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Documento 32010D0008(01)
2010/483/EU: Decision of the European Central Bank of 27 July 2010 amending Decision ECB/2007/5 laying down the Rules on Procurement (ECB/2010/8)
2010/483/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 27 luglio 2010 , che modifica la decisione BCE/2007/5 recante la disciplina sugli appalti (BCE/2010/8)
2010/483/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 27 luglio 2010 , che modifica la decisione BCE/2007/5 recante la disciplina sugli appalti (BCE/2010/8)
GU L 238 del 9.9.2010, pagg. 14–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 14/04/2016; abrog. impl. da 32016D0002
9.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 238/14 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 27 luglio 2010
che modifica la decisione BCE/2007/5 recante la disciplina sugli appalti
(BCE/2010/8)
(2010/483/UE)
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.6,
vista la decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (1), in particolare l’articolo 19,
considerando quanto segue:
(1) |
Le soglie per le procedure pubbliche di aggiudicazione definite nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2) sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (3). La Banca centrale europea (BCE), sebbene non soggetta alla direttiva 2004/18/CE, intende appplicare le stesse soglie per le proprie procedure pubbliche di aggiudicazione. |
(2) |
Gli appalti di ricerca e sviluppo nel campo della sicurezza delle banconote richiedono misure di sicurezza speciali e non possono pertanto essere soggetti a procedure di aggiudicazione. Deve essere chiarito che tali appalti ricadono nell’eccezione prevista dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della decisione BCE/2007/5 (4). |
(3) |
In seguito ad una recente sentenza della Corte di giustiza dell’Unione europea (5), è necessario chiarire che le eccezioni per gli accordi di cooperazione tra la BCE e le banche centrali nazionali (BCN) e gli accordi di cooperazione tra la BCE e le istituzioni e organi dell’Unione, organizzazioni internazionali o agenzie governative comprendono non solo cooperazione nell’adempimento dei compiti di servizio pubblico ma anche cooperazione nei sevizi ausiliari all’adempimento di tali compiti. |
(4) |
Secondo recenti sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea (6), deve essere ulteriormente precisato il termine per sollevare eccezioni alle condizioni stabilite dalla BCE. |
(5) |
Per ragioni di trasparenza, e fatta salva la decisione BCE/2004/3 del 4 marzo 2004 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (7), i candidati e gli offerenti esclusi devono avere il diritto di ricevere copie di tutti i documenti interni relativi alla valutazione della loro candidatura od offerta e, a determinate condizioni, copie dei documenti relativi alla valutazione dell’offerta prescelta. |
(6) |
È necessario chiarire che in casi eccezionali debitamente giustificati, le proroghe di un contratto possono protarsi oltre la scadenza iniziale di un appalto. |
(7) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione BCE/2007/5, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La decisione BCE/2007/5 è modificata come segue:
1) |
all’articolo 1 è aggiunta la definizione seguente:
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2) |
l’articolo 2 è modificato come segue:
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3) |
all’articolo 4, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. Si applicano le seguenti soglie:
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4) |
l’articolo 6 è modificato come segue:
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5) |
all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Se un appalto è a tempo determinato, la sua durata può essere prorogata rispetto alla scadenza iniziale se sussistono le seguenti condizioni:
La totalità di tutte le proroghe non supera come regola la durata dell’appalto iniziale, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati.»; |
6) |
all’articolo 21, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. Se i candidati o gli offerenti ritengono incomplete, incoerenti o illegali le condizioni stabilite dalla BCE nel bando di gara, nell’invito ad offrire o nella documentazione allegata, o ritengono che la BCE o un altro candidato/offerente ha infranto le regole applicabili agli appalti, comunicano le proprie obiezioni alla BCE entro 15 giorni. Se le irregolarità riguardano il bando di gara o altri documenti inviati dalla BCE, il termine decorre dalla data di ricevimento della documentazione. In altri casi, il termine decorre dal momento in cui i candidati o gli offerenti vengono a conoscenza delle irregolarità o possano ragionevolmente venirne a conoscenza. La BCE può quindi correggere o integrare le condizioni o porre rimedio alle irregolarità come richiesto, ovvero rigettare la richiesta indicandone i motivi. Le eccezioni che non sono comunicate alla BCE entro 15 giorni non possono essere proposte in una fase più avanzata.»; |
7) |
all’articolo 28, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente: «3. Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, i candidati e gli offerenti possono richiedere alla BCE di fornire i motivi del rigetto delle proprie domande di partecipazione o delle loro offerte e di fornire copie di tutti i documenti relativi alla valutazione della loro domanda di partecipazione od offerta. Gli offerenti esclusi la cui offerta era ammissibile possono anche chiedere il nome del candidato aggiudicatario, così come le caratteristiche e i relativi vantaggi dell’offerta di quest’ultimo. Possono anche richiedere copie di tutti i documenti relativi alla valutazione del candidato aggiudicatario, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 4.»; |
8) |
all’articolo 30, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli offerenti possono richiedere alla BCE di fornire i motivi del rigetto della loro offerta e di fornire copie di tutti i documenti relativi alla valutazione della loro offerta.» |
Articolo 2
Entrata in vigore
1. La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2010.
2. Le procedure di aggiudicazione avviate prima dell’entrata in vigore della presente decisione sono portate a termine in conformità delle disposizioni della decisione BCE/2007/5 in vigore alla data di avvio della procedura di aggiudicazione. Ai fini della presente disposizione, si ritiene che una procedura di appalto abbia inizio il giorno della trasmissione del bando di gara alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o, nel caso in cui tale bando non sia necessario, il giorno in cui la BCE abbia invitato uno o più fornitori a presentare un’offerta.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 luglio 2010.
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.
(2) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
(3) GU L 314 dell'1.12.2009, pag. 64.
(4) GU L 184 del 14.7.2007, pag. 34.
(5) Causa C-480/06 Commissione/Repubblica federale di Germania, Raccolta 2009, pag. I-4747.
(6) Causa C-406/08 Uniplex (UK)/NHS Business Services Authority Raccolta 2010, pag. I-0000 e Causa C-456/08 Commissione/Irlanda, Raccolta 2010, pag. I-0000.
(7) GU L 80 del 18.3.2004, pag. 42.