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Documento 32010O0013

2010/598/EU: Indirizzo della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010 , che modifica l’indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (BCE/2010/13)

GU L 267 del 9.10.2010, pagg. 21–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2011; abrogato da 32011O0014

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2010/598/oj

9.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 267/21


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 settembre 2010

che modifica l’Indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema

(BCE/2010/13)

(2010/598/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1 e l’articolo 14.3, in combinato disposto con l’articolo 3.1, primo trattino, con l’articolo 18.2 e con il primo paragrafo dell’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione degli strumenti e delle procedure che l'Eurosistema, composto dalle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri che hanno adottato l’euro (di seguito «Stati membri partecipanti») e dalla Banca centrale europea (BCE), utilizza al fine di attuare tale politica in maniera uniforme in tutti gli Stati membri partecipanti.

(2)

La BCE è investita dell’autorità di formulare gli indirizzi necessari per l’attuazione della politica monetaria unica e le BCN hanno l’obbligo di agire conformemente a tali indirizzi.

(3)

L’indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti di politica monetaria e sulle procedure dell’Eurosistema (1) deve essere modificato per riflettere i cambiamenti relativi alla definizione e all’attuazione delle procedure e delle operazioni della politica monetaria dell’Eurosistema. I cambiamenti più rilevanti sono i seguenti: a) rivedere il sistema di controllo dei rischi per le operazioni di finanziamento dell’Eurosistema; b) garantire coerenza nel trattamento dei casi di inadempienza; c) migliorare e rafforzare le disposizioni relative alle misure discrezionali cui l’Eurosistema può fare ricorso per tenere conto delle preoccupazioni relative alla solidità finanziaria di una controparte; d) consentire al Consiglio direttivo di decidere che la BCE possa effettuare, in circostanze eccezionali, operazioni definitive in maniera centralizzata; e) ridurre il rischio di revocatoria (clawback) con l’obiettivo di limitare i rischi giuridici e di credito restringendo i cedenti di titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS), e le attività sottostanti tali ABS, solo a quelli provenienti dallo Spazio economico europeo (SEE); f) introdurre nuovi criteri di idoneità per l’uso proprio di obbligazioni garantite non-OICVM (obbligazioni garantite strutturate) aventi quali attività sottostanti mutui per immobili residenziali; g) aggiungere nuovi termini all’appendice 2 dell’allegato I e definire altri termini con maggiore precisione; h) modificare l’appendice 4 all’allegato I, per riflettere le modifiche apportate alle regole statistiche; i) armonizzare le disposizioni e introdurre altre modifiche di minor peso che migliorino la coerenza e la trasparenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

L’Indirizzo BCE/2000/7 è modificato come segue:

1)

l’allegato I all’Indirizzo BCE/2000/7 è modificato conformemente agli allegati I e II al presente indirizzo;

2)

l’allegato II all’Indirizzo BCE/2000/7 è modificato in conformità all’allegato II al presente indirizzo.

Articolo 2

Verifica

Le BCN trasmettono alla BCE informazioni dettagliate riguardo ai testi e alle modalità con le quali intendono ottemperare a quanto previsto nel presente indirizzo al più tardi entro il 9 ottobre 2010.

Articolo 3

Entrata in vigore

1.   Il presente indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua adozione.

2.   Gli allegati I e III si applicano a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente indirizzo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   L’allegato II si applica dal 1o gennaio 2011.

Articolo 4

Destinatari

Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 settembre 2010.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.


ALLEGATO I

L’allegato I all’Indirizzo BCE/2000/7 è modificato come segue:

1.   nell’introduzione, la nota (1) è sostituita dalla seguente:

«(1)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea, in linea con l’articolo 282, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, utilizza il termine “Eurosistema” per indicare i componenti del Sistema europeo di banche centrali attraverso i quali svolge i propri compiti fondamentali, vale a dire la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica conformemente al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.»;

2.   il Capitolo 1.1 è sostituito dal seguente:

«Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri dell’Unione europea (UE) (1). Le attività del SEBC sono svolte ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (trattato) e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (statuto del SEBC). Il SEBC è governato dagli organi decisionali della BCE. A tale riguardo, il Consiglio direttivo della BCE è responsabile della formulazione della politica monetaria, mentre al Comitato esecutivo è demandata l’attuazione della politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal Consiglio direttivo. Nella misura ritenuta possibile e appropriata e al fine di assicurare efficienza operativa, la BCE farà ricorso alle BCN (2) per svolgere le operazioni che rientrano tra i compiti dell'Eurosistema. Le banche centrali nazionali (BCN), se necessario per l’attuazione della politica monetaria, possono condividere singole informazioni tra i membri dell'Eurosistema, come ad esempio dati operativi connessi alle controparti che partecipano alle operazioni dell’Eurosistema (3) Le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema sono attuate in base a termini e condizioni uniformi in tutti gli Stati membri (4).

3.   il Capitolo 1.2 è sostituito dal seguente:

«L’obiettivo primario dell’Eurosistema è il mantenimento della stabilità dei prezzi, così come sancito nell’articolo 127, paragrafo 1, del trattato. Fatto salvo l’obiettivo primario della stabilità dei prezzi, l’Eurosistema deve appoggiare le politiche generali economiche dell'UE. Nel perseguimento dei propri obiettivi l’Eurosistema deve agire in conformità del principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un’allocazione efficiente di risorse.»;

4.   il Capitolo 1.3.1 è modificato come segue:

a)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le operazioni di mercato aperto svolgono un ruolo importante nella politica monetaria dell’Eurosistema al fine di controllare i tassi di interesse, determinare le condizioni di liquidità sul mercato e segnalare l’orientamento della politica monetaria. L’Eurosistema dispone di cinque tipologie di strumenti per la conduzione delle operazioni di mercato aperto. Lo strumento più importante è rappresentato dalle operazioni temporanee (da attuarsi sulla base di contratti di vendita/acquisto a pronti con patto di riacquisto/vendita a termine o di prestiti garantiti). L’Eurosistema può anche far ricorso alle operazioni definitive, all’emissione di certificati di debito della BCE, agli swap in valuta e alla raccolta di depositi a tempo determinato. Le operazioni di mercato aperto sono svolte su iniziativa della BCE, che stabilisce le modalità e le condizioni per la loro effettuazione. Esse possono essere attuate sulla base di aste standard, aste veloci o procedure bilaterali (5). Con riferimento alle finalità, alla regolarità e alle procedure adottate, le operazioni di mercato aperto dell’Eurosistema si possono suddividere nelle seguenti quattro categorie (cfr. anche la tavola 1):

b)

il terzo punto è sostituito dal seguente:

«Le operazioni di fine-tuning non sono effettuate con una frequenza prestabilita e mirano a regolare la liquidità del mercato e a controllare l’evoluzione dei tassi di interesse, principalmente per ridurre gli effetti sui tassi di interesse causati da fluttuazioni impreviste della liquidità nel mercato. Le operazioni di fine-tuning possono essere eseguite nell’ultimo giorno del periodo di mantenimento delle riserve per far fronte allo squilibrio di liquidità, che può essersi accumulato a seguito della ripartizione derivante dalle ultime operazioni di rifinanziamento principali. Le operazioni di fine-tuning sono prevalentemente eseguite come operazioni temporanee, ma possono anche assumere la forma o di operazioni di swap in valuta o di raccolta di depositi a tempo determinato. Gli strumenti e le procedure utilizzati nell’effettuare operazioni di fine tuning sono adeguati alla tipologia delle transazioni e agli obiettivi specifici da conseguire con tali operazioni. Le operazioni di fine tuning vengono di norma effettuate dalle banche centrali nazionali mediante aste veloci o procedure bilaterali. Il Consiglio direttivo della BCE può decidere che, in circostanze eccezionali, le operazioni bilaterali di fine tuning siano condotte dalla stessa BCE.»;

c)

il quarto punto è sostituito dal seguente:

«Inoltre, l’Eurosistema può effettuare operazioni di tipo strutturale mediante l’emissione di certificati di debito della BCE, operazioni temporanee e operazioni definitive. Tali operazioni sono effettuate ogni volta che la BCE intende modificare la posizione strutturale dell’Eurosistema nei confronti del settore finanziario (su base regolare o non regolare). Le operazioni di tipo strutturale sotto forma di operazioni temporanee e di emissione di certificati di debito sono effettuate dalle BCN attraverso aste standard. Le operazioni strutturali di tipo definitivo sono normalmente effettuate dalle BCN attraverso procedure bilaterali. Il Consiglio direttivo della BCE può decidere che, in circostanze eccezionali, le operazioni strutturali siano effettuate direttamente dalla BCE.»;

5.   nella tavola 1 del Capitolo 1.3, nella quarta riga della terza colonna il termine «Emissione di certificati di debito» è sostituito da «Emissione di certificati di debito della BCE»;

6.   il Capitolo 1.4 è sostituito dal seguente:

«L’assetto della politica monetaria dell’Eurosistema mira, tra l'altro, a garantire la partecipazione di un ampio numero di controparti. Le istituzioni sottoposte agli obblighi di riserva ai sensi dell’articolo 19.1 dello statuto del SEBC potranno accedere alle operazioni su iniziativa delle controparti e prendere parte alle operazioni di mercato aperto basate su aste standard cosi come alle operazioni definitive. L’Eurosistema può selezionare un numero limitato di controparti che partecipino alle operazioni di fine-tuning. Per le operazioni di swap in valuta condotte a fini di politica monetaria, vengono considerati i soggetti attivi sui mercati valutari. L’insieme delle controparti per queste operazioni è limitato a quelle istituzioni aventi sede nell’area dell’euro ammesse a partecipare agli interventi dell’Eurosistema sul mercato dei cambi.»;

7.   il Capitolo 2.1 è modificato come segue:

a)

Il secondo punto del primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Le controparti devono essere finanziariamente solide. Esse dovranno essere assoggettate, da parte delle autorità nazionali, ad almeno una delle forme di controllo previste nell’ambito della normativa di vigilanza armonizzata UE/SEE (6). In considerazione della loro specifica natura istituzionale ai sensi del diritto dell’UE, le istituzioni finanziariamente solide di cui all’articolo 123, paragrafo 2 del trattato, che siano soggette a vigilanza in forme comparabili alla vigilanza esercitata dalle autorità nazionali competenti, possono essere accettati come controparti. Le istituzioni finanziariamente solide soggette a vigilanza non armonizzata da parte delle autorità nazionali competenti in forme comparabili alla vigilanza armonizzata nell’ambito dell’UE/SEE, potranno anche essere accettate come controparti, ad esempio le filiali aventi sede nell’area dell’euro di istituzioni che hanno sede legale al di fuori del SEE.

b)

il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Un’istituzione può accedere alle operazioni dell’Eurosistema attivabili su iniziativa delle controparti e a quelle di mercato aperto basate su aste standard solo tramite la banca centrale nazionale dello Stato membro in cui l’istituzione stessa ha la sede legale. Se un’istituzione ha sedi operative (amministrazione centrale e filiali) in più di uno Stato membro, ciascuna sede può accedere a tali operazioni per il tramite della BCN dello Stato membro in cui ha sede, fermo restando che le offerte d’asta di un istituto possono essere presentate da una sola sede (sia questa l’amministrazione centrale o una filiale incaricata) in ciascuno Stato membro»;

8.   il Capitolo 2.2 è modificato come segue:

a)

il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Per le operazioni di swap in valuta effettuate a fini di politica monetaria, le controparti devono essere in grado di svolgere in modo efficiente operazioni in valuta di importo elevato in qualsiasi condizione di mercato. Le controparti nelle operazioni di swap in valuta corrispondono a quelle aventi sede nell’area dell’euro ammesse a partecipare alle operazioni di politica del cambio dell'Eurosistema. I criteri e le procedure utilizzati per la selezione delle controparti per le operazioni in valuta sono illustrati nell’appendice 3.»;

b)

il quinto paragrafo è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio direttivo della BCE può decidere che, in circostanze eccezionali, le operazioni bilaterali di fine-tuning siano condotte dalla stessa BCE. Qualora la BCE dovesse condurre operazioni bilaterali, la selezione delle controparti verrebbe, in tali occasioni, effettuata dalla BCE secondo un sistema di rotazione fra quelle controparti nell’area dell’euro idonee a condurre aste veloci e operazioni bilaterali, in modo da garantire un accesso paritario.»;

9.   il Capitolo 2.3 è modificato come segue:

a)

il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Quanto sopra si riferisce a casi di violazione: a) delle norme relative alle aste, se una controparte non riesce a trasferire un ammontare sufficiente di attività sottostanti o contante (7) per regolare (il giorno del regolamento), o per garantire, mediante corrispondenti margini di garanzia sino alla scadenza dell’operazione, il contante che le è stato assegnato in un’operazione di immissione di liquidità, o se non riesce a trasferire un ammontare sufficiente di contante per regolare l’ammontare assegnato in un’operazione di assorbimento di liquidità; e b) di norme relative a transazioni bilaterali, se una controparte non riesce a trasferire un ammontare sufficiente di attività sottostanti idonee, o se non riesce a trasferire un ammontare di contante sufficiente per regolare l’importo concordato nelle transazioni bilaterali, o se non riesce a garantire, mediante corrispondenti margini di garanzia, una transazione bilaterale in essere in ogni momento sino alla scadenza.

b)

il quinto paragrafo è sostituito dal seguente:

«Inoltre, una misura di sospensione da prendere nei confronti di una controparte inadempiente può essere applicata alle filiali della stessa istituzione aventi sede in altri Stati membri. Ove, come misura eccezionale, questa si riveli necessaria in considerazione della gravità dell'inadempienza, come dimostrato, ad esempio, dalla sua frequenza o durata, una controparte può essere sospesa da tutte le operazioni future di politica monetaria per un certo periodo di tempo.»;

10.   il Capitolo 2.4 è sostituito dal seguente:

«2.4.   Sospensione, limitazione o esclusione per motivi prudenziali o in casi di inadempienza

Conformemente alle disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla rispettiva BCN (o dalla BCE), l’Eurosistema può, per motivi prudenziali, sospendere, limitare o escludere le controparti rispetto all’accesso agli strumenti di politica monetaria.

Inoltre, la sospensione, la limitazione o l’esclusione delle controparti può essere autorizzata in alcuni casi di inadempienza di una controparte, definiti nelle disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalle BCN.

Infine, per motivi prudenziali, l’Eurosistema può rifiutare, limitare l’uso o applicare scarti di garanzia aggiuntivi ad attività presentate da determinate controparti per garantire operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.»;

11.   il paragrafo introduttivo del Capitolo 3 è sostituito dal seguente:

«Le operazioni di mercato aperto svolgono un ruolo importante per la conduzione della politica monetaria dell'Eurosistema. Esse vengono utilizzate per controllare i tassi di interesse, determinare le condizioni di liquidità sul mercato e segnalare l’orientamento della politica monetaria. Per quanto concerne gli obiettivi, i tempi e le procedure, le operazioni di mercato aperto dell’Eurosistema possono dividersi in quattro categorie: operazioni di rifinanziamento principali, operazioni di rifinanziamento a più lungo termine, operazioni di fine tuning e operazioni di tipo strutturale. Per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni temporanee sono il principale strumento di mercato aperto dell’Eurosistema e possono essere utilizzate in tutte e quattro le categorie di operazioni, mentre i certificati di debito della BCE possono essere utilizzati per operazioni di assorbimento di liquidità di carattere strutturale. Le operazioni strutturali possono anche essere condotte mediante operazioni definitive, ossia acquisti e vendite. Inoltre, l’Eurosistema ha altri due strumenti a disposizione per effettuare operazioni di fine-tuning: le operazioni di swap in valuta e la raccolta di depositi a tempo determinato. Le sezioni seguenti analizzano in dettaglio le caratteristiche dei diversi tipi di strumenti di mercato aperto utilizzati dall’Eurosistema.»;

12.   nel Capitolo 3.1.4, il sesto punto del secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«sono normalmente effettuate a livello decentrato dalle singole banche centrali nazionali (il Consiglio direttivo della BCE può decidere che, in circostanze eccezionali, operazioni bilaterali temporanee di fine tuning potranno essere effettuate direttamente dalla BCE);»;

13.   nel Capitolo 3.2, il quarto punto del quarto paragrafo è sostituito dal seguente:

«sono normalmente effettuate a livello decentrato dalle singole BCN (il Consiglio direttivo della BCE può decidere che, in circostanze eccezionali, operazioni definitive potranno essere effettuate direttamente dalla BCE);»;

14.   il Capitolo 3.3 è modificato come segue:

a)

il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«I certificati di debito della BCE rappresentano un debito della BCE nei confronti del detentore del certificato stesso. Essi sono emessi e detenuti sotto forma di registrazioni contabili e/o in forma dematerializzata presso enti di deposito accentrato situati nell’area dell'euro. La BCE non impone alcuna limitazione al trasferimento dei certificati. Ulteriori indicazioni relative ai certificati di debito della BCE saranno contenute nel regolamento di tali certificati.»;

b)

il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:

«I certificati di debito della BCE sono emessi sotto forma di titoli a sconto (ossia, sotto la pari) e sono rimborsati a scadenza al valore nominale. La differenza tra il valore dell’emissione e quello di rimborso è pari all’interesse maturato sull’importo emesso, al tasso di interesse convenuto, per la durata del certificato. Il tasso di interesse applicato è un tasso di interesse semplice calcolato in base alla convenzione “giorni effettivi/360”. Il calcolo del valore dell’emissione è illustrato nel riquadro 1.»;

c)

il riquadro 1 è sostituito dal seguente:

15.   nel Capitolo 3.4, il quinto punto del quarto paragrafo è sostituito dal seguente:

«sono normalmente effettuate a livello decentrato dalle singole BCN (il Consiglio direttivo della BCE può decidere che, in circostanze eccezionali, operazioni bilaterali di swap in valuta potranno essere effettuate direttamente dalla BCE); e»;

16.   nel Capitolo 3.5, il quinto punto del quarto paragrafo è sostituito dal seguente:

«la raccolta di depositi viene, di norma, effettuata a livello decentrato dalle singole BCN (il Consiglio direttivo della BCE può decidere che, in circostanze eccezionali, la raccolta bilaterale di depositi a tempo determinato (8) potrà essere effettuata direttamente dalla BCE); e

17.   nel Capitolo 4.1, le note 1 e 2 nel terzo paragrafo sono sostituite dalle seguenti:

«(1)

Dal 19 maggio 2008, l’infrastruttura tecnica decentrata di TARGET è stata sostituita da TARGET2. TARGET2 è composto dalla piattaforma unica condivisa (attraverso la quale tutti gli ordini di pagamento sono immessi ed elaborati e attraverso la quale i pagamenti sono ricevuti con la stessa modalità tecnica) e, laddove è il caso, dai sistemi proprietari di contabilità interna delle BCN.

(2)

Inoltre, l’accesso al rifinanziamento marginale è consentito soltanto a controparti che abbiano accesso a un conto presso la BCN in cui l’operazione può essere regolata, per esempio nella piattaforma unica condivisa di TARGET2.»;

18.   il Capitolo 4.2 è modificato come segue:

a)

la seguente nota (*) è aggiunta alla fine del terzo paragrafo (il primo paragrafo sotto il titolo «Criteri di accesso»):

«(*)

Inoltre, l’accesso al rifinanziamento marginale è consentito soltanto a controparti che abbiano accesso ad un conto presso la BCN in cui l’operazione può essere regolata, per esempio nella piattaforma unica condivisa di TARGET2.»;

b)

la nota 12 nel settimo paragrafo (il secondo paragrafo sotto il titolo «Durata e calcolo degli interessi») è sostituita dalla seguente:

«(12)

Cfr. la nota 6 nel presente capitolo.»;

19.   nel Capitolo5.1.1, il riquadro 3 è sostituito dal seguente:

20.   il Capitolo 5.1.3 è modificato come segue:

a)

la parte introduttiva del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Le aste standard dell’Eurosistema sono annunciate pubblicamente via rete tramite le agenzie di stampa e il sito internet della BCE. Le BCN, inoltre, possono annunciare l’operazione d’asta direttamente alle controparti prive di accesso alle agenzie. Il messaggio di annuncio dell’asta contiene normalmente le seguenti informazioni:»;

b)

il decimo punto del primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«la data di inizio e la data di scadenza dell’operazione (ove prevista) o la data di regolamento e la data di scadenza dello strumento (nel caso di emissione di certificati di debito della BCE);»;

c)

il diciassettesimo punto del primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«la denominazione dei certificati (per l’emissione di certificati di debito della BCE); e»;

d)

il diciottesimo punto del primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«il codice ISIN dell’emissione (per l’emissione di certificati di debito della BCE).»;

21.   la Sezione 5.1.4 è modificata come segue:

a)

il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Nelle aste a tasso variabile, le controparti potranno presentare fi no a dieci offerte con tassi con tassi di interesse/prezzi/punti a termine differenti. In circostanze eccezionali l’Eurosistema può imporre un limite al numero di offerte che possono essere presentate con riferimento alle aste a tasso variabile. Per ogni offerta le controparti dovranno dichiarare l’importo che intendono negoziare con le BCN e il relativo tasso di interesse (9), (10). I tassi di interesse offerti devono essere espressi come multipli di 0,01 punti percentuali. Nel caso di un’operazione a tasso variabile di swap in valuta, i punti a termine devono essere quotati secondo le convenzioni standard di mercato e le offerte devono essere espresse come multipli di 0,01 punti a termine.

b)

il settimo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Ci si aspetta che le controparti siano sempre in grado di garantire gli importi aggiudicati con un sufficiente ammontare di attività idonee (11). Le disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN competente permettono di imporre penali nel caso in cui una controparte non riesca a trasferire una quantità di attività idonee o di contante sufficiente a regolare l’ammontare assegnatole in un’operazione d’asta.

22.   nella Sezione 5.1.5, il terzo paragrafo (il secondo paragrafo sotto il titolo «Aste a tasso variabile in euro») è sostituito dal seguente:

«Nelle aste a tasso variabile finalizzate ad assorbire liquidità (possono essere usate per l’emissione di certificati di debito della BCE e per la raccolta di depositi a tempo determinato), le offerte sono ordinate in base al tasso di interesse in senso crescente (o in ordine decrescente di prezzo offerto). Le offerte formulate al tasso di interesse più basso (al prezzo più alto) sono accettate per prime e, in seguito, vengono progressivamente accolte quelle presentate a tassi via via più elevati (a prezzi più bassi), fino a esaurimento dell’ammontare complessivo di liquidità da assorbire. Se, in corrispondenza del tasso di interesse più elevato (del prezzo più basso) tra quelli accolti (c.d. tasso di interesse/prezzo marginale), l’ammontare complessivo delle offerte supera l’importo residuo da assegnare, quest’ultimo viene ripartito pro quota tra le offerte presentate in base al rapporto tra l’ammontare residuo e l’importo complessivo offerto al tasso di interesse/prezzo marginale (cfr. riquadro 5). Per l’emissione di certificati di debito della BCE, l’ammontare assegnato a ogni controparte è arrotondato al più vicino multiplo della denominazione degli stessi certificati della BCE. Nelle altre operazioni di assorbimento della liquidità, l’ammontare assegnato a ogni controparte è arrotondato all'euro.»;

23.   il Capitolo 5.1.6 è modificato come segue:

a)

la parte introduttiva del primo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«I risultati delle aste standard e delle aste veloci sono annunciati pubblicamente via rete tramite le agenzie di stampa e il sito internet della BCE. Le BCN, inoltre, possono annunciare il risultato dell’assegnazione direttamente alle controparti prive di accesso alle agenzie. Il messaggio di comunicazione dei risultati dell’asta contiene normalmente le seguenti informazioni:»

b)

il tredicesimo punto è sostituito dal seguente:

«la data di inizio e la data di scadenza dell’operazione (ove applicabili) oppure la data di regolamento e la data di scadenza dello strumento (nel caso di emissione di certificati di debito della BCE);»;

c)

il sedicesimo punto è sostituito dal seguente:

«la denominazione dei certificati (per l’emissione di certificati di debito della BCE); e»;

d)

il diciassettesimo punto è sostituito dal seguente:

«il codice ISIN dell’emissione (per l’emissione di certificati di debito della BCE).»;

24.   nella Sezione 5.2, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Le BCN possono effettuare operazioni sulla base di procedure bilaterali. Tali procedure possono essere utilizzate per le operazioni di mercato aperto di fine tuning e per le operazioni definitive di tipo strutturale (12). Con il termine “procedura bilaterale” si intende in senso lato qualunque procedura in cui l’Eurosistema esegue un’operazione con una o più controparti senza un’asta. Al riguardo, se ne possono distinguere due diversi tipi: operazioni in cui le controparti vengono contattate direttamente dall’Eurosistema e operazioni effettuate nelle borse valori e tramite operatori di mercato.

25.   nel Capitolo 5.3.1, la tavola 3 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 3

Data di regolamento generalmente applicata per le operazioni di mercato aperto dell’Eurosistema (13)

Strumento di politica monetaria

Data di regolamento per operazioni effettuate mediante aste standard

Data di regolamento per operazioni effettuate mediante aste veloci o procedure bilaterali

Operazioni temporanee

T + 1 (14)

T

Operazioni definitive

Secondo la convezione di mercato relativa alle attività sottostanti

Emissione di certificati di debito della BCE

T + 2

Swaps in valuta

T, T + 1 or T + 2

Raccolta di depositi a tempo determinato

T

26.   nel Capitolo 5.3.2, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Le operazioni di mercato aperto effettuate mediante aste standard, ossia le operazioni di rifinanziamento principali, le operazioni di rifinanziamento a più lungo termine e le operazioni di tipo strutturale, sono normalmente regolate il primo giorno lavorativo successivo a quello di negoziazione nel quale TARGET2 e tutti i pertinenti sistemi di regolamento delle operazioni in titoli (SSS) sono aperti. Tuttavia, l’emissione di certificati di debito della BCE è regolata il secondo giorno successivo a quello di negoziazione nel quale TARGET2 e tutti i pertinenti SSS sono aperti. In linea di principio, l’obiettivo dell’Eurosistema è quello di regolare le transazioni relative alle sue operazioni di mercato aperto nello stesso momento in tutti gli Stati membri con tutte le controparti che abbiano fornito sufficienti attività sottostanti. Tuttavia, dati i vincoli operativi e le caratteristiche tecniche dei SSS, l’orario in cui le operazioni di mercato aperto vengono regolate potrà variare all’interno dell’area dell'euro. L’ora del regolamento delle operazioni di rifinanziamento principali e di quelle a più lungo termine normalmente coincide con l’ora del rimborso di una precedente operazione con scadenza equivalente.»;

27.   nel Capitolo 6.1, la nota 2 nel secondo paragrafo è cancellata;

28.   il Capitolo 6.2.1 è modificato come segue:

a)

il quinto paragrafo è sostituito dal seguente:

«Le attività che producono flussi di cassa e che garantiscono i titoli devono soddisfare i seguenti requisiti:

a)

la loro acquisizione deve essere disciplinata dalla legislazione di uno Stato membro dell’UE;

b)

devono essere acquistate presso il cedente o un intermediario dalla società veicolo (special-purpose vehicle) che gestisce l’operazone di cartolarizzazione, secondo modalità considerate dall’Eurosistema come una “vendita effettiva” opponibile a terzi ed essere al di fuori della portata del cedente e dei suoi creditori, o dell’intermediario e dei suoi creditori, anche in caso di fallimento del cedente o dell’intermediario;

c)

devono essere ceduti e venduti all’emittente da un cedente o, se del caso, un intermediario avente la propria sede legale nel SEE;

d)

non devono consistere, in tutto o in parte, attualmente o potenzialmente, in tranches di altri titoli garantiti da attività (15). Inoltre, non devono consistere, in tutto o in parte, attualmente o potenzialmente, in titoli di credito che risultano dal trasferimento del rischio di credito, swaps o altri strumenti derivati (16), o titoli sintetici (17), e

e)

se sono crediti, gli obbligati e i creditori devono avere sede legale (o, se persone fisiche, essere residenti) nel SEE e, se pertinente, il relativo titolo deve essere situato nel SEE. La legislazione applicabile a tali crediti deve essere la legge di un Paese del SEE. se sono obbligazioni, gli emittenti devono avere sede legale nel SEE, devono essere emesse in un Paese del SEE conformemente alla legge di un Paese del SEE ed ogni titolo relativo ad esse deve essere situato nel SEE (17).

Nel caso in cui il cedente o, se del caso, gli intermediari, abbiano sede legale nell’area dell’euro, o nel Regno Unito, l’Eurosistema ha verificato che non ci fossero disposizioni rigorose in tema di revocatoria (“claw-back”) in tali giurisdizioni. Se il cedente o, se del caso, l’intermediario, ha sede legale in un altro Paese del SEE, i titoli garantiti da attività possono essere considerati idonei solo se l’Eurosistema accerta che i propri diritti sarebbero protetti in maniera appropriata contro disposizioni in materia di revocatoria considerati rilevanti dall’Eurosistema ai sensi della legge del Paese del SEE pertinente. A tal fine, deve essere presentato un parere legale indipendente, in una forma accettabile per l’Eurosistema, che illustri le norme applicabili in materia di revocatoria nel Paese, prima che il titolo garantito da attività possa essere considerato idoneo (17). Al fine di decidere se i propri diritti siano adeguatamente tutelati nei confronti delle norme in materia di revocatoria, l’Eurosistema può richiedere altri documenti, ivi incluso un certificato di solvibilità da parte del cessionario, per il periodo sospetto. Le regole in materia di revocatoria che l’Eurosistema considera rigorose e dunque non accettabili includono regole ai sensi delle quali la vendita delle attività sottostanti possa essere invalidata dal liquidatore esclusivamente sulla base del fatto che sia stata conclusa entro un certo periodo (periodo sospetto) precedente la dichiarazione di insolvenza del venditore (cedente/intermediario), o laddove tale invalidazione possa essere evitata dal cessionario solo provando di non essere stato consapevole dell’insolvenza del venditore (cedente/intermediario) al momento della vendita.

b)

il sesto paragrafo è sostituito dal seguente:

«Nell’ambito di un programma di emissione, per essere idonea, una tranche (o sub-tranche) non può essere subordinata rispetto alle altre tranche della stessa emissione. Una tranche (o sub-tranche) è considerata non subordinata se, conformemente alla priorità di pagamento definita nel prospetto informativo e applicabile dopo l’avviso di esecuzione (enforcement notice) nessun’altra tranche (o sub-tranche) riceve i pagamenti (interessi e capitale) in via prioritaria rispetto ad essa, e se tale tranche (o sub-tranche) è pertanto l’ultima tra le diverse tranche del programma di emissione a sopportare le perdite. Nei programmi di emissione in cui il prospetto prevede il recapito di un avviso di messa in mora e di un avviso di esecuzione, la non subordinazione di una tranche (o di una sub-tranche) deve essere garantita ai sensi delle priorità nei pagamenti sia con riferimento all’avviso di messa in mora che all’avviso di esecuzione.»;

c)

nel nono paragrafo (sotto il titolo «Luogo di emissione»), la nota a piè di pagina 7 (la prima nota a piè di pagina in tale paragrafo) è sostituita dalla seguente:

«(7)

Per essere idonei, i titoli di debito internazionali al portatore globale emessi il 1o gennaio 2007, o dopo tale data, attraverso i SDAI Euroclear Bank (Belgio) e Clearstream Banking Luxembourg, devono essere emessi nella forma di new global notes ed essere depositati presso un servizio di custodia comune (common safekeeper), che sia uno SDAI o, se del caso, uno SDA che soddisfi i requisiti minimi stabiliti dalla BCE. I titoli di debito internazionali al portatore emessi sotto forma di classical global notes anteriormente al 1o gennaio 2007 e i titoli fungibili emessi con il medesimo codice ISIN in tale data o successivamente, restano idonei fino alla scadenza. I titoli di debito internazionali emessi in forma globale nominativa (global registered form) attraverso i SDAI Euroclear Bank (Belgio) e Clearstream Banking Luxembourg dopo il 30 settembre 2010 devono essere emessi, al fine di essere idonei, secondo quanto previsto dalla nuova struttura di custodia per titoli di debito internazionali. I titoli di debito internazionali emessi in forma globale nominativa in tale data o antecedentemente ad essa rimangono idonei sino alla scadenza. I titoli di debito internazionali emessi su certificati individuali (individual note form) cessano di essere idonei se emessi dopo il 30 settembre 2010. I titoli di debito internazionali emessi su certificati individuali emessi in tale data o antecedentemente alla stessa rimangono idonei sino alla scadenza.»;

d)

il decimo paragrafo (il primo paragrafo sotto il titolo «Procedure di regolamento») è sostituito dal seguente:

«Lo strumento di debito deve essere trasferibile mediante registrazioni contabili. Deve essere detenuto e regolato nell’area dell’euro su un conto acceso presso l’Eurosistema o un SSS che soddisfi gli standard minimi stabiliti dalla BCE, in modo che il perfezionamento e il realizzo siano soggetti alle leggi di uno Stato membro.»;

e)

Nel dodicesimo paragrafo (l'unico paragrafo sotto il titolo «Mercati idonei»), la nota 13 (l’ultima nota di pagina) è sostituita dalla seguente:

«(13)

Le attività negoziabili, che sono state accettate come attività di secondo livello, emesse anteriormente al 31 maggio 2007 e negoziate su mercati regolamentati che soddisfano al momento i requisiti di sicurezza ed accessibilità dell'Eurosistema, ma non quelli di trasparenza, rimangono idonee fino al 31 dicembre 2010, purché esse soddisfino gli altri criteri di idoneità, e diventano inidonee dopo tale data. Ciò non si applica alle attività negoziabili scoperte emesse dagli enti creditizi che sono state accettate come attività di secondo livello e che sono diventate inidonee il 31 maggio 2007.»;

f)

Il quindicesimo paragrafo (il secondo paragrafo sotto il titolo «Sede dell'emittente/del garante») è sostitutito dal seguente:

«Il garante deve avere sede nel SEE, salvo che non sia necessaria una garanzia per definire un elevato standard di credito per le attività negoziabili, come stabilito nella sezione 6.3.2.»;

29.   il Capitolo 6.2.2 è modificato come segue:

a)

il secondo punto del secondo paragrafo (il primo paragrafo sotto il titolo «Crediti») è sostituito dal seguente:

«Tipo di debitore/garante: Sono considerati debitori e garanti idonei le società non finanziarie (18), gli enti del settore pubblico e le istituzioni internazionali o sovranazionali. Ciascun debitore è responsabile individualmente e in solido per il rimborso integrale del credito in questione (sono esclusi i co-obbligati, responsabili congiuntamente per i singoli crediti).

b)

il terzo punto del secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Sede del debitore e garante: Il debitore deve avere sede all’interno dell’area dell'euro. Anche il garante deve avere sede all’interno dell’area dell’euro, salvo che una garanzia non sia necessaria per definire un elevato standard di credito per le attività non negoziabili, come stabilito nella sezione 6.3.3. Tale requisito non si applica alle istituzioni internazionali o sopranazionali.»;

c)

il quarto punto del secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Standard di credito: La qualità dei crediti è valutata sulla base del merito di credito del relativo debitore o garante. I crediti devono soddisfare gli elevati standard di credito specificati dalle regole dell’ECAF per le attività non negoziabili come stabilito nel Capitolo 6.3.3.»;

d)

il settimo punto del secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Legislazione applicabile: Sia il contratto di credito, sia il contratto tra la controparte e la BCN per l’uso del credito come garanzia (contratto di mobilizzazione) devono essere disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro. Inoltre, il numero complessivo di legislazioni nazionali applicabili alla controparte, al creditore, al debitore, al garante (se del caso), al contratto di credito e al contratto di mobilizzazione non deve tuttavia essere superiore a due.»;

e)

nell’ottavo punto del secondo paragrafo la nota a piè di pagina 20 è sostituita dalla seguente:

«(20)

Cfr. la nota 20 nel presente capitolo.»;

f)

il quarto punto del terzo paragrafo (il primo paragrafo sotto il titolo «Strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui residenziali») è sostituito dal seguente:

«Sede dell’emittente: L’emittente deve avere sede all’interno dell’area dell'euro.»;

g)

la nota 22 nel sesto punto del terzo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«(22)

Cfr. la nota 20 nel presente capitolo.»;

30.   il Capitolo 6.2.3 è modificato come segue:

a)

il seguente paragrafo è inserito dopo il quinto paragrafo (il terzo paragrafo sotto il titolo «Regole per l’utilizzo delle attività idonee»):

«Ai fini dell’attuazione della politica monetaria, in particolare per monitorare l’osservanza delle regole per l’utilizzo delle attività idonee in materia di stretti legami, l’Eurosistema condivide internamente informazioni sulle partecipazioni al capitale fornite dalle autorità di vigilanza a tali fini. Le informazioni sono soggette agli stessi standard di segretezza applicati dalle autorità di vigilanza.»;

b)

il sesto paragrafo (il quarto paragrafo sotto il titolo «Regole per l’utilizzo delle attività idonee») è sostituito dal seguente:

«Tali disposizioni in materia di stretti legami non si applicano a: a) gli stretti legami tra la controparte e un ente del settore pubblico che ha il diritto di imposizione fiscale, nel caso in cui uno strumento di debito sia garantito da un ente del settore pubblico che gode del diritto di imposizione fiscale; b) alle obbligazioni bancarie garantite emesse conformemente ai criteri di cui all’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva sugli OICVM; oppure c) ai casi in cui gli strumenti di debito sono protetti da salvaguardie di natura legale paragonabili a quelle per gli strumenti indicati al punto b), come nel caso degli i) strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui ipotecari (non-marketable retail mortgage-backed debt instruments, RMBDs) che non sono titoli; o ii) delle obbligazioni strutturate garantite da mutui per immobili residenziali (cioè talune obbligazioni garantite non dichiarate conformi alla direttiva OICVM dalla Commissione europea) che soddisfano tutti i criteri che si applicano ai titoli garantiti da attività, come stabilito nelle sezioni 6.2 e 6.3 e, nel caso di obbligazioni strutturate garantite da mutui per immobili residenziali, i seguenti criteri aggiuntivi (19):

tutti i mutui ipotecari su immobili residenziali sottostanti le obbligazioni garantite strutturate devono essere denominati in euro, l’emittente (e il debitore e il garante, se questi sono persone giuridiche), deve avere sede legale in uno Stato membro, le loro attività sottostanti devono essere situate in uno Stato membro, e la legislazione applicabile al mutuo deve essere quella di uno Stato membro,

i mutui ipotecari su immobili residenziali sono idonei per il patrimonio separato delle pertinenti obbligazioni garantite strutturate, se sono garantiti da una garanzia idonea o coperti da mutuo. Una garanzia idonea deve essere pagabile entro 24 mesi dall’insolvenza. Le garanzie idonee per i fini di tali prestiti garantiti possono essere fornite in diverse forme contrattuali, ivi inclusi contratti di assicurazione, a condizione che siano garantite da un ente pubblico o da un’istituzione finanziaria soggetta a vigilanza pubblica. Per i fini di tali prestiti garantiti il garante non deve avere stretti legami con l’emittente delle obbligazioni garantite, e deve essere assegnatario di un rating che sia almeno A+/A1/AH da parte di una ECAI accettata per tutta la durata dell’operazione,

sono accettate garanzie in sostituzione di alta qualità sino al 10 % del patrimonio separato. Tale soglia può essere superata solo in seguito ad un esame approfondito da parte della BCN pertinente,

la quota massima di ogni prestito idoneo che può essere finanziata attraverso l’emissione di obbligazioni garantite strutturate è pari all’80 % del valore del finanziamento (loan-to value, LTV). Il calcolo dell’LTV deve essere basato su una valutazione di mercato prudenziale,

l’eccesso di garanzia minimo obbligatorio è l’8 %,

l’importo massimo del prestito per mutui ipotecari su immobili residenziali è di 1 milione di EUR,

la valutazione isolata della qualità del credito del patrimonio separato deve corrispondere a un livello di probabilità di insolvenza di 10 punti base, in linea con la soglia della “singola A” (cfr. Capitolo 6.3.1)

all’emittente e ai soggetti connessi che sono parti della transazione relativa all’obbligazione garantita strutturata, ovvero che sono rilevanti ai fini della stessa, deve applicarsi una soglia minima di “singola A” a lungo termine (“A-” secondo Fitch o Standard & Poor's, o “A3” secondo Moody's, o “AL” secondo DBRS).

Inoltre, le controparti devono fornire una dichiarazione di natura giuridica da parte di uno studio legale di specchiata reputazione che confermi il rispetto delle seguenti condizioni:

l’emittente delle obbligazioni è un ente creditizio avente sede legale in uno Stato membro dell’UE e non una società veicolo (special-purpose vehicle), anche qualora tali obbligazioni siano garantite da un ente creditizio avente sede in uno Stato membro dell’UE,

l’emittente/emissione delle obbligazioni sono soggette a una speciale vigilanza pubblica volta a tutelare i detentori delle obbligazioni, ai sensi della legge dello Stato membro dove l’emittente ha sede legale o dove le obbligazioni sono emesse,

in caso di insolvenza dell’emittente, i detentori delle obbligazioni devono avere priorità nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi derivanti dalle attività idonee (sottostanti),

gli importi derivanti dall’emissione delle obbligazioni devono essere investiti (ai sensi delle regole relative all’investimento stabilite nella documentazione relativa all’obbligazione) in conformità con la normativa nazionale rilevante in tema di obbligazioni garantite ovvero con altra normativa altrimenti applicabile alle attività in questione.

c)

la tavola 4 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 4

Attività idonee per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema

Criteri di idoneità

Attività negoziabili (20)

Attività non negoziabili (21)

Tipo di attività

Certificati di debito della BCE

Altri strumenti di debito negoziabili (22)

Crediti

DGMR

Standard di credito

L’attività deve soddisfare elevati standard di credito valutati in base alle regole definite dall’ECAF per le attività negoziabili (22)

Il debitore/garante deve soddisfare elevati standard di credito. La qualità creditizia è valutata usando le regole definite dall’ECAF per i crediti

L’attività deve soddisfare elevati standard di credito valutati in base alle regole definite dall’ECAF per i DGMR

Luogo di emissione

EEA (22)

Non applicabile

Non applicabile

Procedure di regolamento/trattamento

Luogo di regolamento: area dell’euro

Le attività devono essere accentrate e trasferibili mediante registrazioni contabili presso una BCN o un SSS che soddisfi i criteri minimi stabiliti dalla BCE.

Procedure dell’Eurosistema

Procedure dell’Eurosistema

Tipo di emittente/debitore/garante

Banche central

Settore pubblico

Settore privato

Istituzioni internazionali e sovranazionali

Settore pubblico

Società non finanziarie

Istituzioni internazionali e sovranazionali

Istituti di credito

Sede dell’emittente, del debitore e del garante

Emittente (22): SEE o paesi del G10 non appartenenti al SEE

Debitore: SEE

Garante (22): SEE

Area dell’euro

Area dell’euro

Mercati idonei

Mercati regolamentati

Mercati non regolamentati accettati dalla BCE

Non applicabile

Non applicabile

Valuta

euro

euro

euro

Ammontare minimo

Non applicabile

Soglia minima alla presentazione del credito

Tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011:

utilizzo nazionale: soglia decisa dalla BCN,

utilizzo su base transfrontaliera: soglia comune di 500 000 EUR

Dal 1o gennaio 2012:

soglia minima comune di 500 000 EUR applicabile nell’intera area dell’euro

Non applicabile

Legislazioni applicabili

Per i titoli garantiti da attività la loro acquisizione deve essere disciplinata dalla legislazione di uno Stato membro dell’UE; La legislazione applicabile ai crediti sottostanti deve essere quella di un Paese del SEE.

Legislazione applicabile al contratto di credito e alla mobilizzazione: legge dello Stato membro

Il numero complessivo di legislazioni nazionali applicabili:

a)

alla controparte;

b)

al creditore;

c)

al debitore;

d)

al garante (se del caso);

e)

al contratto di credito; e

f)

al contratto di mobilizzazione non deve essere superiore a due

Non applicabile

Utilizzo tra paesi dell’area

31.   il Capitolo 6.3.1 è modificato come segue:

a)

il quarto paragrafo è sostituito dal seguente:

«Per quanto riguarda la fonte ECAI, la valutazione deve essere basata su un rating pubblico. L’Eurosistema si riserva il diritto di sollecitare i chiarimenti necessari. Per i titoli garantiti da attività, i rating devono essere illustrati in un apposito documento accessibile al pubblico, ossia un prospetto dettagliato di precollocamento o un prospetto sulla nuova emissione, che includa anche un’analisi esaustiva degli aspetti strutturali e giuridici, una valutazione dettagliata del pool di garanzie, un’analisi dei partecipanti all’operazione e di ogni altra specificità del caso. Inoltre, per questa tipologia di titoli le ECAI devono pubblicare regolarmente rapporti di sorveglianza. La pubblicazione di tali rapporti deve essere in linea con la frequenza e la tempistica dei pagamenti di cedole. I rapporti devono contenere almeno un aggiornamento dei dati di rilievo delle operazioni (ad esempio la composizione dell’insieme delle garanzie, i partecipanti all’operazione e la struttura del capitale), nonché le informazioni sui rendimenti.»;

b)

il quinto paragrafo è sostituito dal seguente:

«Il valore di riferimento applicato dall’Eurosistema per stabilire il requisito minimo di elevati standard di credito (soglia di qualità creditizia) è definito in termini di una valutazione pari a “singola A” (23). L’Eurosistema considera una probabilità di inadempienza dello 0,10 per cento su un orizzonte di un anno, soggetta a un riesame periodico, equivalente alla valutazione “singola A”. L’ECAF adotta la definizione di inadempienza fornita dalla direttiva relativa ai requisiti patrimoniali (CRD) (24). L’Eurosistema pubblica il rating minimo che soddisfa la soglia di qualità creditizia per ogni ECAI accettata, senza assumere responsabilità riguardo alla propria valutazione dell’ECAI stessa. Tale valutazione è oggetto di un riesame periodico. Riguardo ai titoli garantiti da attività, il valore di riferimento applicato dall’Eurosistema per stabilire il requisito minimo di elevati standard di credito è definito in termini di una valutazione pari a una “tripla A” (25) all'emissione. Durante tutta la vita dei titoli garantiti da attività la soglia minima della “singola A” applicata dall’Eurosistema deve essere mantenuta.

c)

il settimo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Dall’elenco delle attività idonee possono essere escluse le attività emesse o garantite da soggetti sottoposti a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l’utilizzo imposte dall’Unione europea ai sensi dell’articolo 75 del trattato o da uno Stato membro, oppure da soggetti riguardo ai quali il Consiglio direttivo della BCE ha emanato una decisione che ne sospenda o escluda l’accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell'Eurosistema.»;

32.   il Capitolo 6.3.2 è modificato come segue:

a)

il secondo punto nel primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Valutazione della qualità creditizia di attività cartolarizzate effettuata da una ECAI: Per le attività cartolarizzate emesse il 1o marzo 2010, o dopo tale data, l’Eurosistema prevede che vengano effettuate almeno due valutazioni da parte da una ECAI accettata per l'emissione. Per determinare l’idoneità di tali attività cartolarizzate, si adotta la regola del “secondo migliore”, vale a dire che non solo la migliore, ma anche la seconda valutazione migliore disponibile effettuata da una ECAI deve soddisfare la soglia di qualità creditizia prevista per le attività cartolarizzate. Sulla base di tale regola, perché le attività siano idonee, l’Eurosistema richiede, per entrambe le valutazioni, un livello all’emissione pari a “AAA”/“Aaa” e un livello durante la vita del titolo pari alla “singola A”.

A partire dal 1o marzo 2011 tutte le attività cartolarizzate, indipendentemente dalla loro data di emissione, devono disporre di almeno due valutazioni da parte di una ECAI accettata per l’emissione, e deve essere rispettata la regola del secondo migliore affinché le attività rimangano idonee.

Nel caso di attività cartolarizzate emesse prima del 1omarzo 2010 che presentano solo una valutazione della qualità creditizia, una seconda valutazione aggiuntiva deve essere formulata prima del 1o marzo 2011. Entrambe le valutazioni delle attività cartolarizzate emesse prima del 1o marzo 2009 devono rispettare il livello “singola A” durante la vita del titolo. Per le attività cartolarizzate emesse tra il 1o marzo 2009 e il 28 febbraio 2010, la prima valutazione della qualità creditizia deve soddisfare il livello “AAA/Aaa” all’emissione e il livello “singola A” durante la vita del titolo, mentre la seconda valutazione della qualità creditizia deve soddisfare il livello “singola A” sia all’emissione (26) sia durante la vita del titolo.

Le emissioni in via continuativa fungibili di attività cartolarizzate sono considerate nuove emissioni. Tutte le attività cartolarizzate emesse con il medesimo codice ISIN devono rispettare i criteri di idoneità in vigore al momento della più recente delle emissioni in via continuativa fungibili. Quando le emissioni in via continuativa fungibili di attività cartolarizzate non rispettano i criteri di idoneità in vigore al momento dell’ultima emissione, tutte le attività cartolarizzate emesse con il medesimo codice ISIN sono considerate inidonee. Questa norma non si applica nel caso di emissioni in via continuativa fungibili di attività cartolarizzate che sono comprese nell’elenco di attività idonee dell’Eurosistema il 10 ottobre 2010 se l’ultima emissione ha avuto luogo prima di tale data. Le emissioni non fungibili sono considerate attività cartolarizzate differenti.

b)

il terzo trattino del terzo punto del primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«La garanzia deve essere disciplinata dalla legislazione di uno Stato membro dell’UE ed essere giuridicamente valida e vincolante ed eseguibile nei confronti del garante.»;

c)

la parte iniziale del primo punto del secondo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«Emittenti o garanti del settore pubblico dell’area dell'euro: Se l’attività negoziabile è emessa o garantita da un’amministrazione regionale, un ente locale o un ente del settore pubblico avente sede nell’area dell’euro (come definiti nella direttiva CRD), vige la seguente procedura:»;

d)

il secondo punto del secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Emittenti o garanti del settore societario non finanziario dell’area dell’euro: Qualora gli elevati standard di credito richiesti per le attività negoziabili emesse o garantite da società non finanziarie (27) aventi sede nell’area dell’euro non possano essere stabiliti in base alla valutazione da parte di una ECAI concernente la qualità creditizia dell’emissione, dell’emittente o del garante, vengono applicate le regole previste dall’ECAF per i crediti, in virtù delle quali le controparti possono avvalersi dei propri sistemi IRB, dei sistemi di valutazione interni delle BCN o di strumenti di rating di terzi. Gli strumenti di debito negoziabili privi di rating emessi da società non finanziarie non sono inclusi nella lista pubblica delle attività negoziabili idonee.

33.   il Capitolo 6.3.3 è modificato come segue:

a)

al punto ii) del primo punto (Debitori o garanti del settore pubblico) del quinto paragrafo, la nota 35 è sostituita dalla seguente:

«(35)

Cfr. la nota 34 nel presente capitolo.»;

b)

al punto iii) del primo punto del quinto paragrafo, la nota 36 è sostituita dalla seguente:

«(36)

Cfr. la nota 39 nel presente capitolo.»;

c)

nel secondo punto (Debitori o garanti del settore societario non finanziari) del quinto paragrafo, la nota 37 (la prima nota in tale punto) è sostituita dalla seguente:

«(37)

Se la controparte ha scelto un’ECAI come fonte di valutazione del merito di credito, essa può applicare la regola del migliore (cfr. la nota 34 nel presente capitolo).»;

d)

il terzo punto del sesto paragrafo è sostituito dal seguente:

«La garanzia deve essere disciplinata dalla legislazione di uno Stato membro dell’UE ed essere giuridicamente valida e vincolante ed eseguibile nei confronti del garante.»;

34.   nel Capitolo 6.3.4, il quattordicesimo paragrafo (il primo sotto il titolo «Fonte relativa agli strumenti di rating (RT) di soggetti terzi» è sostituito dal seguente:

«Gli RT sono una fonte che consiste in soggetti che esprimono valutazioni della qualità creditizia dei debitori utilizzando primariamente modelli quantitativi in maniera sistematica e meccanica, basandosi su dati contabili certificati, oltre che su informazioni aggiuntive, e le cui valutazioni di merito del credito non sono finalizzate alla divulgazione al pubblico. Un fornitore di RT che voglia partecipare all’ECAF deve inviare una richiesta alla BCN del Paese presso il quale ha sede legale, usando il modulo fornito dall’Eurosistema, allegando la documentazione integrativa specificata nel modulo stesso. Le controparti che desiderano utilizzare ai fini dell’ECAF uno specifico fornitore di RT che non sia accettato dall’Eurosistema devono farne domanda alla propria BCN usando l’apposito modulo fornito dall’Eurosistema e allegando la documentazione integrativa specificata nel modulo di domanda. L’Eurosistema decide se accettare il fornitore di RT sulla base di una verifica della conformità ai criteri di accettazione dallo stesso definiti (28).

35.   nel Capitolo 6.4.1, il riquadro 7 è sostituito dal seguente:

36.   il Capitolo 6.4.2 è modificato come segue:

a)

il terzo punto è sostituito dal seguente:

«L’Eurosistema limita l’uso delle obbligazioni bancarie non coperte emesse da un istituto di credito o da una società con cui l’ente creditizio abbia stretti legami, come definiti nel Capitolo 6.2.3. Tali attività possono essere usate come garanzie da una controparte nella misura in cui il valore assegnato a tale garanzia dall’Eurosistema dopo l’applicazione dello scarto non ecceda il 10 % del valore complessivo delle garanzie presentate dalla controparte dopo l’applicazione degli scarti. Tale limite non si applica a quelle attività che sono garantite da un soggetto del settore pubblico che gode del diritto di imposizione fiscale, o se il valore delle attività dopo l’applicazione degli scarti non eccede i 50 milioni di EUR. In caso di fusione tra due o più emittenti di tali attività o nel caso dell’instaurarsi di uno stretto legame tra tali emittenti, questi ultimi sono trattati come un gruppo di emittenti, nel contesto di tale limite, solo fino a un anno dopo la data della fusione o dell’instaurarsi dello stretto legame.»;

b)

nella tavola 6, la nota 4 è sostituita dalla seguente:

«(4)

Soltanto le attività negoziabili emesse da soggetti classificati come agenzie dalla BCE sono incluse nella categoria di liquidità II. Le attività negoziabili emesse da altre agenzie sono ricomprese nelle categorie III o IV, a seconda dell’emittente e del tipo di attività.»;

37.   il Capitolo 6.6.1 è modificato come segue:

a)

Nel secondo paragrafo, la nota 52 è sostituita dalla seguente:

«(52)

Cfr. la nota 57 nel presente capitolo.»;

b)

nel terzo paragrafo, la nota 53 è sostituita dalla seguente:

«(53)

Cfr. la nota 57 nel presente capitolo.»;

38.   nel Capitolo 6.7, il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Le controparti che sono filiali di istituzioni creditizie aventi sede al di fuori del SEE o della Svizzera non possono stanziare tali attività a garanzia.»;

39.   nel Capitolo 7.1, il quarto paragrafo è sostituito dal seguente:

«Nell’applicazione della riserva obbligatoria la BCE è tenuta ad agire in conformità con gli obiettivi dell’Eurosistema definiti nell’articolo 127 del trattato e nell’articolo 2 dello Statuto del SEBC, il che implica, tra l'altro, il principio di non indurre fenomeni significativi e indesiderabili di delocalizzazione o di disintermediazione.»;

40.   il Capitolo 7.2 è sostituito dal seguente:

«Ai sensi dell’articolo 19.1 dello statuto del SEBC, la BCE richiede agli istituti di credito insediati negli Stati membri di detenere riserve obbligatorie. Ciò implica che le filiali situate nell’area dell’euro di enti che non hanno in quest’ultima la propria sede legale sono anch’esse soggette al regime di riserva obbligatoria dell’Eurosistema. Tuttavia, le filiali situate al di fuori dell’area dell’euro di istituti di credito aventi in quest’ultima la propria sede legale non sono soggette a tale regime di riserva.

Sono automaticamente esentate dagli obblighi di riserva, con decorrenza dall’inizio del periodo di mantenimento in cui il provvedimento è stato adottato, le istituzioni la cui autorizzazione sia stata revocata o sospesa, o che l’autorità giudiziaria o qualsiasi altra autorità competente di uno Stato membro abbia deciso di sottoporre a procedure di liquidazione. Conformemente al regolamento (CE) n. 2531/98 e al regolamento BCE/2003/9, la BCE può inoltre esentare dagli obblighi di riserva singole istituzioni su base non discriminatoria, qualora queste siano soggette a procedure di ristrutturazione o a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l’utilizzo, imposte dall’Unione europea ai sensi dell’articolo 75 del trattato o da uno Stato membro, o nel caso in cui siano oggetto di una decisione del Consiglio direttivo della BCE che ne sospenda o escluda l’accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema; oppure qualora gli obiettivi perseguiti dal regime di riserva dell’Eurosistema non sarebbero raggiunti applicando loro tali obblighi. Nel caso in cui la sua decisione riguardo a tale esenzione si basi sugli obiettivi del regime di riserva, la BCE prende in considerazione uno o più dei seguenti criteri:

l’istituzione è autorizzata a perseguire solo obiettivi specifici,

all’istituzione è fatto divieto di svolgere attività bancaria in concorrenza con altri enti creditizi, e/o

l’istituzione è soggetta all’obbligo giuridico di avere tutti i depositi accantonati per aiuti in favore dello sviluppo regionale e/o internazionale.

La BCE redige e aggiorna un elenco di istituzioni soggette al regime di riserva obbligatoria dell’Eurosistema. La BCE pubblica inoltre un elenco delle istituzioni esentate dagli obblighi di riserva per ragioni che non siano dovute a procedure di ristrutturazione o a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l’utilizzo imposte dall’Unione europea ai sensi dell’articolo 75 del trattato o da uno Stato membro né a una decisione del Consiglio direttivo della BCE che ne sospenda o escluda l’accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema (29). Le controparti fanno affidamento su questi elenchi per decidere se le proprie passività risultino detenute verso istituzioni anch’esse soggette agli obblighi di riserva. Gli elenchi, disponibili al pubblico dopo la chiusura dell’ultimo giorno operativo dell’Eurosistema di ciascun mese solare, sono validi per il calcolo dell’aggregato soggetto a riserva relativo al periodo di mantenimento che ha inizio dopo due mesi solari. Ad esempio, l’elenco pubblicato alla fine di febbraio sarà valido per il calcolo dell’aggregato soggetto a riserva relativo al periodo di mantenimento che comincia ad aprile.

41.   il Capitolo 7.3 è modificato come segue:

a)

nel settimo paragrafo (il secondo paragrafo sotto il titolo «Calcolo della riserva dovuta»), la nota a piè di pagina 7 è sostituita dalla seguente:

«(7)

Ai sensi delle disposizioni contenute nell’ambito del quadro generale delle statistiche monetarie e bancarie della BCE (cfr. appendice 4), per le istituzioni autorizzate a segnalare i dati statistici come gruppo su base aggregata, sarà consentita l’applicazione soltanto di una franchigia per l’intero gruppo a meno che le medesime istituzioni siano in grado di fornire i dati relativi all’aggregato soggetto a riserva e alla riserva dovuta in maniera sufficientemente dettagliata da consentire all’Eurosistema di verificarne l’esattezza e la qualità e di determinare la riserva obbligatoria di ciascuna istituzione inclusa nel gruppo.»;

b)

nel riquadro 9, la nota (*) è sostituita dalla seguente:

«(*)

Il regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2008/32) (GU L 15 20.1.2009, pag. 14) richiede esplicitamente di segnalare al valore nominale le consistenze in depositi. Per valore nominale si intende l’importo del capitale che un debitore è obbligato per contratto a ripagare a un creditore. Tale emendamento si era reso necessario perché la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1) era stata modificata per consentire di determinare il prezzo di alcuni strumenti finanziari in base al fair value (valore equo).»;

42.   nel Capitolo 7.4, il secondo paragrafo (il primo sotto il titolo «Detenzione delle riserve») è sostituito dal seguente:

«Ogni istituzione deve detenere la riserva dovuta su uno o più conti di riserva in essere presso la BCN dello Stato membro in cui ha sede legale. Per le istituzioni con più sedi nello stesso Stato membro, la sede centrale è tenuta al rispetto della riserva minima aggregata con riferimento a tutte le proprie filiali nazionali (30). Un’istituzione con sedi in più di uno Stato membro deve detenere la riserva dovuta presso la banca centrale nazionale di ciascuno Stato membro in cui ha una sede operativa, in relazione all’aggregato di riferimento nello Stato membro corrispondente.

43.   l’appendice 2 è modificata come segue:

a)

la definizione di «stretti legami» è sostituita dalla seguente:

«Stretti legami (Close links): situazione in cui la controparte è legata a un emittente/un debitore/un garante di attività idonee in ragione del fatto che: a) la controparte detiene, direttamente o indirettamente attraverso una o più società, il 20 per cento o più del capitale dell'emittente/del debitore/del garante; o b) l’emittente/il debitore/il garante detiene, direttamente o indirettamente attraverso una o più società, il 20 per cento o più del capitale della controparte; o c) una parte terza detiene più del 20 per cento sia del capitale della controparte che del capitale dell’emittente/del debitore/del garante, direttamente o indirettamente, attraverso una o più società.»;

b)

la definizione di «ente creditizio» è sostituita dalla seguente:

«Ente creditizio (Credit institution): istituto di credito ai sensi degli articoli 2 e 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio (rifusione) (31), come attuata nella legislazione nazionale, che è soggetto alla vigilanza di un’autorità competente; o un altro istituto di credito ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 2, del trattato che è soggetto a uno standard di vigilanza paragonabile a quello posto in essere dall’autorità nazionale competente.

c)

la definizione di «moneta elettronica» è eliminata;

d)

è aggiunta la definizione di «sostegno di liquidità nelle operazioni in ABS»:

«Sostegno di liquidità in un’operazione ABS (Liquidity support in an ABS transaction): ogni elemento strutturale che possa essere usato a copertura di qualsiasi temporanea mancanza di liquidità che possa avere luogo durante la vita dell'operazione.»;

e)

la definizione di «strumenti di rating» è sostituita dalla seguente:

«Strumenti di rating (RT) (rating tools): fonte di valutazione della qualità creditizia prevista dal quadro di riferimento dell’Eurosistema (ECAF) che è fornita da quei soggetti che esprimono valutazioni della qualità creditizia dei debitori utilizzando principalmente dati contabili certificati, oltre a informazioni aggiuntive. Per essere integrati nell’ECAF tali sistemi devono prima essere ammessi singolarmente dall’Eurosistema.»;

f)

la definizione di «trattato» è sostituita dalla seguente:

«Trattato (Treaty): il trattato sul funzionamento dell’Unione europea.»;

44.   l’appendice 4 è modificata come segue:

a)

nella Sezione 1 è aggiunta la seguente nota (*) alla fine del titolo del regolamento (CE) n. 2533/98:

«(*)

GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.»;

b)

il primo paragrafo del Capitolo 2 è sostituito dal seguente:

«Lo scopo del regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca Centrale europea del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/1998/32) (32), è quello di conferire alla BCE e, ai sensi dell’articolo 5.2 dello Statuto del SEBC, alle BCN (le quali svolgono per quanto possibile tale compito), il potere di raccogliere il materiale statistico necessario per l’adempimento dei compiti del SEBC e, in particolare, quello di definire e di condurre la politica monetaria dell’Unione in conformità al primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Le informazioni statistiche raccolte ai sensi del regolamento BCE/2008/32 vengono utilizzate per la redazione del bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM), il cui principale scopo è quello di fornire alla BCE un quadro statistico completo degli andamenti monetari relativi alle attività e passività finanziarie aggregate delle IFM insediate negli Stati membri partecipanti, considerati economicamente come un unico territorio.

c)

il quarto paragrafo del Capitolo 2 è sostituito dal seguente:

«In secondo luogo, gli obblighi di segnalazione specificati nel regolamento BCE/2008/32 devono rispettare i principi di trasparenza e di certezza legale. La ragione di ciò consiste nel fatto che il regolamento è vincolante nella sua totalità e direttamente applicato in tutta l’area dell'euro. Esso crea obblighi direttamente in capo a persone fisiche e giuridiche cui la BCE può imporre sanzioni ogni qual volta non rispettino gli obblighi di segnalazione [cfr. articolo 7 del regolamento (CE) n. 2533/98]. Pertanto, gli obblighi di segnalazione sono chiaramente definiti e ogni intervento discrezionale esercitato dalla BCE in sede di controllo o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche segue principi chiari. In terzo luogo, la BCE deve ridurre al minimo l’onere di segnalazione che tali obblighi comportano, in conformità ai principi statistici che governano lo sviluppo, la produzione e la divulgazione di statistiche dap arte del SEBC [cfr. articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 2533/98]. Tali principi sono ulteriormente specificati nella Dichiarazione pubblica di impegno in relazione alla funzione statistica del SEBC, così come pubblicata nel sito internet della BCE.»;

d)

il quinto paragrafo del Capitolo 2 è sostituito dal seguente:

«Pertanto, il materiale statistico raccolto dalle BCN in forza del regolamento BCE/2008/32 viene utilizzato anche per calcolare l’aggregato soggetto a riserva ai sensi del regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (33).

e)

il sesto paragrafo della Sezione 2 è sostituito dal seguente:

«Il regolamento BCE/2008/32 si limita a definire, in termini generali, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione e i relativi obblighi di segnalazione nonché i principi in base ai quali la BCE e le BCN esercitano di regola il proprio potere di controllo o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche. I dettagli delle informazioni statistiche da segnalare al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione statistica previsti dalla BCE e i requisiti minimi cui attenersi sono specificati negli allegati da I a IV del regolamento BCE/2008/32.»;

f)

il Capitolo 3 è sostituito dal seguente:

«Le IFM comprendono gli enti creditizi residenti così come definiti dal diritto dell’Unione e tutte le altre istituzioni finanziarie residenti la cui attività consiste nell’accettare depositi e/o strumenti ad essi strettamente assimilabili da organismi diversi dalle IFM e nell’erogare crediti e/o nell’effettuare investimenti in titoli per conto proprio (quanto meno in termini economici). La BCE redige e aggiorna una lista di istituzioni conforme a questa definizione e seguendo i principi di classificazione specificati nell’allegato I al regolamento BCE/2008/32. La competenza a redigere e aggiornare a fini statistici la lista delle IFM spetta al Comitato esecutivo della BCE. La popolazione delle IFM residenti nell’area dell’euro costituisce l’effettiva popolazione segnalante. Le BCN hanno facoltà di concedere deroghe a IFM di piccole dimensioni in conformità all’articolo 8 del regolamento BCE/2008/32. Tali deroghe consentono alle BCN di applicare il metodo del “taglio della coda”;»

g)

il Capitolo 4 è sostituito dal seguente:

«Per redigere il bilancio consolidato, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione devono segnalare informazioni statistiche relative al proprio bilancio su base mensile. Ulteriori informazioni sono richieste su base trimestrale. Le informazioni statistiche da comunicare sono ulteriormente specificate nell’allegato I al regolamento BCE/2008/32. I dati statistici in questione sono raccolti dalle BCN, che devono definire le procedure di segnalazione da seguire.

Il regolamento BCE/2008/32 non impedisce alle BCN di raccogliere, dalla popolazione segnalante effettiva, le informazioni statistiche necessarie a soddisfare gli obblighi statistici previsti dalla BCE attraverso il ricorso a una struttura più ampia di segnalazioni statistiche predisposta dalle BCN sotto la propria responsabilità, ai sensi della legislazione dell’Unione o nazionale o per prassi consolidata, e rispondente anche ad altre finalità statistiche. Tuttavia, ciò non deve compromettere il soddisfacimento dei requisiti statistici indicati nel regolamento BCE/2008/32. In casi particolari, la BCE può basarsi sulle informazioni statistiche raccolte a tali fini per soddisfare i propri requisiti.

La conseguenza della concessione di una deroga da parte di una BCN è che le IFM di piccole dimensioni interessate sono soggette a obblighi di segnalazione ridotti (che comportano, tra l'altro, solo segnalazioni trimestrali) applicati nel contesto della riserva obbligatoria e specificati nell’allegato III al regolamento BCE/2008/32. Gli obblighi di segnalazione per queste IFM di piccole dimensioni, che non sono istituti di credito, sono delineati nell’articolo 8 del suddetto regolamento. Tuttavia, le IMF alle quali è stata concessa una deroga possono optare per il rispetto dei requisiti di segnalazione completi.»;

h)

I paragrafi dal primo all’ottavo del Capitolo 5 sono sostituiti dai seguenti:

«Per minimizzare gli oneri di segnalazione ed evitare duplicazioni nella raccolta delle informazioni statistiche, i dati relativi al bilancio segnalati dalle IFM ai sensi del regolamento BCE/2008/32 sono utilizzati anche per calcolare l’aggregato soggetto a riserva ai sensi del regolamento BCE/2003/9.

Infatti, a fini statistici, gli enti segnalanti devono inviare i dati alle rispettive BCN conformemente allo schema della tavola 1 di seguito, che è inclusa nell’allegato III al regolamento BCE/2008/32. Nell’ambito della tavola 1, i riquadri contrassegnati con “*” sono utilizzati dalle istituzioni segnalanti per calcolare il proprio aggregato soggetto a riserva (cfr. il riquadro 9 nel Capitolo 7).

Al fine di effettuare un calcolo corretto dell’aggregato soggetto a riserva al quale viene applicata un’aliquota di riserva positiva, viene richiesta una disaggregazione dettagliata per i depositi con scadenza predeterminata superiore a due anni, i depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni e le passività pronti contro termine degli istituti di credito nei confronti dei settori delle “IFM” (“nazionali” e “di altri Stati membri partecipanti”), delle “Istituzioni creditizie soggette a riserva obbligatoria, BCE e BCN” e delle “amministrazioni centrali”, e nei confronti del “resto del mondo”.

Inoltre, sulla base di quanto previsto dai sistemi nazionali di rilevazione e fatto salvo il pieno rispetto delle definizioni e dei principi di classificazione dei bilanci delle IFM indicati nel regolamento BCE/2008/32, gli istituti di credito soggetti a obblighi di riserva possono, in alternativa, segnalare i dati necessari per calcolare l’aggregato soggetto a riserva, ad eccezione di quelli relativi agli strumenti negoziabili, sulla base della tavola 1a, a condizione che ciò non abbia alcun impatto sugli aggregati stampati in grassetto nella tavola 1.

L’allegato III al regolamento BCE/2008/32 include norme specifiche e transitorie e disposizioni sulle fusioni concernenti istituti di credito con riguardo all’applicazione del regime di riserva obbligatoria.

L’allegato III al regolamento BCE/2008/32 contiene, in particolare, uno schema per le segnalazioni delle istituzioni creditizie di piccole dimensioni. Le istituzioni nella coda devono segnalare, come minimo, i dati trimestrali necessari a calcolare l’aggregato soggetto a riserva, sulla base della Tavola 1a. Queste istituzioni assicurano che la segnalazione di cui alla tavola 1a sia pienamente coerente con le definizioni e le classificazioni della tavola 1 ove applicabili. I dati relativi all’aggregato soggetto a riserva delle istituzioni nella coda per tre periodi di mantenimento della riserva si basano sui dati di fine trimestre rilevati dalle BCN.

L’allegato III contiene inoltre disposizioni relative alla segnalazione su base aggregata da parte di istituti di credito in qualità di gruppo. Ove autorizzati dalla BCE, gli istituti di credito soggetti al regime di riserva obbligatoria possono optare per la segnalazione statistica consolidata in qualità di gruppo nell’ambito di un unico territorio nazionale, a condizione che tutti gli istituiti interessati abbiano rinunciato a beneficiare di qualsivoglia detrazione fissa dall’ammontare della riserva dovuta. Tale beneficio della detrazione rimane, tuttavia, invariato per il gruppo considerato nel suo insieme. Qualora a un gruppo di istituti di credito sia stato consentito di detenere le riserve minime per il tramite di un intermediario ma esso non benefici della segnalazione di gruppo di cui alla presente sezione, la BCN competente può autorizzare l’intermediario a optare per la segnalazione statistica aggregata (tranne che con riferimento all’aggregato soggetto a riserva) per conto di tale gruppo di istituti di credito. In tal caso, il beneficio della detrazione rimane in capo a ciascun membro del gruppo. Tutti gli istituti interessati sono iscritti separatamente nell’elenco delle IFM della BCE.

Inoltre, l’allegato include disposizioni da applicarsi nel caso di fusioni aventi per oggetto istituti di credito. I termini “fusione”, “istituzioni incorporate” e “istituzione incorporante” hanno il significato individuato nell’articolo 1 del regolamento BCE/2003/9. Per il periodo di mantenimento entro il quale la fusione ha effetto, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati e devono essere adempiuti secondo quanto stabilito nell’articolo 13 del suddetto regolamento. Per i periodi di mantenimento successivi, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato soggetto a riserva e sulla base di informazioni statistiche in conformità a specifiche norme (cfr. la tavola nell’allegato III del regolamento BCE/2008/32), ove applicabili. In caso contrario, vigono le regole ordinarie di segnalazione delle informazioni statistiche e di calcolo degli obblighi di riserva di cui all’articolo 3 del regolamento BCE/2003/9. Inoltre, la BCN competente può autorizzare l’istituzione incorporante ad adempiere i propri obblighi di segnalazione delle informazioni statistiche mediante procedure temporanee. Tale deroga alle normali procedure di segnalazione deve essere limitata alla minore durata possibile e in ogni caso non può essere estesa oltre sei mesi dalla data a decorrere dalla quale la fusione inizia ad avere effetto. La deroga non esime l’istituzione incorporante dall’adempiere i propri obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento BCE/2008/32 e, se del caso, dall’assumere gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate.»;

i)

la Sezione 6 è sostituita dalla seguente:

«La stessa BCE e le BCN normalmente esercitano il potere di controllare e raccogliere le informazioni statistiche ogni qual volta non siano rispettati i requisiti minimi per la trasmissione, l'accuratezza, la conformità concettuale e le revisioni. Tali requisiti minimi sono stabiliti nell’allegato IV al regolamento BCE/2008/32.»;

j)

la Sezione 7 è sostituita dalla seguente:

«Poiché un regolamento, ai sensi dell’articolo 34.1 dello Statuto del SEBC, non attribuisce alcun diritto né impone alcun obbligo agli Stati membri con deroga (articolo 42,1 dello Statuto del SEBC) e alla Danimarca (articolo 2 del Protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca) e non è applicabile al Regno Unito (articolo 8 del Protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), il regolamento BCE/2008/32 è applicabile solo agli Stati membri partecipanti.

Tuttavia l’articolo 5 dello Statuto del SEBC concernente le competenze della BCE e delle BCN nel campo statistico e il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio sono applicabili a tutti gli Stati membri. Questo implica anche, in combinato disposto con il secondo e il terzo trattino dell’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, un obbligo per gli Stati membri non partecipanti di predisporre e attuare a livello nazionale tutte le misure che essi considerano appropriate al fine di realizzare la raccolta delle informazioni statistiche necessarie al rispetto dei requisiti di segnalazione delle informazioni statistiche fissati dalla BCE, e tempestivi preparativi nel settore statistico per diventare Stati membri partecipanti. Quest’obbligo è stato previsto espressamente nell’articolo 4 e nel considerando n. 17 del regolamento (CE) n. 2533/98. Per ragioni di trasparenza quest’obbligo speciale è richiamato nei considerando del regolamento BCE/2008/32.»;

k)

la tavola è sostituita dalla seguente:

«Tavola 1

Consistenze mensili (34)

VOCI DI BILANCIO

A. Residenti nazionali

B. Altri Stati membri partecipanti

C. Resto del mondo

D. n.a.c.

IFM (36)

Istituzioni diverse dalle IFM

IFM (36)

Istituzioni diverse dalle IFM

Totale

Banche

Operatori non bancari

 

Istituti di credito

di cui: enti creditizi soggetti ad obblighi di riserva, ECB e BCN

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri settori residenti

 

Istituti di credito

di cui: enti creditizi soggetti ad obblighi di riserva, ECB e BCN

Amministrazioni pubbliche (S.13)

Altri settori residenti

Amministrazione centrale (S.1311)

Altre amministrazioni pubbliche

Totale

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123 + S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al loro servizio (S.14 + S.15)

Amministrazione centrale (S.1311)

Altre amministrazioni pubbliche

Totale

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123 + S.124)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S.11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al loro servizio (S.14 + S.15)

 

di cui: Contorparti Centrali (37)

di cui: SV

 

di cui: Contorparti Centrali (37)

di cui: SV

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

(k)

(l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

PASSIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Biglietti e monete in circolazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Depositi

*

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

Fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di cui depositi trasferibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di cui fino a 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di cui prestiti sindacati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9e

Euro

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1e

A vista

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di cui depositi trasferibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2e

Con durata prestabilita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino a 1 anno

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.3e

Rimborsabili con preavviso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a tre mesi

 

 

 

 

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*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre tre mesi

 

 

 

 

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*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui oltre 2 anni (35)

*

 

*

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*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.4e

Operazioni di pronti contro termine

*

 

*

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*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

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*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9x

Valute estere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1x

A vista

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2x

Con durata prestabilita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino a 1 anno

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.3x

Rimborsabili con preavviso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fino a tre mesi

 

 

 

 

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oltre tre mesi

 

 

 

 

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*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui oltre 2 anni (35)

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

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*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

9.4x

Operazioni di pronti contro termine

*

 

*

*

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*

 

 

 

 

 

 

*

 

*

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*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

10

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari  (36)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Titoli di debito emessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Di cui fino a 2 anni e con garanzia sul capitale nominale sotto il 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

11x

valute estere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Di cui fino a 2 anni e con garanzia sul capitale nominale sotto il 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

12

Capitale e riserve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VOCI DI BILANCIO

A. Residenti nazionali

B. Altri Stati membri partecipanti

C. Resto del mondo

D. n.a.c.

IFM

Istituzioni diverse dalle IFM

IFM

Istituzioni diverse dalle IFM

Amministrazione pubblica (S.13)

Altri settori residenti

Amministrazione pubblica (S.13)

Altri settori residenti

Totale e)

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123 + S.124) f)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S. 11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al loro servizio (S.14 + S.15)

Totale p)

Altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari (S.123 + S.124) f)

Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125)

Società non finanziarie (S. 11)

Famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al loro servizio (S.14 + S.15)

 

di cui: Contorparti Centrali (37)

di cui: SV

Totale

Crediti al consumo

Crediti per l'acquisto di un'abit.

Altri crediti

 

di cui: Contorparti Centrali (37)

di cui: SV

Totale

Crediti al consumo

Crediti per l'acquisto di un'abitazione

Altri crediti

 

di cui: II/SdP (38)

 

di cui: II/SdP (38)

ATTIVITÀ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cassa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e.

di cui euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Crediti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 5 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: prestiti sindacati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: Pronti contro termine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e

di cui euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui: prestiti rotativi e scoperti di conto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui carte di credito ad uso ricorrente/di convenienza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di cui carte di credito esteso ad uso ricorrente/di convenienza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Titoli diversi da azioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3e

Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x

Valute estere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fino a 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oltre 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Azioni e altre partecipazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Capitale fisso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Altre attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.   l’appendice 6 è modificata come segue:

a)

le note 1 e 2 nella parte introduttiva del Capitolo 1 sono sostituite da quanto segue:

«(1)

Ciò si applica se una controparte non riesce a trasferire un ammontare sufficiente di attività sottostanti o di contante (quando sia il caso, con riferimento ai margini di garanzia) per regolare nel giorno del regolamento, o per garantire, mediante corrispondenti margini di garanzia sino alla scadenza dell'operazione, il contante che le è stato assegnato in un’operazione di immissione di liquidità, o se non riesce a trasferire un ammontare sufficiente di contante per regolare l’ammontare assegnato in un’operazione di assorbimento di liquidità.

(2)

Ciò si applica se una controparte non riesce a trasferire un ammontare sufficiente di attività sottostanti idonee o se non riesce a trasferire un ammontare sufficiente di contante per regolare l’importo concordato nelle transazioni bilaterali, o se non riesce a garantire, mediante corrispondenti margini di garanzia, una transazione bilaterale in essere in ogni momento sino alla scadenza.»

b)

il terzo paragrafo del Capitolo 1, lettera a) è sostituito dal seguente:

«Per le inadempienze alle norme relative all’utilizzo delle attività sottostanti (39), le sanzioni pecuniarie sono calcolate sulla base dell’ammontare delle attività non idonee (o che non possono essere utilizzate dalla controparte), che: 1) sono fornite dalla controparte a una banca centrale nazionale o alla BCE; ovvero 2) non vengono ritirate dalla controparte entro 20 giorni lavorativi dall’evento a partire dal quale le attività sono divenute non idonee oppure non più utilizzabili dalla controparte, moltiplicato per il coefficiente 1/360.

c)

il secondo paragrafo della Sezione 2.1 è sostituito dal seguente:

«Le suddette sanzioni pecuniarie e misure di sospensione saranno inoltre applicate, fatto salvo quanto stabilito nella sezione 2.3, a qualunque successiva inadempienza che avvenga entro ogni periodo di 12 mesi.»;

d)

il secondo paragrafo della sezione 2.2 è sostituito dal seguente:

«Le suddette sanzioni pecuniarie e misure di sospensione saranno inoltre applicate, fatto salvo quanto stabilito nella sezione 2.3, a qualunque successiva inadempienza che avvenga entro ogni periodo di 12 mesi.»


(1)  Si noti che le BCN degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica in conformità del trattato sul funzionamento dell’Unione europea mantengono i propri poteri nel campo della politica monetaria in base alla legislazione nazionale e non sono quindi coinvolte nella conduzione della politica monetaria unica.

(2)  In tutto il presente documento, il termine “BCN” fa riferimento alle banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica ai sensi del trattato.

(3)  Tale informazione è soggetta al requisito del segreto professionale di cui all’articolo 37 dello statuto del SEBC.

(4)  In tutto il presente documento, il termine “Stato membro” fa riferimento a uno Stato membro che ha adottato la moneta unica ai sensi del trattato.»;

(5)  Le diverse procedure per l’esecuzione delle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema, cioè aste standard, aste veloci e procedure bilaterali, sono specificate nel capitolo 5. Le aste standard si svolgono entro un termine massimo di 24 ore tra l’emanazione dell’annuncio e la comunicazione del risultato. Tutte le controparti che soddisfano i requisiti generali di idoneità indicati nel Capitolo 2.1 possono partecipare alle aste standard. Le aste veloci si svolgono normalmente nell’arco di 90 minuti. L’Eurosistema ha facoltà di selezionare un numero limitato di controparti per la partecipazione alle aste veloci. Il termine “procedure bilaterali” fa riferimento a tutti i casi in cui l’Eurosistema conduce un’operazione con un’unica controparte o con un numero ridotto di controparti, senza ricorrere a procedure d’asta. Le procedure bilaterali comprendono anche operazioni eseguite in borsa ovvero per il tramite di operatori di mercato.»;

(6)  La vigilanza armonizzata degli enti creditizi si fonda sulla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).»;

(7)  Quando sia il caso, con riferimento ai margini di garanzia.»;

(8)  I depositi a tempo determinato sono costituiti presso le BCN; questo varrebbe anche nel caso in cui tali operazioni dovessero essere effettuate a livello accentrato dalla BCE.»;

(9)  Relativamente all’emissione di certificati di debito della BCE, la BCE può decidere che le offerte siano espresse sotto forma di prezzo piuttosto che in termini di tasso di interesse. In questi casi, i prezzi dovranno essere espressi in termini di percentuale del valore nominale.

(10)  Negli swap in valuta a tasso variabile, devono essere dichiarati l’importo di valuta tenuto fisso che la controparte intende negoziare con l’Eurosistema e il livello pertinente di punti a termine.»;

(11)  O di regolare in contanti nel caso di operazioni di assorbimento della liquidità.»;

(12)  Il Consiglio direttivo della BCE può decidere che, in circostanze eccezionali, tali operazioni possano essere effettuate direttamente anche dalla BCE.»;

(13)  T si riferisce al giorno di negoziazione. Il calcolo della data di regolamento è da riferirsi esclusivamente alle giornate operative dell’Eurosistema.

(14)  Se la data di regolamento generalmente applicata per le operazioni di rifinanziamento principali o a più lungo termine coincide con una festività bancaria, la BCE può sceglierne una diversa, con possibilità di regolamento stesso giorno. Le date di regolamento per le operazioni di rifinanziamento principali o a più lungo termine vengono specificate in anticipo nel calendario delle operazioni d’asta dell’Eurosistema (cfr. Capitolo 5.1.2).»

(15)  Tale requisito non esclude i titoli garantiti da attività la cui struttura d’emissione includa due società veicolo e laddove il requisito della “vendita effettiva” sia soddisfatto in maniera tale che gli strumenti di debito emessi dalla seconda società veicolo siano direttamente o indirettamente garantiti dall’insieme originario di attività, e che tutti i flussi di cassa provenienti da attività che generano flussi di cassa siano trasferiti dalla prima alla seconda società veicolo.

(16)  Tale restrizione non comprende gli swaps utilizzati in transazioni con titoli garantiti da attività esclusivamente per fini di copertura dei rischi.

(17)  I titoli garantiti da attività che sono nella lista delle attività idonee negoziabili al 10 ottobre 2010 sono esentati dal rispetto di tali requisiti e rimangono idonei sino al 9 ottobre 2011.

(18)  Per una definizione cfr. il SEC 95.»;

(19)  Le obbligazioni garantite strutturate presentate prima del 10 ottobre 2010 che non siano conformi a tali criteri possono continuare ad essere utilizzate fino al 31 marzo 2011.»;

(20)  Per informazioni più dettagliate, cfr. il Capitolo 6.2.1.

(21)  Per informazioni più dettagliate, cfr. il Capitolo 6.2.2.

(22)  La qualità creditizia degli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti da società non finanziarie e privi di rating è determinata sulla scorta della fonte di valutazione scelta dalla rispettiva controparte, conformemente alle regole dell’ECAF per i crediti definite nel Capitolo 6.3.3. Per gli strumenti di debito negoziabili, sono stati modificati i seguenti criteri di idoneità: sede dell'emittente/del garante: area dell’euro; luogo di emissione: area dell’euro.»;

(23)  Per “Singola A” si intende un rating minimo a lungo termine pari a “A-” attribuito da Fitch o Standard & Poor's, o pari a “A3” attribuito da Moody's, oppure pari a “AL” attribuito da DBRS.

(24)  La direttiva CRD sui requisiti patrimoniali si intende come comprendente la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1) e la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201).

(25)  Per “Tripla A” si intende un rating di lungo periodo pari a “AAA” attribuito da Fitch, Standard & Poor’s o DBRS o un rating pari a “Aaa” attribuito da Moody's, o, se non è disponibile, un rating di breve periodo pari a “F1+” attribuito da Standard & Poor’s o un rating pari a “A-1+” attribuito da Standard & Poor's, o un rating pari a “R-1H” attribuito da DBRS.»;

(26)  Con riguardo al secondo rating ECAI, la valutazione all’emissione fa riferimento alla valutazione della qualità creditizia al momento della prima emissione o della pubblicazione da parte della ECAI.»;

(27)  Cfr. la nota 12 nel presente capitolo.»;

(28)  I criteri di accettazione sono elencati nel sito Internet della BCE (www.ecb.europa.eu).»;

(29)  Gli elenchi sono disponibili al pubblico sul sito Internet della BCE (www.ecb.europa.eu).»;

(30)  Qualora un’istituzione non abbia la sede centrale in uno Stato membro in cui sia stabilita, essa è tenuta a designare una filiale principale che sarà responsabile del rispetto della riserva dovuta aggregata di tutti gli insediamenti dell’istituzione in quello Stato.»;

(31)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.»;

(32)  GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.»;

(33)  GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.»;

(34)  Le Celle contrassegnate con un“*” sono utilizzate nel calcolo dell'aggregato soggetto a riserva. Rispetto ai titoli di debito, gli enti creditizi o presentano prova delle passività da escludere dall’aggregato soggetto a riserva o applicano una deduzione standardizzata di una percentuale fissa specificata dalla BCE. Le celle stampate sottilmente sono segnalate solo da enti creditizi soggetti agli obblighi di riserva. Cfr, anche le norme speciali sull'applicazione del regime di riserve minime nell'allegato III del regolamento BCE/2008/32.

(35)  La segnalazione di questa voce è facoltativa fino a nuova comunicazione.

(36)  I dati sotto questa voce potrebbero essere soggetti a procedure di raccolta statistica differenti, come deciso dalla BCN conformemente alle regole contenute nell'allegato I, parte 2, del regolamento BCE/2008/32.

(37)  Controparti centrali.

(38)  Imprenditore individuale/società di persone.»

(39)  Le seguenti disposizioni si applicano altresì laddove: a) la controparte abbia utilizzato attività non idonee o abbia fornito informazioni aventi un impatto negativo sul valore della garanzia, per esempio informazioni sull’importo in essere di un credito utilizzato, che risulta falso o è risultato tale o non è aggiornato; ovvero b) la controparte stia utilizzando attività non idonee a causa della sussistenza di stretti legami tra l'emittente/garante e la controparte.»;


ALLEGATO II

Le Sezioni 6.3 e 6.4 dell’appendice 2 dell’allegato I all’Indirizzo BCE/2000/7 sono modificate come segue:

1)   il quinto paragrafo del Capitolo 6.3.1 è sostituito dal seguente:

«Il valore di riferimento applicato dall’Eurosistema per stabilire il requisito minimo di elevati standard di credito (soglia di qualità creditizia) è definito in termini di una valutazione della qualità del credito pari al grado 3 in base alla scala di rating armonizzata dell’Eurosistema (1). L’Eurosistema considera una probabilità di inadempienza (probability of default, PD) oltre l’orizzonte temporale di un anno dello 0,40 %, soggetta a un riesame periodico, equivalente a una valutazione della qualità del credito pari al grado 3. L’ECAF adotta la definizione di inadempienza fornita dalla direttiva dell’UE relativa ai requisiti patrimoniali (2). L’Eurosistema pubblica il rating minimo che soddisfa la soglia di qualità creditizia per ogni ECAI accettata, senza assumere responsabilità riguardo alla propria valutazione dell’ECAI stessa. Tale valutazione è oggetto di un riesame periodico. Riguardo ai titoli garantiti da attività, il valore di riferimento applicato dall’Eurosistema per stabilire il requisito minimo di elevati standard di credito è definito in termini di una valutazione pari a una “tripla A” (3) all'emissione. Nel corso della durata del titolo garantito da attività, la soglia minima di qualità creditizia dell’Eurosistema pari al grado 2 della scala di rating armonizzata dell’Eurosistema (“singola A”) deve essere mantenuta (4). Con riguardo alle RMBD, il valore di riferimento applicato dall’Eurosistema per stabilire il requisito minimo di elevati standard di credito è definito in termini di una valutazione del grado 2 della qualità del credito nella scala di rating armonizzata dell’Eurosistema (“singola A”). L’Eurosistema considera una probabilità di inadempienza (probability of default, PD) oltre l’orizzonte temporale di un anno dello 0,10 %, soggetta a un riesame periodico, equivalente a una valutazione della qualità del credito pari al grado 2.

2)   il settimo paragrafo della Sezione 6.3.3 (l'unico paragrafo sotto il titolo «Strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui residenziali») è sostituito dal seguente:

«Gli elevati standard creditizi richiesti per i DGMR non negoziabili devono essere conformi al grado 2 della qualità del credito della scala di rating armonizzata dell’Eurosistema (5). Un quadro di riferimento specifico alle singole giurisdizioni per la valutazione creditizia di questi strumenti di debito sarà definito dalle BCN nelle regolamentazioni nazionali applicabili.

3)   il secondo e il terzo paragrafo del Capitolo 6.3.5 sono sostituiti dai seguenti:

«Il primo elemento del processo è la compilazione annuale, a cura del fornitore del sistema di valutazione, di un insieme statico di debitori idonei, formato da tutti i debitori dei settori societario e pubblico cui il sistema ha attribuito una valutazione del merito di credito che soddisfa la seguente condizione:

Insieme statico

Condizioni

Insieme statico per i gradi 1 e 2 della qualità del credito

PD(i,t) (6) ≤ 0,10 %

Insieme statico per il grado 3 della qualità del credito

0,10 % < PD(i,t) ≤ 0.40 %

Tutti i debitori che soddisfano una di tali condizioni all’inizio del momento t costituiscono l’insieme statico corrispondente al momento t. Al termine del periodo previsto di 12 mesi, viene calcolato il tasso di inadempienza effettivo per l’insieme statico di debitori al momento t. Su base annuale il fornitore del sistema di rating deve acconsentire a sottoporre all’Eurosistema il numero di debitori idonei compresi negli insiemi statici al momento t e il numero di quei debitori compresi nell’insieme statico (t) che sono risultati inadempienti nel successivo periodo di dodici mesi.»;

4)   il Capitolo 6.4.2 è modificato come segue:

a)

il quarto punto del paragrafo unico è sostituito dal seguente:

«Singoli strumenti inclusi nella categoria V sono soggetti a uno sconto unico del 16 %, a prescindere dalla scadenza o dalla struttura della cedola.»;

b)

il quinto punto del paragrafo unico è sostituito dal seguente:

«I singoli i titoli garantiti da attività, le obbligazioni bancarie garantite (le obbligazioni bancarie garantite di tipo jumbo, le obbligazioni bancarie garantite tradizionali e altre obbligazioni bancarie garantite) nonché gli strumenti di debito degli enti creditizi non garantiti, che sono teoricamente valutate in conformità al Capitolo 6.5 sono soggetti a uno scarto di garanzia aggiuntivo. Tale scarto di garanzia è applicato direttamente al livello della valutazione teorica del singolo strumento di debito sotto forma di diminuzione della valutazione del 5 %.»

c)

la tavola 6 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 6

Categorie di liquidità per le attività negoziabili (7)

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

Categoria V

Titoli di Stato

Titoli delle amministrazioni locali e regionali

Obbligazioni bancarie garantite tradizionali

Titoli di istituzioni creditizie (non garantiti)

Titoli garantiti da attività

Titoli di debito emessi da banche centrali (8)

Obbligazioni bancarie garantite jumbo (9)

Titoli di debito emessi da società non finanziarie e altri emittenti (10)

Titoli di debito emessi da società finanziarie diverse da enti creditizi (non garantiti)

 

 

Titoli emessi da agenzie (10)

Altre obbligazioni bancarie garantite (11)

 

 

 

Titoli emessi da enti sovranazionali

 

 

 

d)

il settimo punto del paragrafo unico è sostituito dal seguente:

«Lo scarto di garanzia applicato agli strumenti di debito negoziabili con cedola variabile compresi tra le categorie da I a IV (12) è lo stesso applicato agli strumenti con cedola fissa a vita residua fino a un anno appartenenti alla stessa categoria di liquidità.

e)

la tavola 7 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 7

Livelli degli scarti di garanzia applicati alle attività idonee negoziabili

 

 

Categorie di liquidità

Crediti qualità

Vita residua in anni

Categoria I

Categoria II (13)

Categoria III (13)

Categoria IV (13)

Categoria V (13)

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

cedola fissa

zero coupon

 

Gradi 1 e 2 (da AAA a A-) (14)

0-1

0,5

0,5

1,0

1,0

1,5

1,5

6,5

6,5

16

1-3

1,5

1,5

2,5

2,5

3,0

3,0

8,5

9,0

3-5

2,5

3,0

3,5

4,0

5,0

5,5

11,0

11,5

5-7

3,0

3,5

4,5

5,0

6,5

7,5

12,5

13,5

7-10

4,0

4,5

5,5

6,5

8,5

9,5

14,0

15,5

> 10

5,5

8,5

7,5

12,0

11,0

16,5

17,0

22,5

Grado 3 (da BBB+ a BBB-) (14)

0-1

5,5

5,5

6,0

6,0

8,0

8,0

15,0

15,0

Non idoneo

1-3

6,5

6,5

10,5

11,5

18,0

19,5

27,5

29,5

3-5

7,5

8,0

15,5

17,0

25,5

28,0

36,5

39,5

5-7

8,0

8,5

18,0

20,5

28,0

31,5

38,5

43,0

7-10

9,0

9,5

19,5

22,5

29,0

33,5

39,0

44,5

> 10

10,5

13,5

20,0

29,0

29,5

38,0

39,5

46,0

f)

la tavola 8 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 8

Livelli degli scarti di garanzia applicati agli strumenti di debito idonei negoziabili con cedole a tasso variabile (di tipo inverse floating) inclusi tra le categorie da I a IV

Qualità del credito

Scadenza residua (in anni)

Cedola di tipo inverse floater

Gradi 1 e 2 (da AAA a A-)

0-1

7,5

1-3

11,5

3-5

16,0

5-7

19,5

7-10

22,5

> 10

28,0

Grado 3 (da BBB+ a BBB-)

0-1

21,0

1-3

46,5

3-5

63,5

5-7

68,0

7-10

69,0

> 10

69,5»

5)   il Capitolo 6.4.3 è modificato come segue:

a)

i primi due punti del primo paragrafo sono sostituiti dai seguenti:

«I singoli crediti sono soggetti a specifici scarti di garanzia. Questi ultimi variano a seconda della vita residua, del tipo di interesse corrisposto (fisso o variabile) della categoria di qualità del credito e della metodologia di valutazione applicata dalla BCN (cfr. sezione 6.5), come illustrato nella tavola 9 (15).

Lo scarto di garanzia applicato ai crediti con tasso di interesse variabile è lo stesso applicato ai crediti con tasso di interesse fisso a vita residua fino a un anno corrispondenti alla stessa qualità del credito e alla stessa metodologia di valutazione (valutazione basata su un prezzo teorico assegnato dalla BCN o sul capitale nominale in essere assegnato dalla BCN). Il tasso è considerato variabile se indicizzato a un tasso di interesse di riferimento e se il corrispondente periodo di riadeguamento è inferiore o pari a un anno. I tassi con periodo di riadeguamento superiore a un anno sono considerati fissi, e la scadenza rilevante ai fini dell’applicazione dello scarto di garanzia è pari alla vita residua del credito.

b)

la tavola 9 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 9

Livelli degli scarti di garanzia applicati ai crediti con tassi di interesse fissi

 

 

Metodologia di valutazione

Qualità del credito

Scadenza residua (in anni)

Tasso fisso e valutazione basata su un prezzo teorico assegnato dalla BCN

Tasso fisso e valutazione basata capitale nominale in essere assegnato dalla BCN

Gradi 1 e 2

(da AAA a A-)

0-1

8,0

10,0

1-3

11,5

17,5

3-5

15,0

24,0

5-7

17,0

29,0

7-10

18,5

34,5

> 10

20,5

44,5

Grado 3

(da BBB+ a BBB-)

0-1

15,5

17,5

1-3

28,0

34,0

3-5

37,0

46,0

5-7

39,0

51,0

7-10

39,5

55,5

> 10

40,5

64,5»

c)

il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui residenziali il cui credito è valutato al grado 2 della qualità del credito nella scala di rating armonizzata dell’Eurosistema dell’Eurosistema sono soggetti ad uno scarto di garanzia pari al 24 %.»;

6)   l’appendice 2 è modificata come segue:

La definizione di «diminuzione della valutazione» è sostituita dalla seguente:

«Diminuzione della valutazione: una misura di controllo del rischio applicata alle attività sottostanti utilizzate in operazioni temporanee, nel senso che la banca centrale applica una riduzione del valore di mercato teorico dell’attività di una determinata percentuale prima di applicare un qualsiasi scarti di garanzia.»


(1)  La scala di rating armonizzata dell’Eurosistema è pubblicata sul sito Internet della BCE (www.ecb.europa.eu). Con una valutazione della qualità del credito pari al grado 3 si intende un rating di lungo termine “BBB-” attribuito da Fitch, Standard & Poor's, o “Baa3” attribuito da Moody’s ovvero “BBB” secondo DBRS.

(2)  La direttiva sui requisiti patrimoniali si intende come comprendente la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1) e la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201).

(3)  Per “Tripla A” si intende un rating minimo di lungo periodo “AAA” attribuito da Fitch, Standard & Poor’s o DBRS o un rating di “Aaa” attribuito da Moody's, o, in caso non sia disponibile, un rating di breve periodo di “F1+” attribuito da Standard & Poor’s oppure di “R-1H” secondo DBRS.

(4)  Per “Singola A” si intende un rating minimo di lungo periodo “A-” attribuito da Fitch, Standard & Poor's, o “A3” attribuito da Moody’s o “AL” secondo DBRS.»;

(5)  Come specificato nella scala di rating armonizzata dell'Eurosistema, pubblicata sul sito Internet della BCE (www.ecb.europa.eu).»;

(6)  PD(i,t) indica la probabilità di inadempienza assegnata dal sistema di valutazione al debitore i al momento t.

(7)  In linea generale, la classificazione dell’emittente determina la categoria di liquidità. Nondimeno, tutti i titoli garantiti da attività appartengono alla categoria V, indipendentemente dalla classificazione dell’emittente; le obbligazioni bancarie garantite di tipo jumbo appartengono alla categoria II, mentre le obbligazioni bancarie garantite tradizionali e altri strumenti di debito emessi da istituzioni creditizie ricadono nelle categorie III e IV.

(8)  I certificati di debito emessi dalla BCE e gli strumenti di debito emessi dalle BCN prima dell’adozione dell’euro nei rispettivi Stati membri sono stati classificati nella categoria di liquidità I.

(9)  Le obbligazioni bancarie garantite sono considerate jumbo soltanto quando il loro volume di emissione è pari almeno a 1 miliardo di EUR e quando minimo tre market-makers ne quotano con regolarità i corsi di acquisto e di vendita.

(10)  Soltanto le attività negoziabili emesse da soggetti classificati come agenzie dalla BCE sono incluse nella categoria di liquidità II. Le attività negoziabili emesse da altre agenzie sono ricomprese nella categorie III o IV, in base all’emittente e al tipo di attività.

(11)  Le obbligazioni garantite non-OICVM, comprese le obbligazioni garantite strutturate e le obbligazioni garantite con più emittenti sono incluse nella categoria di liquidità III.»;

(12)  Un pagamento di cedole è considerato variabile se la cedola è indicizzata a un tasso di interesse di riferimento e se il periodo di riadeguamento della cedola è inferiore o pari a un anno. I pagamenti cedolari con periodo di riadeguamento superiore a un anno sono considerati pagamenti fissi, con scadenza pari, ai fini dell’applicazione dello scarto di garanzia, alla vita residua dello strumento di debito.»;

(13)  I singoli i titoli garantiti da attività, le obbligazioni bancarie garantite (le obbligazioni bancarie garantite di tipo jumbo, le obbligazioni bancarie garantite tradizionali e altre obbligazioni bancarie garantite) nonché le obbligazioni bancarie non garantite che sono teoricamente valutate in conformità alla sezione 6.5 sono soggette a uno scarto di garanzia aggiuntivo. Tale scarto di garanzia è applicato direttamente al livello della valutazione teorica del singolo strumento di debito sotto forma di una diminuzione della valutazione del 5 %.

(14)  Rating specificati nella scala di rating armonizzata dell'Eurosistema, pubblicata sul sito Internet della BCE (www.ecb.europa.eu).»;

(15)  Gli scarti di garanzia per i crediti con tassi di interesse fissi sono applicabili anche ai crediti con tassi di interesse indicizzati all'inflazione.»;


ALLEGATO III

L’allegato II all’Indirizzo BCE/2000/7 è modificato come segue:

la Sezione I è modificata come segue:

1)

il punto 6, lettera p) è sostituito dal seguente:

«la controparte è sottoposta a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l’utilizzo imposte dalla UE ai sensi dell’articolo 75 del trattato; o»;

2)

il punto 6, lettera q), è sostituito dal seguente:

«la controparte è sottoposta a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l’utilizzo imposte da uno Stato membro; o»;

3)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«Le rilevanti disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN assicurano che allorché si verifica una situazione di inadempimento, la BCN è legittimata ad adottare le seguenti misure: a) sospendere, limitare o escludere la Controparte rispetto all’accesso alle operazioni di mercato aperto; b) sospendere, limitare o escludere la Controparte rispetto all’accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell'Eurosistema; c) risolvere tutti gli accordi e le transazioni in essere; oppure d) richiedere il rimborso anticipato di crediti non ancora scaduti o con scadenza indeterminata. La BCN può inoltre essere legittimata ad adottare le seguenti misure: a) utilizzare i depositi ricevuti dalla Controparte a compensazione dei propri crediti nei confronti di quest'ultima; b) sospendere l’adempimento di obbligazioni verso la Controparte finché non siano state soddisfatte le sue ragioni di credito verso la Controparte stessa; c) pretendere interessi di mora; oppure d) pretendere l’indennizzo delle perdite subite in seguito all’inadempimento della Controparte. Inoltre, le rilevanti disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN assicurano che al verificarsi di una situazione di inadempimento la BCN ha il potere giuridico di realizzare senza dilazioni tutte le attività fornite in garanzia, in modo da essere legittimata a recuperare il valore del credito accordato se la Controparte non ripiana sollecitamente la propria posizione debitoria. Al fine di garantire la uniforme attuazione delle misure imposte, il Consiglio direttivo della BCE può prevedere sanzioni, incluse la sospensione, limitazione o esclusione dall’accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti dell’Eurosistema.»


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