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Documento 32012D0030

2012/832/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 10 dicembre 2012 , che modifica la Decisione BCE/2010/21 sul bilancio della Banca centrale europea (BCE/2012/30)

GU L 356 del 22.12.2012, pagg. 93–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 01 tomo 014 pag. 180 - 180

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/12/2016; abrogato da 32016D0035(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/832/oj

22.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 356/93


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 dicembre 2012

che modifica la Decisione BCE/2010/21 sul bilancio della Banca centrale europea

(BCE/2012/30)

(2012/832/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), e in particolare l’articolo 26.2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione BCE/2010/21, dell’11 novembre 2010, sul bilancio della Banca centrale europea (1) detta le norme per la redazione del bilancio annuale della Banca centrale europea (BCE).

(2)

L’articolo 3 della decisione BCE/2010/21 precisa che i principi contabili fondamentali definiti nell’articolo 3 dell’indirizzo BCE/2010/20, dell’11 novembre 2010, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (2) si applicano anche ai fini della decisione BCE/2010/21. Questo vale, tra l’altro, per l’articolo 3, lettera c) dell’indirizzo BCE/2010/20 in relazione ai fatti contabili rilevanti successivi alla data di chiusura del bilancio, in base al quale le attività e le passività sono oggetto di aggiustamenti relativi ad eventi che si manifestano fra la data di riferimento del bilancio annuale e quella in cui è approvato dagli organi competenti, qualora tali fatti incidano sulle condizioni delle attività e passività alla predetta data di riferimento del bilancio.

(3)

È necessario chiarire per il bilancio annuale della BCE che i fatti contabili rilevanti successivi alla data di chiusura del bilancio soltanto fino alla data ultima consentita per l’emissione delle situazioni contabili, vale a dire la data in cui il Comitato esecutivo autorizza la presentazione del bilancio annuale della BCE al Consiglio direttivo per l’approvazione.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione BCE/2010/21,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

L’articolo 3 della decisione BCE/2010/21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Principi contabili fondamentali

I principi contabili fondamentali definiti nell’articolo 3 dell’indirizzo BCE/2010/20 si applicano anche ai fini della presente decisione. In deroga al primo periodo dell’articolo 3, lettera c), dell’indirizzo BCE/2010/20, i fatti contabili rilevanti successivi alla data di chiusura del bilancio sono presi in considerazione soltanto fino alla data in cui il Comitato esecutivo autorizza la presentazione del bilancio annuale della BCE al Consiglio direttivo per l’approvazione.»

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra il vigore il 31 dicembre 2012.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 dicembre 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 35, del 9.2.2011, pag. 1.

(2)  GU L 35, del 9.2.2011, pag. 31.


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