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Documento 32003D0020(01)

2004/46/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 18 dicembre 2003, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e adeguamento del capitale versato (BCE/2003/20)

GU L 9 del 15.1.2004, pagg. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 10 tomo 003 pag. 331 - 334
edizione speciale in lingua estone: capitolo 10 tomo 003 pag. 331 - 334
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 10 tomo 003 pag. 331 - 334
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 10 tomo 003 pag. 331 - 334
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 10 tomo 003 pag. 331 - 334
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 10 tomo 003 pag. 331 - 334
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 10 tomo 003 pag. 331 - 334
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 10 tomo 003 pag. 331 - 334
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 10 tomo 003 pag. 331 - 334
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 10 tomo 005 pag. 216 - 219
edizione speciale in lingua romena: capitolo 10 tomo 005 pag. 216 - 219

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 01/01/2009; abrogato da 32008D0025(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/46(1)/oj

32003D0020(01)

2004/46/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 18 dicembre 2003, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e adeguamento del capitale versato (BCE/2003/20)

Gazzetta ufficiale n. L 009 del 15/01/2004 pag. 0032 - 0035


Decisione della Banca centrale europea

del 18 dicembre 2003

che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e adeguamento del capitale versato

(BCE/2003/20)

(2004/46/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 28.5,

considerando quanto segue:

(1) L'adeguamento delle ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali (BCN) nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito rispettivamente "ponderazioni" e "schema di capitale"), previsto dalla decisione BCE/2003/17, del 18 dicembre 2003, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea(1), necessita che il Consiglio direttivo determini le modalità e le condizioni per i trasferimenti di quote di capitale tra le BCN al fine di assicurare che la distribuzione di tali quote corrisponda all'adeguamento effettuato.

(2) La decisione BCE/2003/18, del 18 dicembre 2003, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali partecipanti(2) stabilisce la forma e la misura in cui le BCN degli Stati membri che hanno adottato l'euro (di seguito "BCN partecipanti") versano il capitale della BCE alla luce dello schema adeguato. La decisione BCE/2003/19, del 18 dicembre 2003, che stabilisce le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non partecipanti(3) ha determinato la percentuale di sottoscrizione che le BCN degli Stati membri che non hanno adottato l'euro (di seguito "BCN non partecipanti") versano il 1o gennaio 2004, alla luce dello schema adeguato.

(3) Le BCN partecipanti hanno versato le rispettive quote del capitale della BCE sottoscritto, in linea con la decisione BCE/1998/2(4) e, per quanto riguarda la Bank of Greece, con l'articolo 2 della decisione BCE/2000/14(5), e in linea con la decisione BCE/1998/14(6). Tenendo conto di ciò, l'articolo 2 della decisione BCE/2003/18 afferma che o una BCN partecipante dovrà trasferire alla BCE una somma aggiuntiva, o la BCE dovrà restituire alla BCN partecipante una data somma, a seconda del caso, in modo tale da ottenere gli importi stabiliti nella tabella contenuta nell'articolo 1 della decisione BCE/2003/18. Allo stesso modo, le BCN non partecipanti hanno versato le proprie quote del capitale della BCE sottoscritto, in linea con la decisione BCE/1998/14. Tenendo conto di ciò, l'articolo 2 della decisione BCE/2003/19 afferma che o una BCN non partecipante dovrà trasferire alla BCE una somma aggiuntiva o la BCE dovrà restituire alla BCN non partecipante una data somma, a seconda del caso, in modo tale da ottenere gli importi stabiliti nella tabella contenuta nell'articolo 1 della decisione BCE/2003/19,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Trasferimento di quote di capitale

Prendendo in considerazione la quota di capitale della BCE che ciascuna BCN avrà versato il 31 dicembre 2003 e la quota di capitale della BCE che ciascuna BCN verserà a partire dal 1o gennaio 2004, come conseguenza dell'adeguamento delle ponderazioni descritto nell'articolo 2 della decisione BCE/2003/17, le BCN dovranno trasferire fra di loro quote di capitale, per il tramite di trasferimenti alla BCE e dalla BCE, al fine di assicurare che la distribuzione delle quote il 1o gennaio 2004 corrisponda alle ponderazioni adeguate. A tal fine, ciascuna BCN, in virtù del presente articolo e senza necessità alcuna di ulteriori formalità o atti, dovrà trasferire o ricevere il 1o gennaio 2004 la quota del capitale della BCE sottoscritto indicata a fianco al proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato I della presente decisione, laddove il segno positivo "+" fa riferimento alla quota di capitale che la BCE trasferisce alla BCN e il segno negativo "-" fa riferimento alla quota di capitale che la BCN trasferisce alla BCE.

Articolo 2

Adeguamento del capitale versato

1. Tenendo conto della quota di capitale della BCE che ciascuna BCN ha già versato e versa il 1o gennaio 2004, come previsto nell'articolo 1 della decisione BCE/2003/18 per quanto attiene alle BCN partecipanti e nell'articolo 1 della decisione BCE/2003/19 per quanto attiene alle BCN non partecipanti, ogni BCN il 2 gennaio 2004 dovrà in alternativa o trasferire o ricevere l'importo netto (in euro) indicato a fianco al proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato II della presente decisione, laddove il segno positivo "+" fa riferimento all'importo che la BCN trasferisce alla BCE e il segno negativo "-" fa riferimento all'importo che la BCE trasferisce a quella BCN.

2. Il 2 gennaio 2004 la BCE e le BCN soggette all'obbligo di trasferire un importo in virtù del paragrafo 1, dovranno ciascuna trasferire separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e il 2 gennaio 2004 sugli importi dovuti rispettivamente dalla BCE e da tali BCN, in virtù del paragrafo 1. I trasferenti e i riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

Articolo 3

Disposizioni generali

1. I trasferimenti descritti nell'articolo 2 avvengono attraverso il sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET).

2. Gli interessi maturati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula giorni effettivi/360, a un tasso pari al tasso d'interesse marginale utilizzato dal Sistema europeo di banche centrali nella sua operazione di rifinanziamento principale più recente.

3. La BCE e le BCN soggette all'obbligo di effettuare un trasferimento in virtù dell'articolo 2, sono tenute a fornire a tempo debito le necessarie istruzioni per effettuare tali trasferimenti in maniera appropriata entro i termini previsti.

Articolo 4

Disposizioni finali

1. La presente decisione entra in vigore il 19 dicembre 2003.

2. La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 dicembre 2003.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Jean-Claude Trichet

(1) Cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) Cfr. pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) Cfr. pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

(4) GU L 8 del 14.1.1999, pag. 33.

(5) GU L 336 del 30.12.2000, pag. 110.

(6) GU L 110 del 28.4.1999, pag. 33.

ALLEGATO I

CAPITALE SOTTOSCRITTO DALLE BCN

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

CAPITALE VERSATO DALLE BCN

>SPAZIO PER TABELLA>

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