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Documento 32006O0002

Indirizzo della Banca centrale europea, del 3 febbraio 2006 , che modifica l’indirizzo BCE/2005/5 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea e alle procedure di scambio di informazioni statistiche all’interno del Sistema europeo di banche centrali in materia di statistiche sulla finanza pubblica (BCE/2006/2)

GU L 40 dell' 11.2.2006, pagg. 32–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 118M del 8.5.2007, pagg. 153–153 (MT)
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 10 tomo 007 pag. 247 - 247
edizione speciale in lingua romena: capitolo 10 tomo 007 pag. 247 - 247

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 01/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/87/oj

11.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 40/32


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 febbraio 2006

che modifica l’indirizzo BCE/2005/5 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea e alle procedure di scambio di informazioni statistiche all’interno del Sistema europeo di banche centrali in materia di statistiche sulla finanza pubblica

(BCE/2006/2)

(2006/87/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare, gli articoli 5.1 e 5.2, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2103/2005 del Consiglio, del 12 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (1) (PDE), modifica fra le altre cose le scadenze per la trasmissione dei dati ai fini della PDE in modo da garantirne la coerenza con quelle relative al programma di trasmissione del Sistema europeo dei conti 95 (SEC 95) (2). A seguito di tale modifica, a partire dal 2006 gli Stati membri saranno tenuti a trasmettere i dati ai fini della PDE entro il 1o aprile e il 1o ottobre di ogni anno.

(2)

Per ragioni di coerenza, gli obblighi dell’Eurosistema di cui all’indirizzo BCE/2005/5, del 17 febbraio 2005, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea e alle procedure di scambio di informazioni statistiche all’interno del Sistema europeo di banche centrali in materia di statistiche sulla finanza pubblica (3), dovrebbero essere basati, per quanto possibile, sulle norme statistiche del SEC 95. Pertanto, le scadenze di cui all’articolo 4 dell’indirizzo BCE/2005/5 relative alla trasmissione due volte l’anno di serie complete di dati da parte delle Banche centrali nazionali (BCN) alla Banca centrale europea (BCE) necessitano di essere modificate.

(3)

In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

L’indirizzo BCE/2005/5 è modificato come segue:

1)

l’articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Le BCN trasmettono serie complete di dati due volte l’anno, ossia entro il 15 aprile ed entro il 15 ottobre.»;

2)

l’allegato IV è modificato come segue.

La parola «Settembre», contenuta nella colonna destra con titolo «Data della prima trasmissione» delle due tavole «Dati correnti» e Dati storici, è sostituita dalla parola «Ottobre».

Articolo 2

Il presente indirizzo entra in vigore due giorni dopo la sua adozione.

Articolo 3

Le BCN degli Stati membri che hanno adottato l’euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 febbraio 2006.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 337 del 22.12.2005, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

(3)  GU L 109 del 29.4.2005, pag. 81.


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