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Documento 32010D0034

2011/23/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 31 dicembre 2010 , relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE da parte della Eesti Pank (BCE/2010/34)

GU L 11 del 15.1.2011, pagg. 58–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 01 tomo 005 pag. 287 - 290

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/23(1)/oj

15.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 11/58


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 31 dicembre 2010

relativa al versamento del capitale, al trasferimento di attività di riserva in valuta e al contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE da parte della Eesti Pank

(BCE/2010/34)

(2011/23/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito «Statuto del SEBC»), e in particolare gli articoli 30.1, 30.3, 48.1 e 48.2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell’articolo 1 della decisione del Consiglio 2010/416/UE, del 13 luglio 2010, a norma dell’articolo 140, paragrafo 2, del trattato, relativa all’adozione dell’euro da parte dell’Estonia il 1o gennaio 2011 (1), l’Estonia soddisfa le condizioni necessarie per l’adozione dell’euro e la deroga ad essa concessa ai sensi dell’articolo 4 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione del 2003 (2) è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2011.

(2)

L’articolo 48.1 dello statuto del SEBC dispone che la banca centrale nazionale (BCN) di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata versi la quota di capitale della Banca centrale europea (BCE) da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro. La ponderazione della Eesti Pank nello schema di capitale della BCE è pari a 0,1790 %, in virtù dell’articolo 2 della decisione BCE/2008/23, del 12 dicembre 2008, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (3). La Eesti Pank ha già versato parte della propria quota nel capitale sottoscritto della BCE, conformemente all’articolo 1 della decisione BCE/2010/28, del 13 dicembre 2010, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all’area dell’euro (4).

(3)

Ai sensi dell’articolo 1 della decisione BCE/2010/26 del 13 dicembre 2010 relativa all’aumento di capitale della Banca centrale europea (5) il capitale della BCE è stato incrementato di 5 000 milioni di EUR, da 5 760 652 402,58 EUR a 10 760 652 402,58 EUR, a decorrere dal 29 dicembre 2010. Ai sensi dell’articolo 1 della decisione BCE/2010/27 del 13 dicembre 2010 relativa al versamento dell’aumento di capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (6) l’aumento di capitale deve essere versato interamente in tre rate annuali di eguale importo.

(4)

Di conseguenza, la Eesti Pank dovrebbe versare le restanti parti della sua quota di capitale sottoscritto della BCE, che corrisponde a 18 539 259,01 EUR, come segue: il 3 gennaio 2011 la somma di 9 589 259,01 quale risultato della moltiplicazione del capitale della BCE sottoscritto il 28 dicembre 2010 (5 760 652 402,58 EUR) per la ponderazione della Eesti Pank (0,1790 %), meno la parte già versata della propria quota di capitale sottoscritto della BCE, in conformità della decisione BCE/2010/27, e la somma supplementare di 8 950 000,00 che risulta dalla moltiplicazione dell’ammontare dell’aumento del capitale della BCE sottoscritto (5 000 000 000 EUR) per la ponderazione della Eesti Pank. La Eesti Pank dovrebbe versare l’ultimo ammontare in tre rate di eguale importo. La prima rata deve essere versata unitamente alla somma di 9 589 259,01 EUR e ciascuna delle altre due rate di 2 983 333,33 due giorni lavorativi prima dell’ultimo giorno di operatività di TARGET2, rispettivamente del 2011 e del 2012.

(5)

L’articolo 48.1, in combinato disposto con l’articolo 30.1, dello statuto del SEBC dispone che la BCN di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata deve anche trasferire alla BCE attività di riserva in valuta. In conformità dell’articolo 48.1 dello statuto del SEBC, la somma da trasferire è determinata moltiplicando il valore in euro ai tassi di cambio correnti delle attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE conformemente all’articolo 30.1 dello statuto del SEBC, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla BCN in questione e il numero di quote già versate dalle BCN degli altri Stati membri la cui moneta è l’euro. Nel determinare le «attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE in conformità dell’articolo 30.1», si dovrebbe tenere debito conto dei precedenti adeguamenti dello schema di capitale (7) ai sensi dell’articolo 29.3 dello Statuto del SEBC, nonché delle estensioni dello schema di capitale ai sensi dell’articolo 48.3 dello Statuto del SEBC (8). Di conseguenza, conformemente alla decisione BCE/2008/27, del 12 dicembre 2008, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l’adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite (9), l’equivalente in euro delle attività di riserva in valuta già trasferite alla BCE in virtù dell’articolo 30.1 dello Statuto del SEBC è pari a 145 853 596,60 EUR.

(6)

Le attività di riserva in valuta che la Eesti Pank è tenuta a trasferire dovrebbero essere denominate in yen giapponesi e oro.

(7)

L’articolo 30.3 dello statuto del SEBC dispone che la BCE debba accreditare in favore della BCN di ciascuno Stato membro la cui moneta è l’euro un credito pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE. Le disposizioni riguardanti la denominazione e la remunerazione dei crediti che sono stati già accreditati alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l’euro (10) dovrebbero applicarsi anche alla denominazione e remunerazione dei crediti della Eesti Pank.

(8)

L’articolo 48.2 dello statuto del SEBC dispone che la BCN di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, contribuisca alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all’importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto economico, quale risulti al 31 dicembre dell’anno che precede l’abrogazione della deroga. L’ammontare di tale contributo è determinato secondo i criteri di cui all’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC.

(9)

In applicazione analogica dell’articolo 3.5 del regolamento interno della Banca centrale europea (11), il governatore della Eesti Pank ha avuto l’opportunità di presentare osservazioni alla presente decisione prima della sua adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a)

per «attività di riserva in valuta» si intendono oro o contante;

b)

per «oro» si intendono le once di oro fino troy in verghe conformi agli standard di buona consegna fissati dalla London Bullion Market Association;

c)

per «contante» s’intende la moneta avente corso legale in Giappone (yen giapponesi).

Articolo 2

Misura e forma del capitale versato

1.   La Eesti Pank versa la parte rimanente della propria quota di capitale sottoscritto della BCE, pari a 18 539 259,01 EUR.

2.   Il 3 gennaio 2011, la Eesti Pank versa alla BCE una prima rata di 12 572 592,35 EUR mediante un trasferimento attraverso il Sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2). La Eesti Pank paga due ulteriori rate di 2 983 333,33 EUR, ciascuna due giorni lavorativi prima dell’ultimo giorno di operatività di TARGET2 del 2011 e del 2012, rispettivamente.

3.   Il 3 gennaio 2011, mediante un distinto trasferimento mediante TARGET2, la Eesti Pank versa alla BCE gli interessi maturati al 1o e al 2 gennaio 2011 sull’importo dovuto alla BCE ai sensi della prima frase del paragrafo 2. Tali interessi sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso di interesse marginale utilizzato dall’Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

Articolo 3

Trasferimento delle attività di riserva in valuta

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2011 e conformemente a quanto disposto nel presente articolo e agli accordi conclusi conseguentemente, la Eesti Pank trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta, denominate in yen giapponesi e oro, per un importo pari a 145 853 596,60 EUR, nel modo che segue:

Equivalente in euro degli yen giapponesi in contante

Equivalente in euro dell’oro

Importo totale dell’equivalente in euro

123 975 557,11

21 878 039,49

145 853 596,60

2.   L’equivalente in euro delle attività di riserva in valuta che la Eesti Pank è tenuta a trasferire in virtù del paragrafo 1 è calcolato sulla base dei tassi di cambio tra l’euro e lo yen giapponese stabiliti a seguito della procedura di consultazione scritta avente durata di 24 ore ed avvenuta il 31 dicembre 2010 tra l’Eurosistema e la Eesti Pank e, nel caso dell’oro, sulla base del prezzo in dollari statunitensi delle once di oro fino troy fissato sul mercato dell’oro di Londra il 31 dicembre 2010 alle ore 10:30, orario di Londra.

3.   La BCE conferma alla Eesti Pank gli importi calcolati in conformità del paragrafo 2 al più presto.

4.   La Eesti Pank trasferisce alla BCE yen giapponesi in contanti.

5.   Il trasferimento del contante avrà luogo sui conti specificati dalla BCE. La data di regolamento per il contante da trasferirsi alla BCE è il 4 gennaio 2011. La Eesti Pank dà istruzioni per eseguire tali trasferimenti alla BCE.

6.   Il valore dell’oro che la Eesti Pank trasferisce alla BCE conformemente al paragrafo 1 sarà quanto più possibile prossimo, ma non superiore a 21 878 039,49 EUR.

7.   La Eesti Pank trasferisce l’oro di cui al paragrafo 1 in forma non investita ai conti e luoghi specificati dalla BCE. La data di regolamento per l’oro da trasferirsi alla BCE è il 6 gennaio 2011. La Eesti Pank conferisce istruzioni affinché tali trasferimenti alla BCE siano effettuati.

8.   Se la Eesti Pank trasferisce alla BCE oro ad un valore inferiore agli importi specificati al paragrafo 1, il 6 gennaio 2011 trasferisce un importo di yen giapponesi in contanti equivalente alla differenza presso un conto della BCE dalla stessa specificato. Tali yen giapponesi in contanti non fanno parte delle attività di riserva in valuta denominate in yen giapponesi che la Eesti Pank trasferisce alla BCE conformemente a quanto disposto nella colonna di sinistra della tabella inserita al paragrafo 1.

9.   L’eventuale differenza tra la somma complessiva dell’equivalente in euro di cui al paragrafo 1 e l’importo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, è regolata conformemente a quanto stabilito nell’accordo del 31 dicembre 2010 tra la Eesti Pank e la Banca centrale europea in relazione alla somma accreditata alla Eesti Pank da parte della Banca centrale europea in virtù dell’articolo 30.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (12).

Articolo 4

Denominazione, remunerazione e scadenza dei crediti pari ai contributi

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2011 e fatte salve le specificazioni di cui all’articolo 3 riguardanti le date di regolamento dei trasferimenti delle attività di riserva in valuta, la BCE accredita alla Eesti Pank un importo denominato in euro, equivalente alla somma complessiva in euro del suo contributo in attività di riserva in valuta. Tale credito ammonta a 103 115 678,01 EUR.

2.   Il credito della Eesti Pank è remunerato a partire dalla data di regolamento. Gli interessi maturati sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari all’85 % del tasso d’interesse marginale utilizzato dall’Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

3.   Il credito è remunerato al termine di ogni esercizio finanziario. Ogni trimestre la BCE informa la Eesti Pank dell’importo cumulativo.

4.   Il credito non è rimborsabile.

Articolo 5

Contributi alle riserve e agli accantonamenti della BCE

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2011 e in conformità dell’articolo 3, paragrafi 5 e 6, la Eesti Pank contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all’importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto economico, quale risulta al 31 dicembre 2010.

2.   I contributi della Eesti Pank sono determinati conformemente all’articolo 48.2 dello statuto del SEBC. I riferimenti contenuti all’articolo 48.2 al «numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata» e al «numero di quote già versate dalle altre banche centrali» si rifanno alle ponderazioni della Eesti Pank e delle BCN degli altri Stati membri la cui moneta è l’euro nello schema di capitale della BCE, in linea con la decisione BCE/2008/23.

3.   Ai fini di cui al paragrafo 1, le «riserve della BCE» e gli «accantonamenti equivalenti alle riserve» includono il fondo di riserva generale della BCE, i saldi sui conti di rivalutazione e gli accantonamenti per i rischi di cambio, di tasso d’interesse, di credito, di variazione dei prezzi di mercato e del prezzo dell’oro.

4.   Al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’approvazione del Consiglio direttivo dei conti annuali della BCE per il 2010, la BCE calcola e conferma alla Eesti Pank l’ammontare del suo contributo di cui al paragrafo 1.

5.   Il secondo giorno lavorativo successivo all’approvazione del bilancio della BCE per il 2010 da parte del Consiglio direttivo, la Eesti Pank paga alla BCE mediante TARGET2:

a)

l’ammontare dovuto alla BCE in virtù del paragrafo 4; e

b)

l’interesse maturato sull’ammontare dovuto alla BCE ai sensi del paragrafo 4 dal 1o gennaio 2011 fino alla data del pagamento.

6.   Gli interessi maturati ai sensi del paragrafo 5, lettera b), sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d’interesse marginale utilizzato dall’Eurosistema nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

Articolo 6

Competenze

1.   Per quanto necessario, il Comitato esecutivo della BCE impartisce istruzioni alla Eesti Pank al fine di ulteriormente specificare ed eseguire ogni disposizione della presente decisione ed al fine di fornire soluzioni adeguate a risolvere ogni eventuale problema.

2.   Ogni istruzione impartita dal Comitato esecutivo ai sensi del paragrafo 1 sarà prontamente notificata al Consiglio direttivo, e il Comitato esecutivo si conformerà ad ogni decisione del Consiglio direttivo in proposito.

Articolo 7

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2011.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 dicembre 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 196 del 28.7.2010, pag. 24.

(2)  Atto contenente le condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e le modifiche ai trattati sui quali si fonda l’Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

(3)  GU L 21 del 24.1.2009, pag. 66.

(4)  Cfr. pagina 56 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  Cfr. pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  Cfr. pagina 54 della presente Gazzetta ufficiale.

(7)  La decisione BCE/2003/17 del 18 dicembre 2003 relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 27), e la decisione BCE/2008/23 del 12 dicembre 2008 relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (GU L 21 del 24.1.2009, pag. 66).

(8)  La decisione BCE/2004/5 del 22 aprile 2004 relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (GU L 205 del 9.6.2004, pag. 5), e la decisione BCE/2006/21 del 15 dicembre 2006 relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (GU L 24 del 31.1.2007, pag. 1).

(9)  GU L 21 del 24.1.2009, pag. 77.

(10)  In conformità all’Indirizzo BCE/2000/15 del 3 novembre 1998 come modificato dall’Indirizzo del 16 novembre 2000 avente per oggetto la composizione, la valutazione e le modalità di trasferimento iniziale delle attività di riserva in valuta estera e la denominazione e remunerazione dei crediti equivalenti (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 114).

(11)  Decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

(12)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


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