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Documento 32008D0014

2008/892/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 28 ottobre 2008 , in merito alle disposizioni transitorie per l’applicazione delle riserve minime da parte della Banca centrale europea in seguito all’introduzione dell’euro in Slovacchia (BCE/2008/14)

GU L 319 del 29.11.2008, pagg. 73–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/892/oj

29.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/73


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 28 ottobre 2008

in merito alle disposizioni transitorie per l’applicazione delle riserve minime da parte della Banca centrale europea in seguito all’introduzione dell’euro in Slovacchia

(BCE/2008/14)

(2008/892/CE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto SEBC») e, in particolare, l’articolo 19.1 e il primo trattino dell’articolo 47.2,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (1);

visto il regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (2),

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (3),

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (4), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 4,

visto il Regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2001/13) (5),

considerando quanto segue:

(1)

L’introduzione dell’euro in Slovacchia il 1o gennaio 2009 comporta che, a partire dal tale data, gli enti creditizi e le loro filiali situate in Slovacchia saranno soggetti al regime dell’obbligo di riserva.

(2)

L’integrazione di tali entità nel sistema di riserve minime messo a punto dall’Eurosistema comporta che vengano adottate disposizioni transitorie per assicurare un’agevole integrazione senza creare oneri sproporzionati in capo agli enti creditizi degli Stati membri partecipanti, ivi compresa la Slovacchia.

(3)

L’articolo 5 dello statuto in combinato disposto con l’articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea implica l’obbligo per gli Stati membri di prevedere e attuare a livello nazionale tutte le misure idonee per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie ad assolvere gli obblighi di segnalazione statistica della BCE e di assicurare una tempestiva preparazione in materia statistica in vista dell’adozione dell’euro,

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione, i termini «istituzione», «obbligo di riserva», «periodo di mantenimento», «aggregato soggetto a riserva» e «Stato membro partecipante» hanno lo stesso significato di cui al Regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

Articolo 2

Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in Slovacchia

1.   In deroga a quanto previsto nell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1745/2003 BCE/2003/9, per le istituzioni situate in Slovacchia è stabilito un periodo di mantenimento transitorio compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 20 gennaio 2009.

2.   L’aggregato soggetto a riserva per ciascuna istituzione situata in Slovacchia per il periodo di mantenimento transitorio è definito in relazione ad elementi del proprio bilancio al 31 ottobre 2008. Le istituzioni situate in Slovacchia segnalano il proprio aggregato soggetto a riserva alla Národná banka Slovenska in conformità del quadro per le segnalazioni di statistiche monetarie e bancarie della BCE, come stabilito nel regolamento (CE) n. 2423/2001 BCE/2001/13. Le istituzioni situate in Slovacchia che beneficiano di tale deroga in virtù dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2423/2001 BCE/2001/13 calcolano l’aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento transitorio sulla base del proprio bilancio al 30 settembre 2008.

3.   Con riguardo al periodo di mantenimento transitorio, l’istituzione situata in Slovenia, o in alternativa la Národná banka Slovenska, calcola le riserve minime di tale istituzione. La parte che effettua il calcolo, lo sottopone all’altra parte lasciando a quest’ultima il tempo sufficiente per verificare tale calcolo e presentare eventuali revisioni. Le riserve minime così calcolate, comprese le eventuali revisioni, se del caso, sono confermate dalle due parti al più tardi il 9 dicembre 2008. Se la parte che riceve la notifica non conferma l’ammontare di riserve minime entro il 9 dicembre 2008, si ritiene che essa abbia riconosciuto che l’ammontare calcolato sia valido per il periodo di mantenimento transitorio.

4.   Le disposizioni dei paragrafi da 2 a 4 dell’articolo 3 si applicano mutatis mutandis alle istituzioni situate in Slovacchia così che esse possano, per il loro periodo di mantenimento iniziale, dedurre dal loro aggregato soggetto a riserva tutte le passività dovute a istituzioni situate a in Slovacchia, sebbene al momento del calcolo delle riserve tali istituzioni non compaiano nella lista delle istituzioni soggette agli obblighi di riserva di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1745/2003 BCE/2003/9.

Articolo 3

Disposizioni transitorie per istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti

1.   Il periodo di mantenimento applicabile alle istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1745/2003 BCE/2003/9 non risente dell'esistenza di un periodo di mantenimento transitorio previsto per le istituzioni situate in Slovenia.

2.   Le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti potrebbero decidere di dedurre dal proprio aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento compreso tra il 10 dicembre 2008 e il 20 gennaio 2009 e quello compreso tra il 21 gennaio 2009 e il 10 febbraio 2009 qualunque passività nei confronti delle istituzioni situate in Slovacchia, anche se al momento del calcolo delle riserve minime tali istituzioni non saranno ancora presenti nella lista di istituzioni soggette all’obbligo di riserva di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1745/2003 BCE/2003/9.

3.   Le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti che desiderino dedurre passività nei confronti delle istituzioni situate in Slovacchia calcolano, per il periodo di mantenimento compreso tra il 10 dicembre 2008 e il 20 gennaio 2009 e quello compreso tra il 21 gennaio 2009 e il 10 febbraio 2009, le loro riserve minime sulla base del proprio bilancio al 31 ottobre e al 30 novembre 2008 rispettivamente e presentano una tavola in conformità della nota 5 della tavola 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 BCE/2001/13 che mostri le istituzioni situate in Slovacchia come già soggette al sistema di riserve minime della BCE.

Ciò non pregiudica l'obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tavola 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 BCE/2001/13, che mostra le istituzioni situate in Slovacchia ancora come banche situate nel «resto del mondo».

Le tavole sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (CE) n. 2423/2001 BCE/2001/13.

4.   Per i periodi di mantenimento che hanno inizio in dicembre 2008, in gennaio 2009 e in febbraio 2009, le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti che beneficiano della deroga all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2423/2001 BCE/2001/13 e desiderano dedurre passività nei confronti delle istituzioni situate in Slovacchia calcolano le proprie riserve minime sulla base del bilancio al 30 settembre 2008 e presentano una tavola conforme alla nota 5 della tavola 1 dell’allegato 1 del regolamento (CE) n. 2423/2001 BCE/2001/13 che mostri le istituzioni situate in Slovacchia come già soggette al sistema di riserve minime del SEBC.

Ciò non pregiudica l'obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tavola 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 BCE/2001/13, che mostra le istituzioni situate in Slovacchia ancora come banche situate nel «resto del mondo».

Le tavole sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (CE) n. 2423/2001 BCE/2001/13.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

1.   La presente decisione è indirizzata alla Národná banka Slovenska, alle istituzioni situate in Slovacchia e alle istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti.

2.   La presente decisione entra in vigore il 1o Novembre 2008.

3.   In assenza di disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1745/2003 BCE/2003/9 e (CE) n. 2423/2001 BCE/2001/13.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 ottobre 2008.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

(2)  GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.

(3)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(4)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(5)  GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1.


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