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Documento 32007D0005(01)

2007/497/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 3 luglio 2007 , recante la disciplina sugli appalti (BCE/2007/5)

GU L 184 del 14.7.2007, pagg. 34–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 10 tomo 007 pag. 34 - 48

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 14/04/2016; abrogato e sostituito da 32016D0002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/497/oj

14.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 184/34


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 luglio 2007

recante la disciplina sugli appalti

(BCE/2007/5)

(2007/497/CE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto l’articolo 11.6 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (1), in particolare, l’articolo 19,

considerando quanto segue:

(1)

La Banca centrale europea (BCE) è tenuta all’osservanza del principio di efficienza in termini di costi e persegue il miglior rapporto qualità prezzo negli appalti di beni, servizi e lavori.

(2)

La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (2) («direttiva sugli appalti») e il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3) («regolamento finanziario») non si applicano alla BCE.

(3)

La BCE si attiene ai principi generali della normativa sugli appalti contenuti nella direttiva sugli appalti e nel regolamento finanziario,

DECIDE:

CAPITOLO I

REGOLE GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «appalti» si intendono i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra la BCE e uno o più fornitori aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

b)

per «appalti di lavori» si intendono gli appalti aventi per oggetto l’esecuzione o congiuntamente la progettazione e l’esecuzione di lavori. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;

c)

per «appalti di forniture» si intendono gli appalti diversi da quelli di cui alla lettera b) aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. Un appalto avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato «un appalto di forniture»;

d)

per «appalti di servizi» si intendono gli appalti diversi dagli appalti di lavori o di forniture aventi per oggetto la prestazione di servizi. Un appalto avente per oggetto sia prodotti che servizi è considerato un «appalto di servizi» quando il valore dei servizi in questione supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto. Un appalto avente per oggetto servizi che preveda attività legate ai lavori solo a titolo accessorio rispetto all’oggetto principale dell’appalto è considerato un appalto di servizi;

e)

per «accordo quadro» si intende un accordo concluso tra la BCE ed uno o più fornitori, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

f)

per «fornitore» si intende una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di opere, prodotti o servizi; un fornitore che ha presentato una domanda di partecipazione ad una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo è designato con il termine di «candidato». Un fornitore che ha presentato un’offerta è designato con il termine di «offerente»;

g)

per «procedura aperta» si intende una procedura di aggiudicazione dove ogni fornitore interessato può presentare un’offerta;

h)

per «procedura ristretta» si intende una procedura nella quale ciascun fornitore può chiedere di partecipare e in cui soltanto i candidati invitati dalla BCE possono presentare un’offerta;

i)

per «procedura negoziata» si intende una procedura nella quale la BCE consulta i fornitori da essa scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell’appalto;

j)

per «dialogo competitivo» si intende una procedura alla quale qualsiasi fornitore può chiedere di partecipare e nella quale la BCE avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità;

k)

per «sistema dinamico di acquisizione» si intende un processo di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze della BCE. Il sistema è limitato nel tempo ed è aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia fornitore che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un’offerta indicativa conforme al capitolato d’oneri;

l)

per «asta elettronica» si intende un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte, permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;

m)

per «invito ad offrire» si intende l’invito trasmesso a candidati o fornitori a presentare un’offerta e che precisa la procedura, le esigenze della BCE e i termini e le condizioni contrattuali;

n)

per «scritto» o «per iscritto» si intende qualsiasi espressione composta da parole o cifre che può essere letta, riprodotta e poi comunicata, e che può comprendere informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;

o)

per «giorni» si intendono i giorni di calendario.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   La BCE svolge procedure di appalto di fornitura, servizi e lavori per conto proprio in conformità delle norme contenute nella presente decisione.

2.   Conformemente alla presente decisione, la BCE può anche realizzare procedure comuni di aggiudicazione per conto proprio e per conto di una o più banche centrali nazionali (BCN) e/o per conto di istituzioni e organi comunitari e/o organizzazioni internazionali. In tali ipotesi, la BCE precisa nella documentazione di gara quali altre amministrazioni aggiudicatrici partecipano alla medesima procedura e il previsto schema delle relazioni contrattuali.

3.   La presente decisione non si applica ad appalti concernenti:

a)

la fornitura di servizi e di beni da parte delle BCN alla BCE nell’esercizio delle loro funzioni pubbliche connesse all’Eurosistema/SEBC;

b)

le procedure di appalto organizzate dalle BCN o da istituzioni e organi comunitari o organizzazioni internazionali alle quali la BCE prende parte, purché le regole che disciplinano tali procedure di appalto siano coerenti con i principi generali della normativa in materia di appalti;

c)

gli accordi con altre istituzioni o organi della Comunità o organizzazioni internazionali che la BCE conclude nell’esercizio delle proprie funzioni pubbliche;

d)

gli appalti di banconote che sono regolati dall’indirizzo BCE/2004/18, del 16 settembre 2004, sull’appalto di banconote in euro (4);

e)

l’emissione, la vendita, l’acquisto o il trasferimento di titoli o altri strumenti e i servizi finanziari relativi a tali operazioni;

f)

l’acquisto o la locazione, con qualsiasi modalità finanziaria, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

g)

i contratti di lavoro tra la BCE e il suo personale stipulati conformemente alle condizioni di impiego della BCE;

h)

i servizi di arbitrato e di conciliazione; e

i)

i servizi di ricerca e sviluppo, a meno che i risultati derivanti da tali servizi siano destinati esclusivamente ad uso della BCE e i servizi siano interamente retribuiti da quest’ultima.

Articolo 3

Principi generali

Ciascuna procedura di appalto è condotta in conformità dei principi generali di trasparenza e pubblicità, parità di accesso e di trattamento, così come dei principi di non discriminazione e leale concorrenza.

Articolo 4

Soglie

1.   Gli appalti il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore alle soglie di cui al paragrafo 3, sono aggiudicati in conformità delle procedure previste al capitolo II.

2.   Gli appalti il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia inferiore alle soglie sono aggiudicati in conformità delle procedure previste al capitolo III.

3.   Si applicano le seguenti soglie:

a)

211 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi;

b)

5 300 000 EUR per gli appalti di lavori.

Articolo 5

Calcolo del valore stimato di un appalto

1.   Il calcolo del valore di un appalto si basa sull’importo complessivo dovuto, al netto dell’IVA, come valutato dalla BCE. Il calcolo include tutti i costi accessori, in particolare i costi legati a clausole di opzione, rinnovi del contratto, retribuzioni premio, interessi, commissioni, spese di viaggio e alloggio, premi o pagamenti a candidati o offerenti.

2.   La stima deve risultare valida al momento in cui la BCE decide la procedura di appalto adeguata.

3.   Non è consentito frazionare un appalto al fine di eludere l’applicazione delle procedure previste nella presente decisione.

4.   Per il calcolo del valore stimato degli appalti di lavori, si tiene conto dei costi totali legati all’esecuzione del lavoro, incluso il valore delle forniture necessarie per l’esecuzione dei lavori che la BCE mette a disposizione dell’appaltatore. Sono inclusi anche i costi legati alla progettazione ed alla pianificazione se fanno parte dell’appalto di lavori.

5.   In relazione ai contratti per la fornitura continuativa di beni e servizi, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

a)

nel caso di appalti di durata determinata, il valore complessivo per la loro intera durata;

b)

nel caso di appalti di durata indeterminata, il valore mensile moltiplicato per 48.

6.   Nel caso di appalti successivi di forniture, servizi o lavori della stessa tipologia, il calcolo del valore stimato dell’appalto si basa sul valore complessivo attuale degli appalti successivi aggiudicati durante i 12 mesi precedenti. La stima viene corretta, dove possibile, al fine di tenere in considerazione le variazioni quantitative o di valore attese nei 12 mesi che seguono l’appalto iniziale.

7.   Se un appalto è suddiviso in più lotti, o se diversi appalti da aggiudicare sono strettamente connessi tra loro e hanno per oggetto i medesimi compiti, si considera il valore complessivo di tutti i lotti o singoli appalti. Se il valore complessivo è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 4, paragrafo 3, si applica a tutti i lotti e appalti la procedura definita nel capitolo II della presente decisione. La BCE può ricorrere, tuttavia, alla procedura di cui all’articolo 29 o, se applicabile, a quella di cui all’articolo 31, in relazione ai lotti/singoli appalti il cui valore stimato sia inferiore a 80 000 EUR, al netto dell’IVA, per forniture e servizi e inferiore a 1 milione di EUR, al netto dell’IVA, per lavori, purché il valore stimato complessivo di tutti i lotti esentati non ecceda il 20 % del valore stimato complessivo di tutti i lotti.

8.   Il valore dei contratti quadro si calcola sulla base del valore massimo stimato, al netto dell’IVA, di tutti gli appalti previsti per la durata complessiva dell’accordo quadro.

Articolo 6

Eccezioni

1.   Nelle ipotesi che seguono la BCE può aggiudicare un appalto direttamente ad un fornitore oppure derogare a specifici obblighi procedurali:

a)

quando, per ragioni inderogabili, l’appalto può essere affidato solamente ad uno specifico fornitore. Tali ragioni possono essere di natura tecnica, artistica o giuridica, ma non di natura economica;

b)

quando, per ragioni di urgenza estrema derivante da eventi non prevedibili dalla BCE, i termini per le procedure di appalto non possono essere rispettati;

c)

quando la BCE ha qualificato l’appalto come segreto o quando l’esecuzione dell’appalto richiede l’adozione di speciali misure di sicurezza, conformemente a quanto stabilito dalle regole di sicurezza della BCE, ovvero quando ciò è necessario ai fini della tutela di interessi essenziali della BCE;

d)

in caso di forniture, quando i prodotti di cui si tratta sono fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo; la presente disposizione non si estende alla produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale o ad ammortizzare i costi di ricerca e sviluppo;

e)

per l’acquisto di forniture a condizioni di particolare vantaggio da un fornitore che sta liquidando in maniera definitiva la propria attività, dal curatore fallimentare o dal liquidatore di un fallimento, di un concordato con i creditori o di una procedura analoga prevista da leggi o regolamenti nazionali.

2.   Indipendentemente dal valore dell’appalto, la BCE può aggiudicare un appalto conformemente all’articolo 29 se l’oggetto principale dell’appalto rientra in uno dei seguenti servizi:

a)

servizi alberghieri o di ristorazione;

b)

servizi legali;

c)

servizi di collocamento del personale e di fornitura;

d)

servizi investigativi e di sicurezza;

e)

servizi di istruzione e formazione tecnica e professionale;

f)

servizi ricreativi, culturali e sportivi.

Articolo 7

Durata e proroghe

1.   Di regola la durata di un appalto non supera i quattro anni, salvo in casi debitamente motivati.

2.   Se un appalto è a tempo determinato, la sua durata può essere prorogata rispetto alla scadenza iniziale se sussistono le seguenti condizioni:

a)

il bando di gara o, nel caso di una procedura a norma del capitolo III, la richiesta di offerta, prevedano la possibilità di proroga;

b)

le eventuali proroghe siano debitamente motivate; e

c)

le eventuali proroghe siano state considerate nel calcolare il valore dell’appalto ai sensi dell’articolo 5 della presente decisione.

La totalità di tutte le proroghe non supera la durata dell’appalto iniziale.

3.   Altrimenti, la durata di un appalto a tempo determinato può essere prorogata solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 6.

Articolo 8

Forniture, servizi e lavori addizionali

1.   La BCE può richiedere forniture, servizi o lavori addizionali all’operatore economico al quale era stato aggiudicato l’appalto iniziale, quando:

a)

la documentazione di gara prevede la possibilità di forniture, servizi o lavori addizionali; e

b)

le forniture, i servizi o i lavori addizionali sono stati presi in considerazione nel calcolare il valore dell’appalto conformemente all’articolo 5 della presente decisione.

2.   Inoltre, la BCE può richiedere al contraente originario forniture, servizi o lavori addizionali che si rendono necessari per il perseguimento degli scopi dell’appalto a seguito di circostanze impreviste, laddove:

a)

le forniture, i servizi o i lavori addizionali non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall’appalto iniziale senza gravi inconvenienti; o

b)

le forniture, i servizi o i lavori addizionali, sebbene separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari affinché questo venga portato a termine.

Ad ogni modo, l’importo complessivo di forniture, servizi o lavori addizionali non supera di norma il 50 % dell’importo dell’appalto iniziale.

3.   Se le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2 non sono soddisfatte, gli appalti di forniture, servizi o lavori addizionali possono essere aggiudicati solo in base a quanto stabilito agli articoli 4 e 6 della presente decisione.

CAPITOLO II

PROCEDURE PUBBLICHE DI AGGIUDICAZIONE

SEZIONE 1

Tipi di procedure

Articolo 9

Aspetti generali

1.   La BCE aggiudica gli appalti il cui valore stimato supera l’importo delle soglie sopra definite mediante procedura aperta. In casi motivati, la BCE può ricorrere a una procedura ristretta, a una procedura negoziata o a un dialogo competitivo alle condizioni sotto indicate.

2.   La BCE può anche predisporre contratti quadro o sistemi dinamici di acquisizione aggiudicando in tal modo appalti in conformità delle condizioni definite rispettivamente agli articoli 15 e 16.

3.   Le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere integrate attraverso un’asta elettronica come descritto all’articolo 17.

4.   La BCE può bandire concorsi di progettazione. La procedura per i concorsi di progettazione è definita nel bando di concorso e soddisfa i principi generali previsti per i medesimi.

Articolo 10

Pubblicazione di opportunità di appalto

1.   Quando la BCE intende realizzare una procedura di aggiudicazione conformemente alle regole definite nel presente capitolo II pubblica un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito Internet della BCE. Se del caso, la BCE ne dà pubblicità su altri mezzi di comunicazione idonei. Gli annunci sul sito Internet e/o su altri mezzi di comunicazione non devono precedere la pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale. In caso di discrepanze tra le diverse versioni del bando, la versione facente fede e prevalente rispetto alle altre è quella pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

2.   La BCE può, inoltre, pubblicare un avviso di preinformazione indicando il valore stimato complessivo degli appalti, per categoria di servizi o gruppi di prodotti, e le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori che essa intende aggiudicare durante un esercizio di bilancio. In tale caso, conformemente a quanto stabilito nell’articolo 18, paragrafo 4, i termini per la presentazione delle domande e delle offerte possono essere abbreviati per tutti gli appalti indicati nell’avviso.

Articolo 11

Procedura aperta

1.   Un volta pubblicato un bando di gara, tutti i fornitori interessati possono richiedere l’invio dell’invito ad offrire se questo non è reso disponibile attraverso mezzi elettronici. La BCE fornisce l’invito ad offrire entro sei giorni dal ricevimento della richiesta laddove la stessa sia stata effettuata in tempo utile prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2.   Gli offerenti interessati presentano le proprie offerte entro la scadenza prevista dalla BCE allegando tutta la documentazione richiesta dalla BCE.

3.   La BCE aggiudica l’appalto all’offerente che meglio soddisfa i criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara/invito ad offrire.

Articolo 12

Procedura ristretta

1.   La BCE può utilizzare la procedura ristretta se:

a)

le esigenze della BCE possono essere definite con precisione tale da consentire la comparazione di tutte le offerte e l’aggiudicazione dell’appalto senza ulteriori negoziazioni con gli offerenti; e

b)

è necessario limitare il numero delle offerte per ragioni di ordine amministrativo o legate alla natura dell’appalto.

2.   Una volta pubblicato un bando di gara, i fornitori interessati possono presentare domanda di partecipazione alla procedura ristretta. Essi devono presentare le proprie domande entro il termine specificato nel bando di gara e produrre la documentazione richiesta dalla BCE.

3.   La BCE verifica l’idoneità dei candidati e valuta le domande di partecipazione in base ai criteri di selezione definiti nel bando di gara. La BCE invita a presentare un’offerta almeno cinque candidati idonei, se sussiste un numero sufficiente di candidati che soddisfano i criteri di selezione. L’invito ad offrire è trasmesso per iscritto e contemporaneamente a tutti i candidati invitati a presentare un’offerta.

4.   Gli offerenti invitati presentano la propria offerta entro la scadenza stabilita dalla BCE e producono tutta la documentazione da questa richiesta.

5.   La BCE aggiudica l’appalto all’offerente che meglio soddisfa i criteri di aggiudicazione stabiliti nell’invito ad offrire.

Articolo 13

Procedura negoziata

1.   La BCE può utilizzare una procedura negoziata nei seguenti casi eccezionali:

a)

qualora si tratti di lavori, forniture o servizi la cui natura o i cui rischi non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi; o

b)

quando la natura dei servizi renda impossibile stabilire le specifiche dell’appalto con una precisione sufficiente da permettere di aggiudicare l’appalto selezionando l’offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta.

2.   La BCE può anche impiegare la procedura negoziata quando non sia stata presentata alcuna offerta accettabile in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate. La BCE non è tenuta alla pubblicazione di un nuovo bando di gara se include nella procedura negoziata esclusivamente tutti gli offerenti che hanno preso parte alla precedente procedura, hanno soddisfatto i criteri di selezione e hanno presentato le proprie offerte conformemente ai requisiti formali di gara. Se non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta che soddisfi i requisiti formali di gara, la BCE può anche iniziare una procedura negoziata senza bando conformemente all’articolo 29.

3.   Una volta pubblicato un bando di gara, i fornitori interessati possono presentare domanda di partecipazione alla procedura negoziata. Questi devono presentare la propria domanda entro il termine specificato nel bando di gara e produrre la documentazione richiesta dalla BCE.

4.   La BCE verifica l’idoneità dei candidati e valuta le domande di partecipazione in base ai criteri di selezione definiti nel bando di gara. La BCE invita almeno tre candidati idonei che soddisfano i criteri di selezione a presentare un’offerta, se sussiste un numero sufficiente di candidati che soddisfano tali criteri di selezione. L’invito ad offrire è trasmesso per iscritto contemporaneamente a tutti i candidati invitati a presentare un’offerta.

5.   A seguito della valutazione delle offerte, la BCE può negoziare con gli offerenti al fine di ricondurre le offerte di questi in linea con le sue necessità. La BCE può avviare le negoziazioni:

a)

con l’offerente che occupa il primo posto in graduatoria. Se le negoziazioni con quest’ultimo falliscono, la BCE può ricominciare le negoziazioni con l’offerente che occupa il successivo posto in graduatoria; o

b)

contemporaneamente con tutti gli offerenti che abbiano presentato un’offerta che fondamentalmente soddisfi le necessità tecniche e commerciali della BCE. In tale caso, il numero di offerenti ammessi alle negoziazioni può essere ridotto in fasi successive a seguito dell’applicazione dei criteri di aggiudicazione definiti nel bando di gara o nell’invito ad offrire.

Prima dell’inizio delle negoziazioni, la BCE informa tutti gli offerenti relativamente alle modalità con le quali queste verranno condotte.

6.   Le negoziazioni possono riguardare le offerte tecniche, le offerte commerciali degli offerenti, nonché i termini e le condizioni contrattuali, purché l’ambito della procedura di aggiudicazione non sia sostanzialmente modificato. La BCE può altresì invitare gli offerenti a presentare un’offerta modificata. Durante le negoziazioni, la BCE garantisce parità di trattamento a tutti gli offerenti invitati.

7.   Una volta chiuse le negoziazioni, la BCE aggiudica l’appalto all’offerente che meglio soddisfa i criteri di aggiudicazione definiti nel bando di gara o nell’invito ad offrire.

Articolo 14

Dialogo competitivo

1.   La BCE può utilizzare un dialogo competitivo nel caso di appalti particolarmente complessi in cui non sia possibile definire le necessità della BCE in modo tale che l’appalto possa essere aggiudicato attraverso una procedura aperta o ristretta.

2.   Una volta pubblicato il bando di gara, i fornitori interessati possono proporre domanda di partecipazione al dialogo. Questi devono presentare le proprie domande di partecipazione entro il termine specificato nel bando di gara e produrre la documentazione richiesta dalla BCE.

3.   La BCE verifica l’idoneità dei candidati e valuta le domande di partecipazione in base ai criteri di selezione definiti nel bando di gara. La BCE invita almeno tre candidati idonei a partecipare al dialogo e trasmette loro la richiesta di proposta che precisa le necessità della BCE. Lo scopo del dialogo è di identificare e definire la soluzione più idonea a soddisfare le necessità della BCE. La BCE può discutere tutti gli aspetti dell’appalto con i candidati scelti.

4.   Durante il dialogo, la BCE assicura a tutti i candidati parità di trattamento. Inoltre, la BCE non può rivelare agli altri candidati le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato che partecipa al dialogo competitivo senza il suo consenso scritto.

5.   La BCE prosegue il dialogo fino a che essa non sia in grado di individuare, se del caso anche dopo averle confrontate, la o le soluzioni che possono soddisfare le sue necessità. Se previsto nel bando di gara o nella richiesta di proposta, la BCE può condurre il dialogo in fasi successive al fine di ridurre il numero delle soluzioni da discutere durante la fase di dialogo. La BCE seleziona le soluzioni da esaminare attraverso l’applicazione dei criteri di aggiudicazione definiti nel bando di gara o nella richiesta di proposta.

6.   Dopo aver dichiarato concluso il dialogo, la BCE invita i candidati che vi hanno preso parte a presentare le proprie offerte definitive sulla base delle soluzioni presentate e precisate durante il dialogo.

7.   La BCE valuta le offerte ricevute in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara o nella richiesta di proposta. La BCE può richiedere agli offerenti di chiarire o precisare taluni aspetti delle loro offerte o di confermare gli impegni in esse contenuti, purché ciò non abbia l’effetto di modificare aspetti sostanziali dell’offerta e non rischi di falsare la concorrenza o comportare discriminazioni. Una volta completata la valutazione, la BCE aggiudica l’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 15

Accordi quadro

1.   La BCE può utilizzare accordi quadro quando conclude regolarmente appalti di forniture, servizi o lavori analoghi senza essere in grado di definire i tempi esatti di consegna e/o le necessità in dettaglio.

2.   Ai fini della conclusione di un appalto che costituisce un accordo quadro, la BCE segue le procedure sopra descritte per tutte le fasi fino all’aggiudicazione dell’accordo quadro. Se la BCE intende concludere un accordo quadro con diversi fornitori, essa aggiudica almeno tre accordi, purché vi sia un numero sufficiente di fornitori che soddisfi i criteri di selezione e di aggiudicazione. Il bando di gara precisa l’ambito e il numero di accordi quadro da aggiudicare.

Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in conformità delle procedure definite nel presente articolo.

3.   Quando un accordo quadro è concluso con un unico fornitore, gli appalti basati su tale accordo sono aggiudicati nei limiti delle condizioni fissate dall’accordo quadro. Nella misura in cui ciò sia necessario, la BCE può richiedere per iscritto al fornitore di integrare l’offerta inizialmente presentata. Tali offerte integrative non devono comportare variazioni sostanziali dei termini e delle condizioni dell’accordo quadro.

4.   Quando gli accordi quadro sono conclusi con diversi fornitori, gli appalti possono essere aggiudicati:

a)

applicando i criteri stabiliti negli accordi quadro senza riaprire una gara; o

b)

qualora tali criteri non siano precisati, la BCE può riaprire una gara tra i fornitori con i quali sia in essere un accordo quadro.

In quest’ultimo caso, la BCE aggiudica l’appalto conformemente alla seguente procedura:

la BCE invita i fornitori per iscritto a presentare un’offerta nei termini specificati nella richiesta di proposta. La richiesta di proposta precisa anche i criteri sulla base dei quali l’appalto sarà aggiudicato,

i fornitori devono presentare le proprie offerte per iscritto entro il termine stabilito dalla BCE, e

la BCE aggiudica l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione precisati nella richiesta di proposta.

Articolo 16

Sistema dinamico di acquisizione

1.   La BCE può procurare beni, servizi e lavori di uso corrente attraverso il sistema dinamico di acquisizione. Se non diversamente specificato nel presente articolo, la procedura segue le regole che disciplinano la procedura aperta.

2.   Ai fini dell’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, la BCE:

a)

pubblica un bando di gara precisando che si utilizza un sistema dinamico di acquisizione e inserendo un riferimento all’indirizzo Internet dove possono essere reperite le condizioni d’offerta;

b)

offre attraverso mezzi elettronici, dalla pubblicazione del bando e fino al termine del sistema, l’accesso libero, diretto e completo alle condizioni d’offerta e a qualsiasi documento complementare; e

c)

indica nelle condizioni d’offerta, tra l’altro, i criteri di selezione e di aggiudicazione, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l’attrezzatura elettronica utilizzata, nonché i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione.

3.   Per tutta la sua durata, il sistema è aperto a qualsivoglia fornitore che soddisfi i criteri di selezione e abbia presentato un’offerta indicativa conforme alle condizioni d’offerta. Gli offerenti possono migliorare le proprie offerte indicative in ogni momento, purché queste continuino a soddisfare le condizioni d’offerta. Non possono essere posti a carico degli offerenti contributi di carattere amministrativo.

4.   Al ricevimento delle offerte indicative, la BCE verifica, entro un termine ragionevole, l’idoneità degli offerenti e il soddisfacimento dei criteri di selezione. Essa controlla anche se le offerte indicative soddisfano le condizioni d’offerta. La BCE informa gli offerenti al più presto in merito alla loro ammissione o meno a partecipare al sistema dinamico di acquisizione.

5.   Ogni specifico appalto il cui valore superi la soglia definita di cui all’articolo 4, paragrafo 3, è oggetto di un separato invito ad offrire. Prima di emettere tale invito, la BCE pubblica un bando di gara semplificato nella Gazzetta ufficiale invitando tutti i fornitori interessati a presentare un’offerta indicativa, entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni dalla data di invio del bando in forma semplificata. La BCE non può procedere all’aggiudicazione fino a quando essa non abbia terminato la valutazione di tutte le offerte indicative pervenute entro il suddetto termine.

6.   Al completamento della valutazione, la BCE invita tutti gli offerenti ammessi al sistema a presentare un’offerta entro un tempo ragionevole. La BCE aggiudica l’appalto all’offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara per l’istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Se del caso, questi criteri possono essere formulati più precisamente nell’invito ad offrire.

7.   Se il valore di uno specifico appalto è inferiore alla soglia di cui all’articolo 4, paragrafo 3, la BCE può invitare cinque o tre offerenti ammessi al sistema conformemente alla procedura definita nell’articolo 29.

8.   Un sistema dinamico di acquisizione non può durare più di quattro anni, eccetto in casi dovutamente giustificati.

Articolo 17

Aste elettroniche

1.   Esclusi i casi di dialogo competitivo, la BCE può integrare le procedure di aggiudicazione di cui sopra attraverso un’asta elettronica, purché le specifiche dell’appalto possano essere fissate in maniera precisa.

L’asta elettronica riguarda:

a)

unicamente i prezzi, quando l’appalto è aggiudicato al prezzo più basso; o

b)

i prezzi e/o i nuovi valori degli elementi delle offerte indicati nel capitolato d’oneri, quando l’appalto è aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa.

2.   Se la BCE intende ricorrere ad un’asta elettronica, lo indica nel bando di gara. Inoltre, l’invito ad offrire contiene, tra l’altro, le seguenti informazioni:

a)

gli elementi i cui valori saranno oggetto dell’asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;

b)

i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche dell’oggetto dell’appalto;

c)

le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell’asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;

d)

le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell’asta elettronica;

e)

le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;

f)

le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato, nonché sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

3.   L’asta elettronica può essere avviata solo dopo la presentazione e la valutazione iniziale delle offerte. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica ad offrire nuovi prezzi e/o nuovi valori; l’invito contiene tutte le informazioni rilevanti sul collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l’ora di inizio dell’asta elettronica. L’asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

4.   Quando l’aggiudicazione avviene in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’invito è corredato del risultato della valutazione completa dell’offerta dell’interessato. L’invito precisa altresì la formula matematica da utilizzare nell’asta elettronica per determinare le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa, come indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri; a tal fine le eventuali forcelle devono tuttavia essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate le varianti, per ciascuna variante è fornita una formula separata.

5.   Nel corso di ogni fase dell’asta elettronica, la BCE comunica in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni sufficienti a consentire loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Essa può anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato d’oneri. La BCE può inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti a quella fase dell’asta; tuttavia, in nessun caso essa può rendere nota l’identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell’asta elettronica.

6.   La BCE dichiara conclusa un’asta elettronica dopo la scadenza del termine precisato nell’invito a partecipare all’asta. Il termine può consistere in una data e un’ora determinate oppure in un lasso di tempo che deve trascorrere dalla presentazione dell’ultima offerta contenente un nuovo prezzo o nuovo valore. La BCE specifica nell’invito la tempistica per tutte le aste poste in essere in diverse fasi.

7.   Dopo aver dichiarato conclusa l’asta elettronica, la BCE aggiudica l’appalto in funzione del risultato dell’asta elettronica.

Articolo 18

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte

1.   Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, la BCE tiene conto, in particolare, della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2.   Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

3.   Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo:

a)

il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 37 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara; e

b)

il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 40 giorni dalla data dell’invio dell’invito ad offrire.

4.   Nei casi in cui la BCE ha pubblicato un avviso di preinformazione conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, che è stato inviato almeno 52 giorni prima del bando di gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere ridotto, di norma, a 36 giorni e comunque mai meno di 22 giorni.

5.   Qualora i bandi di gara siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione può essere ridotto di sette giorni.

6.   Una riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte è possibile qualora la BCE offra l’accesso libero e diretto per via elettronica all’invito ad offrire a decorrere dalla pubblicazione del bando di gara e se il testo del bando specifica l’indirizzo Internet al quale è possibile reperire la documentazione. Detta riduzione è cumulabile con quella prevista al paragrafo 5.

7.   Se, in una procedura aperta, l’invito ad offrire, sebbene richiesto in tempo utile, non è fornito entro sei giorni, ovvero quando le offerte possono essere formulate solo dopo una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati all’invito ad offrire, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo che tutti i fornitori abbiano il tempo sufficiente per predisporre le offerte.

8.   Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, qualora l’urgenza renda impossibile rispettare i termini previsti nel presente articolo, la BCE può porre in essere una procedura accelerata. In tali casi si applicano i seguenti termini minimi:

a)

un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, o a 10 giorni se il bando è stato trasmesso per via elettronica, secondo il formato e le modalità di trasmissione dei bandi; e

b)

un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 10 giorni dalla data di ricezione dell’invito ad offrire.

9.   Prima della scadenza, la BCE può prorogare i termini stabiliti dal bando di gara o nella documentazione di gara, nei casi in cui essa modifica la documentazione di gara o in altri casi debitamente motivati.

SEZIONE 2

Svolgimento della procedura

Articolo 19

Comunicazioni a candidati e offerenti

1.   Durante la procedura di aggiudicazione, i candidati e gli offerenti comunicano solo con la(e) persona(e) di riferimento indicate dalla BCE. La BCE specifica nel bando di gara e/o nell’invito ad offrire i mezzi di comunicazione da utilizzare. I mezzi di comunicazione sono comunemente disponibili e di carattere non discriminatorio.

2.   I candidati/gli offerenti presentano le proprie domande di partecipazione/offerte per iscritto conformemente ai requisiti stabiliti nel bando di gara/invito ad offrire.

3.   La BCE può condurre procedure di aggiudicazione per via elettronica in linea con i requisiti generali stabiliti per gli appalti per via elettronica, come precisato nell’articolo 42 della direttiva sugli appalti in combinato disposto con l’allegato X della medesima. In tale caso, il bando di gara specifica, in particolare, i requisiti formali che i candidati/offerenti devono osservare e la modalità di accesso alla piattaforma elettronica. La BCE può stabilire che vengano accettate solo domande di partecipazione/offerte presentate per via elettronica.

4.   I candidati o gli offerenti possono presentare alla BCE, per iscritto, domande concernenti il bando di gara, l’invito ad offrire o la documentazione da allegare in conformità delle condizioni definite nel bando di gara o nell’invito ad offrire. La BCE risponde a tali quesiti entro un termine ragionevole e comunica le risposte a tutti i candidati/offerenti in maniera anonima se tali risposte sono rilevanti per ciascuno di essi.

5.   La BCE garantisce che le informazioni fornite dai candidati e dagli offerenti siano trattate ed archiviate in conformità con i principi di riservatezza e, nella misura in cui siano stati forniti dati personali, in conformità con il regolamento (CE) n. 45/2001 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei dati personali.

Articolo 20

Richiesta di documentazione e chiarimenti integrativi

Dopo l’apertura delle domande di partecipazione o delle offerte, la BCE può richiedere ai candidati e agli offerenti di integrare la documentazione fornita o di chiarire specifici punti. Tali richieste non devono comportare una distorsione della concorrenza o trattamenti iniqui tra i candidati/offerenti e non devono condurre ad un’alterazione delle condizioni delle domande di partecipazione o delle offerte.

Articolo 21

Rettifiche della documentazione di gara

1.   Se, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, la BCE riscontra un errore, un’imprecisione o un’omissione o qualsiasi altro errore nel testo del bando di gara, dell’invito ad offrire o nella documentazione allegata, essa rettifica l’errore e ne informa tutti i candidati o offerenti in maniera appropriata.

2.   Se i candidati o gli offerenti ritengono incomplete, incoerenti o illegali le condizioni stabilite dalla BCE nel bando di gara, nell’invito ad offrire o nella documentazione allegata, comunicano le proprie riserve, per iscritto, alla BCE. I candidati/offerenti devono comunicare le proprie riserve senza immotivato ritardo non appena vengano, o possano venire, a conoscenza delle irregolarità. La BCE può quindi correggere o integrare le condizioni come richiesto ovvero rigettare la richiesta indicandone le ragioni. Le eccezioni relative ai requisiti prescritti dalla BCE non comunicate alla medesima entro un termine ragionevole non possono essere proposte in una fase più avanzata.

Articolo 22

Invito ad offrire

1.   Di regola, l’invito ad offrire, contiene almeno:

a)

un riferimento al bando di gara pubblicato;

b)

i requisiti formali di gara, in particolare il termine per la ricezione delle offerte, l’indirizzo al quale le offerte devono essere inviate, la lingua o le lingue nelle quali le offerte devono essere predisposte, la forma nella quale l’offerta deve essere presentata e il periodo di validità di un’offerta;

c)

le opzioni integrative relative ai lavori, i servizi e le forniture addizionali, così come il numero di possibili rinnovi e proroghe, laddove previsti;

d)

l’elenco dei documenti che gli offerenti sono tenuti a presentare; e

e)

la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell’appalto o, se del caso, l’ordine di importanza decrescente di tali criteri, se questi non figurano nel bando di gara.

2.   All’invito ad offrire sono allegati:

a)

una copia del capitolato d’oneri che definisca le necessità della BCE o, nel caso di dialogo competitivo, una copia della richiesta di proposta che definisca le necessità della BCE;

b)

una copia della bozza di appalto, delle condizioni generali di contratto della BCE oppure del documento che specifichi le caratteristiche fondamentali dell’appalto; e

c)

qualsiasi altro documento che la BCE consideri rilevante.

Se tali documenti sono resi disponibili per via elettronica, l’invito ad offrire specifica le modalità con le quali gli offerenti possono accedervi.

SEZIONE 3

Valutazione

Articolo 23

Principi generali

1.   La BCE valuta tutte le offerte in base ai criteri di aggiudicazione di cui all’articolo 26 dopo avere:

verificato i requisiti formali dell’offerta,

verificato l’idoneità degli offerenti ai sensi dell’articolo 24, e

valutato il soddisfacimento dei criteri di selezione di cui all’articolo 25.

2.   La BCE aggiudica l’appalto all’offerente che meglio soddisfa i criteri di aggiudicazione.

3.   Le domande di partecipazione e le offerte non sono aperte prima della scadenza del termine per la presentazione. Le domande di partecipazione e le offerte sono aperte in presenza di almeno due membri del personale e l’apertura è verbalizzata. A meno che non sia diversamente specificato, i candidati e gli offerenti non possono partecipare all’apertura.

4.   Il processo di valutazione e il suo esito sono documentati in una relazione di valutazione.

Articolo 24

Idoneità di candidati/offerenti

1.   Fatte salve le disposizioni dei paragrafi successivi, tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite nell’UE possono partecipare a procedure di appalto. Le procedure di aggiudicazione sono altresì accessibili a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in un paese terzo che abbia ratificato l’accordo sugli appalti pubblici dell’Organizzazione mondiale del commercio o abbia concluso con l’UE un accordo bilaterale sugli appalti, alle condizioni stabilite nei predetti accordi. I fornitori di altri paesi terzi possono essere ammessi a partecipare in base all’esclusiva discrezionalità della BCE.

2.   I raggruppamenti temporanei di fornitori possono partecipare alle procedure di appalto alle condizioni stabilite nel bando di gara o nell’invito ad offrire. La BCE può richiedere che i raggruppamenti temporanei adottino una specifica forma giuridica qualora l’appalto sia aggiudicato ad essi, ove tale forma sia necessaria per la corretta esecuzione dell’appalto.

3.   La BCE può escludere candidati o offerenti dalla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione se questi sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, riciclaggio dei proventi di attività illecite, coinvolgimento in un’organizzazione criminale o in qualsiasi altra attività illegale lesiva degli interessi finanziari delle Comunità, della BCE o delle BCN.

4.   La BCE può escludere i candidati o gli offerenti dalla partecipazione in ogni momento se:

a)

si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi o regolamenti nazionali;

b)

siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per un reato che incida sulla moralità professionale;

c)

siano stati ritenuti responsabili di un grave errore nell’esercizio dell’attività professionale;

d)

non siano in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, dell’amministrazione aggiudicatrice o nel quale l’appalto deve essere eseguito;

e)

siano stati dichiarati responsabili da un giudice o da un tribunale arbitrale di seria violazione contrattuale per inadempimento delle proprie obbligazioni contrattuali nell’ambito di un’altra procedura di appalto;

f)

i dirigenti, il personale o gli agenti dei medesimi si trovino in conflitto di interessi;

g)

siano responsabili di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dalla BCE;

h)

contattino altri candidati o offerenti al fine di restringere la concorrenza.

5.   I candidati o gli offerenti devono certificare di non trovarsi in alcuna delle condizioni sopra elencate e/o fornire le prove indicate nel bando di gara o nell’invito ad offrire. Se tali condizioni dovessero verificarsi nel corso della procedura il candidato/offerente interessato informa la BCE senza ingiustificato ritardo.

Articolo 25

Criteri di selezione

1.   La BCE precisa nel bando di gara i criteri di selezione per valutare la capacità del candidato/offerente di eseguire l’appalto. I criteri di selezione sono relativi alla capacità economica, finanziaria, tecnica o professionale del candidato o dell’offerente.

2.   La BCE può indicare un livello minimo di capacità al di sotto del quale i candidati o gli offerenti non possono essere scelti. Tali livelli minimi sono precisati nel bando di gara.

3.   Inoltre, la BCE può richiedere ai candidati o agli offerenti di provare di essere abilitati ad eseguire l’appalto in base al diritto nazionale, come dimostrato dall’iscrizione a un registro di commercio o a un albo professionale, da una dichiarazione giurata o da un certificato, dall’appartenenza ad una specifica organizzazione, da un’autorizzazione espressa o da una posizione nel registro IVA.

4.   La BCE precisa nel bando di gara i documenti che i candidati o gli offerenti devono presentare come prova della propria capacità finanziaria, economica, tecnica e professionale. La documentazione richiesta non esorbita dall’oggetto dell’appalto e tiene in considerazione i legittimi interessi dei fornitori con particolare riguardo alla tutela dei loro segreti tecnici e commerciali.

5.   Se, per qualche ragione eccezionale che la BCE considera giustificata, l’offerente o il candidato non è in grado di fornire i documenti richiesti, quest’ultimo può provare la propria capacità in qualsiasi altro modo che la BCE considera idoneo.

6.   Un fornitore può, se del caso e per un appalto specifico, avvalersi delle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti sussistenti con essi. In tal caso, il fornitore deve dimostrare alla BCE che avrà a disposizione le risorse necessarie per eseguire l’appalto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento temporaneo di fornitori può avvalersi delle capacità dei partecipanti del gruppo.

Articolo 26

Criteri di aggiudicazione

1.   La BCE specifica nel bando di gara o nell’invito ad offrire se essa intende aggiudicare l’appalto all’offerente che presenta l’offerta economicamente più vantaggiosa o a quello che offre il prezzo più basso.

2.   Quando l’aggiudicazione avviene in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, la BCE precisa nel bando di gara o nell’invito ad offrire o, nel caso di dialogo competitivo, nella richiesta di proposta:

a)

i criteri qualitativi in base ai quali verranno valutate le offerte. Tali criteri devono essere legati all’oggetto dell’appalto in questione e possono includere, ad esempio, la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d’utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l’assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione; e

b)

la ponderazione relativa che essa attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa. Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo ed il massimo deve essere appropriato.

Laddove, a parere della BCE, la ponderazione non sia possibile per ragioni dimostrabili, essa indica i criteri in ordine decrescente di importanza.

Articolo 27

Offerte anormalmente basse

1.   La BCE può rifiutare le offerte che appaiono essere anormalmente basse rispetto ai beni, lavori o servizi offerti.

2.   Prima di poter respingere tali offerte, la BCE richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta in questione. Dette precisazioni possono riguardare in particolare:

a)

l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione del servizio;

b)

le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente;

c)

l’originalità dell’offerta; o

d)

il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione.

La BCE verifica detti elementi costitutivi tenendo in considerazione le giustificazioni e le prove ricevute.

3.   Se l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la BCE può rifiutare l’offerta anche solo per tale ragione a meno che l’offerente sia in grado di provare, entro un termine sufficiente stabilito dalla BCE, che l’aiuto in questione era stato concesso legalmente in conformità delle procedure e delle decisioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Articolo 28

Comunicazione delle decisioni sulla selezione e l’aggiudicazione

1.   Quanto prima, la BCE comunica la propria decisione, per iscritto, a tutti i candidati o offerenti le cui domande di partecipazione o offerte sono state rigettate.

2.   La comunicazione è effettuata almeno 15 giorni prima della sottoscrizione del contratto da parte della BCE.

3.   Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, i candidati e gli offerenti possono richiedere alla BCE di fornire i motivi del rigetto delle proprie domande di partecipazione o delle loro offerte. Gli offerenti esclusi la cui offerta era ammissibile possono anche chiedere il nome del candidato aggiudicatario, così come le caratteristiche e i relativi vantaggi dell’offerta di quest’ultimo.

4.   Tuttavia, la BCE può decidere di non divulgare alcune informazioni ove la loro diffusione pregiudichi i legittimi interessi commerciali di altri fornitori, ostacoli l’applicazione della legge o sia in altro modo contraria all’interesse pubblico.

5.   Inoltre, la BCE pubblica un avviso di aggiudicazione nella Gazzetta ufficiale relativo all’esito della procedura di appalto. L’avviso viene trasmesso entro 48 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

CAPITOLO III

APPALTI SOTTOSOGLIA

Articolo 29

Procedure prive di pubblicazione di un bando

1.   Gli appalti il cui valore stimato complessivo è sotto la soglia indicata dall’articolo 4, paragrafo 3, e gli appalti di servizi elencati nell’articolo 6, paragrafo 2, sono aggiudicati in conformità delle procedure che seguono.

2.   Se il valore dell’appalto supera o è pari a 50 000 EUR per beni e servizi, o a 500 000 EUR per lavori, la BCE invita almeno cinque fornitori idonei, se disponibili, a presentare un’offerta entro il termine stabilito alla BCE.

Se il valore dell’appalto è inferiore a dette soglie, ma pari o superiore a 10 000 EUR, la BCE invita almeno tre fornitori idonei, se disponibili, a presentare un’offerta.

In entrambi i casi, la BCE fa pervenire ai fornitori una richiesta di proposta che specifichi le richieste della BCE e i criteri per l’aggiudicazione dell’appalto. Nel fissare il termine per la presentazione delle offerte, la BCE tiene in considerazione la complessità dell’appalto e il tempo necessario per preparare un’offerta.

3.   La BCE seleziona i fornitori invitati a partecipare alla procedura tra gli offerenti ammessi a un sistema dinamico di acquisizione o, ove non sia stato istituito un tale sistema, da un elenco di fornitori registrati oppure, ove non sia creato un tale elenco, sulla base di una adeguata analisi di mercato. La preselezione dei fornitori idonei è prevista ad esclusiva discrezione della BCE. Gli elenchi di fornitori registrati sono aperti a ciascun fornitore interessato che offra quel tipo di fornitura, servizio o lavoro per il quale sia stato stilato l’elenco. La BCE pubblicizza regolarmente attraverso mezzi adeguati la possibilità di iscriversi nei suddetti elenchi.

4.   Alternativamente, la BCE può pubblicare un bando di gara sul suo sito Internet o utilizzando altri adeguati mezzi di comunicazione. In tale caso, la richiesta di proposta è trasmessa a tutti i fornitori che abbiano dichiarato il proprio interesse a partecipare entro il termine stabilito dalla BCE.

5.   Le offerte ricevute vengono valutate in base ai criteri stabiliti nella richiesta di proposta. A seguito della valutazione delle offerte scritte, la BCE può intraprendere negoziazioni con gli offerenti, se tale possibilità era prevista nella richiesta di offerta. Le negoziazioni possono essere avere luogo in maniera consecutiva in base all’ordine della graduatoria degli offerenti oppure negoziazioni parallele con tutti gli offerenti.

6.   La BCE aggiudica l’appalto all’offerente che meglio soddisfi i criteri stabiliti nella richiesta di proposta.

7.   La procedura è esperita in conformità dei principi generali stabiliti dall’articolo 3. Gli articoli 19, 20, 21, 24 e 27 si applicano conseguentemente.

Articolo 30

Comunicazione agli offerenti ed elenco degli appaltatori

1.   A seguito della decisione di aggiudicazione, la BCE informa gli altri offerenti, entro un tempo ragionevole e per iscritto, dell’esito della procedura d’appalto.

2.   Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli offerenti possono richiedere alla BCE di fornire le ragioni principali del rigetto della loro offerta. Si applica conseguentemente l’articolo 28, paragrafo 4.

3.   La BCE pubblica annualmente un elenco degli appalti con un valore superiore a 50 000 EUR che sono stati aggiudicati in conformità dell’articolo 29 o a cui è stata concessa un’eccezione in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1. L’elenco precisa il nome degli operatori economici ai quali gli appalti sono stati aggiudicati, l’oggetto e il valore degli appalti.

Articolo 31

Aggiudicazione diretta

La BCE può aggiudicare appalti sulla base di una singola offerta se il valore stimato dell’appalto è inferiore a 10 000 EUR, al netto dell’IVA, o se è stata concessa un’eccezione in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Cancellazione delle procedure d’appalto

1.   La BCE può cancellare una procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento prima che l’appalto sia sottoscritto senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto di richiedere alcuna forma di risarcimento.

2.   La decisione della BCE di cancellare rispetta i principi generali stabiliti nell’articolo 3.

3.   La BCE motiva la decisione e la porta a conoscenza dei candidati o degli offerenti.

Articolo 33

Procedura d’impugnazione

1.   Nelle procedure pubbliche di appalto di cui al capitolo II, i candidati/offerenti possono impugnare per iscritto la decisione della BCE di rigettare la loro domanda di partecipazione o offerta entro 15 giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all’articolo 28, paragrafo 3, o se non sono richieste informazioni, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. L’impugnazione deve contenere tutte le informazioni che la sostengono e le eccezioni motivate.

2.   L’impugnazione deve essere indirizzata all’autorità di controllo degli appalti della BCE. Se l’autorità di controllo degli appalti reputa che la decisione di rigetto della domanda di partecipazione o dell’offerta del ricorrente sia stata assunta in violazione della presente decisione o dei principi generali della normativa in materia di appalti, dispone che la procedura di aggiudicazione, o parte di questa, sia ripetuta oppure decide direttamente a riguardo. Diversamente, l’impugnazione è respinta. L’autorità di controllo degli appalti comunica al ricorrente per iscritto la propria decisione entro il mese successivo alla data di ricevimento dell’impugnazione. La decisione precisa le ragioni sulle quali si fonda.

3.   L’impugnazione non ha effetti sospensivi. Se considerato opportuno, l’autorità di controllo degli appalti può sospendere la procedura d’appalto o l’aggiudicazione dell’appalto.

Articolo 34

Giurisdizione

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha giurisdizione esclusiva per qualsiasi controversia tra la BCE e un fornitore in relazione alla presente decisione o a una specifica procedura d’appalto. Se è esperibile una procedura d’impugnazione ai sensi dell’articolo 33, il ricorrente deve attendere la decisione della BCE relativa all’impugnazione prima di sottoporre la questione alla Corte di giustizia. I termini stabiliti nel trattato decorrono dalla ricezione della decisione in merito all’impugnazione.

Articolo 35

Entrata in vigore

1.   La presente decisione entra in vigore il 1o agosto 2007 e abroga e sostituisce la circolare amministrativa 05/2006, del 27 giugno 2006, sugli appalti BCE.

2.   Le procedure di aggiudicazione avviate prima dell’entrata in vigore della presente decisione sono portate a termine in conformità della circolare amministrativa 05/2006. Ai fini della presente disposizione, si ritiene che una procedura di appalto abbia inizio il giorno della trasmissione del bando di gara alla Gazzetta ufficiale o, nel caso in cui tale bando non sia necessario, il giorno in cui la BCE abbia invitato uno o più fornitori a presentare un’offerta.

Fatta a Francoforte sul Meno, il 3 luglio 2007.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.

(2)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/97/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 107).

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2005, pag. 1).

(4)  GU L 320 del 21.10.2004, pag. 21.

(5)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


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