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Documento 32008D0033(01)

2009/59/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 31 dicembre 2008 , relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE da parte della Národná banka Slovenska (BCE/2008/33)

GU L 21 del 24.1.2009, pagg. 83–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 01 tomo 014 pag. 74 - 77

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/59(1)/oj

24.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 21/83


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 31 dicembre 2008

relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE da parte della Národná banka Slovenska

(BCE/2008/33)

(2009/59/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»), in particolare gli articoli 30.1, 30.3, 49.1 e 49.2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell’articolo 1 della decisione 2008/608/CE del Consiglio, dell’8 luglio 2008, conformemente all’articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE per l’adozione da parte della Slovacchia della moneta unica il 1o gennaio 2009 (1), la Slovacchia soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro e le deroghe a essa concesse di cui all’articolo 4 dell’atto relativo alle condizioni di adesione (2) sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 2009.

(2)

L’articolo 49.1 dello statuto del SEBC stabilisce che la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata versi la quota di capitale della Banca centrale europea (BCE) da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre BCN degli Stati membri partecipanti. Le BCN degli Stati membri partecipanti hanno versato interamente le loro quote di capitale della BCE sottoscritto (3). La ponderazione della Národná banka Slovenska nello schema di capitale è pari a 0,6934 %, in virtù dell’articolo 2 della decisione BCE/2008/23, del 12 dicembre 2008, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (4). La Národná banka Slovenska ha già versato parte della propria quota nel capitale sottoscritto della BCE, conformemente all’articolo 1 della decisione BCE/2006/26, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non partecipanti (5). L’ammontare rimanente è di conseguenza pari a 37 216 406,81 EUR, quale risultato della moltiplicazione del capitale della BCE sottoscritto (5 760 652 402,58 EUR) per la ponderazione della Národná banka Slovenska (0,6934 %), meno la parte già versata della propria quota di capitale sottoscritto.

(3)

L’articolo 49.1 dello statuto del SEBC, in combinato disposto con l’articolo 30.1 dello stesso, prevede che la BCN di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata deve trasferire alla BCE anche attività di riserva in valuta. In conformità dell’articolo 49.1 dello statuto del SEBC, la somma da trasferire è determinata moltiplicando il valore dell’euro ai tassi di cambio correnti delle attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE in conformità dell’articolo 30.1 dello statuto del SEBC per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla BCN considerata e il numero delle quote già versate dalle BCN degli altri Stati membri partecipanti. Nel determinare le «attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE in conformità dell’articolo 30.1», si dovrebbero tenere in debito conto i precedenti adeguamenti dello schema di capitale della BCE (6) in virtù dell’articolo 29.3 dello statuto del SEBC e lo schema di capitale della BCE esteso in virtù dell’articolo 49.3 dello statuto del SEBC (7). Di conseguenza, conformemente alla decisione BCE/2008/27, del 12 dicembre 2008, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea, per l’adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite (8), l’equivalente in euro delle attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE in virtù dell’articolo 30.1 dello statuto del SEBC è pari a 44 154 040 257,26 EUR.

(4)

Le attività di riserva in valuta che la Národná banka Slovenska è tenuta a trasferire dovrebbero essere denominate in dollari americani e oro.

(5)

L’articolo 30.3 dello statuto del SEBC stabilisce che la BCE accrediti alla BCN di ciascuno Stato membro partecipante una somma pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE. Le disposizioni riguardanti la denominazione e la remunerazione dei crediti che sono stati già accreditati alle BCN degli Stati membri partecipanti (9) dovrebbero applicarsi anche alla denominazione e remunerazione del credito della Národná banka Slovenska.

(6)

L’articolo 49.2 dello statuto del SEBC stabilisce che la BCN di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata contribuisca alle riserve della BCE, agli accantonamenti equivalenti alle riserve e all’importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti, corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre dell’anno che precede l’abrogazione della deroga. L’ammontare di tale contributo è determinato secondo i criteri contenuti nell’articolo 49.2 dello statuto del SEBC.

(7)

In analogia con l’articolo 3.5 del regolamento interno della Banca centrale europea (10), il governatore della Národná banka Slovenska ha avuto l’opportunità di presentare osservazioni alla presente decisione prima della sua adozione,

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro che ha adottato l’euro,

per «attività di riserva in valuta» si intendono titoli, oro o contante,

per «oro» si intendono le once di oro fino troy in verghe conformi agli standard di buona consegna fissati dalla London Bullion Market Association,

per «Eurosistema» si intendono la BCE e le BCN degli Stati membri partecipanti,

per «titoli» si intende ogni titolo o strumento finanziario specificato dalla BCE,

per «contante» s’intende la moneta avente corso legale degli Stati Uniti (dollari USA).

Articolo 2

Versamento del capitale

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2009, la Národná banka Slovenska versa la parte rimanente della propria quota di capitale sottoscritto della BCE, pari a 37 216 406,81 EUR.

2.   La Národná banka Slovenska versa la somma specificata al paragrafo 1 alla BCE il 2 gennaio 2009 mediante un trasferimento da compiersi attraverso il Sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2).

3.   La Národná banka Slovenska, mediante un trasferimento separato via TARGET2, versa alla BCE il 2 gennaio 2009 gli interessi maturati al 1o gennaio 2009 sull’importo dovuto alla BCE ai sensi del paragrafo 2.

4.   Gli interessi maturati ai sensi del paragrafo 3 sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso di interesse marginale utilizzato dall’Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

Articolo 3

Trasferimento delle attività di riserva in valuta

1.   La Národná banka Slovenska, a decorrere dal 1o gennaio 2009 e conformemente a quanto disposto nel presente articolo e agli accordi conclusi conseguentemente, trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta, denominate in dollari USA e oro, per un importo pari a 443 086 155,98 EUR, come segue:

Equivalente in euro di titoli e contante in dollari USA

Equivalente in euro dell’oro

Somma complessiva dell’equivalente in euro

376 623 232,58

66 462 923,40

443 086 155,98

2.   L’equivalente in euro delle attività di riserva in valuta che la Národná banka Slovenska è tenuta a trasferire in virtù del paragrafo 1 è calcolato sulla base dei tassi di cambio tra euro e dollaro USA stabiliti a seguito della procedura della consultazione scritta durata 24 ore e avvenuta il 31 dicembre 2008 tra l’Eurosistema e la Národná banka Slovenska e, nel caso dell’oro, sulla base del prezzo in dollari USA delle once di oro fino troy fissato nel mercato dell’oro di Londra il 31 dicembre 2008 alle ore 10:30, orario di Londra.

3.   La BCE conferma alla Národná banka Slovenska quanto prima gli importi calcolati in conformità del paragrafo 2.

4.   La Národná banka Slovenska trasferisce alla BCE un portafoglio composto da titoli denominati in dollari USA e contanti il cui rispettivo Value at Risk (VaR) nei confronti del benchmark tattico della BCE al tempo del trasferimento non supera il limite applicabile al portafoglio di negoziazione nei confronti del benchmark tattico fissato dalla BCE. Il portafoglio di titoli denominati in dollari USA e contante dovrebbe anche essere conforme ai limiti di credito specificati dalla BCE.

5.   Il trasferimento del contante avrà luogo sui conti specificati dalla BCE. La data di regolamento per il contante da trasferirsi alla BCE è il 2 gennaio 2009. La Národná banka Slovenska dà istruzioni per effettuare tali trasferimenti alla BCE.

6.   Il valore dell’oro che la Národná banka Slovenska trasferisce alla BCE conformemente al paragrafo 1 sarà quanto più possibile prossimo, ma non superiore, a 66 462 923,40 EUR.

7.   La Národná banka Slovenska trasferisce l’oro di cui al paragrafo 1 in forma non investita ai conti e nei luoghi specificati dalla BCE. La data di regolamento per l’oro da trasferirsi alla BCE è il 5 gennaio 2009. La Národná banka Slovenska dà istruzioni per effettuare tali trasferimenti alla BCE.

8.   Se la Národná banka Slovenska trasferisce l’oro alla BCE a un valore inferiore agli importi specificati al paragrafo 1, il 5 gennaio 2009 trasferisce un importo di dollari USA in contanti equivalente alla differenza presso un conto della BCE come dalla stessa specificato. Tali dollari USA in contanti non fanno parte delle attività di riserve in valuta denominate in dollari USA che la Národná banka Slovenska trasferisce alla BCE conformemente a quanto disposto al paragrafo 1.

9.   La Národná banka Slovenska effettua il trasferimento in contanti alla BCE sui conti da quest’ultima specificati. La data di regolamento per il contante da trasferirsi alla BCE è il 2 gennaio 2009. La Národná banka Slovenska dà istruzioni affinché il trasferimento della titolarità dei titoli alla BCE avvenga alla data di regolamento. Il valore di tali titoli viene calcolato sulla base dei prezzi fissati dalla BCE.

10.   L’equivalente in euro della somma del valore di tutti i titoli e del denaro trasferiti alla BCE dovrà equivalere all’importo indicato al paragrafo 1.

11.   L’eventuale differenza tra la somma complessiva dell’equivalente in euro di cui al paragrafo 1 e gli importi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, è regolata conformemente a quanto stabilito nell’accordo del 31 dicembre 2008 tra la Banca centrale europea e la Národná banka Slovenska in relazione alla somma accreditata alla Národná banka Slovenska da parte della Banca centrale europea in virtù dell’articolo 30.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (11).

Articolo 4

Denominazione, remunerazione e scadenza dei crediti pari ai contributi

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2009 e fatte salve le specificazioni di cui all’articolo 3 riguardanti le date di regolamento dei trasferimenti delle attività di riserva in valuta, la BCE accredita alla Národná banka Slovenska un importo denominato in euro, equivalente alla somma complessiva in euro del suo contributo in attività di riserva in valuta. Tale importo ammonta a 399 443 637,59 EUR.

2.   L’importo accreditato alla BCE dalla Národná banka Slovenska è remunerato a partire dalla data di regolamento. Gli interessi maturati sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari all’85 % del tasso d’interesse marginale utilizzato dall’Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

3.   L’importo accreditato è remunerato al termine di ogni esercizio finanziario. Ogni trimestre la BCE informa la Národná banka Slovenska dell’importo cumulativo.

4.   L’importo accreditato non è rimborsabile.

Articolo 5

Contributi alle riserve e agli accantonamenti della BCE

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2009 e in conformità dei paragrafi 5 e 6 e dell’articolo 3, la Národná banka Slovenska contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equivalenti alle riserve e all’importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondenti al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre 2008.

2.   I contributi della Národná banka Slovenska sono determinati conformemente all’articolo 49.2 dello statuto SEBC. I riferimenti contenuti all’articolo 49.2 al «numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata» e al «numero di quote già versate dalle altre banche centrali» si rifanno alle ponderazioni della Národná banka Slovenska e delle BCN degli attuali Stati membri partecipanti nello schema di capitale della BCE, in linea con la decisione BCE/2008/23.

3.   Ai fini del paragrafo 1, le «riserve della BCE» e gli «accantonamenti equivalenti alle riserve» includono il fondo di riserva generale della BCE, i saldi sui conti di rivalutazione e gli accantonamenti per i rischi di cambio, del tasso d’interesse, del prezzo di mercato e del prezzo dell’oro.

4.   Al più tardi nel primo giorno lavorativo successivo all’approvazione del Consiglio direttivo dei conti annuali della BCE per il 2008, la BCE calcola e conferma alla Národná banka Slovenska l’ammontare del suo contributo di cui al paragrafo 1.

5.   Nella seconda giornata lavorativa successiva all’approvazione del Consiglio direttivo dei conti annuali della BCE per il 2008, la Národná banka Slovenska paga alla BCE mediante TARGET2:

a)

l’ammontare dovuto alla BCE in virtù del paragrafo 4; e

b)

l’interesse maturato dal 1o gennaio 2009 alla data del pagamento sull’ammontare dovuto alla BCE ai sensi del paragrafo 4.

6.   Gli interessi maturati ai sensi del paragrafo 5, lettera b), sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d’interesse marginale utilizzato dall’Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

Articolo 6

Competenze

1.   Per quanto necessario, il Comitato esecutivo della BCE impartisce istruzioni alla Národná banka Slovenska al fine di ulteriormente specificare e dare esecuzione a ogni disposizione della presente decisione e al fine di fornire soluzioni adeguate a risolvere ogni eventuale problema.

2.   Ogni istruzione impartita dal Comitato esecutivo ai sensi del paragrafo 1 sarà prontamente notificata al Consiglio direttivo, e il Comitato esecutivo si conformerà a ogni decisione del Consiglio direttivo in proposito.

Articolo 7

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2009.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 dicembre 2008.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 195 del 24.7.2008, pag. 24.

(2)  Atto contenente le condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e le modifiche ai trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

(3)  Decisione BCE/2006/22 della Banca centrale europea, del 15 dicembre 2006, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali partecipanti (GU L 24 del 31.1.2007, p. 3).

(4)  Cfr. pag. 66 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  GU L 24 del 31.1.2007, pag. 15.

(6)  Decisione BCE/2003/17, del 18 dicembre 2003, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 27) e decisione BCE/2008/23.

(7)  Decisione BCE/2004/5, del 22 aprile 2004, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (GU L 205 del 9.6.2004, pag. 5) e decisione BCE/2006/21, del 15 dicembre 2006, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (GU L 24 del 31.1.2007, pag. 1).

(8)  Cfr. pag. 77 della presente Gazzetta ufficiale.

(9)  In conformità dell’indirizzo BCE/2000/15, del 3 novembre 1998, come modificato dall’indirizzo del 16 novembre 2000 avente per oggetto la composizione, la valutazione e le modalità di trasferimento iniziale delle attività di riserva in valuta estera e la denominazione e remunerazione dei crediti equivalenti (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 114).

(10)  Adottato con la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

(11)  GU C 18 del 24.1.2009, pag. 3.


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