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Documento 32002D0009(01)

2002/930/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 21 novembre 2002, relativa alla distribuzione alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione (BCE/2002/9)

GU L 323 del 28.11.2002, pagg. 49–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 10 tomo 003 pag. 185 - 186
edizione speciale in lingua estone: capitolo 10 tomo 003 pag. 185 - 186
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 10 tomo 003 pag. 185 - 186
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edizione speciale in lingua slovena: capitolo 10 tomo 003 pag. 185 - 186

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 17/11/2005; abrogato da 32005D0011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/930/oj

32002D0009(01)

2002/930/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 21 novembre 2002, relativa alla distribuzione alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione (BCE/2002/9)

Gazzetta ufficiale n. L 323 del 28/11/2002 pag. 0049 - 0050


Decisione della Banca centrale europea

del 21 novembre 2002

relativa alla distribuzione alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione

(BCE/2002/9)

(2002/930/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ed in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

(1) La decisione BCE/2001/15, del 6 dicembre 2001, relativa all'emissione di banconote in euro(1) fissa la distribuzione alle BCN delle banconote in euro in circolazione in proporzione alle quote versate del capitale della BCE. L'articolo 4 e l'allegato alla medesima decisione attribuiscono alla BCE l'8 % dell'ammontare totale delle banconote in euro in circolazione. La BCE detiene saldi creditizi interni all'Eurosistema nei confronti delle BCN in proporzione alle quote di queste nello schema di capitale sottoscritto, per un valore equivalente all'ammontare delle banconote in euro che la stessa emette.

(2) In forza dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione BCE/2001/16, del 6 dicembre 2001, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall'esercizio finanziario 2002(2), i saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione sono remunerati al tasso di riferimento. In forza dell'articolo 2, paragrafo 3, della medesima decisione, questa remunerazione è liquidata trimestralmente attraverso pagamenti via TARGET. In deroga a tale previsione, l'articolo 2, paragrafo 4, stabilisce che per l'esercizio finanziario 2002 la remunerazione sia liquidata alla fine dell'anno.

(3) Il considerando 6 della decisione BCE/2001/16 stabilisce che il reddito maturato dalla BCE sulla remunerazione dei propri crediti interni all'Eurosistema nei confronti delle BCN in relazione alla propria quota di banconote in euro in circolazione, dovrebbe essere, in linea di principio, distribuito alle BCN in conformità alle decisioni del consiglio direttivo, proporzionalmente alle quote da esse detenute nello schema di capitale sottoscritto nello stesso esercizio finanziario in cui il reddito matura.

(4) Nel distribuire il proprio reddito maturato sulla remunerazione dei crediti interni all'Eurosistema vantati nei confronti delle BCN in relazione alla propria quota di banconote in euro in circolazione, la BCE dovrebbe prendere in considerazione una stima del proprio risultato per l'esercizio finanziario che tenga debitamente conto dell'esistenza di accantonamenti che possano essere imputati a compensazione delle spese anticipate.

(5) Nel determinare l'ammontare del profitto netto della BCE da trasferire al fondo di riserva generale ai sensi dell'articolo 33.1 dello statuto, il consiglio direttivo dovrebbe tenere in considerazione che ciascuna parte del profitto corrispondente al reddito derivante dalle banconote in euro dovrebbe essere integralmente distribuita alle BCN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a) per "Stati membri partecipanti" si intendono gli stati membri che hanno adottato la moneta unica conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea;

b) per "BCN" si intendono le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti;

c) per "saldi interni all'Eurosistema derivanti dalle banconote in euro in circolazione" si intendono i crediti e i debiti nascenti tra una BCN e la BCE e tra una BCN e altre BCN, quale risultato dell'applicazione dell'articolo 4 della decisione BCE/2001/15;

d) per "reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione" si intende il reddito maturato dalla BCE sulla remunerazione dei propri saldi creditizi interni all'Eurosistema vantati nei confronti delle BCN, in relazione alla propria quota di banconote in euro in circolazione quale risultato dell'applicazione dell'articolo 2 della decisione BCE/2001/16.

Articolo 2

Distribuzione provvisoria del reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione

1. Il reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione sarà integralmente dovuto alle BCN durante lo stesso anno finanziario e sarà distribuito alle stesse in proporzione del capitale della BCE rispettivamente sottoscritto.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, la BCE distribuirà alle BCN il reddito relativo alle banconote in euro conseguito in ciascun trimestre precedente il secondo giorno lavorativo di aprile, luglio, ottobre e gennaio.

3. La BCE distribuirà alle BCN il reddito derivante dalle banconote in euro conseguito nel 2002 il secondo giorno lavorativo del 2003.

4. L'ammontare del reddito della BCE derivante dalle banconote in circolazione può essere ridotto, con decisione del consiglio direttivo della BCE presa in conformità dello statuto, quanto alle spese affrontate dalla BCE in relazione all'emissione ed alla gestione operativa delle banconote in euro.

Articolo 3

Deroga all'articolo 2

1. Se, in base ad una stima motivata redatta dal comitato esecutivo, ed in relazione all'ammontare dovuto per il quarto trimestre, il consiglio direttivo preveda che la BCE possa subire una perdita complessiva annuale ovvero un profitto netto annuale inferiore all'ammontare di reddito derivante dalle banconote in euro previsto, lo stesso consiglio direttivo potrà decidere prima della fine di ciascun esercizio finanziario di non distribuire interamente o parzialmente il reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione ai sensi dell'articolo 2 per un ammontare tale da assicurare che il reddito distribuito non ecceda il profitto netto della BCE relativo a tale anno.

2. Il consiglio direttivo potrà richiedere alle BCN di rifondere la BCE parzialmente o integralmente del reddito già distribuito durante l'anno in modo da assicurare che la distribuzione annuale totale non ecceda il profitto netto della BCE relativo a tale anno.

3. Relativamente all'esercizio finanziario 2002, la decisione di non distribuire integralmente o parzialmente il reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione si applicherà all'intero ammontare dovuto per lo stesso anno.

4. I paragrafi precedenti si applicano laddove una potenziale perdita complessiva annuale non possa essere coperta dagli accantonamenti stanziati negli anni precedenti. Tali accantonamenti saranno imputati nel conto profitti e perdite nel seguente ordine:

a) accantonamenti per fronteggiare oneri noti;

b) accantonamenti equivalenti alle riserve derivanti dall'applicazione dell'articolo 49 dello statuto e detenute quali conti speciali di rivalutazione;

c) accantonamenti per fronteggiare rischi di natura generale, comprendenti, senza eccezione alcuna, accantonamenti contro il generico rischio relativo ai tassi di interesse e ai prezzi di mercato.

Articolo 4

Disposizioni finali

1. La presente decisione entra in vigore due giorni dopo l'adozione.

2. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 novembre 2002.

Per il consiglio direttivo della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 52.

(2) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 55.

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