EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea

Torna alla homepage di EUR-Lex

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 32011D0004(01)

2011/227/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 31 marzo 2011 , concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo irlandese (BCE/2011/4)

GU L 94 del 8.4.2011, pagg. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 01 tomo 003 pag. 279 - 280

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 02/05/2013; abrogato da 32013D0005(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/227/oj

8.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/33


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 31 marzo 2011

concernente misure temporanee relative all’idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo irlandese

(BCE/2011/4)

(2011/227/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), in particolare l’articolo 12.1 e il secondo trattino dell’articolo 34.1, in combinato disposto con il primo trattino dell’articolo 3.1 e con l’articolo 18.2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell’articolo 18.1 dello Statuto del SEBC, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali la cui moneta è l’euro hanno la facoltà di effettuare operazioni di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie. I criteri di idoneità per le garanzie ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema sono stabiliti nell’allegato I dell’Indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema (1) (di seguito denominato «Caratteristiche generali»).

(2)

Ai sensi del capitolo 1.6 delle Caratteristiche generali, il Consiglio direttivo della BCE può, in ogni momento, modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. In virtù del capitolo 6.3.1 delle Caratteristiche generali, l’Eurosistema si riserva il diritto di determinare, sulla scorta delle informazioni che ritenga rilevanti, se un’emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfino o meno i suoi requisiti in termini di elevati standard di credito.

(3)

Sussistono circostanze eccezionali del mercato derivanti dalla posizione fiscale del governo irlandese nel contesto del programma di risanamento supportato dagli Stati membri appartenenti all’area dell’euro e dal Fondo monetario internazionale, e vi è inoltre un’alterazione della normale valutazione del mercato dei titoli emessi dal governo irlandese, con effetti negativi sulla stabilità dei sistemi finanziari. Tale situazione di carattere eccezionale richiede un rapido e temporaneo adattamento del quadro di politica monetaria dell’Eurosistema.

(4)

Il Consiglio direttivo ha tenuto conto del fatto che il governo irlandese abbia approvato un programma di risanamento economico e finanziario che è stato negoziato con la Commissione europea, la BCE e il Fondo monetario internazionale, nonché l’impegno fermamente assunto dal governo irlandese per dare piena attuazione a tale programma. Il Consiglio direttivo ha pure esaminato ed approvato l’attuazione del programma effettuata sinora dal governo irlandese. Il Consiglio direttivo ha altresì valutato gli effetti di tale programma sui titoli emessi dal governo irlandese sotto il profilo della gestione del rischio di credito dell’Eurosistema. Il Consiglio direttivo ritiene che il programma sia appropriato e che pertanto, sotto il profilo della gestione del rischio di credito, gli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo irlandese conservino uno standard di qualità sufficiente per continuare a costituire idonea garanzia per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, a prescindere da qualunque valutazione esterna della qualità creditizia. Tali valutazioni positive costituiscono le basi della presente sospensione a carattere eccezionale e temporaneo posta in essere con l’obiettivo di contribuire alla solidità delle istituzioni finanziarie e in tal modo rafforzare la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e tutelare i clienti di dette istituzioni. Tuttavia, la BCE dovrebbe monitorare attentamente l’impegno costante e fermo del governo irlandese nel dare piena attuazione al programma di risanamento economico e finanziario alla base delle presenti misure.

(5)

La presente decisione troverà applicazione temporanea fino a che il Consiglio direttivo riterrà che la stabilità del sistema finanziario consenta la normale applicazione del quadro per le operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sospensione di talune disposizioni delle Caratteristiche generali

1.   I requisiti minimi dell’Eurosistema per la soglia di qualità creditizia, così come specificati nelle regole del quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia relative alle attività negoziabili di cui al capitolo 6.3.2 delle Caratteristiche generali, sono sospesi ai sensi degli articoli 2 e 3.

2.   Nel caso in cui vi siano discrepanze tra la presente decisione e le Caratteristiche generali, prevale la prima.

Articolo 2

Invariata idoneità come garanzia degli strumenti di debito negoziabili emessi dal governo irlandese

La soglia di qualità creditizia dell’Eurosistema non si applica agli strumenti di debito negoziabili emessi dal governo irlandese. Tali attività costituiscono garanzia idonea ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, a prescindere dalla valutazione esterna della qualità creditizia.

Articolo 3

Invariata idoneità come garanzia degli strumenti di debito negoziabili garantiti dal governo irlandese

La soglia di qualità creditizia dell’Eurosistema non si applica agli strumenti di debito negoziabili emessi da soggetti situati in Irlanda e integralmente garantiti dal governo irlandese. Una garanzia fornita dal governo irlandese continua ad essere soggetta ai requisiti stabiliti nel capitolo 6.3.2 delle Caratteristiche generali. Tali attività costituiscono garanzia idonea ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema, a prescindere dalla rispettiva valutazione esterna della qualità creditizia.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1o aprile 2011.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 marzo 2011.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 310 dell’11.12.2000, pag. 1.


In alto