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Documento 32008R1053

Regolamento (CE) n. 1053/2008 della Banca centrale europea, del 23 ottobre 2008 , relativo a modifiche temporanee delle regole riguardanti l’idoneità delle garanzie (BCE/2008/11)

GU L 282 del 25.10.2008, pagg. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/11/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1053/oj

25.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 282/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1053/2008 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 ottobre 2008

relativo a modifiche temporanee delle regole riguardanti l’idoneità delle garanzie

(BCE/2008/11)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 105, paragrafo 2 e l’articolo 110,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 34.1 in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 18.2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di incrementare temporaneamente l’immissione di liquidità nei confronti delle controparti delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, i criteri che determinano l’idoneità delle garanzie che le controparti nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema forniscono all’Eurosistema per ottenere liquidità dovrebbero essere ampliati. I criteri che determinano l’idoneità delle garanzie sono stabiliti nell’Indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1).

(2)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso il 15 ottobre 2008 di ampliare temporaneamente la portata delle norme relative all’idoneità delle garanzie per le operazioni dell’Eurosistema. Il Consiglio direttivo ha inoltre deciso che la data di entrata in vigore della propria decisione così come di eventuali ulteriori misure riguardanti tali criteri di idoneità ampliati sia comunicata quanto prima.

(3)

Per attuare la decisione di cui sopra in maniera tale da consentire una sua applicazione immediata si è fatto ricorso ad un regolamento, che non richiede ulteriori misure di attuazione da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito le «BCN»). Il presente regolamento sarà in vigore solo per un breve periodo di tempo e verrà sostituito da un indirizzo della BCE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ampliamento di taluni criteri di idoneità delle garanzie

1.   I criteri di idoneità per le garanzie stabiliti nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2000/7 (di seguito denominato «Caratteristiche generali») sono ampliati in conformità degli articoli da 2 a 7.

2.   Nel caso in cui vi siano discrepanze tra il presente regolamento e le Caratteristiche generali, come attuate a a livello nazionale da parte delle BCN, prevale il primo. Le BCN continuano ad applicare tutte le disposizioni delle Caratteristiche generali senza variazioni salvo che sia altrimenti disposto nel presente regolamento.

Articolo 2

Ammissione di garanzie denominate in dollari statunitensi, sterline britanniche o yen giapponesi quali garanzie idonee

1.   Gli strumenti di debito negoziabili descritti nella Sezione 6.2.1 delle Caratteristiche generali, se denominati in dollari statunitensi, sterline britanniche o yen giapponesi, costituiscono garanzia idonea ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, a condizione che: (i) siano emessi e detenuti/regolati nell’area dell’euro; e (ii) l’emittente abbia sede all’interno dello Spazio economico europeo.

2.   Uno scarto di garanzia aggiuntivo dell’8 % è imposto dall’Eurosistema su tutti gli strumenti di debito negoziabili di tale sorta.

Articolo 3

Ammissione di prestiti sindacati disciplinati dal diritto inglese quali garanzie idonee

1.   I prestiti sindacati, descritti nella Sezione 6.2.2 delle Caratteristiche generali, disciplinati dal diritto inglese costituiscono garanzia idonea ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

2.   Inoltre, il requisito stabilito nella Sezione 6.2.2 delle Caratteristiche generali, secondo cui il numero complessivo di leggi nazionali applicabili: i) alla controparte; ii) al creditore; iii) al debitore; iv) al garante (se del caso); v) al contratto di credito; e vi) al contratto di mobilizzazione non possa essere superiore a due, è modificato nel caso dei prestiti sindacati in modo che il numero complessivo di leggi applicabili non possa essere superiore a tre.

Articolo 4

Ammissione di strumenti di debito emessi da istituzioni creditizie, che sono negoziati in taluni mercati non regolamentati, quali garanzie idonee

1.   Gli strumenti di debito emessi da istituzioni creditizie che sono negoziati in taluni mercati non regolamentati specificati dalla BCE costituiscono garanzia idonea ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

2.   Uno scarto di garanzia aggiuntivo del 5 % è imposto dall’Eurosistema su tutti gli strumenti di debito di tale sorta.

Articolo 5

Ammissione di garanzie con valutazione del merito di credito pari e superiore a «BBB-» quali garanzie idonee

1.   Il requisito minimo applicato dall’Eurosistema per valutare lo standard di credito delle attività idonee come garanzie ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema è una valutazione del merito di credito equivalente a «BBB-». Tale modifica del requisito della valutazione credito si applica sia alle attività negoziabili che alle attività non negoziabili, ad eccezione dei titoli garantiti da attività, descritti nella Sezione 6.3 delle Caratteristiche generali, per i quali il requisito di un elevato standard di credito rimane immutato.

2.   Uno scarto di garanzia aggiuntivo del 5 % è imposto dall’Eurosistema su tutte le attività idonee con una valutazione del merito di credito inferiore a «A-».

Articolo 6

Ammissione quali garanzie idonee delle attività subordinate coperte da adeguate garanzie

1.   Il requisito di non subordinazione relativo all’idoneità delle attività negoziabili come garanzia ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, come descritte nella Sezione 6.2.1 delle Caratteristiche generali, non si applica quando un garante finanziariamente solido presti una garanzia incondizionata ed irrevocabile, esigibile a prima richiesta su tali attività, così come successivamente definito nella Sezione 6.3.2 delle Caratteristiche generali.

2.   Uno scarto di garanzia aggiuntivo del 10 % è imposto dall’Eurosistema su tutte tali attività con un’ulteriore diminuzione della valutazione del 5 % nel caso di valutazione teorica.

Articolo 7

Ammissione di depositi a tempo determinato quali garanzie idonee

I depositi a tempo determinato descritti nella Sezione 3.5 delle Caratteristiche generali da parte delle controparti idonee sono idonei quali garanzia per tutte le operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema.

Articolo 8

Ulteriori misure di attuazione

Il Consiglio direttivo ha delegato al Comitato esecutivo il compito di prendere ulteriori decisioni che siano necessarie per l’attuazione della propria decisione del 15 ottobre 2008.

Articolo 9

Disposizioni finali

1.   Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 2008. Gli articoli 2 e 3 si applicano a partire dal 14 novembre 2008.

2.   Il presente regolamento si applica fino al 30 novembre 2008.

3.   Il presente regolamento è pubblicato senza ritardo sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 ottobre 2008.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 310 del 11.12.2000, pag. 1.


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