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Documento 52014AB0084

Parere della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2014 , su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione al fine dell’attuazione di alcuni provvedimenti (CON/2014/84)

GU C 31 del 30.1.2015, pagg. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 31/3


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 dicembre 2014

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione al fine dell’attuazione di alcuni provvedimenti

(CON/2014/84)

(2015/C 31/04)

Introduzione e base giuridica

Il 15 luglio 2014, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto da parte del Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere relativa a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero per quanto riguarda il conferimento alla Commissione dei poteri delegati e di esecuzione al fine dell’attuazione di alcuni provvedimenti (1) (in prosieguo la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la proposta di regolamento riguarda la raccolta di statistiche relative alla bilancia dei pagamenti, di cui è incaricato il sistema europeo delle banche centrali (SEBC), conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2533/98 (2). In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del Regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

1.1.

Le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse sia dal partenariato del Sistema statistico europeo (SSE) sia dal SEBC, che operano entrambi nell’ambito di quadri giuridici distinti rispecchianti le rispettive strutture di governance (3).

1.2.

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2533/98 conferisce alla BCE, assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), la facoltà di raccogliere informazioni riguardanti, fra l’altro, le statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull’estero dalle autorità nazionali competenti o direttamente dagli operatori economici. Gli obblighi di segnalazione iniziali della BCE nel settore delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull’estero sono stati indicati dal Consiglio direttivo della BCE negli orientamenti BCE/1998/17 (4) e il 9 dicembre 2011 negli orientamenti BCE/2011/23 (rifusione).

1.3.

Le statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull’estero sono serie di dati cruciali che assistono il SEBC nei suoi compiti intesi a definire e attuare la politica monetaria unica, a condurre potenzialmente operazioni sui cambi di valuta nonché a detenere e gestire riserve ufficiali. Favoriscono altresì la valutazione delle vulnerabilità esterne e delle interconnessioni a fini di stabilità finanziaria, il «quadro operativo dei rischi» del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) (5), così come il «quadro di valutazione» della procedura per gli squilibri macroeconomici (6). Le statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull’estero fanno parte dello «Special Data Dissemination Standard» (norme speciali per la diffusione dei dati) e dello «Special Data Dissemination Standard Plus» del Fondo monetario internazionale (FMI) (7) e sono necessarie per le consultazioni ex articolo IV dell’FMI dell’area dell’euro e degli Stati membri. La BCE e le BCN pubblicano statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull’estero su base mensile e trimestrale.

1.4.

Il 12 gennaio 2005, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 184/2005 (8) relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero. Il Comitato della bilancia dei pagamenti, istituito dal medesimo regolamento (9) e in seno al quale gli Stati membri sono rappresentati principalmente dalle BCN, assicura un solido allineamento degli obblighi di segnalazione, della metodologia e dei processi di garanzia della qualità in materia di statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull’estero.

1.5.

Le BCN, in quanto membri del SEBC, producono statistiche europee di cui agli articoli 3 e 5 dello statuto del SEBC, come ulteriormente disposto nel regolamento (CE) n. 2533/98, e non partecipano alla produzione di statistiche europee in forza del regolamento (CE) n. 223/2009 (10). Pertanto, a seguito di un accordo tra una BCN e la Commissione (Eurostat), i dati prodotti dalla BCN in questione possono essere utilizzati direttamente o indirettamente dalla Commissione (Eurostat) per la produzione di statistiche europee.

1.6.

Poiché il regolamento (CE) n. 2533/98 ha assegnato alla BCE il compito di raccogliere informazioni sulle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull’estero, con l’assistenza delle BCN, e al fine di ridurre al minimo l’onere di comunicazione e garantire la coerenza necessaria per la produzione di statistiche europee, la Commissione è invitata a fare un uso appropriato di dette statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull’estero fornite dal SEBC.

2.   Osservazioni specifiche

2.1.   Attuazione di un nuovo sistema per l’adozione di atti delegati e di esecuzione nel settore delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull’estero

2.1.1.

La proposta di regolamento mette in atto un nuovo sistema per l’adozione di atti delegati e di esecuzione, ai sensi degli articoli 290 e 291 del trattato, nel settore delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull’estero. L’articolo 1, paragrafo 1, della proposta di regolamento mira a conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per aggiornare le prescrizioni relative ai dati riguardo alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull’estero, fra cui revisioni, ampliamenti, cancellazioni di flussi di dati e scadenze di presentazione. Allo stesso modo, l’articolo 1, paragrafo 2, propone di conferire alla Commissione poteri di esecuzione per stabilire norme di qualità, nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull’estero.

2.1.2.

Le prescrizioni relative ai dati, le scadenze di presentazione e le norme di garanzia della qualità sono elementi essenziali del regolamento (CE) n. 184/2005 e hanno un impatto diretto sull’onere di comunicazione per i compilatori dei dati e i soggetti segnalanti. Poiché dal 1998 al SEBC viene attribuito il compito, da parte del Consiglio, di raccogliere le statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull’estero presso le autorità nazionali competenti o direttamente presso gli operatori economici, è necessario garantire una stretta cooperazione tra il SEBC e l’SSE al momento della definizione, della modifica o dell’aggiornamento di tali statistiche. In caso contrario, le statistiche europee relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione patrimoniale sull’estero prodotte da SSE e SEBC possono essere inficiate da inutili divergenze e incoerenze.

2.1.3.

Gli obblighi di segnalazione statistica recanti dati divergenti o incoerenti nel settore della bilancia dei pagamenti non solo aumentano l’onere di comunicazione dei soggetti interessati, come le piccole e medie imprese, ma possono anche comportare differenze a livello di statistiche relative alla bilancia dei pagamenti, a seconda dello scopo per cui vengono utilizzati i dati. Tali differenze non sarebbero compatibili con i principi di pertinenza dei dati, favorevole rapporto costi-benefici e riduzione al minimo dell’onere di comunicazione di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 e al regolamento (CE) n. 2533/98.

2.1.4.

Pertanto, la BCE non appoggia quanto proposto all’articolo 1, paragrafo 1, della proposta di regolamento, ossia di delegare poteri alla Commissione per aggiornare le prescrizioni relative ai dati riguardanti la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale sull’estero, comprese quelle riguardanti le scadenze di presentazione, le revisioni, gli ampliamenti e le cancellazioni dei flussi di dati. L’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della proposta di regolamento dovrebbe essere eliminato di conseguenza.

2.2.   Il ruolo del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti

2.2.1.

La proposta di regolamento abolisce il comitato della bilancia dei pagamenti e trasferisce tutte le competenze in tema di procedure di comitato al comitato del sistema statistico europeo, in cui i membri del SEBC non sono rappresentati (11). Inoltre, le BCN, in quanto membri del SEBC, producono statistiche europee ai sensi degli articoli 3 e 5 dello statuto del SEBC, come ulteriormente disposto nel regolamento (CE) n. 2533/98, e non partecipano alla produzione di statistiche europee in forza del regolamento (CE) n. 223/2009.

2.2.2.

Al fine di garantire la continua e stretta cooperazione in questo settore, il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB) (12) dovrebbe essere il fulcro della cooperazione in materia di statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e statistiche correlate (per esempio gli scambi internazionali di merci, gli scambi internazionali di servizi, gli investimenti diretti esteri e le statistiche relative alle consociate estere) e dovrebbe essere consultato su proposte di nuovi atti giuridici, compresi quelli modificativi, sulle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti e statistiche correlate.

2.2.3.

Pertanto, una formulazione appropriata dovrebbe essere inserita nell’articolo 1, paragrafo 2, e articolo 1, paragrafo 4, della proposta di regolamento che obbliga la Commissione a chiedere il parere del CMFB prima di proporre modifiche agli elementi essenziali del regolamento (CE) n. 184/2005. In particolare, questo dovrebbe applicarsi alle modifiche riguardanti: a) le prescrizioni relative ai dati, incluse le scadenze di presentazione, nonché le revisioni, gli ampliamenti e le cancellazioni di flussi di dati; b) l’aggiornamento delle definizioni di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 184/2005; c) le norme comuni di qualità nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità.

2.3.   Consultazione della BCE

Gli atti di esecuzione della Commissione si qualificano come proposte di atti dell’Unione ai sensi del primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato (13). La BCE deve pertanto essere consultata, separatamente dal CMFB, sui progetti di atti di esecuzione che rientrano nella sua sfera di competenza. Questo processo di consultazione consentirà alla BCE di contribuire apportando tutti i vantaggi della propria esperienza e competenza di lunga data in materia di statistiche relative alla bilancia dei pagamenti.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 dicembre 2014

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2014) 379 final.

(2)  Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8); cfr. anche la raccomandazione BCE/2003/8, del 2 maggio 2003, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull’estero e schema delle riserve internazionali (GU C 126 del 28.5.2003, pag. 7) e orientamenti BCE/2011/23, del 9 dicembre 2011, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (GU L 65 del 3.3.2012, pag. 1).

(3)  Cfr. l’articolo 338, paragrafo 1, del trattato, l’articolo 5 dello statuto del sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea (in prosieguo lo «statuto del SEBC») e il considerando 8 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(4)  Indirizzo BCE/1998/17, del 1o dicembre 1998, sugli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti ed alla posizione nel settore degli investimenti con l’estero (GU L 115 del 4.5.1999, pag. 47).

(5)  Trattato in un atto giuridico distinto.

(6)  Cfr. l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

(7)  Cfr. IMF Policy Papers, «Revisions to the Special Data Dissemination Standard and Establishment of the Special Data Dissemination Standard Plus—Proposed Decisions», 4 ottobre 2012, e «Modifications to the Special Data Dissemination Standard Plus», 19 marzo 2014, disponibili sul sito dell’FMI www.imf.org

(8)  Regolamento (UE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero (GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 23).

(9)  Cfr. l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 184/2005.

(10)  Cfr. il considerando 9.

(11)  Cfr. l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 223/2009.

(12)  Cfr. l’articolo 9 del regolamento (UE) n. 223/2009. Il CMFB è stato istituito con decisione 2006/856/CE del Consiglio, del 13 novembre 2006, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21).

(13)  Il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 4, del trattato prevede che la BCE venga consultata «in merito a qualsiasi proposta di atto dell’Unione che rientri nelle sue competenze». L’articolo 282, paragrafo 5, del trattato stabilisce che «Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea è consultata su ogni progetto di atto dell’Unione».


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