EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea
Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.
Documento 32013D0028(01)
2014/30/EU: Decision of the European Central Bank of 29 August 2013 on the national central banks’ percentage shares in the key for subscription to the European Central Bank’s capital (ECB/2013/28)
2014/30/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 29 agosto 2013 , relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE/2013/28)
2014/30/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 29 agosto 2013 , relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE/2013/28)
GU L 16 del 21.1.2014, pagg. 53–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2018; abrogato da 32018D0027
21.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/53 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 29 agosto 2013
relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea
(BCE/2013/28)
(2014/30/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 29.3 e 29.4,
visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) in conformità al quarto trattino dell’articolo 46.2 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,
considerando quanto segue
(1) |
La decisione BCE/2013/17, del 21 giugno 2013, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (1) ha stabilito, a decorrere dal 1o luglio 2013, le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali (BCN) che il 1o luglio 2013 facevano parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) nello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito rispettivamente «ponderazioni» e «schema di capitale»). |
(2) |
L’articolo 29.3 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC») prevede che le ponderazioni siano adeguate ogni cinque anni dopo l’istituzione del SEBC in modo analogo alle disposizioni di cui all’articolo 29.1 dello Statuto. Lo schema di capitale adeguato si applica a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo all’anno in cui l’adeguamento ha luogo. |
(3) |
L’ultimo adeguamento delle ponderazioni conformemente all’articolo 29.3 dello Statuto SEBC è stato realizzato nel 2008 con effetto a partire dal 1o gennaio 2009 (2) La successiva estensione dello schema di capitale della BCE è stata effettuata in conformità all’articolo 48.3 dello Statuto del SEBC, in vista dell’adesione di un nuovo Stato membro all’Unione (3). |
(4) |
In conformità alla Decisione 2003/517/CE del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativa ai dati statistici da usare per la determinazione dello schema di sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (4), la Commissione europea ha fornito alla BCE i dati statistici da utilizzare per determinare lo schema di capitale adeguato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Arrotondamento
Nel caso in cui la Commissione europea fornisca dati statistici rivisti da utilizzare per l’adeguamento dello schema di capitale e il totale delle cifre non raggiunga il 100 %, la differenza dovrà essere compensata come segue: se il totale è inferiore al 100 %, aggiungendo 0,0001 punti percentuali alla/e quota/e più piccola/e, in ordine ascendente, fino a raggiungere esattamente il 100 % o ii) se il totale è superiore al 100 %, sottraendo 0,0001 punti percentuali dalla/e quota/e più grande/i, in ordine discendente, fino a raggiungere esattamente il 100 %.
Articolo 2
Ponderazioni
Le ponderazioni assegnate a ciascuna BCN nello schema di capitale, come descritto nell’articolo 29 dello Statuto del SEBC, sono indicate qui di seguito e sono applicabili a partire dal 1o gennaio 2014:
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique |
2,4778 % |
Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) |
0,8590 % |
Česká národní banka |
1,6075 % |
Danmarks Nationalbank |
1,4873 % |
Deutsche Bundesbank |
17,9973 % |
Eesti Pank |
0,1928 % |
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland |
1,1607 % |
Bank of Greece |
2,0332 % |
Banco de España |
8,8409 % |
Banque de France |
14,1792 % |
Hrvatska narodna banka |
0,6023 % |
Banca d’Italia |
12,3108 % |
Central Bank of Cyprus |
0,1513 % |
Latvijas Banka |
0,2821 % |
Lietuvos bankas |
0,4132 % |
Banque centrale du Luxembourg |
0,2030 % |
Magyar Nemzeti Bank |
1,3798 % |
Bank Ċentrali tà Malta/Central Bank of Malta |
0,0648 % |
De Nederlandsche Bank |
4,0035 % |
Oesterreichische Nationalbank |
1,9631 % |
Narodowy Bank Polski |
5,1230 % |
Banco de Portugal |
1,7434 % |
Banca Națională a României |
2,6024 % |
Banka Slovenije |
0,3455 % |
Národná banka Slovenska |
0,7725 % |
Suomen Pankki |
1,2564 % |
Sveriges riksbank |
2,2729 % |
Bank of England |
13,6743 % |
Articolo 3
Entrata in vigore e abrogazione
1. La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2014.
2. La Decisione BCE/2013/17 è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2014.
3. Qualunque riferimento alla decisione BCE/2013/17 è da interpretarsi come riferimento alla presente decisione.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 agosto 2013
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 187 del 6.7.2013, pag. 15.
(2) Decisione BCE/2008/23 del 12 dicembre 2008 relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (GU L 21 del 24.1.2009, pag. 66).
(3) Decisione BCE/2013/17 del 21 giugno 2013 relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (GU L 187 del 6.7.2013, pag. 15).
(4) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 43.