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Documento 32002O0007
Guideline of the European Central Bank of 21 November 2002 on the statistical reporting requirements of the European Central Bank in the field of quarterly financial accounts (ECB/2002/7)
Indirizzo della Banca centrale europea, del 21 novembre 2002, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2002/7)
Indirizzo della Banca centrale europea, del 21 novembre 2002, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2002/7)
GU L 334 dell' 11.12.2002, pagg. 24–44
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 17 tomo 001 pag. 250 - 270
edizione speciale in lingua estone: capitolo 17 tomo 001 pag. 250 - 270
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 17 tomo 001 pag. 250 - 270
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 17 tomo 001 pag. 250 - 270
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 17 tomo 001 pag. 250 - 270
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 17 tomo 001 pag. 250 - 270
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 17 tomo 001 pag. 250 - 270
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 17 tomo 001 pag. 250 - 270
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 17 tomo 001 pag. 250 - 270
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 10 tomo 005 pag. 125 - 145
edizione speciale in lingua romena: capitolo 10 tomo 005 pag. 125 - 145
edizione speciale in lingua croata: capitolo 10 tomo 005 pag. 9 - 29
Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/08/2014; abrogato da 32013O0024
Indirizzo della Banca centrale europea, del 21 novembre 2002, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2002/7)
Gazzetta ufficiale n. L 334 del 11/12/2002 pag. 0024 - 0044
Indirizzo della Banca centrale europea del 21 novembre 2002 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2002/7) (2002/967/CE) Il CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, gli articoli 5.1 e 5.2, 12.1 e 14.3, considerando quanto segue: (1) La Banca centrale europea (BCE), per l'assolvimento dei propri compiti, necessita di conti finanziari trimestrali completi e attendibili per i settori istituzionali dell'area dell'euro e per il resto del mondo. (2) L'articolo 5.1 dello statuto dispone che la BCE, assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), al fine di assolvere i compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), raccolga le informazioni statistiche necessarie dalle autorità nazionali competenti o direttamente dagli operatori economici. L'articolo 5.2 stabilisce che le BCN svolgano, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1. (3) Le informazioni necessarie a soddisfare le esigenze statistiche della BCE nel settore dei conti finanziari trimestrali dell'aerea dell'euro sono compilate in parte da autorità nazionali competenti diverse dalle BCN. Pertanto, alcuni dei compiti da assolvere sulla base del presente indirizzo necessitano cooperazione tra il SEBC e le autorità nazionali competenti, in linea con l'articolo 5.1 dello statuto e con l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea(1). (4) Per esigenze di coerenza, gli obblighi della BCE nel settore dei conti finanziari trimestrali dell'area dell'euro dovrebbero basarsi il più possibile sulle norme statistiche comunitarie stabilite dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità(2), così come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio(3) ("SEC 95"). (5) I conti finanziari sono ottenuti da statistiche di vario tipo e una parte dei dati trimestrali è costituita da stime. Visti i limiti esistenti in relazione ai sistemi di raccolta di tali statistiche e in relazione alle risorse, possono essere concesse deroghe al presente indirizzo, ad eccezione dei dati per i quali esiste una base per effettuare una stima affidabile. (6) La trasmissione dalle BCN alla BCE di informazioni statistiche riservate ha luogo nei limiti necessari all'assolvimento dei compiti del SEBC. Il regime di riservatezza è stabilito nell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98 e nell'Indirizzo BCE/1998/NP28 del 22 dicembre 1998 relativo alle regole comuni e alle norme minime necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni statistiche individuali raccolte dalla Banca centrale europea con il contributo delle banche centrali nazionali(4). (7) È necessario stabilire una procedura per effettuare modifiche di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo in maniera efficace, a condizione che tali modifiche non siano tali da variare l'assetto concettuale sottostante né da incidere sull'onere di segnalazione. Nell'applicazione di tale procedura si terrà conto dei pareri del comitato per le statistiche del SEBC. Le BCN hanno la facoltà di proporre modifiche di natura tecnica agli allegati attraverso il comitato per le statistiche. (8) In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario, HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente indirizzo: 1) Per "Stato membro partecipante" si intende uno Stato membro che ha adottato la moneta unica ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea. 2) Per "area dell'euro" si intende il territorio economico degli Stati membri partecipanti e la BCE. Articolo 2 Obblighi di segnalazione statistica delle BCN 1. Le BCN segnalano alla BCE i dati relativi alle attività e passività finanziarie, come specificato nell'allegato I, con cadenza trimestrale. I dati sono conformi ai principi e definizioni contenuti nel SEC 95, a meno che non sia stabilito altrimenti nell'allegato I. 2. I dati coprono il periodo compreso tra l'ultimo trimestre del 1997 e il trimestre a cui la trasmissione si riferisce. 3. Qualora il grado di ampiezza della revisione dei dati dovuta ad eventi specifici di rilievo o alle motivazioni delle revisioni sia pari ad almeno 0,1 % del PIL trimestrale dell'area dell'euro, i dati sono accompagnati da informazioni di facile accesso relative a tali eventi specifici di rilievo e alle motivazioni delle revisioni. Articolo 3 Obblighi di segnalazione statistica della BCE La BCE segnala alle BCN i conti finanziari trimestrali dell'area dell'euro che essa compila e pubblica nel proprio Bollettino mensile. Articolo 4 Tempestività 1. I dati e le altre informazioni descritte nell'articolo 2 sono segnalati alla BCE entro un periodo non superiore a 130 giorni di calendario successivi alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono. 2. I dati descritti nell'articolo 3 sono segnalati alle BCN non oltre il giorno lavorativo della BCE successivo a quello in cui essa mette a punto i dati per la pubblicazione. Articolo 5 Cooperazione con le autorità nazionali competenti 1. Nel caso in cui le fonti di tutti o alcuni dei dati e informazioni descritti nell'articolo 2 siano costituite da autorità nazionali competenti diverse dalle BCN, queste ultime cercano di concordare con tali autorità le modalità di cooperazione appropriate al fine di assicurare una struttura permanente di trasmissione di dati che rispetti le norme e le necessità della BCE, a meno che lo stesso risultato non sia stato già raggiunto sulla base della legislazione nazionale. 2. Qualora, nel corso di tale cooperazione, una BCN non sia in grado di ottemperare agli obblighi stabiliti negli articoli 2 e 4 a causa del fatto che le informazioni necessarie non sono state messe a disposizione della BCN dall'autorità nazionale competente, la BCE e la BCN discutono con tale autorità la maniera in cui le informazioni possano essere rese disponibili. Articolo 6 Standard di trasmissione e di codificazione Le BCN e la BCE utilizzano gli standard specificati nell'allegato II per trasmettere e codificare i dati descritti negli articoli 2 e 3. Tale requisito non pregiudica la possibilità di utilizzare altri mezzi di trasmissione di informazioni statistiche alla BCE quale soluzione di riserva concordata. Articolo 7 Qualità 1. La BCE e le BCN controllano e promuovono la qualità dei dati segnalati alla BCE. 2. Il comitato esecutivo della BCE una volta all'anno effettua segnalazioni al consiglio direttivo della BCE riguardanti la qualità dei conti finanziari trimestrali dell'area dell'euro. 3. La relazione prende in considerazione almeno la copertura dei dati, la misura in cui essi sono conformi alle definizioni rilevanti e la portata delle revisioni. Articolo 8 Deroghe 1. Il consiglio direttivo della BCE accorda deroghe alle BCN che non siano in grado di adempiere agli obblighi previsti nell'articolo 2. Le deroghe concesse sono elencate nell'allegato III. 2. Qualora venga concessa ad una BCN una deroga per un determinato periodo di tempo, tale BCN tiene informata la BCE su base annuale sulle misure da prendere per soddisfare pienamente gli obblighi di segnalazione. 3. Il consiglio direttivo della BCE sottopone tali deroghe a riesame annualmente. Articolo 9 Procedura semplificata di modifica Tenuto conto del parere del comitato per le statistiche, il comitato esecutivo della BCE ha facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo, purché esse non siano tali da variarne l'impianto concettuale sottostante né da incidere sugli oneri di segnalazione. Articolo 10 Disposizioni finali 1. Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo. 2. Il presente indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua adozione. 3. Il presente indirizzo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 novembre 2002. Per il consiglio direttivo della BCE Willem F. Duisenberg (1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8. (2) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. (3) GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1. (4) Pubblicato in GU L 55 del 24.2.2001, pag. 72, quale allegato III alla decisione BCE/2000/12, del 10 novembre 2000, relativa alla pubblicazione di taluni atti e strumenti giuridici della Banca centrale europea. ALLEGATO I >PIC FILE= "L_2002334IT.002702.TIF"> >PIC FILE= "L_2002334IT.002801.TIF"> >PIC FILE= "L_2002334IT.002901.TIF"> >PIC FILE= "L_2002334IT.003001.TIF"> ALLEGATO II STANDARD DI TRASMISSIONE E DI CODIFICAZIONE Per la trasmissione elettronica delle informazioni statistiche descritte nell'articolo 2, le BCN utilizzano lo strumento fornito dal SEBC basato sulla rete di telecomunicazione "ESCB-NET". Il formato del messaggio messo a punto per tale scambio elettronico d'informazioni statistiche è il "Gesmes/CB". Ciascuna serie temporale è codificata utilizzando la famiglia di codici dei conti finanziari della UEM (codici MUFA), come indicato qui di seguito. Famiglia di codici MUFA >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III DEROGHE RELATIVE ALLE SERIE TEMPORALI ELENCATE NELL'ALLEGATO I, TAVOLE 1-4(1) 1. Dati attuali(2) >SPAZIO PER TABELLA> 2. Dati storici(3) >SPAZIO PER TABELLA> (1) Abbreviazioni: SENF = settori non finanziari (S.11 + S.13 + S.14 + S.15); AP = Amministrazioni pubbliche (S.13); F = famiglie, incluse le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie; SNF = società non finanziarie (S.11); AIF = altri intermediari finanziari diversi dalle società di assicurazione e fondi pensione compresi gli ausiliari finanziari (S.123 + 124); SAFP = società di assicurazione e fondi pensione (S. 125). (2) Deroghe per dati attuali e storici, laddove non siano disponibili dati attuali. (3) Deroghe per i dati storici, laddove siano disponibili dati attuali.