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Documento 32009O0023
Guideline of the European Central Bank of 4 December 2009 amending Guideline ECB/2007/9 on monetary, financial institutions and markets statistics (ECB/2009/23)
Indirizzo della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2009 , che modifica l’indirizzo BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (BCE/2009/23)
Indirizzo della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2009 , che modifica l’indirizzo BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (BCE/2009/23)
GU L 16 del 21.1.2010, pagg. 6–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 01 tomo 009 pag. 67 - 108
Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2014; abrog. impl. da 32014O0015
21.1.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 16/6 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 4 dicembre 2009
che modifica l’indirizzo BCE/2007/9 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari
(BCE/2009/23)
(2010/34/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3 e,
visto il regolamento (CE) n. 63/2002 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2001/18) (1),
visto il regolamento (CE) n. 24/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2008/30) (2),
visto il regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2008/32) (3),
considerando quanto segue:
(1) |
L’indirizzo BCE/2007/9 del 1o agosto 2007 relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (4) deve essere allineato al rifuso regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) e al regolamento (CE) n. 290/2009 della Banca centrale europea, del 31 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2009/7) (5). |
(2) |
Sono richiesti nuovi standard per la estrapolazione di dati relativi ai fondi comuni monetari (FCM) e per la selezione degli operatori più rappresentativi da assoggettare agli obblighi di segnalazione. |
(3) |
Il nuovo bilancio degli FCM deve essere un bilancio aggregato coerente con quello che risulta dal regolamento (CE) n. 958/2007 della Banca centrale europea, del 27 luglio 2007, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi comuni di investimento (BCE/2007/8) (6). L’onere di segnalazione può essere ridotto rendendo la compilazione dei bilanci degli enti creditizi (EC) e degli FCM più efficiente, vale a dire producendo il bilancio degli EC come differenza tra i dati delle altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM) e i dati degli FCM. |
(4) |
Data l’introduzione, con regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), di nuovi requisiti per la segnalazione delle informazioni sulle cartolarizzazioni e altri trasferimenti di prestiti delle IFM concessi a non-IFM, la segnalazione di statistiche in tali aree non è più necessaria. |
(5) |
Le banche centrali nazionali hanno iniziato a segnalare statistiche sui fondi comuni di investimento nel contesto delle statistiche degli altri intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 18 dell’indirizzo BCE/2007/9 e, di conseguenza, il regime transitorio previsto dall’articolo 14, paragrafo 6, non è più richiesto. |
(6) |
Al fine di migliorare l’analisi economica e monetaria dell’andamento del credito sono necessari nuovi obblighi di segnalazione per i prestiti concessi da IFM dell’area dell’euro a società non finanziarie, disaggregate per ramo d’attività economica. |
(7) |
I nomi dei sistemi di pagamento sono soggetti a frequenti modifiche e pertanto la lista di nomi presente nella parte 13 dell’allegato III dell’indirizzo BCE/2007/9 deve essere cancellata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
L’indirizzo BCE/2007/9 è modificato come segue.
1) |
L’articolo 1, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: Solo le segnalazioni stabilite agli articoli 3, 6, 7, 10, 11, da 14 a 17 e 18 bis sono soggette agli obblighi di segnalazione di dati storici.
|
2) |
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente: Le BCN compilano e segnalano due bilanci aggregati separati, entrambi su base lorda, conformemente al regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32): uno riguardante il sottosettore delle IFM “banca centrale” e uno riguardante il sottosettore “altre IFM”. Le BCN derivano le informazioni statistiche richieste riguardanti il proprio bilancio di banca centrale dal proprio sistema contabile per mezzo delle tabelle di raccordo contenute nell’allegato I. La BCE, a fini di segnalazione statistica, ricava dal proprio bilancio i dati corrispondenti ai dati ottenuti dalle BCN dai propri bilanci. Le BCN derivano le informazioni statistiche necessarie relative al bilancio delle altre IFM, aggregando i dati sulle voci di bilancio (VdB) raccolti presso ciascuna delle IFM residenti, ad esclusione della BCN residente. Tali obblighi coprono le consistenze (7) (stocks) di fine mese e di fine trimestre, i dati sugli aggiustamenti di flusso mensili e trimestrali e i dati sulla cartolarizzazione dei crediti e altri trasferimenti di crediti. Le BCN segnalano le informazioni statistiche relative alle voci di bilancio in linea con la parte 1 dell’allegato III. |
3) |
L’articolo 3, paragrafo 4, è sostituito dal seguente: Laddove le BCN concedano deroghe agli FCM ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), le BCN assicurano che il loro contributo combinato al bilancio totale nazionale degli FCM dell’area dell’euro non ecceda:
Laddove le BCN concedano deroghe alle IFM ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e/o d), del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), le BCN effettuano una estrapolazione per tali IFM a copertura del 100 % nella compilazione dei dati di bilancio mensili e trimestrali delle IFM segnalati alla BCE. Le BCN possono scegliere la procedura di estrapolazione per ottenere la copertura del 100 % purché essa soddisfi i seguenti standard minimi:
Le BCN informano la BCE di qualunque modifica di rilievo nelle procedure di estrapolazione.» |
4) |
L’articolo 10 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 10 Statistiche sul bilancio dei fondi comuni monetari Le BCN segnalano separatamente alla BCE i dati relativi alle voci di bilancio del settore degli FCM nell’osservanza di quanto contenuto nelle tabelle 1 e 2 nella parte 7 dell’allegato III. I dati sono utilizzati dalla BCE per compilare le statistiche di bilancio di entrambi gli FCM e gli enti creditizi. Poiché i dati relativi all’intero settore delle IFM sono già segnalati ai sensi del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), gli obblighi di cui al presente articolo si applicano solo agli FCM. Sebbene in alcuni Stati membri un numero ridotto di altri soggetti sia classificato come IFM, detti soggetti devono essere considerati non rilevanti dal punto di vista quantitativo. I dati relativi agli aggiustamenti da riclassificazione e rivalutazione di cui alla tabella 1 della parte 7 dell’allegato III sono segnalati in conformità dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), tenendo conto di ogni possibile deroga concessa ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32). Laddove la segnalazione degli aggiustamenti da rivalutazione sia soggetta alla deroga concessa dalle BCN agli FCM in virtù del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), le BCN segnalano, sulla base delle migliori stime possibili, i dati per le voci rispetto alle quali gli aggiustamenti da rivalutazione possano essere significativi. I dati sono segnalati trimestralmente, entro 28 giorni lavorativi dalla fine del periodo di riferimento. I dati segnalati relativi al bilancio degli FCM coprono il 100 % dei soggetti classificati in questo settore. Nel caso in cui la copertura della segnalazione effettiva fosse inferiore al 100 % a causa dell’applicazione dell’esenzione dalle segnalazioni integrali per la “coda”, le BCN estrapolano i dati forniti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera b), per assicurare la copertura al 100 %. Le BCN che segnalavano i bilanci degli enti creditizi per i periodi precedenti alla fine di dicembre 2008 trasmettono le revisioni ai dati sugli FCM secondo le tabelle 1 e 2 contenute nella parte 7 dell’allegato III. Qualunque revisione ai dati sugli FCM è coerente ai dati corrispondenti di fine trimestre sulle altre IFM. Nel caso in cui la trasmissione di dati nuovi o rettificati relativi agli FCM comporti modifiche ai dati corrispondenti alle altre IFM nel periodo di riferimento, sono trasmesse altresì le revisioni necessarie per le altre IFM.» |
5) |
L’articolo 13 è soppresso. |
6) |
Il titolo dell’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Statistiche su altri intermediari finanziari (ad eccezione dei fondi conuni d’investimento e delle società veicolo finanziarie)». |
7) |
L’articolo 14, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: Le BCN segnalano le informazioni statistiche relative agli altri intermediari finanziari (AIF) [ad eccezione dei fondi comuni d’investimento e delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (SV)] conformemente alla parte 11 dell’allegato III. I dati devono essere trasmessi separatamente per le seguenti categorie di AIF: i) operatori in titoli e derivati (OTD); ii) società finanziare che operano nel settore dei prestiti (SF); e iii) altri AIF. I dati relativi agli AIF devono essere trasmessi sulla base di dati già disponibili a livello nazionale. Laddove i dati effettivi non siano disponibili o non possano essere elaborati, vengono fornite delle stime nazionali. Laddove il fenomeno economico sottostante esista ma non venga monitorato statisticamente e quindi non possano essere fornite stime nazionali, le BCN possono scegliere o di non segnalare le serie temporali o di segnalarle come mancanti. Qualsiasi serie temporale non segnalata deve essere quindi interpretata come “dati esistenti ma non raccolti” e la BCE può effettuare delle supposizioni e delle stime allo scopo di compilare gli aggregati dell’area dell’euro. Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione comprendono tutti i tipi di AIF residenti negli Stati membri partecipanti: enti situati nel territorio, ivi comprese le filiazioni di case madri situate al di fuori di tale territorio e le filiali residenti di enti che hanno la loro sede principale al di fuori di tale territorio. Sono forniti i seguenti indicatori principali e informazioni supplementari:
I dati sugli aggiustamenti di flusso possono essere segnalati nei casi di disaggregazioni rilevanti nelle consistenze o quando si verificano riclassificazioni od altri aggiustamenti. In particolare, i dati sugli aggiustamenti di flusso possono essere forniti a seguito di riclassificazioni effettuate nel quadro dell’attuazione del SEC 95. Gli aggiustamenti da riclassificazione sono segnalati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b).» |
8) |
L’articolo 14, paragrafo 6, è soppresso. |
9) |
L’articolo 16, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: Ai fini delle statistiche TIFM, le BCN segnalano le statistiche aggregate nazionali mensili relative a consistenze e nuove operazioni, come specificato nelle appendici 1 e 2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18). Inoltre, le BCN segnalano le informazioni statistiche aggregate nazionali mensili relative alle nuove operazioni, come specificato nella parte 12 bis dell’allegato III. Qualora sia concessa la deroga di cui al paragrafo 61 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18), in combinato disposto con l’allegato IV del regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18), le BCN trasmettono senza i valori le voci per le quali era stata concessa la deroga, indicando che i dati non sono stati raccolti.» |
10) |
All’articolo 17, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: Le serie sono segnalate alla BCE annualmente, a prescindere dalla frequenza dei dati. La frequenza dei dati è annuale per tutte le voci contenute nelle tabelle da 4 a 9. Le informazioni sul bilancio delle IFM di cui alla tabella 1 sono mensili. Le informazioni sul bilancio degli enti creditizi contenute nelle tabelle 2 e 3 sono trimestrali ad eccezione delle voci relative alle posizioni con le BCN e delle voci relative agli istituti di moneta elettronica, che sono annuali. Le informazioni strutturali sugli enti creditizi contenute nella tabella 3 sono annuali. Per le tabelle da 1 a 3, qualora la disponibilità dei dati fosse rigorosamente limitata, le BCN possono trasmettere una quantità minima di dati per assicurare una pubblicazione tempestiva e valida. La quantità minima di dati include:
La BCE comunica ogni anno alle BCN le date esatte per la trasmissione dei dati nel ciclo produttivo. Le BCN possono trasmettere i dati effettivi o precedentemente rispetto al ciclo produttivo, a condizione che la BCE confermi di essere pronta a ricevere i dati, o in qualsiasi altro momento durante i cicli produttivi. In assenza di dati effettivi, le BCN utilizzano le stime o i dati provvisori, laddove possibile. I fornitori di dati o le BCN possono effettuare revisioni basate su nuovi calcoli o su stime. Le BCN trasmettono le revisioni alla BCE come parte del ciclo produttivo. La BCE trasmette alle BCN le note explicative dell’anno precedente in formato Word, prima dell’inizio del ciclo produttivo, che devono essere completate e/o corrette e restituite alla BCE. In tali note esplicative, le BCN spiegano dettagliatamente gli scostamenti dagli obblighi, possibilmente includendo l’impatto sui dati.» |
11) |
L’articolo 18, paragrafo 10, è sostituito dal seguente: Le BCN forniscono alla BCE annualmente: i) gli indicatori che analizzano la copertura e la qualità del comparto di titoli pertinente nel CSDB, secondo la metodologia loro comunicata separatamente; o ii) le informazioni necessarie per ricavare la copertura e la qualità degli indicatori. Le BCN che si affidano ad anagrafi titoli nazionali forniscono una volta l’anno alla BCE i risultati aggregati che coprono un trimestre e almeno due sottosettori dei FI statisticamente significativi. Tali risultati aggregati non si devono discostare di più del 5 % da quelli che si otterrebbero utilizzando il CSDB. Tale disposizione si applica alle informazioni non segnalate dai FI. Le informazioni summenzionate sono trasmesse alla BCE entro la fine di febbraio di ogni anno prendendo come riferimento i dati di fine di dicembre dell’anno precedente.» |
12) |
È inserito il seguente articolo 18 ter: «Articolo 18 ter Statitstiche sui prestiti delle IFM a società non finanziarie per ramo di attività economica Le BCN segnalano alla BCE, laddove disponibili, dati sui finanziamenti concessi dalle IFM a società non finanziarie nazionali e a società non finanziarie di altri Stati membri partecipanti disaggregate per ramo di attività economica secondo la classificazione statistica di attività economiche della Comunità europea — NACE Rev.2, in linea con la parte 16 dell’allegato III. Le BCN segnalano alla BCE i dati con frequenza semestrale, entro la fine di marzo e entro la fine di settembre, con riferimento ai due trimestri precedenti. Le BCN segnalano le revisioni nel rispetto dei seguenti principi:
Le BCN segnalano alla BCE tutte le modifiche di rilievo nelle definizioni e classificazioni utilizzate a livello nazionale e presentano note esplicative contenenti le ragioni di tali modifiche di rilievo, laddove possibile. Inoltre, le BCN forniscono le informazioni sulle riclassificazioni principali nel settore delle IFM e, se disponibile, sulle riclassificazioni principali delle società non finanziarie nelle disaggregazioni del NACE Rev.2 trasmesse.» |
13) |
L’articolo 19, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: Le variabili raccolte per costituire e mantenere la lista delle IFM a scopi statistici, di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), sono specificate nella parte 1 dell’allegato VI. Le BCN segnalano gli aggiornamenti delle variabili specificate nella parte 1 dell’allegato VI, quando si verificano modifiche nel settore delle IFM o quando si verificano modifiche negli attributi delle IFM esistenti. Vi sono modifiche nel settore delle IFM quando una istituzione entra nel settore delle IFM (cioè nel caso di costituzione di una IFM a seguito di una fusione, di costituzione di nuovi soggetti giuridici a seguito della scissione di una IFM esistente, di costituzione di una nuova IFM, o di mutamento nello status di una entità precedentemente diversa da una IFM che diventa una IFM), oppure quando una IFM esistente lascia il settore delle IFM (cioè nel caso di un coinvolgimento di una IFM in una fusione, di acquisto di una IFM da parte di un’altra istituzione, di scissione di una IFM in soggetti giuridici distinti, di trasformazione in una IFM di una istituzione precedentemente diversa da una IFM, o di liquidazione di una IFM). Nel segnalare una nuova entità o un’entità soggetta a variazioni, le BCN compilano tutte le variabili obbligatorie. Nella segnalazione di una istituzione uscente dal settore delle IFM, che non è parte di una fusione, le BCN segnalano come minimo le seguenti informazioni: la tipologia di richiesta (cioè la cancellazione) e il codice identificativo della IFM, cioè la variabile “mfi_id”. Le BCN non riassegnano i codici di identificazione delle IFM uscenti alle nuove IFM. Nel caso in cui ciò fosse inevitabile, le BCN forniscono una spiegazione scritta alla BCE simultaneamente (utilizzando la variabile “object_request” del tipo “mfi_req_realloc”). Nella segnalazione degli aggiornamenti, le BCN possono utilizzare l’insieme dei caratteri nazionali, purché utilizzino l’alfabeto latino. Le BCN utilizzano l’Unicode per mostrare in maniera corretta l’insieme dei caratteri speciali quando ricevono informazioni dalla BCE tramite il Register of Institutions and Assets Database (RIAD) Data Exchange System. Prima della trasmissione degli aggiornamenti della lista delle IFM alla BCE, le BCN eseguono i controlli di validazione stabiliti nelle pertinenti specifiche per lo scambio dei dati.» |
14) |
L’articolo 20, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: Le variabili raccolte per costituire e mantenere la lista degli FI a scopi statistici, di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8), sono specificate nell’allegato VII. Le BCN segnalano gli aggiornamenti delle variabili specificate nella parte 1 dell’allegato VII quando si verificano modifiche nel settore degli FI o quando si verificano modifiche negli attributi degli FI esistenti. Si verificano dei cambiamenti nel settore degli FI quando un ente entra nel settore degli FI o quando un FI esistente lascia il settore degli FI. Le BCN ricavano gli aggiornamenti paragonando le loro liste nazionali di FI all’ultimo giorno di due trimestri successivi, ossia non tengono conto dei movimenti intra trimestrali. Nel segnalare una nuova entità o un’entità soggetta a variazioni, le BCN compilano tutte le variabili obbligatorie. Nel segnalare che un ente sta lasciando il settore degli FI, le BCN segnalano come minimo le seguenti informazioni: la tipologia di richiesta, cioè la cancellazione, e il codice di identificazione del FI, cioè la variabile “if_id”. Una volta all’anno, con riferimento alla data del 31 dicembre, le BCN trasmettono un file XML per segnalare specificamente valore dell’attivo netto (VNA) per FI. Con ciò, il VNA deve essere fornito separatamente dalle modifiche agli altri attributi degli FI. Per tutti i FI, devono essere fornite le seguenti informazioni: il tipo di richiesta, ossia if_req_nav, il codice unico di identificazione dei FI, l’ammontare del VNA e la data di riferimento del VNA. Per ogni determinata data di riferimento, le informazioni su qualsiasi nuovo FI o le modifiche ai codici di identificazione degli FI esistenti sono trasmessi alla BCE prima della trasmissione delle informazioni sul VNA. Laddove possibile, le BCN non riassegnano i codici di identificazione degli FI cancellati ai nuovi FI. Qualora ciò fosse inevitabile, le BCN presentano una spiegazione scritta alla BCE tramite Cebamail N13 insieme all’invio della segnalazione del FI (utilizzando la variabile di tipo “object_request”“if_req_realloc”). Nella segnalazione degli aggiornamenti, le BCN possono utilizzare l’insieme dei caratteri nazionali, purché utilizzino l’alfabeto latino. Le BCN utilizzano l’Unicode per mostrare in maniera corretta l’insieme dei caratteri speciali quando ricevono informazioni dalla BCE tramite il RIAD Data Exchange System. Prima della trasmissione degli aggiornamenti della lista degli FI alla BCE, le BCN effettuano i controlli di validazione stabiliti nelle pertinenti specifiche di scambio dei dati.» |
15) |
L’articolo 24 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 24 Pubblicazione Le BCN non pubblicano i contributi nazionali agli aggregati monetari mensili dell’area dell’euro e rispettive contropartite fino a che la BCE non li abbia pubblicati. Laddove le BCN pubblichino tali dati, essi dovranno essere i medesimi forniti per gli ultimi aggregati dell’area dell’euro pubblicati. Laddove le BCN riproducano gli aggregati dell’area dell’euro pubblicati dalla BCE, esse effettuano la riproduzione in maniera fedele.» |
16) |
Gli allegati da III a VIII sono modificati conformemente all’allegato del presente indirizzo. |
17) |
Nel glossario, è inserita la seguente definizione: «Ramo di attività è un’attività economica inclusa nella classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea, NACE Rev. 2 (8). |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente indirizzo entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2010.
Articolo 3
Destinatari
Il presente indirizzo si applica a tutte le banche centrali dell’Eurosistema.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 dicembre 2009.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il Presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24.
(2) GU L 15 del 20.1.2009, pag. 1.
(3) GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.
(4) GU L 341 del 27.12.2007, pag. 1.
(5) GU L 94 dell’8.4.2009, pag. 75.
(6) GU L 211 dell’11.8.2007, pag. 8.
(7) In linea di massima, il bilancio è redatto nell’ultimo giorno di calendario del mese/trimestre senza tener conto delle festività locali. Nei molti casi in cui questo non fosse possibile il bilancio è redatto alla fine dell’ultimo giorno lavorativo in conformità con il mercato nazionale o le norme contabili.»
(8) Come stabilito nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).»
ALLEGATO
1. |
L’allegato III è modificato come segue.
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2. |
L’allegato IV è modificato come segue.
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3. |
L’allegato V è modificato come segue.
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4. |
L’allegato VI è modificato come segue.
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5. |
L’allegato VII è modificato come segue:
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6. |
L’allegato VIII è modificato come segue:
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(1) Si devono trasmettere alla BCE gli aggiustamenti da riclassificazione per tutte le caselle, mentre quelli da rivalutazione solo per le caselle indicate con un #.
(2) Per questa tabella si devono trasmettere alla BCE solo gli aggiustamenti da riclassificazione.
(3) Gli aggiustamenti da riclassificazione si applicano solo per le caselle dalla 568 alla 613; gli aggiustamenti da svalutazione si applicano per tutte.»
(4) Controparti centrali.
(5) Imprese individuali/società di persone.
(6) Imprese individuali/società di persone.
(7) GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.»
(8) Nel bilancio delle IFM non è fatta alcuna distinzione tra depositi e crediti sul lato dell’attivo e del passivo. Infatti, tutti i fondi non negoziabili depositati presso/prestati a IFM (= passivo), sono considerati essere “depositi” e tutti i fondi detenuti da/prestati da IFM (= attivo) sono considerati essere “crediti”. Tuttavia, il SEC 95 sottolinea la differenza il cui criterio base è chi dà inizio all’operazione. Laddove il prenditore prenda l’iniziativa, l’operazione finanziaria deve essere classificata come prestito. Laddove il prestatore prenda l’iniziativa, l’operazione deve essere classificata come un deposito.»
(9) La voce “altre valute” fa riferimento a tutte le altre valute, comprese le valute nazionali degli Stati membri non partecipanti.»
(10) SEC 95, categoria F.33.
(11) SEC 95, categoria F.511.
(12) Blocco A per le BCN e blocco B per la BRI.»
(13) Un tasso annualizzato concordato (AAR) o il tasso effettivo definito in senso stretto (TEDS) è segnalato per le categorie incluse nella tabella. La segnalazione dell’AAR/TEDS è accompagnata dai relativi volumi delle nuove operazioni se indicato nella tabella dalla parola “ammontare”.
Tuttavia, nel caso di prestiti rotativi e scoperti di conto corrente e di debiti da carte di credito a saldo e revolving, il concetto di volumi delle nuove operazioni è equivalente a consistenze.
Gli indicatori da 24 a 29 sono calcolati sulla base delle voci da 37 a 54 nell’appendice 2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18). I tassi di interesse sono calcolati come media ponderata delle voci corrispondenti nell’appendice 2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) mentre i volumi delle nuove operazioni dovrebbero essere la somma delle voci corrispondenti nell’appendice 2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18).
(14) Un tasso annualizzato concordato (AAR) o il tasso effettivo definito in senso stretto (TEDS) è segnalato per le categorie incluse nella tabella. La segnalazione dell’AAR/TEDS è accompagnata dai relativi volumi delle nuove operazioni se indicato nella tabella dalla parola “ammontare”.
Tuttavia, nel caso di prestiti rotativi e scoperti di conto corrente e di debiti da carte di credito a saldo e revolving, il concetto di volumi delle nuove operazioni è equivalente a consistenze.
Gli indicatori 86 e 87 sono calcolati sulla base delle voci 12, 23, 32 e 36 nell’appendice 2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18) e le consistenze segnalate per debiti da carte di credito a saldo e revolving, prestiti rotativi e scoperti di conto corrente in conformità del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32). I tassi d’interesse sono calcolati come media ponderata delle voci correspondenti nell’appendice 2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2008/18), a tasso d’interesse zero per le carte di credito a saldo. Gli indicatori 86 e 87 sono tesi a fornire continuità con gli indicatori 12 e 23 (“scoperti di conto corrente”) come definiti precedentemente nel regolamento (CE) n. 63/2002 (BCE/2001/18), vale a dire prima della modifica ad essi apportata dal regolamento (CE) n. 290/2009 (BCE/2009/7).»
(15) Fine periodo.»
(16) A partire dal periodo di riferimento di fine mese di giugno 2010 (presentazione dei dati per il 2011).
(17) Il valore totale del credito concesso dalla banca centrale agli enti creditizi e rimborsato nell’arco di un periodo di meno di una giornata lavorativa. Questa è la media del valore giornaliero massimo di scoperti simultanei ed effettivi infragiornalieri o prelievi sui meccanismi di credito infragiornaliero durante il giorno per tutti gli enti creditizi considerati nel loro insieme.Tutti i giorni durante il periodo di mantenimento, compresi i fine settimana e le festività pubbliche, sono considerate nella media.
(18) Se una non-IFM mantiene diversi conti, ciascun conto è contabilizzato separatamente.
(19) A partire dal periodo di riferimento di fine anno 2010 (presentazione dei dati per il 2011).
(20) Ciascuna istituzione è contata una volta, a prescindere dal numero degli uffici che essa ha nel paese. Le sotto categorie delle istutuzioni sono reciprocamente esclusive. Il numero totale di istituzioni è la somma di tutte le sotto categorie. Le istituzioni sono incluse dal primo momento in cui sono segnalate alla BCE ai fini delle statistiche delle IFM.
(21) A partire dal periodo di riferimento dei dati di fine trimestre Q2 2010 (presentazione dei dati per il 2011).
(22) GU L 237 dell’8.9.2007, pag. 1.
(23) GU L 18 del 23.1.2006, pag. 1.»
(24) Fine periodo, unità originali.»
(25) Cancellazioni/svalutazioni dei crediti per cui la IFM opera come gestore possono verificarsi poiché i crediti sono ancora iscritti in bilancio, sui conti individuali della IFM o a livello di gruppo, e da cui i dati segnalati alla BCN attingono. Tali cancellazioni/svalutazioni possono anche verificarsi quando il gestore deve ridurre l’ammontare in linea capitale dei crediti in sofferenza per rispettare accordi stipulati con l’investitore.»
(26) A meno che non sia stabilito altrimenti, il termine “fusioni” si riferisce a fusioni nazionali.»
(27) A meno che non sia stabilito altrimenti, il termine “fusioni” si riferisce a fusioni nazionali.
(28) Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), (GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3).
(29) Numero internazionale di identificazione dei titoli: un codice che identifica espressamente l’emissione di titoli, composto da 12 caratteri alfanumerici.»
(30) Numero internazionale di identificazione dei titoli: un codice che identifica espressamente l’emissione di titoli, composto di 12 caratteri alfanumerici.»