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Documento 32011D0005(01)

2011/295/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 20 aprile 2011 , relativa alla selezione di fornitori di servizi di rete TARGET2-Securities (BCE/2011/5)

GU L 134 del 21.5.2011, pagg. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 01 tomo 014 pag. 117 - 121

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/295/oj

21.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 134/22


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 aprile 2011

relativa alla selezione di fornitori di servizi di rete TARGET2-Securities

(BCE/2011/5)

(2011/295/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»), in particolare gli articoli 3.1, 12.1, e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1)

TARGET2-Securities (di seguito «T2S») mira ad agevolare l’integrazione post-negoziazione offrendo un servizio fondamentale, neutrale e transfrontaliero a livello paneuropeo di regolamento in moneta di banca centrale di contanti e titoli, in maniera tale che i sistemi di deposito accentrato (central securities depositories, CSD) possano fornire ai propri clienti servizi di regolamento con consegna contro pagamento armonizzati e standardizzati, nell’ambito di un ambiente tecnico integrato capace di operare su base transfrontaliero.

(2)

Nell’ambito della terza relazione intermedia sullo stato di avanzamento di T2S, a febbraio 2010, il comitato per il programma T2S ha stabilito che la Deutsche Bundesbank, il Banco de España, la Banque de France e la Banca d’Italia (di seguito le «4BC») avrebbero effettuato i preparativi per avere a disposizione fino a tre fornitori di servizi di rete T2S per la fornitura servizi di connettività alla piattaforma T2S e che la Banca d’Italia avrebbe condotto la procedura di selezione.

(3)

Nell’ambito della quarta relazione sullo stato di avanzamento di T2S, in occasione della sua riunione del 21 aprile 2010, il Consiglio direttivo ha deciso che la fornitura di servizi di rete T2S sarebbe stata sottoposta a gara e che dovessero essere concesse massimo tre licenze.

(4)

Nell’ambito della quinta relazione sullo stato di avanzamento di T2S, a luglio 2010, il comitato per il programma T2S ha deciso che la Banca d’Italia avrebbe agito come braccio operativo dell’Eurosistema per la procedura di selezione. Ha altresì deciso che il comitato per il programma T2S sarebbe stato incaricato della designazione dei membri della commissione di selezione, dato che le banche centrali dell’Eurosistema sarebbero state incaricate e responsabili per i criteri di selezione e dell’esito della decisione della commissione di selezione fondata sui criteri suddetti. La Banca d’Italia sarebbe stata responsabile della corretta gestione della procedura di selezione e la sua responsabilità specifica in relazione alla procedura di selezione sarebbe stata distinta da quella assunta dalle 4BC in base al contratto L2/L3.

(5)

Il 13 agosto 2010, il comitato per il programma T2S ha deciso che la responsabilità della Banca d’Italia dovrebbe essere specificata in maniera più precisa in un mandato delle banche centrali dell’Eurosistema alla Banca d’Italia per l’espletamento della procedura di selezione.

(6)

L’obiettivo della procedura di selezione è di conferire a fornitori di servizi di rete la fornitura di un insieme di servizi predefiniti di connettività, sulla cui base i fornitori di servizi di rete T2S progettano, attuano, erogano e amministrano soluzioni di connettività per lo scambio sicuro di informazioni commerciali tra operatori T2S con connessione diretta e la piattaforma T2S.

(7)

Sebbene la procedura di selezione dei fornitori di servizi di rete T2S ricada al di fuori del campo di applicazione della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1), le regole stabilite dalla direttiva 2004/18/CE e le procedure fissate dalla decisione BCE/2008/17 del 17 novembre 2008 che definisce il quadro per l’appalto congiunto dell’Eurosistema (2) e le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 2004/18/CE, laddove applicabili alla banca centrale mandataria, dovrebbero essere utilizzati come orientamenti generali.

(8)

La Banca d’Italia è stata designata dal Consiglio direttivo per espletare la procedura di selezione di fornitori di servizi di rete T2S.

(9)

La Banca d’Italia ha accettato la designazione e ha confermato la propria disponibilità ad agire in conformità con la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni:

a)

per «banca centrale» si intende la Banca centrale europea (BCE) o una banca centrale nazionale (BCN) dell’area dell’euro o un’altra banca centrale che metta la propria valuta a disposizione in T2S;

b)

per «sistema di deposito accentrato» (central securities depositories, CSD) si intende un soggetto che: a) consente alle operazioni in titoli di essere elaborate e regolate mediante scrittura contabile; b) offre servizi di deposito, ad esempio l’amministrazione di operazioni societarie e rimborsi; e c) ricopre un ruolo attivo nel garantire l’integrità delle emissioni di titoli;

c)

per «comitato per il programma T2S» si intende l’organismo direzionale dell’Eurosistema istituito ai sensi della decisione BCE/2009/6 del 19 marzo 2009 relativa all’istituzione di un comitato per il programma TARGET2-Securities (3), avente il compito di presentare proposte al Consiglio direttivo su questioni di importanza strategica e con compiti esecutivi di natura meramente tecnica in relazione a T2S, o al suo successore;

d)

per «fornitore di servizi di rete T2S» si intende un fornitore di servizi di rete che ha sottoscritto un contratto di licenza per la fornitura di servizi di connettività;

e)

per «servizi di connettività» si intende la connessione di rete diretta alla piattaforma T2S di cui un operatore T2S con connessione diretta richiede la fornitura a un fornitore di servizi di rete T2S, al fine di usufruire dei servizi T2S, o di svolgere i compiti e i doveri ad essi correlati;

f)

per «licenza» si intende il provvedimento di conferimento del diritto, accordato dalle banche centrali dell’Eurosistema ad un fornitore di servizi di rete T2S, di fornire agli operatori T2S con connessione diretta un insieme di servizi predefiniti di connettività, in base al quale un fornitore di servizi di rete T2S progetta, attua, eroga e amministra soluzioni per lo scambio sicuro di dati elettronici tra operatori T2S con connessione diretta e la piattaforma T2S;

g)

per «commissione di selezione» si intende una commissione di cinque esperti composta da un rappresentante della banca centrale mandataria (in qualità di presidente), uno delle 4BC e uno dell’EPCO, nonché da due rappresentanti delle banche centrali dell’Eurosistema, ognuno dei quali è designato dal comitato per il programma T2S e formalmente nominato dalla banca centrale mandataria;

h)

per «ufficio di coordinamento degli acquisti dell’Eurosistema» (Eurosystem Procurement Coordination Office, EPCO) si intende l’organo creato ai sensi della decisione BCE/2008/17 per il coordinamento dell’appalto congiunto dell’Eurosistema;

i)

per «banca centrale dell’Eurosistema» si intende una BCN dell’area dell’euro o la BCE;

j)

per «contratto tra banche centrali utenti (Level 2) e banche centrali fornitrici (Level 3) (contratto L2/L3)» si intende l’accordo per la fornitura e la gestione negoziato tra il comitato di gestione T2S e le 4BC, approvato dal Consiglio direttivo e successivamente sottoscritto dalle banche centrali dell’Eurosistema e dalle 4BC. Esso contiene dettagli aggiuntivi relativi ai compiti e alle responsabilità delle 4BC, del comitato di gestione T2S e delle banche centrali dell’Eurosistema;

k)

per «operatore T2S con connessione diretta» si intende qualsiasi soggetto autorizzato a scambiare dati elettronici con la piattaforma T2S;

l)

per «banca centrale mandataria» si intende la BCN dell’area dell’euro nominata dal Consiglio direttivo per gestire la procedura di selezione di fornitori di servizi di rete T2S e investita dalle banche centrali dell’Eurosistema del potere di sottoscrivere il contratto di licenza in nome e per conto delle banche centrali dell’Eurosistema;

m)

per «servizi T2S» si intendono i servizi che devono essere forniti dalle banche centrali dell’Eurosistema ai CSD e alle banche centrali;

n)

per «contratto di licenza» si intende un accordo regolato dal diritto tedesco, proposto dal comitato per il programma T2S e approvato dal Consiglio direttivo, che stabilisce i reciproci diritti e obblighi delle banche centrali dell’Eurosistema e del fornitore di servizi di rete T2S in questione;

o)

per «partecipante selezionato» si intende un partecipante alla procedura di selezione di fornitori di servizi di rete T2S cui è stato aggiudicato un contratto di licenza;

p)

per «bando di gara» si intende l’avviso della procedura di selezione da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sulla gazzetta ufficiale nazionale dello Stato membro in cui ha sede la banca centrale mandataria;

q)

per «regole di aggiudicazione» si intendono le regole dettagliate che disciplinano la procedura di selezione che costituiscono parte dei documenti di selezione che devono essere pubblicati;

r)

per «documenti di selezione» si intendono l’avviso di aggiudicazione, il bando di gara, nonché le regole di aggiudicazione, nonché i documenti allegati e acclusi;

s)

per «BCN dell’area dell’euro» si intende la BCN di uno Stato membro la cui moneta è l’euro;

t)

per «verifica di funzionamento» si intende una prova che deve essere effettuata da un fornitore di servizi di rete T2S dopo la sottoscrizione del contratto di licenza, volta a verificare la conformità della soluzione da lui offerta con i fondamentali requisiti di funzionamento, tenuta e sicurezza;

u)

per «data di entrata in servizio» si intende la data in cui il primo CSD comincia ad utilizzare i servizi T2S.

Articolo 2

Banca centrale mandataria

Nell’interesse delle banche centrali dell’Eurosistema, la banca centrale mandataria:

a)

espleta la procedura di selezione di fornitori di servizi di rete T2S in piena collaborazione con il comitato per il programma T2S e la commissione di selezione, in nome proprio e per conto delle banche centrali dell’Eurosistema, fornendo le risorse materiali e umane richieste per garantire che la procedura di selezione sia conforme alle norme applicabili nello Stato membro della banca centrale mandataria; e

b)

in linea con la decisione della commissione di selezione, stipula il relativo contratto di licenza in nome e per conto delle banche centrali dell’Eurosistema, con tutti i fornitori di servizi di rete T2S il cui numero non è mai superiore a due.

Articolo 3

Condizioni di selezione e aggiudicazione

1.   La banca centrale mandataria espleta la procedura di selezione di fornitori di servizi di rete T2S in conformità con i principi generali stabiliti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea, inclusi quelli di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, parità di accesso e non discriminazione.

2.   Il numero complessivo di fornitori di servizi di rete T2S non eccede mai il numero di due.

3.   Nell’espletare la procedura di selezione, la banca centrale mandataria rispetta in particolare le seguenti condizioni:

a)

la banca centrale mandataria realizza una procedura aperta per l’aggiudicazione delle licenze dove ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta;

b)

tutti i documenti di selezione sono preparati congiuntamente dalle banche centrali dell’Eurosistema e dalla banca centrale mandataria e approvati dal comitato per il programma T2S;

c)

i fornitori di servizi di rete T2S sono selezionati sulla base del prezzo massimo più basso per un insieme standardizzato di servizi che devono essere forniti alla comunità degli operatori T2S con connessione diretta, conformemente al modello approvato dal comitato per il programma T2S;

d)

tutti i documenti di selezione sono pubblicati in inglese. La banca centrale mandataria può altresì pubblicare il bando di gara nella propria lingua ufficiale. I partecipanti alla procedura di selezione presentano le proprie offerte e tutti i documenti integrativi in inglese;

e)

la banca centrale mandataria specifica nel bando di gara che la procedura di selezione è effettuata in nome e per conto proprio, nonché per conto delle banche centrali dell’Eurosistema;

f)

la banca centrale mandataria pubblica il bando di gara almeno: i) nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; ii) sulla gazzetta ufficiale nazionale utilizzata per i bandi di gara da parte della banca centrale mandataria; iii) su due quotidiani nazionali; e iv) sul Financial Times e The Economist. I documenti di selezione sono pubblicati sul sito Internet della banca centrale mandataria. Il bando di gara è pubblicato altresì sul sito Internet della BCE, con un collegamento al sito Internet della banca centrale mandataria in modo da consentire l’accesso a tutti i documenti di selezione;

g)

la banca centrale mandataria risponde alle richieste di chiarimenti nella procedura di selezione inviati all’indirizzo di posta elettronica specificato nel bando di gara. Tutte le suddette risposte sono pubblicate dalla banca centrale mandataria e dalla BCE sui rispettivi siti Internet;

h)

i membri della commissione di selezione sono designati dal comitato per il programma T2S e formalmente nominati dalla banca centrale mandataria immediatamente dopo il termine della fase di presentazione delle offerte;

i)

i membri della commissione di selezione hanno l’obbligo di sottoscrivere la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse approvata dal comitato per il programma T2S;

j)

la banca centrale mandataria si incarica degli aspetti operativi della procedura di selezione;

k)

la commissione di selezione, tra l’altro, esamina la documentazione amministrativa e tecnica, e decide in merito all’esclusione dalla procedura di selezione dei partecipanti che non soddisfano i requisiti di partecipazione. La commissione di selezione valuta le offerte anormalmente basse secondo le regole stabilite nei documenti di selezione. La commissione di selezione classifica i partecipanti non esclusi dalla procedura di selezione in ordine crescente delle rispettive offerte economiche;

l)

la banca centrale mandataria comunica formalmente tutte le decisioni della commissione di selezione ai partecipanti interessati avvalendosi di un sicuro e sollecito mezzo di comunicazione scritta.

4.   Una volta che la commissione di selezione ha classificato i partecipanti ai sensi del paragrafo 3, lettera k) (aggiudicazione preliminare), la banca centrale mandataria, sotto la propria responsabilità, intraprende un controllo interno di legittimità per verificare che la procedura di selezione sia stata espletata correttamente. Quando il controllo è stato concluso con successo, la banca centrale mandataria pubblica l’aggiudicazione definitiva e verifica che i partecipanti selezionati soddisfino i requisiti e che le loro autocertificazioni siano veritiere. Qualora il controllo di legittimità abbia esito negativo, l’aggiudicazione definitiva è rinviata e la banca centrale mandataria interpella al riguardo il comitato per il programma T2S.

5.   La banca centrale mandataria agisce in nome e per conto proprio, nonché per conto delle banche centrali dell’Eurosistema per quanto riguarda i diritti e gli obblighi discendenti dalla procedura di selezione. La banca centrale mandataria riferisce al riguardo al comitato per il programma T2S e si conforma alle decisioni assunte da quest’ultimo.

6.   La banca centrale mandataria sopporta le proprie spese relative ai compiti svolti nell’ambito della procedura di selezione.

Articolo 4

Contratto di licenza

1.   Una volta che le procedure di selezione e di aggiudicazione sono state concluse dalla banca centrale mandataria nel rispetto delle summenzionate condizioni, la banca centrale mandataria e la commissione di selezione intraprendono i preparativi necessari per consentire alla banca centrale mandataria di concludere un contratto di licenza con ciascuno dei partecipanti selezionati in nome e per conto delle banche centrali dell’Eurosistema. A tal fine, le banche centrali dell’Eurosistema conferiscono alla banca centrale mandataria il potere di sottoscrivere il contratto di licenza, per mezzo di una separata procura ad agire in nome e per conto delle banche centrali dell’Eurosistema (mandato con rappresentanza).

2.   Successivamente alla sottoscrizione del contratto di licenza, i fornitori di servizi di rete T2S effettuano la verifica di funzionamento. Se il fornitore di servizi di rete T2S non supera con successo la verifica di funzionamento, il contratto di licenza è risolto. In tali circostanze, la banca centrale mandataria assegna una licenza al partecipante alla procedura di selezione che si è classificato al posto più elevato in graduatoria dopo i partecipanti selezionati.

3.   Fermo restando quanto previsto dai seguenti paragrafi, una licenza assegnata nella procedura di selezione iniziale scade sette anni dopo la data di entrata in servizio.

4.   Qualora un contratto di licenza con un fornitore di servizi di rete T2S sia risolto prima della sua scadenza, ma dopo che la verifica di funzionamento sia stata condotta a buon fine, a discrezione del comitato per il programma T2S, un contratto di licenza può essere offerto al partecipante alla procedura di selezione che si è classificato al posto più elevato in graduatoria dopo i partecipanti selezionati, oppure ad un altro fornitore di servizi di rete in seguito ad una nuova procedura di selezione effettuata dalla banca centrale mandataria o da un’altra banca dell’Eurosistema designata dal Consiglio direttivo. Il nuovo contratto di licenza ha una durata di sette anni.

5.   Su richiesta del comitato per il programma T2S, la banca centrale mandataria prolunga di un anno la durata di tutti i contratti di licenza per due volte.

6.   La banca centrale mandataria riceve il mandato a rappresentare congiuntamente le banche centrali dell’Eurosistema di fronte ai fornitori di servizi di rete T2S e altri terzi relativamente ai servizi di connettività, nonché a gestire il contratto di licenza in nome e per conto delle banche centrali dell’Eurosistema su base continuativa, e rispetto ad entrambi i mandati, tra l’altro, esercita i diritti e gli obblighi delle banche centrali dell’Eurosistema, anche nei procedimenti giurisdizionali, ivi inclusi — ma non solo — l’inadempimento del contratto, il risarcimento dei danni, la risoluzione, le impugnazioni o altre disfunzioni del contratto. La banca centrale mandataria riferisce al riguardo al comitato per il programma T2S e si conforma alle istruzioni emanate da quest’ultimo.

7.   La banca centrale mandataria adotta tutte le misure necessarie per l’adempimento dei doveri e degli obblighi delle banche centrali dell’Eurosistema ed eventualmente di quelli della banca centrale mandataria in relazione al contratto di licenza, e riferisce al riguardo al comitato per il programma T2S e ne rispetta ogni istruzione connessa.

8.   La banca centrale mandataria riceve tutti gli avvisi, le dichiarazioni e gli atti di citazione, ivi inclusa la notifica degli atti del procedimento, relativi a un contratto di licenza, perché sia ad essa consentito di esercitare i diritti e gli obblighi delle banche centrali dell’Eurosistema ed eventualmente quelli della banca centrale mandataria in relazione a un contratto di licenza.

9.   Fatto salvo l’articolo 5, le banche centrali dell’Eurosistema rimborsano alla banca centrale mandataria tutte le spese da questa ragionevolmente sostenute per la gestione e il controllo del contratto di licenza ai sensi dei paragrafi da 6 a 8.

Articolo 5

Domande di risarcimento

1.   La banca centrale mandataria è illimitatamente responsabile nei confronti delle banche centrali dell’Eurosistema per qualsiasi perdita o danno derivante da un comportamento fraudolento o doloso nello svolgimento dei propri diritti e obblighi ai sensi della presente decisione. È responsabile nei confronti delle banche centrali dell’Eurosistema per qualsiasi perdita o danno derivante da sua colpa grave nell’adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente decisione, nel qual caso la sua responsabilità è limitata a un importo massimo complessivo di 2 000 000 EUR per anno civile.

2.   Qualora un terzo subisca una perdita o un danno a causa di un comportamento fraudolento o doloso della banca centrale mandataria nell’adempimento dei propri doveri ai sensi della presente decisione, la banca centrale mandataria è responsabile per qualsiasi risarcimento che debba essere corrisposto al suddetto terzo.

3.   Qualora un terzo subisca una perdita o un danno derivante da colpa grave o semplice della banca centrale mandataria nell’adempimento dei propri doveri ai sensi della presente decisione, la banca centrale mandataria è responsabile per qualsiasi risarcimento che debba essere corrisposto al suddetto terzo. Le banche centrali dell’Eurosistema rimborsano alla banca centrale mandataria qualsiasi risarcimento che superi un importo massimo complessivo di 2 000 000 EUR per anno civile, fondato su una decisione giudiziaria o una transazione tra la banca centrale mandataria e un terzo, purché la transazione sia stata previamente approvata dal comitato per il programma T2S.

4.   Le banche centrali dell’Eurosistema rimborsano interamente e sollecitamente alla banca centrale mandataria qualsiasi risarcimento corrisposto a terzi qualora discenda: a) dai requisiti di partecipazione e dai criteri di aggiudicazione; b) da una decisione assunta dalla commissione di selezione sulla base dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione; c) dal comportamento scorretto della commissione di selezione, a meno che abbia agito conformemente al parere scritto della banca centrale mandataria o non abbia previamente ricevuto un appropriato parere scritto della banca centrale mandataria sulla questione in considerazione; d) da qualsiasi decisione o evento che sfugga al controllo della banca centrale mandataria, compresi quelli che possono pregiudicare l’efficacia delle licenze concesse.

5.   La banca centrale mandataria non viene rimborsata dalle banche centrali dell’Eurosistema per i risarcimenti corrisposti a terzi che dipendano da attività operative e altri atti procedurali che rientrano nell’ambito delle sue responsabilità, a meno che la banca centrale mandataria abbia agito, contrariamente al suo stesso parere, in conformità alle istruzioni del comitato per il programma T2S ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5.

6.   Qualora azioni legali intraprese da terzi riguardino azioni od omissioni relative alla procedura di selezione rispetto alle quali le banche centrali dell’Eurosistema devono assumere responsabilità esclusiva, le banche centrali dell’Eurosistema, consultata la banca centrale mandataria, le forniscono tempestivamente istruzioni sulle misure che deve adottare, come ad esempio la rappresentanza da parte di consulenti esterni o dei servizi legali interni della banca centrale mandataria. Una volta che è stata assunta una decisione in merito alla linea di condotta in ciascuno di tali procedimenti, i costi e le spese legali derivanti da tali azioni sono sopportati dalle banche centrali dell’Eurosistema.

7.   Le banche centrali dell’Eurosistema assumono la responsabilità per le azioni e le omissioni dei singoli membri della commissione di selezione relative alla procedura di selezione.

8.   Qualora azioni legali siano interprese da terzi per azioni od omissioni connesse ad una procedura di selezione per le quali la banca centrale mandataria assume responsabilità esclusiva, la banca centrale mandataria collabora pienamente con le banche centrali dell’Eurosistema in merito alle misure da adottare, come ad esempio la rappresentanza da parte di consulenti esterni o dei suoi servizi legali interni, e sopporta i conseguenti costi.

9.   Qualora le banche centrali dell’Eurosistama e la banca centrale mandataria siano responsabili in solido per le perdite e i danni subiti da un terzo, i costi sono tra loro ripartiti in parti uguali.

Articolo 6

Disposizioni finali

1.   I mandati rimangono in vigore per sette anni dalla data di entrata in servizio.

2.   La scadenza dei mandati non pregiudica la validità dei relativi contratti di licenza.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore due giorni dopo l'adozione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 aprile 2011.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(2)  GU L 319 del 29.11.2008, pag. 76.

(3)  GU L 102 del 22.4.2009, pag. 12.


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