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Documento 32003D0021(01)

2004/47/CE: Decisione della Banca Centrale Europea, del 18 dicembre 2003, che stabilisce le misure necessarie per il contributo alle riserve e accantonamenti della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite (BCE/2003/21)

GU L 9 del 15.1.2004, pagg. 36–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 10 tomo 003 pag. 335 - 337
edizione speciale in lingua estone: capitolo 10 tomo 003 pag. 335 - 337
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 10 tomo 003 pag. 335 - 337
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edizione speciale in lingua slovena: capitolo 10 tomo 003 pag. 335 - 337

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2006; abrogato da 32006D0024(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/47(1)/oj

32003D0021(01)

2004/47/CE: Decisione della Banca Centrale Europea, del 18 dicembre 2003, che stabilisce le misure necessarie per il contributo alle riserve e accantonamenti della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite (BCE/2003/21)

Gazzetta ufficiale n. L 009 del 15/01/2004 pag. 0036 - 0038


Decisione della Banca Centrale Europea

del 18 dicembre 2003

che stabilisce le misure necessarie per il contributo alle riserve e accantonamenti della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite

(BCE/2003/21)

(2004/47/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

(1) L'adeguamento dello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito "schema di capitale") comporta adeguamenti alle ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l'euro (di seguito "BCN partecipanti") nello schema di capitale della BCE (di seguito "ponderazioni"), come previsto nella decisione BCE/2003/17, del 18 dicembre 2003, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea(1). L'adeguamento delle ponderazioni e le conseguenti modifiche nelle quote delle BCN partecipanti di capitale della BCE sottoscritto rendono necessario un adeguamento dei crediti sorti in virtù dell'articolo 30.3 dello statuto in capo alle BCN partecipanti nei confronti della BCE, che sono pari ai conferimenti di attività di riserva in valuta alla BCE da esse stesse effettuati (di seguito "crediti").

(2) Le BCN partecipanti la cui quota percentuale nello schema di capitale adeguato aumenti a causa dell'adeguamento, devono di conseguenza effettuare un trasferimento di natura compensativa alla BCE, mentre la BCE deve effettuare un trasferimento di natura compensativa a quelle BCN partecipanti la cui quota percentuale nello schema di capitale adeguato si riduca.

(3) In linea con i principi generali di correttezza, parità di trattamento e protezione delle legittime aspettative che si trovano alla base dello statuto, le BCN partecipanti la cui quota relativa nel valore complessivo dei mezzi propri della BCE (Accumulated equity value) aumenti a causa dei summenzionati adeguamenti, dovranno altresì effettuare un trasferimento di natura compensativa a quelle BCN partecipanti la cui quota relativa si riduca.

(4) Le ponderazioni di ciascuna BCN partecipante entro il 31 dicembre 2003 e a partire dal 1o gennaio 2004 dovrebbero essere indicate come percentuali del capitale complessivo della BCE, come sottoscritto da tutte le BCN partecipanti, al fine di calcolare l'adeguamento del valore della quota di ciascuna BCN partecipante nel valore complessivo dei mezzi propri (Accumulated equity value) della BCE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a) per "valore complessivo dei mezzi propri" (Accumulated equity value) si intende l'insieme delle riserve della BCE, i conti di rivalutazione e gli accantonamenti equivalenti alle riserve, come stabilito nei conti annuali della BCE approvati dal Consiglio direttivo per l'esercizio finanziario 2003. Le riserve della BCE e gli accantonamenti equivalenti alle riserve includono, fatta salva la generalità del "valore complessivo dei mezzi propri", il fondo di riserva generale e gli accantonamenti equivalenti a riserve per minusvalenze da svalutazione originate dall'andamento dei tassi di cambio e dei prezzi di mercato.

b) per "data di trasferimento" si intende il secondo giorno lavorativo successivo all'approvazione da parte del Consiglio direttivo dei conti annuali della BCE per l'esercizio finanziario 2003.

Articolo 2

Contributo alle riserve e accantonamenti della BCE

1. Il presente articolo si applica esclusivamente se il valore complessivo dei mezzi propri è superiore a zero.

2. Se la quota nel valore complessivo dei mezzi propri di una BCN partecipante aumenta a causa dell'aumento nella sua ponderazione a decorrere dal 1o gennaio 2004, tale BCN trasferisce alla BCE, nella data di trasferimento, l'importo determinato come indicato nel paragrafo 4.

3. Se la quota nel valore complessivo dei mezzi propri di una BCN partecipante si riduce a causa della diminuzione nella sua ponderazione a decorrere dal 1o gennaio 2004, tale BCN riceve dalla BCE, nella data di trasferimento, l'importo determinato come indicato nel paragrafo 4.

4. La BCE, a tempo debito, effettua il calcolo e conferma a ciascuna BCN partecipante o l'importo che la BCN considerata trasferisce alla BCE laddove sia applicabile il paragrafo 2, o l'importo che tale BCN riceve da parte della BCE, laddove sia applicabile il paragrafo 3. Ferma restando la possibilità di effettuare arrotondamenti, ciascun importo da trasferirsi o riceversi è calcolato moltiplicando il valore complessivo dei mezzi propri per la differenza assoluta tra la ponderazione di ciascuna BCN partecipante il 31 dicembre 2003 e la ponderazione della stessa il 1o gennaio 2004, e dividendo il risultato per 100.

5. Ciascun importo descritto nel paragrafo 4 è dovuto in euro il 1o gennaio 2004 ma è effettivamente trasferito nella data di trasferimento.

6. Nella data di trasferimento, una BCN partecipante o la BCE soggette all'obbligo di trasferire un importo in virtù del paragrafo 2 o 3, dovrà altresì trasferire separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e la data di trasferimento su ciascuno dei rispettivi importi dovuti da tale BCN partecipante e dalla BCE. I trasferenti e i riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

Articolo 3

Adeguamento dei crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite

1. I crediti delle BCN partecipanti sono adeguati il 1o gennaio 2004 conformemente all'adeguamento delle rispettive ponderazioni. Il valore dei crediti delle BCN partecipanti a partire dal 1o gennaio 2004 è stabilito nella terza colonna della tabella contenuta nell'allegato della presente decisione.

2. Ciascuna BCN partecipante, in virtù della presente disposizione e senza necessità alcuna di ulteriori formalità o atti, si considera aver trasferito o ricevuto il 1o gennaio 2004 il valore assoluto dei crediti (in euro) indicato a fianco al proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato della presente decisione, laddove il segno negativo "-" fa riferimento al credito che la BCN trasferisce alla BCE e il segno "+" al credito che la BCE trasferisce alla BCN.

3. Il 2 gennaio 2004 ciascuna BCN partecipante trasferisce o riceve il valore assoluto dell'importo (in euro) indicato a fianco al proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato della presente decisione, laddove il segno positivo "+" fa riferimento all'importo che la BCN trasferisce alla BCE e il segno negativo "-" fa riferimento all'importo che la BCE trasferisce alla BCN.

4. Il 2 gennaio 2004 la BCE e le BCN partecipanti soggette all'obbligo di trasferire un importo in virtù del paragrafo 3, dovranno ciascuna trasferire separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 2 gennaio 2004 sugli importi dovuti rispettivamente dalla BCE e da tali BCN. I trasferenti e riceventi tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

Articolo 4

Disposizioni generali

1. Gli interessi maturati di cui al paragrafo 6 dell'articolo 2 e al paragrafo 4 dell'articolo 3 sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula giorni effettivi/360, a un tasso pari al tasso d'interesse marginale utilizzato dal Sistema europeo di banche centrali nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

2. I trasferimenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 dell'articolo 2 e di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 3 avvengono separatamente attraverso il sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET).

3. La BCE e le BCN partecipanti soggette all'obbligo di effettuare un trasferimento di cui al paragrafo 2, sono tenute a dare, a tempo debito, le necessarie istruzioni per effettuare in maniera adeguata tali trasferimenti entro i termini previsti.

Articolo 5

Disposizioni finali

1. La presente decisione entra in vigore il 19 dicembre 2003.

2. La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 dicembre 2003.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Jean-Claude Trichet

(1) Cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

CREDITI PARI ALLE ATTIVITÀ DI RISERVA IN VALUTA CONFERITE ALLA BCE

>SPAZIO PER TABELLA>

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