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Documento 32010O0030

2010/794/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 13 dicembre 2010 , che modifica l’Indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2010/30)

GU L 336 del 21.12.2010, pagg. 63–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2011; abrogato da 32011O0014

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2010/794/oj

21.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/63


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 dicembre 2010

che modifica l’Indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema

(BCE/2010/30)

(2010/794/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1 e l’articolo 14.3, in combinato disposto con l’articolo 3.1, primo trattino, l’articolo 18.2 e l’articolo 20, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La realizzazione di una politica monetaria unica necessita che siano definiti gli strumenti e le procedure che l’Eurosistema, formato dalle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito «Stati membri partecipanti») e dalla Banca centrale europea (BCE), utilizza al fine di attuare tale politica monetaria unica in maniera uniforme in tutti gli Stati membri partecipanti.

(2)

La BCE è investita dell’autorità di formulare gli indirizzi necessari per l’attuazione della politica monetaria unica e le BCN hanno l’obbligo di agire conformemente a tali indirizzi.

(3)

L’indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti di politica monetaria e sulle procedure dell’Eurosistema (1) necessita di essere modificato per riflettere i cambiamenti relativi all’assetto operativo della politica monetaria dell’Eurosistema, ed in particolare al fine di: a) introdurre nuovi criteri di idoneità per l’uso proprio di obbligazioni bancarie garantite non rispondenti ai requisiti della direttiva sugli OICVM aventi quali attività sottostanti mutui ipotecari su immobili ad uso commerciale; b) inserire i depositi a tempo determinato tra le garanzie ideonee per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e per il credito infragiornaliero; c) modificare l’appendice 5 dell’allegato I a seguito dell’adozione dell’euro da parte dell’Estonia il 1o gennaio 2011 e del cambio di denominazione della Central Bank and Financial Services Authority of Ireland,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche all’allegato I

L’allegato I all’Indirizzo BCE/2000/7 è modificato in modo conforme all’allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Verifica

1.   Le BCN trasmettono alla BCE informazioni dettagliate riguardo ai testi e alle modalità con le quali intendono ottemperare a quanto previsto ai punti 1, 3 e 4 dell’allegato I al presente indirizzo al più tardi entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

2.   Le BCN trasmettono alla BCE informazioni dettagliate riguardo ai testi e alle modalità con le quali intendono ottemperare a quanto previsto al punto 2 dell’allegato I del presente indirizzo al più tardi entro l’8 gennaio 2011

Articolo 3

Entrata in vigore

1.   Il presente indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua adozione.

2.   I punti 1,3 e 4 dell’allegato al presente indirizzo trovano applicazione a partire dal 1o gennaio 2011.

3.   Il punto 2 dell’allegato al presente indirizzo trova applicazione a partire dal 1o febbraio 2011.

Articolo 4

Destinatari

Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 dicembre 2010.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I all’Indirizzo BCE/2000/7 è modificato come segue:

1)

nel capitolo 6.2.2, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Nell’ambito del sistema unico delle attività idonee rientrano tre tipologie di attività non negoziabili: i depositi a tempo determinato effettuati dalle controparti idonee, i crediti e gli strumenti di debito garantiti da mutui residenziali (DGMR) non negoziabili (1).

2)

il capitolo 6.2.3 è modificato come segue:

a)

il settimo paragrafo (il quinto paragrafo sotto il titolo «Regole per l’utilizzo delle attività idonee») è sostituito dal seguente:

«Tali disposizioni in materia di stretti legami non si applicano a: a) gli stretti legami tra la controparte e un ente del settore pubblico del SEE che ha il diritto di imposizione fiscale, ovvero nel caso in cui uno strumento di debito sia garantito da un ente del settore pubblico del SEE che gode del diritto di imposizione fiscale; b) alle obbligazioni bancarie garantite emesse conformemente ai criteri di cui all’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva sugli OICVM; oppure c) ai casi in cui gli strumenti di debito siano tutelati da specifiche disposizioni giuridiche di garanzia paragonabili a quelle per gli strumenti indicati al punto b), come nel caso i) dei DGMR non negoziabili non aventi natura di titoli; o ii) delle obbligazioni bancarie strutturate garantite da mutui per immobili a carattere residenziale o da mutui ipotecari su immobili ad uso commerciale, cioè talune obbligazioni bancarie garantite non dichiarate conformi alla direttiva OICVM dalla Commissione europea che soddisfano tutti i criteri che si applicano ai titoli garantiti da attività, come stabilito nei capitoli 6.2 e 6.3 e i seguenti criteri aggiuntivi (2):

nel caso di obbligazioni bancarie strutturate garantite da mutui per immobili a carattere residenziale:

Tutti i mutui per immobili a carattere residenziale sottostanti le obbligazioni bancarie garantite strutturate devono essere denominati in euro, l’emittente (e il debitore e il garante, se questi sono persone giuridiche), deve avere sede legale in uno Stato membro, le loro attività sottostanti devono essere situate in uno Stato membro, e la legislazione applicabile al mutuo deve essere quella di uno Stato membro.

I mutui per immobili residenziali sono idonei per il patrimonio separato delle pertinenti obbligazioni bancarie garantite strutturate, se sono assistiti da una garanzia idonea o garantiti da un’ipoteca. Una garanzia idonea deve essere pagabile entro 24 mesi dall’inadempimento. Le garanzie idonee per tali mutui garantiti possono essere costituite mediante diverse forme contrattuali, ivi inclusi contratti di assicurazione, a condizione che siano garantite da un ente pubblico o da un’istituzione finanziaria sottoposta a vigilanza pubblica. Il garante, ai fini di tali mutui garantiti, non deve avere stretti legami con l’emittente delle obbligazioni bancarie garantite, e deve avere un rating da parte di una ECAI accettata che sia pari almeno a [A+/A1/AH] per tutta la durata dell’operazione.

Sono accettate in sostituzione garanzie di elevata qualità sino al 10 % del patrimonio separato. Tale soglia può essere superata solo in seguito ad un esame approfondito da parte della BCN competente.

La quota massima di ogni prestito idoneo che può essere finanziata mediante l’emissione di obbligazioni bancarie garantite strutturate è pari all’80 % del valore del finanziamento (loan-to value, LTV). Il calcolo dell’LTV deve essere basato su una valutazione di mercato prudenziale.

L’eccesso di garanzia minimo obbligatorio è dell’8 %.

L’importo massimo del prestito per mutui per immobili residenziali è di 1 milione di EUR.

La valutazione autonoma della qualità del credito del patrimonio separato deve corrispondere a un livello di probabilità di inadempienza di 10 punti base, in conformità con la soglia della “singola A” (cfr. capitolo 6.3.1).

All’emittente e ai soggetti connessi che sono parti della transazione relativa all’obbligazione bancaria garantita strutturata, ovvero che sono rilevanti ai fini della stessa, deve applicarsi una livello minimo di rating a lungo termine pari a “singola A” (“A-” secondo Fitch o Standard & Poor’s, o “A3” secondo Moody’s, o “AL” secondo DBRS).

Nel caso di obbligazioni bancarie strutturate garantite da mutui ipotecari su immobili a carattere commerciale:

Tutti i mutui ipotecari su immobili a carattere commerciale sottostanti le obbligazioni bancarie garantite strutturate devono essere denominati in euro, l’emittente (e il debitore e il garante, se questi sono persone giuridiche), deve avere sede legale in uno Stato membro, le attività sottostanti devono essere situate in uno Stato membro, e la legislazione applicabile al mutuo deve essere quella di uno Stato membro.

Sono accettate in sostituzione garanzie di elevata qualità sino al 10 % del patrimonio separato. Tale soglia può essere superata solo in seguito ad un esame approfondito da parte della BCN competente.

La quota massima di ogni prestito idoneo che può essere finanziata attraverso l’emissione di obbligazioni bancarie garantite strutturate è pari all’60 % del valore del finanziamento (loan-to value, LTV). Il calcolo dell’LTV deve essere basato su una valutazione di mercato prudenziale.

L’eccesso di garanzia (over-collateralisation) minimo obbligatorio è del 10 %.

La quota relativa a ciascun mutuatario, risultante dall’aggregazione degli importi di tutti i singoli prestiti in essere in suo favore, non deve eccedere il 5 % del totale del patrimonio separato.

La valutazione autonoma della qualità del credito del patrimonio separato deve corrispondere al livello 1 di qualità del credito in conformità con la scala di rating dell’Eurosistema (cfr. il capitolo 6.3.1).

All’emittente e ai soggetti connessi che sono parti della transazione relativa all’obbligazione bancaria garantita strutturata deve applicarsi il livello 2 di qualità del credito.

Tutti i mutui ipotecari per immobili a carattere commerciale sottostanti devono essere rivalutati almeno annualmente. Le diminuzioni dei prezzi delle proprietà immobiliari devono essere pienamente riflesse nella rivalutazione. In caso di aumento dei prezzi è applicato uno scarto di garanzia del 15 %. I prestiti che non rispettano il requisito della soglia LTV devono essere sostituiti da nuovi prestiti, o devono essere assistiti da garanzia supplementare, previa approvazione della BCN competente. La metodologia primaria di valutazione che deve trovare applicazione è quella basata sul valore di mercato (market value), ovvero del prezzo stimato di realizzo ipotizzando condizioni di vendita normali. Tale stima deve basarsi sulle assunzioni più prudenziali. Possono anche trovare applicazione metodi statistici, ma solo a titolo di metodologie di valutazione secondaria.

Deve essere costantemente mantenuto un fondo di liquidità sotto forma di contante in euro depositato presso una controparte idonea, al fine di garantire il pagamento di tutti gli interessi connessi alle obbligazioni bancarie garantite per il periodo dei successivi sei mesi.

Ogni qualvolta il rating a breve termine del mutuatario di un mutuo ipotecario per immobili a carattere commerciale sottostante un’obbligazione bancaria garantita rimborsabile in un’unica soluzione ad una data predeterminata (hard bullet covered bank bond), nei nove mesi precedenti la sua scadenza, scenda al di sotto del livello 2 di qualità del credito, il mutuatario dovrà accantonare sul fondo di liquidità un importo di euro in contante sufficiente a garantire la quota pertinente del pagamento del capitale dell’obbligazione nonché le spese connesse pianificate a carico dell’emittente.

In caso di crisi di liquidità, la scadenza originaria può essere prolungata fino ad un massimo di 12 mesi per compensare le discrepanze tra le scadenze dei mutui in ammortamento nel patrimonio separato e il rimborso in soluzione unica (bullet redemption) dell’obbligazione bancaria garantita. Successivamente alla scadenza originaria, l’obbligazione bancaria garantita diventerà comunque non idonea per l’uso proprio.

b)

l’ottavo paragrafo (il sesto paragrafo sotto il titolo «Regole per l’utilizzo delle attività idonee») è sostituito dal seguente:

«Inoltre, per le obbligazioni bancarie strutturate garantite da mutui per immobili residenziali o mutui ipotecari a carattere commerciale, le controparti devono fornire una dichiarazione redatta da uno studio legale di specchiata reputazione che attesti il rispetto delle seguenti condizioni:

L’emittente delle obbligazioni bancarie garantite è un ente creditizio avente sede legale in uno Stato membro dell’UE e non una società veicolo (special-purpose vehicle), anche qualora tali obbligazioni siano garantite da un ente creditizio avente sede in uno Stato membro dell’UE.

L’emittente/emissione delle obbligazioni è soggetta ad una speciale vigilanza pubblica volta a tutelare i detentori delle obbligazioni, ai sensi della legge dello Stato membro dove l’emittente ha sede legale o dove le obbligazioni sono emesse.

In caso di inadempimento dell’emittente, i detentori delle obbligazioni bancarie garantite devono avere priorità nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi derivanti dalle attività idonee (sottostanti).

Gli importi derivanti dall’emissione delle obbligazioni bancarie garantite devono essere investiti (ai sensi delle regole relative all’investimento stabilite nella documentazione relativa all’obbligazione) in conformità con la normativa nazionale rilevante in tema di obbligazioni bancarie garantite ovvero con altra normativa altrimenti applicabile alle attività in questione.»;

3)

nel capitolo 6.4.3 è aggiunto il seguente comma:

I depositi a tempo determinato non sono soggetti all’applicazione di scarti di garanzia.»;

4)

la tabella di cui all’appendice 5 è sostituita dalla seguente:

«I siti Internet dell’Eurosistema

Banca Centrale

Sito Internet

Banca centrale europea

www.ecb.europa.eu

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

www.nbb.be or www.bnb.be

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

Eesti Pank

www.eestipank.ee

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

www.centralbank.ie

Banca di Grecia

www.bankofgreece.gr

Banco de España

www.bde.es

Banque de France

www.banque-france.fr

Banca d’Italia

www.bancaditalia.it

Banca centrale di Cipro

www.centralbank.gov.cy

Banque centrale du Luxembourg

www.bcl.lu

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

www.centralbankmalta.org

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank

www.oenb.at

Banco de Portugal

www.bportugal.pt

Národná banka Slovenska

www.nbs.sk

Banka Slovenije

www.bsi.si

Suomen Pankki

www.bof.fi»


(1)  Tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 vigerà un regime intermedio per i crediti, che consentirà a ciascuna banca centrale nazionale di definire la soglia minima dell’ammontare dei crediti stanziabili a garanzia, ad esclusione di quelli utilizzabili su base transfrontaliera, e di decidere se applicare una commissione di gestione. Dal 1o gennaio 2012 verrà applicato un regime unificato.»;

(2)  Le obbligazioni bancarie strutturate garantite da mutui per immobili residenziali presentate prima del 10 ottobre 2010 che non siano conformi a tali criteri possono continuare ad essere utilizzate fino al 31 marzo 2011. Le obbligazioni bancarie strutturate garantite da mutui ipotecari per immobili a carattere commerciale presentate prima del 1o febbraio 2011 che non siano conformi a tali criteri possono continuare ad essere utilizzate fino al 31 marzo 2011.»;


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