EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea

Torna alla homepage di EUR-Lex

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 32013O0004

2013/170/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 20 marzo 2013 , relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie, e che modifica l’indirizzo BCE/2007/9 (rifusione) (BCE/2013/4)

GU L 95 del 5.4.2013, pagg. 23–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 10 tomo 006 pag. 81 - 88

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 19/08/2014; abrogato da 32014O0031

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/170/oj

5.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 95/23


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 marzo 2013

relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie, e che modifica l’indirizzo BCE/2007/9

(rifusione)

(BCE/2013/4)

(2013/170/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1 e gli articoli 5.1, 12.1, 14.3 e 18.2,

Considerando quanto segue:

(1)

L’Indirizzo BCE/2012/18 del 2 agosto 2012 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie, e che modifica l’Indirizzo BCE/2007/9 (1), è stato modificato in maniera sostanziale. Poiché ulteriori modifiche sono necessarie, è opportuno sottoporre l’Indirizzo BCE/2012/18 a rifusione a fini di chiarezza.

(2)

Ai sensi dell’articolo 18.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito le «BCN») possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie. Le condizioni generali alle quali la BCE e le BCN sono disponibili a partecipare a operazioni di credito, inclusi i criteri che determinano l’idoneità delle garanzie ai fini delle operazioni di credito dell’Eurosistema, sono stabilite nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, del 20 settembre 2011, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (2).

(3)

L’8 dicembre 2011 e il 20 giugno 2012 il Consiglio direttivo ha deciso in merito a misure supplementari rafforzate di supporto al credito per sostenere i prestiti bancari e la liquidità del mercato monetario dell’area dell’euro, ivi incluse le misure stabilite dalla decisione BCE/2011/25, del 14 dicembre 2011, relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (3). È inoltre opportuno che i riferimenti all’aliquota di riserva di cui all’Indirizzo BCE/2007/9, del 1o agosto 2007, relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (4), siano allineati alle modifiche al regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9 (5)) introdotte dal regolamento (UE) n. 1358/2011 (6).

(4)

La decisione BCE/2012/4, del 21 marzo 2012, che modifica la decisione BCE/2011/25 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (7) ha previsto che le BCN non debbano essere obbligate ad accettare quali garanzie per le operazioni di credito dell’Eurosistema obbligazioni bancarie idonee garantite da uno Stato membro sottoposto ad un programma dell’Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale, o da uno Stato membro la cui valutazione della qualità creditizia non soddisfa il valore di riferimento applicato dall’Eurosistema per stabilire il requisito minimo di elevati standard di credito.

(5)

La decisione BCE/2012/12, del 3 luglio 2012, che modifica la decisione BCE/2011/25 relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (8), ha altresì rivisto l’eccezione al divieto di stretti legami di cui alla sezione 6.2.3.2 dell’allegato I all’Indirizzo BCE/2011/14 con riferimento alle obbligazioni bancarie garantite dallo Stato di cui le controparti fanno uso proprio quali garanzie.

(6)

Le controparti che partecipano alle operazioni di credito dell’Eurosistema hanno la possibilità di aumentare il livello di uso proprio di obbligazioni bancarie garantite dallo Stato che avevano al 3 luglio 2012, previa autorizzazione da parte del Consiglio direttivo in circostanze eccezionali. Unitamente alle richieste per la previa autorizzazione deve essere inviato al Consiglio direttivo un piano di finanziamento.

(7)

Il 2 agosto 2012, la decisione BCE/2011/25 è stata sostituita dall’Indirizzo BCE/2012/18, cui le BCN hanno dato attuazione nelle loro disposizioni contrattuali o regolamentari.

(8)

L’Indirizzo BCE/2012/18 è stato modificato il 10 ottobre 2012 dall’Indirizzo BCE/2012/23 (9), che ha ampliato temporaneamente i criteri che determinano l’idoneità delle attività a essere utilizzate come garanzie nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, accettando strumenti di debito negoziabili denominati in lire sterline, yen o dollari statunitensi in qualità di attività idonee per le operazioni di politica monetaria. A tali strumenti di debito negoziabili sono state applicate diminuzioni della valutazione che riflettevano la volatilità storica dei tassi di cambio pertinenti.

(9)

L’Indirizzo BCE/2013/2, del 23 gennaio 2013, che modifica l’Indirizzo BCE/2012/18 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (10) specifica la procedura applicabile al pagamento anticipato delle operazioni di finanziamento a lungo termine da parte delle controparti al fine di garantire che le medesime condizioni siano applicate da parte di tutte BCN. In particolare, il regime sanzionatorio di cui all’appendice 6 all’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14 si applica qualora una controparte che ha optato per il rimborso anticipato non regoli, in tutto o in parte, l’ammontare da rimborsare alla BCN pertinente entro la data fissata.

(10)

L’Indirizzo BCE/2012/18 dovrebbe essere ora ulteriormente modificato al fine di incorporare il contenuto della decisione BCE/2012/34, del 19 dicembre 2012, relativa a modifiche temporanee alle norme sull’idoneità delle garanzie denominate in valuta estera (11) e di assicurare che le BCN non siano obbligate ad accettare quali garanzie nelle operazioni di credito dell’Eurosistema obbligazioni bancarie non garantite idonee che sono: a) emesse dalle controparti che ne fanno uso o da enti con cui la controparte ha stretti legami; e b) integralmente garantite da uno Stato membro la cui valutazione della qualità creditizia non soddisfa gli elevati standard di credito dell’Eurositema e che ad avviso del Consiglio direttivo ottemperano a un programma dell’Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale.

(11)

A fini di chiarezza e semplicità, il contenuto delle decisioni BCE/2011/4, del 31 marzo 2011, concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo irlandese (12), BCE/2011/10, del 7 luglio 2010, concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo portoghese (13), e BCE/2012/32, del 19 dicembre 2012, concernente misure temporanee relative all’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica (14), dovrebbe essere incluso nel presente indirizzo insieme a tutte le altre misure temporanee relative alle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e all’idoneità delle garanzie.

(12)

Le misure supplementari stabilite nel presente indirizzo si applicano temporaneamente, finché il Consiglio direttivo non ritenga che esse non siano più necessarie per garantire un meccanismo di trasmissione della politica monetaria appropriato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Misure supplementari sulle operazioni di rifinanziamento e sull’idoneità delle garanzie

1.   Le regole per la conduzione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema e i criteri di idoneità delle garanzie stabiliti nel presente indirizzo si applicano congiuntamente all’Indirizzo BCE/2011/14.

2.   Nel caso in cui vi siano discrepanze tra il presente indirizzo e l’Indirizzo BCE/2011/14, come attuato a livello nazionale da parte delle BCN, prevale il presente indirizzo. Le BCN continuano ad applicare tutte le disposizioni dell’Indirizzo BCE/2011/14 senza variazioni salvo che sia altrimenti disposto nel presente indirizzo.

3.   Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 7, l’Irlanda, la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese sono considerati Stati membri dell’area dell’euro conformi ad un programma dell’Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale.

Articolo 2

Facoltà di porre fine o modificare operazioni di rifinanziamento a lungo termine

1.   L’Eurosistema può decidere che, a certe condizioni, le controparti possono porre fine a determinate operazioni di finanziamento a lungo termine o ridurne l’ammontare prima della scadenza (tali operazioni di riduzione dell’ammontare e di estinzione del finanziamento sono anche definite nel seguito collettivamente quali «rimborso anticipato»). L’annuncio dell’asta specifica se si applica l’opzione di ridurre l’ammontare o porre fine alle operazioni in questione prima della scadenza, nonché la data a partire dalla quale tale opzione può essere esercitata. Tale informazione può alternativamente essere fornita in un altro formato ritenuto idoneo dall’Eurosistema

2.   Le controparti possono esercitare l’opzione di ridurre l’ammontare o porre fine a operazioni di rifinanziamento a lungo termine prima della scadenza notificando alla BCN pertinente l’ammontare che intende ripagare nell’ambito di una procedura di rimborso anticipato, nonché la data in cui intende effettuare tale rimborso, almeno una settimana prima della data di rimborso in questione. Salvo quanto altrimenti disposto dall’Eurosistema, un rimborso anticipato può essere effettuato in ogni giorno che coincida con il giorno del regolamento di un’operazione di rifinanziamento principale dell’Eurosistema, a condizione che la controparte effettui la notifica di cui al presene paragrafo almeno una settimana prima di tale data.

3.   La notifica di cui al paragrafo 2 diventa vincolante per la controparte una settimana prima della data per il rimborso anticipato cui essa si riferisce. Il mancato regolamento della controparte, in tutto o in parte, dell’ammontare dovuto ai fini della procedura di rimborso anticipato entro la data fissata può comportare l’irrogazione di una sanzione pecuniaria secondo quanto previsto dalla sezione I dell’appendice 6 all’allegato I dell’indirizzo BCE/2011/14. Le disposizioni di cui alla sezione 1 dell’appendice 6 che si applicano alle inadempienze alle norme relative alle operazioni d’asta si applicano laddove una controparte non regola, in tutto o in parte, l’ammontare dovuto alla data del rimborso anticipato di cui al paragrafo 2. L’irrogazione di una sanzione pecuniaria non pregiudica il diritto della BCN di adottare le misure previste per il verificarsi di un caso di inadempimento di cui all’allegato II all’indirizzo BCE/2011/14.

Articolo 3

Ammissione di alcuni ulteriori titoli garantiti da attività

1.   Oltre ai titoli garantiti da attività (ABS) idonei ai sensi del capitolo 6 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, anche i titoli garantiti da attività che non soddisfano i requisiti di valutazione della qualità creditizia di cui alla sezione 6.3.2 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, ma che soddisfano altrimenti tutti i criteri di idoneità applicabili ai titoli garantiti da attività ai sensi dell’Indirizzo BCE/2011/14, sono garanzie idonee per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, purché, all’emissione e successivamente in qualsiasi momento, abbiano due rating pari almeno alla tripla B (15). Devono soddisfare altresì i seguenti requisiti:

a)

le attività che producono flussi di cassa sottostanti i titoli garantiti da attività devono appartenere ad una delle seguenti categorie: i) mutui ipotecari su immobili residenziali; ii) prestiti a piccole e medie imprese (PMI); iii) mutui ipotecari su immobili ad uso commerciale; iv) prestiti per l’acquisto di auto; v) leasing; e vi) credito al consumo;

b)

non devono essere mischiate categorie di attività diverse all’interno delle attività che producono flussi di cassa;

c)

le attività che producono flussi di cassa sottostanti i titoli garantiti da attività non comprendono alcun prestito che sia:

i)

in sofferenza al momento dell’emissione dei titoli garantiti da attività;

ii)

in sofferenza quando l’inclusione in un titolo garantito da attività avviene durante la vita dello stesso, ad esempio mediante sostituzione o integrazione delle attività che producono flussi di cassa;

iii)

in qualsiasi momento, strutturato, sindacato o a leva;

d)

i documenti dell’operazione in titoli garantiti da attività contengono disposizioni sulla continuità dei servizi.

2.   I titoli garantiti da attività di cui al paragrafo 1, che abbiano due rating pari almeno alla singola «A» (16), sono soggetti a uno scarto di garanzia del 16 %.

3.   I titoli garantiti da attività di cui al paragrafo 1, che non abbiano due rating pari almeno alla singola A, sono soggetti ai seguenti scarti di garanzia: a) i titoli garantiti da attività le cui attività sottostanti siano mutui ipotecari su immobili ad uso commerciale sono soggetti a uno scarto di garanzia del 32 %; e b) tutti gli altri titoli garantiti da attività sono soggetti a uno scarto di garanzia del 26 %.

4.   Una controparte non può presentare titoli garantiti da attività che siano idonei quale garanzia ai sensi del paragrafo 1, se la stessa controparte o qualsiasi terzo con cui essa abbia stretti legami fornisce copertura sui tassi di interesse in relazione al titolo garantito da attività in questione.

5.   Le BCN possono accettare, come garanzia nelle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, titoli garantiti da attività le cui attività sottostanti comprendano solo mutui ipotecari su immobili residenziali o solo prestiti a PMI ovvero entrambi, e che non soddisfino i requisiti di valutazione della qualità creditizia di cui alla sezione 6.3.2 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, né i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al paragrafo 4 del presente articolo, ma che soddisfino altrimenti tutti i criteri di idoneità applicabili ai titoli garantiti da attività ai sensi dell’Indirizzo BCE/2011/14 e abbiano due rating pari almeno alla tripla B. Tali titoli garantiti da attività sono ammissibili se emessi prima del 20 giugno 2012 e sono soggetti a uno scarto di garanzia del 32 %.

6.   Ai fini del presente articolo:

1)

i «mutui ipotecari su immobili residenziali», oltre ai mutui garantiti da ipoteca su immobili ad uso residenziale, includono i mutui per immobili a carattere residenziale garantiti (non da ipoteca), se la garanzia è prontamente escutibile in caso di inadempienza. Tale garanzia può essere prestata in diverse forme contrattuali, ivi inclusi i contratti di assicurazione, a condizione che provengano da un ente pubblico o da un’istituzione finanziaria sottoposta a vigilanza pubblica. La valutazione della qualità creditizia del garante, ai fini di tali garanzie, deve soddisfare il grado 3 della scala di rating armonizzato dell’Eurosistema lungo la vita dell’operazione;

2)

i termini «piccole imprese» e «medie imprese» si riferiscono ad entità che svolgono un’attività economica, a prescindere dalla loro forma giuridica, e che riportano un fatturato individuale, o consolidato se l’entità fa parte di un gruppo, inferiore ai 50 milioni di EUR;

3)

i «prestiti in sofferenza» (non-performing loans) includono i prestiti per i quali il pagamento degli interessi o del capitale è in arretrato da oltre 90 giorni e il debitore è in stato di inadempimento, come definito al punto 44 dell’allegato VII della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (17), o quando ci sono buone ragioni per dubitare che il pagamento venga effettuato per intero;

(4)

per «prestiti strutturati» si intendono delle strutture di prestito che implicano crediti subordinati;

(5)

per «prestiti sindacati» si intendono prestiti concessi da un gruppo di mutuanti costituiti in un consorzio di finanziatori (lending syndicate);

(6)

per «prestiti a leva» (leveraged loan) si intendono i prestiti concessi a un’impresa che vanta già un grado considerevole di indebitamento, quali ad esempio operazioni di finanziamento di acquisizioni, anche a debito, in cui i prestiti sono utilizzati per l’acquisizione di strumenti di capitale di un’impresa che è anche il debitore del prestito;

(7)

per «disposizioni sulla continuità del servizio del debito» si intendono le disposizioni della documentazione legale relativa a titoli garantiti da attività, che assicurino che l’inadempimento del gestore (servicer) non conduca ad un’interruzione del servizio del debito, e che facciano scattare la nomina di un gestore di riserva (back-up servicer), nonché un piano d’azione strategico che definisca le fasi del processo operativo da attuare quando sia designato il gestore di riserva e il modo in cui sarà trasferita la gestione dei prestiti.

Articolo 4

Ammissione di taluni crediti aggiuntivi

1.   Le BCN possono accettare come garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema crediti che non soddisfano i criteri d’idoneità dell’Eurosistema.

2.   Le BCN che decidono di accettare crediti di cui al paragrafo 1 stabiliscono a tal fine criteri d’idoneità e misure di controllo del rischio, specificando le differenze rispetto ai requisiti di cui all’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14. Tali criteri d’idoneità e misure di controllo del rischio includono il criterio che i crediti sono regolati dalle leggi degli Stati membri della BCN che stabilisce i criteri d’idoneità e le misure di controllo del rischio. Tali criteri d’idoneità e misure di controllo del rischio sono soggetti a previa approvazione da parte del Consiglio direttivo.

3.   In circostanze eccezionali, le BCN possono, previa approvazione del Consiglio direttivo, accettare crediti: a) in applicazione dei criteri d’idoneità e delle misure di controllo del rischio stabiliti da un’altra BCN ai sensi dei paragrafi 1 e 2; o b) regolati dalle leggi di qualsiasi Stato membro diverso dallo Stato membro in cui risiede la BCN che accetta.

4.   Un’altra BCN può fornire assistenza alla BCN che accetta i crediti ai sensi del paragrafo 1 se ciò viene concordato bilateralmente tra le due BCN e previa approvazione del Consiglio direttivo.

Articolo 5

Accettazione di talune obbligazioni bancarie garantite dallo Stato

1.   Una BCN non è obbligata ad accettare quali garanzie per le operazioni di credito dell’Eurosistema obbligazioni bancarie non garantite idonee che: a) non soddisfano il requisito minimo di elevati standard di credito dell’Eurosistema; b) sono emesse dalla controparte che ne fa uso o da enti con cui la controparte ha stretti legami; e c) sono integralmente garantite da uno Stato membro: i) la cui valutazione della qualità creditizia non soddisfa il requisito minimo di elevati standard di credito dell’Eurosistema per coloro che emettono e garantiscono attività negoziabili ai sensi delle sezioni 6.3.1 e 6.3.2 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/4; e ii) che è conforme ad un programma dell’Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale, secondo la valutazione del Consiglio direttivo.

2.   Le BCN informano il Consiglio direttivo ogniqualvolta decidono di non accettare in garanzia i titoli di cui al paragrafo 1.

3.   Le controparti non possono presentare come garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema obbligazioni bancarie non garantite emesse da loro stesse o da enti con cui abbiano stretti legami e garantite da un ente del settore pubblico dello Spazio economico europeo avente diritto di imposizione fiscale, in misura oltre il valore nominale di queste obbligazioni già offerte in garanzia il 3 luglio 2012.

4.   In casi eccezionali, il Consiglio direttivo può decidere di applicare deroghe al requisito stabilito nel paragrafo 3 per un massimo di tre anni. Una richiesta di deroga deve essere accompagnata da un piano di finanziamento che indichi come l’uso proprio delle obbligazioni bancarie non garantite da parte della controparte richiedente sarà progressivamente eliminato al più tardi entro tre anni dall’approvazione della deroga. Le deroghe già concesse a partite dal 3 luglio 2012 continuano ad applicarsi finché non ne è prevista la revisione.

Articolo 6

Ammissione di talune attività denominate in lire sterline, yen o dollari statunitensi quali garanzie idonee

1.   Gli strumenti di debito negoziabili descritti nella sezione 6.2.1 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, qualora denominati in lire sterline, yen o dollari statunitensi, costituiscono garanzie idonee ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, a condizione che: a) siano emessi e detenuti/regolati nell’area dell’euro; b) l’emittente sia situato nello Spazio economico europeo; e c) soddisfino tutti gli altri criteri d’idoneità di cui alla sezione 6.2.1 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14.

2.   L’Eurosistema applica le seguenti diminuzioni della valutazione a tali strumenti di debito negoziabili: a) una diminuzione del 16 % sulle attività denominate in lire sterline o dollari statunitensi; e b) una diminuzione del 26 % sulle attività denominate in yen.

3.   Gli strumenti di debito negoziabili di cui al paragrafo 1, che hanno cedole collegate a un unico tasso del mercato monetario relativo alla valuta di denominazione o a un tasso di inflazione, non contenenti condizioni discrete range, range accrual, ratchet o altri simili strutture complesse per il paese di riferimento, costituiscono garanzie idonee ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

4.   La BCE ha la facoltà di pubblicare sul suo sito Internet, all’indirizzo www.ecb.europa.eu, un elenco di altri tassi d’interesse di riferimento in valuta estera ammissibili in aggiunta a quelli di cui al paragrafo 3, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio direttivo.

5.   Alle attività negoziabili denominate in valuta estera si applicano solo gli articoli 1, 3, 5, 6 e 8 del presente indirizzo.

Articolo 7

Sospensione dei requisiti per la soglia di qualità creditizia per alcuni strumenti negoziabili

1.   I requisiti minimi dell’Eurosistema per la soglia di qualità creditizia, così come specificati nelle regole del quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia relative alle attività negoziabili di cui alla sezione 6.3.2 dell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2011/14, sono sospesi in conformità con il paragrafo 2.

2.   La soglia di qualità creditizia dell’Eurosistema non si applica agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dal governo di uno Stato membro dell’area dell’euro sottoposto ad un programma dell’Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale, salvo che il Consiglio direttivo decida che lo Stato membro interessato non soddisfi le condizioni per il sostegno finanziario e/o il programma macroeconomico.

3.   Gli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dal governo della Repubblica ellenica sono soggetti agli specifici scarti di garanzia di cui all’allegato I del presente indirizzo.

Articolo 8

Efficacia, attuazione e applicazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal 22 marzo 2013.

2.   Le BCN adottano le misure necessarie per conformarsi con l’articolo 5, l’articolo 6, paragrafi da 3 a 5, e l’articolo 7, e applicano il presente indirizzo a partire dal 3 maggio 2013. Notificano altresì alla BCE i testi e le attività connessi a tali misure entro e non oltre il 19 aprile 2013.

3.   L’articolo 5 si applica fino al 28 febbraio 2015.

Articolo 9

Modifiche all’Indirizzo BCE/2007/9

Nella parte 5 dell’allegato III il paragrafo che segue la tabella 2 è sostituito da quanto segue:

« Calcolo della detrazione forfettaria a fini di controllo (R6):

Detrazione forfettaria: la detrazione forfettaria si applica a tutti gli enti creditizi. Ciascun ente creditizio deduce una somma forfettaria massima diretta a ridurre i costi amministrativi della gestione degli obblighi di riserva di dimensioni molto ridotte. Se [l’aggregato soggetto a riserva × l’aliquota di riserva] dovesse essere inferiore a 100 000 EUR, allora la detrazione forfettaria sarebbe pari a [l’aggregato soggetto a riserva × l’aliquota di riserva]. Se [l’aggregato soggetto a riserva × l’aliquota di riserva] dovesse essere superiore o uguale a 100 000 EUR, allora la detrazione forfettaria sarebbe pari a 100 000 EUR. Le istituzioni autorizzate a segnalare i dati statistici relativi al proprio aggregato soggetto a riserva consolidato come gruppo [come definito dal Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), all’allegato III, parte 2, sezione 1] detengono le riserve minime attraverso una delle istituzioni del gruppo che agisce come intermediario esclusivamente per tali istituzioni. Ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (18), in quest’ultimo caso solo il gruppo nel suo insieme è autorizzato ad applicare la detrazione forfettaria.

Le riserve minime (o “obbligatorie”) sono calcolate come segue:

Formula

L’aliquota di riserva si applica ai sensi del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

Articolo 10

Abrogazione

1.   L’Indirizzo BCE/2012/18 è abrogato dal 3 maggio 2013.

2.   I riferimenti all’Indirizzo BCE/2012/18 sono da interpretarsi come riferimenti al presente indirizzo e sono intesi conformemente alla tavola di correlazione di cui all’allegato III.

Articolo 11

Destinatari

Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 marzo 2013

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 218 del 15.8.2012, pag. 20.

(2)  GU L 331 del 14.12.2011, pag. 1.

(3)  GU L 341 del 22.12.2011, pag. 65.

(4)  GU L 341 del 27.12.2007, pag. 1.

(5)  GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.

(6)  Regolamento (UE) n. 1358/2011 della Banca centrale europea, del 14 dicembre 2011, che modifica il Regolamento (CE) n. 1745/2003 sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (BCE/2011/26) (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 51).

(7)  GU L 91 del 29.3.2012, pag. 27.

(8)  GU L 186 del 14.7.2012, pag. 38.

(9)  GU L 284 del 17.10.2012, pag. 14.

(10)  GU L 34 del 5.2.2013, pag. 18.

(11)  GU L 14 del 18.1.2013, pag. 22.

(12)  GU L 94 dell’8.4.2011, pag. 33.

(13)  GU L 182 del 12.7.2011, pag. 31.

(14)  GU L 359 del 29.12.2012, pag. 74.

(15)  Un rating «tripla B» è un rating pari almeno a «Baa3» di Moody’s, a «BBB–» di Fitch o Standard &Poor’s, ovvero ad un rating «BBB» di DBRS.

(16)  Un rating «singola A» è un rating pari almeno ad «A3» di Moody’s, «A–» di Fitch o Standard &Poor’s, ovvero ad un rating di «AL» di DBRS.

(17)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(18)  GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10


ALLEGATO I

Tabella degli scarti di garanzia applicabili agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica

Titoli di stato greci

Vita residua

Scarti di garanzia per cedole fisse e variabili

Scarti di garanzia per zero coupon

0-1

15,0

15,0

1-3

33,0

35,5

3-5

45,0

48,5

5-7

54,0

58,5

7-10

56,0

62,0

> 10

57,0

71,0

Obbligazioni bancarie garantite dallo Stato e obbligazioni di società non finanziarie garantite dallo Stato

Vita residua

Scarti di garanzia per cedole fisse e variabili

Scarti di garanzia per zero coupon

0-1

23,0

23,0

1-3

42,5

45,0

3-5

55,5

59,0

5-7

64,5

69,5

7-10

67,0

72,5

> 10

67,5

81,0


ALLEGATO II

INDIRIZZO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUCCESSIVE MODIFICHE DELLO STESSO

 

Indirizzo BCE/2012/18 (GU L 218 del 15.8.2012, pag. 20).

 

Indirizzo BCE/2012/23 (GU L 284 del 17.10.2012, pag. 14).

 

Indirizzo BCE/2013/2 (GU L 34 del 5.2.2013, pag. 18).


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Indirizzo BCE/2012/18

Presente indirizzo

Articoli 1-5

Articoli 1-5

Articolo 5 bis

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 10

Decisione BCE/2011/4

Presente indirizzo

Articoli 2 e 3

Articolo 7

Decisione BCE/2011/10

Presente indirizzo

Articoli 2 e 3

Articolo 7

Decisione BCE/2012/32

Presente indirizzo

Articoli 2 e 3

Articolo 7

Decisione BCE/2012/34

Presente indirizzo

Articoli 1 e 2

Articolo 6, paragrafi 3 e 4


In alto