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Documento 32010D0028(01)
2011/22/EU: Decision of the European Central Bank of 13 December 2010 on the paying-up of the European Central Bank’s capital by the non-euro area national central banks (ECB/2010/28)
2011/22/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 13 dicembre 2010 , relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all’area dell’euro (BCE/2010/28)
2011/22/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 13 dicembre 2010 , relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all’area dell’euro (BCE/2010/28)
GU L 11 del 15.1.2011, pagg. 56–57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/06/2013; abrogato da 32013D0020
15.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 11/56 |
DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 13 dicembre 2010
relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all’area dell’euro
(BCE/2010/28)
(2011/22/UE)
IL CONSIGLIO GENERALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), e in particolare l’articolo 47,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 47 dello statuto del SEBC dispone che le banche centrali degli Stati membri con deroga (di seguito «BCN non appartenenti all’area dell’euro») non versino il capitale da loro sottoscritto a meno che il Consiglio generale decida, con una maggioranza che rappresenti almeno due terzi del capitale sottoscritto della Banca centrale europea (BCE) ed almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima debba essere versata a titolo di contributo ai costi operativi della BCE. |
(2) |
L’articolo 1 della decisione BCE/2008/28 del 15 dicembre 2008 che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non partecipanti (1), dispone che le BCN non appartenenti all’area dell’euro versino il 7 % della propria quota di capitale della BCE sottoscritta a decorrere dal 1o gennaio 2009. |
(3) |
La decisione BCE/2008/23 del 12 dicembre 2008 relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (2) fissa lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE ai sensi dell’articolo 29.3 dello statuto del SEBC e stabilisce, a decorrere dal 1o gennaio 2009, le ponderazioni assegnate a ciascuna banca centrale nazionale nello schema di capitale (di seguito «ponderazioni»). |
(4) |
Ai sensi dell’articolo 1 della decisione BCE/2010/26 del 13 dicembre 2010 relativa all’aumento del capitale della Banca centrale europea (3), il capitale della BCE è stato aumentato di 5 000 milioni di EUR, da 5 760 652 402,58 EUR a 10 760 652 402,58 EUR, a decorrere dal 29 dicembre 2010. |
(5) |
L’aumento del capitale della BCE richiederebbe alle BCN non appartenenti all’area dell’euro il versamento del 7 % della rispettiva quota di capitale sottoscritto, sebbene i costi operativi non giustifichino un contributo più elevato in termini assoluti. Al fine di evitare l’aumento, da parte delle BCN non appartenenti all’area dell’euro, del contributo ai costi operativi della BCE è necessario diminuire la percentuale che le BCN non appartenenti all’area dell’euro devono versare, cosicché l’ammontare versato rimanga ad un livello simile, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Misura e forma del capitale sottoscritto e versato
Ciascuna BCN non appartenente all’area dell’euro versa il 3,75 % della propria quota di capitale sottoscritta della BCE a decorrere dal 29 dicembre 2010. Tenuto conto delle ponderazioni stabilite nell’articolo 2 della decisione BCE/2008/23, ciascuna BCN non appartenente all’area dell’euro dovrebbe avere un capitale sottoscritto e versato complessivo pari all’ammontare indicato nella tabella che segue:
BCN non appartenenti all’area dell’euro |
Capitale sottoscritto al 29 dicembre 2010 (in EUR) |
Capitale versato al 29 dicembre 2010 (in EUR) |
Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) |
93 467 026,77 |
3 505 013,50 |
Česká národní banka |
155 728 161,57 |
5 839 806,06 |
Danmarks Nationalbank |
159 634 278,39 |
5 986 285,44 |
Eesti Pank |
19 261 567,80 |
722 308,79 |
Latvijas Banka |
30 527 970,87 |
1 144 798,91 |
Lietuvos bankas |
45 797 336,63 |
1 717 400,12 |
Magyar Nemzeti Bank |
149 099 599,69 |
5 591 234,99 |
Narodowy Bank Polski |
526 776 977,72 |
19 754 136,66 |
Banca Națională a României |
265 196 278,46 |
9 944 860,44 |
Sveriges Riksbank |
242 997 052,56 |
9 112 389,47 |
Bank of England |
1 562 145 430,59 |
58 580 453,65 |
Articolo 2
Adeguamento del capitale versato
1. Considerato che ogni BCN non appartenente all’area dell’euro ha già versato il 7 % della propria quota di capitale della BCE sottoscritto, nella misura prevista al 28 dicembre 2010 ai sensi della decisione BCE/2008/28, ciascuna di esse dovrebbe versare l’ammontare aggiuntivo specificato nella tabella che segue, che consiste nella differenza fra il capitale versato specificato nell’articolo 1 e l’importo versato in passato:
BCN non appartenenti all’area dell’euro |
(in EUR) |
Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) |
2 421,63 |
Česká národní banka |
4 034,75 |
Danmarks Nationalbank |
4 135,95 |
Eesti Pank |
499,04 |
Latvijas Banka |
790,95 |
Lietuvos bankas |
1 186,56 |
Magyar Nemzeti Bank |
3 863,01 |
Narodowy Bank Polski |
13 648,22 |
Banca Națională a României |
6 870,95 |
Sveriges Riksbank |
6 295,79 |
Bank of England |
40 473,51 |
2. Le BCN non appartenenti all’area dell’euro versano alla BCE le somme di cui al paragrafo 1 mediante un trasferimento separato da compiersi il 29 dicembre 2010 attraverso il sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2).
3. Qualora una BCN non appartenente all’area dell’euro non abbia accesso a TARGET2, gli importi descritti nell’articolo 1 dovranno essere trasferiti tramite accredito su un conto designato a tempo debito dalla BCE o dalla BCN non appartenente all’area dell’euro.
Articolo 3
Disposizioni finali
1. La presente decisione entra in vigore il 29 dicembre 2010.
2. La decisione BCE/2008/28 è abrogata a decorrere dal 29 dicembre 2010.
3. Qualunque riferimento alla decisione BCE/2008/28 è da interpretarsi come riferimento alla presente decisione.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 dicembre 2010.
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 21 del 24.1.2009, pag. 81.
(2) GU L 21 del 24.1.2009, pag. 66.
(3) Cfr. pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.