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Documento 32011D0025

2011/870/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 14 dicembre 2011 , relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2011/25)

GU L 341 del 22.12.2011, pagg. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 13/09/2012; abrogato da 32012D0017(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/870/oj

22.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/65


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 14 dicembre 2011

relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie

(BCE/2011/25)

(2011/870/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1 e l’articolo 18.2,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con istituti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni generali alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema, sono fissate nell’allegato I dell’indirizzo BCE/2000/7, del 31 agosto 2000, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1) (di seguito «caratteristiche generali»).

(2)

L’8 dicembre 2011 il Consiglio direttivo ha deciso in merito a misure supplementari rafforzate di supporto al credito per sostenere i prestiti bancari e la liquidità del mercato monetario dell’area dell’euro. Conformemente a tale decisione, e al fine di migliorare, la fornitura di liquidità nei confronti delle controparti delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, è opportuno prevedere la facoltà di porre fine o modificare determinate operazioni di rifinanziamento a lungo termine prima della scadenza e ampliare i criteri per determinare l’idoneità delle attività a essere utilizzate come garanzia nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

(3)

Tali misure devono essere applicate temporaneamente, finché il Consiglio direttivo non ritenga che la stabilità del sistema finanziario consente l’applicazione del quadro generale dell’Eurosistema per le operazioni di politica monetaria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Misure supplementari sulle operazioni di rifinanziamento e sull’idoneità delle garanzie

1.   Le regole per la conduzione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e i criteri di idoneità delle garanzie stabiliti nella presente decisione si applicano congiuntamente alle caratteristiche generali.

2.   Nel caso in cui vi siano discrepanze tra la presente decisione e le caratteristiche generali, come attuate a livello nazionale da parte delle BCN, prevale la prima. Le BCN continuano ad applicare tutte le disposizioni delle caratteristiche generali senza variazioni salvo che sia altrimenti disposto nella presente decisione.

Articolo 2

Facoltà di porre fine o modificare operazioni di rifinanziamento a lungo termine

L’Eurosistema può decidere che, a certe condizioni, le controparti possono porre fine a determinate operazioni di finanziamento a lungo termine o ridurne l’ammontare prima della scadenza.

Articolo 3

Ammissione di determinati titoli garantiti da attività

1.   Oltre ai titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS) idonei ai sensi del capitolo 6 delle caratteristiche generali, anche i titoli garantiti da attività le cui attività sottostanti comprendono rispettivamente solo mutui ipotecari residenziali oppure solo prestiti a piccole e medie imprese (PMI) sono idonei come garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema anche se tali titoli garantiti da attività non soddisfano i requisiti di valutazione della qualità creditizia di cui alla sezione 6.3.2 delle caratteristiche generali, ma soddisfano per il resto tutti i criteri di idoneità applicabili ai titoli garantiti da attività ai sensi delle caratteristiche generali, purché, all’emissione e in seguito in qualsiasi momento, abbiano un secondo miglior rating pari almeno alla soglia minima di qualità creditizia dell’Eurosistema del grado 2 della scala di rating armonizzato dell’Eurosistema, di cui alla sezione 6.3.1 delle caratteristiche generali. Devono soddisfare altresì i seguenti requisiti:

a)

le attività che producono flussi di cassa e che garantiscono i titoli garantiti da attività appartengono alla medesima categoria di attività, ossia i gruppi di attività comprenderanno solo mutui ipotecari residenziali, oppure solo prestiti a PMI, e non vengono mischiate attività appartenenti a diverse categorie di attività;

b)

le attività che producono flussi di cassa e che garantiscono i titoli garantiti da attività non comprendono prestiti che:

i)

al momento dell’emissione dei titoli garantiti da attività, siano non performanti; o

ii)

in qualsiasi momento, siano strutturati, sindacati o a leva;

c)

la controparte che stanzia a garanzia un titolo garantito da attività, o qualsiasi terzo con cui abbia stretti legami, non fornisce quale copertura su tassi di interesse in relazione al titolo garantito da attività;

d)

i documenti dell’operazione in titoli garantiti da attività contengono disposizioni sulla continuità dei servizi.

2.   Ai fini del paragrafo 1 i termini «piccole imprese» e «medie imprese» hanno il significato attribuito loro dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2).

Articolo 4

Ammissione di taluni crediti aggiuntivi

1.   Le BCN possono accettare come garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema crediti che non soddisfano i criteri di idoneità dell’Eurosistema.

2.   Le BCN stabiliranno criteri di idoneità e misure di controllo del rischio al fine di accettare i crediti di cui al paragrafo 1. Tali criteri di idoneità e misure di controllo del rischio sono soggetti a previa approvazione da parte del consiglio direttivo.

Articolo 5

Disposizioni finali

La presente decisione entra in vigore il 19 dicembre 2011.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 dicembre 2011

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1. Da gennaio 2012, l’indirizzo BCE/2000/7 è sostituito dall’indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (GU L 331, 14.12.2011, pag. 1).

(2)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.


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