro la data applicabile per la completa introduzione progressiva. Ciò si riferisce all’applicazione completa dei suddetti coefficienti dopo l’applicazione delle disposizioni transitorie, nonché alle riserve anticicliche e sistemiche di cui all’articolo 128, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/36/UE, e a tutte le altre riserve che sono state fissate (6) dalle autorità nazionali competenti e designate. Le disposizioni transitorie sono stabilite dal titolo XI della direttiva 2013/36/UE e dalla parte dieci del regolamento (UE) N. 575/2013.

Questi requisiti devono essere soddisfatti sia a livello consolidato sia su base individuale, salvo che non vi sia una deroga all’applicazione dei requisiti prudenziali su base individuale, come previsto agli articoli 7 e 10 del regolamento (UE) n. 575/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

I.

Per il pagamento di dividendi (7) nel 2015 per l’esercizio finanziario 2014, la BCE raccomanda quanto segue:

Categoria 1 : Gli enti creditizi che soddisfano i requisiti patrimoniali applicabili di cui al considerando 3, punti i) e ii), e che hanno già raggiunto i propri coefficienti fully loaded di cui al considerando 3, punto iii), al 31 dicembre 2014, dovrebbero distribuire i propri utili netti in dividendi solo in modo conservativo così da permettere loro di continuare a soddisfare tutti i requisiti anche in caso di condizioni economiche e finanziarie deteriorate;

Categoria 2 : Gli enti creditizi che soddisfano i requisiti patrimoniali applicabili di cui al considerando 3, punti i) e ii), ma che non hanno raggiunto i propri coefficienti fully loaded di cui al considerando 3, punto iii), al 31 dicembre 2014, dovrebbero distribuire i propri utili netti in dividendi solo in modo conservativo così da permettere loro di continuare a soddisfare tutti i requisiti anche in caso di condizioni economiche e finanziarie deteriorate. Inoltre, in linea di principio dovrebbero pagare i dividendi solo nella misura in cui sia garantito, come minimo, un percorso lineare (8) verso il raggiungimento dei propri coefficienti fully loaded di cui al considerando 3, punto iii);

Categoria 3 : Gli enti creditizi (9) che in base alla valutazione approfondita del 2014 hanno una carenza (shortfall) di capitale che non sia coperta da misure patrimoniali entro il 31 dicembre 2014 o gli enti creditizi che non soddisfano i requisiti di cui al considerando 3, punti i) e ii), in linea di principio non dovrebbero distribuire dividendi (10).

II.

Sono destinatari della presente raccomandazione i soggetti vigilati significativi e i gruppi vigilati significativi come definiti all’articolo 2, paragrafi 16 e 22, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

Sono altresì destinatarie della presente raccomandazione le autorità nazionali competenti e designate per quanto riguarda i soggetti vigilati meno significativi e i gruppi vigilati meno significativi. Le autorità nazionali competenti e designate dovrebbero applicare la presente raccomandazione a detti soggetti e gruppi, come ritenuto appropriato.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 gennaio 2015

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(5)  Sono comprese, ad esempio, le riserve di cui agli articoli 458, 459 e 500 del regolamento (UE) n. 575/2013, e tutte le riserve già fissate dalle autorità nazionali competenti e designate, ma con una data di attuazione successiva, nella misura in cui siano applicabili al momento della distribuzione dei dividendi.

(6)  Cfr. nota n. 5.

(7)  Gli enti creditizi possono avere diverse forme giuridiche, ad esempio, società quotate ed enti non costituiti come società per azioni, quali mutue, cooperative o enti di risparmio. Il termine «dividendo» utilizzato nella presente raccomandazione si riferisce a ogni tipo di pagamento in contante soggetto all’approvazione dell’assemblea generale.

(8)  In pratica ciò significa che nel corso di un periodo di quattro anni, in linea di principio gli enti creditizi dovrebbero trattenere almeno il 25 % all’anno dello scarto rispetto ai propri coefficienti fully loaded di capitale primario di classe 1, di capitale di classe 1 e di capitale totale di cui al considerando 3, punto iii).

(9)  Inclusi i soggetti vigilati meno significativi che sono stati sottoposti alla valutazione approfondita.

(10)  Gli enti creditizi che ritengono di essere giuridicamente obbligati a pagare i dividendi che superano tale importo dovrebbero contattare immediatamente il rispettivo gruppo di vigilanza congiunto. I soggetti vigilati meno significativi che ritengono di essere giuridicamente obbligati a pagare dividendi che superano tale importo dovrebbero contattare immediatamente la rispettiva autorità nazionale.


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