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Documento 32010D0024

2011/10/UE: Decisione della Banca centrale europea, del 25 novembre 2010 , relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione e dai titoli acquistati ai sensi del programma per il mercato dei titoli finanziari (rifusione) (BCE/2010/24)

GU L 6 dell' 11.1.2011, pagg. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 01 tomo 004 pag. 301 - 302

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/12/2014; abrogato da 32014D0057(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/10(1)/oj

11.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/35


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 25 novembre 2010

relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione e dai titoli acquistati ai sensi del programma per il mercato dei titoli finanziari

(rifusione)

(BCE/2010/24)

(2011/10/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), e in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione BCE/2005/11 del 17 novembre 2005 relativa alla distribuzione del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti (1) deve essere modificata in modo sostanziale al fine di tenere conto della distribuzione del reddito della Banca centrale europea (BCE) derivante dai titoli acquistati conformemente alla decisione BCE/2010/5 del 14 maggio 2010 che istituisce un programma per il mercato dei titoli finanziari (2). È opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla sua rifusione.

(2)

La decisione BCE/2010/29 del 13 dicembre 2010 relativa all’emissione di banconote in euro (3) fissa la distribuzione alle BCN delle banconote in euro in circolazione in proporzione alle quote versate del capitale della BCE. L’articolo 4 della decisione BCE/2010/29 e l’allegato alla medesima attribuiscono alla BCE l’8 % dell’ammontare totale delle banconote in euro in circolazione. La BCE detiene saldi creditizi interni all’Eurosistema nei confronti delle BCN in proporzione alle quote di queste nello schema di capitale sottoscritto, per un valore equivalente all’ammontare delle banconote in euro che la stessa emette.

(3)

In forza dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione BCE/2010/23, del 25 novembre 2010, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (4), i saldi interni all’Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione sono remunerati al tasso di riferimento. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della decisione BCE/2010/23, tale remunerazione è liquidata attraverso pagamenti via TARGET2.

(4)

Il settimo considerando della decisione BCE/2010/23 stabilisce che, in linea di principio, il reddito maturato dalla BCE sulla remunerazione dei propri crediti interni all’Eurosistema nei confronti delle BCN, in relazione alla propria quota di banconote in euro in circolazione, dovrebbe essere distribuito alle BCN conformemente alle decisioni del Consiglio direttivo, proporzionalmente alle quote da esse detenute nello schema di capitale sottoscritto, nello stesso esercizio finanziario in cui il reddito matura.

(5)

Parimenti dovrebbe essere distribuito alle BCN, proporzionalmente alle quote da esse detenute nello schema di capitale sottoscritto nello stesso esercizio finanziario in cui il reddito matura, il reddito della BCE derivante dai titoli acquistati ai sensi del programma per il mercato dei titoli finanziari (securities markets programme, SMP).

(6)

Nel distribuire il proprio reddito maturato sulle banconote in euro in circolazione e derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari, la BCE dovrebbe prendere in considerazione una stima del proprio risultato economico che tenga debitamente conto della necessità di destinare dei fondi ad accantonamento per i rischi di cambio, del tasso di interesse e del prezzo dell’oro, nonché della disponibilità di accantonamenti cui possa attingersi per la copertura di spese anticipate.

(7)

Nel determinare l’ammontare del profitto netto della BCE da trasferire al fondo di riserva generale ai sensi dell’articolo 33.1 dello Statuto del SEBC, il Consiglio direttivo dovrebbe tenere in considerazione che ciascuna parte di tale profitto corrispondente al reddito derivante dalle banconote in euro e a quello derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari dovrebbe essere distribuita alle BCN per intero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:

a)

per «BCN» si intende la banca centrale nazionale di uno Stato membro la cui moneta è l’euro;

b)

per «saldi interni all’Eurosistema derivanti dalle banconote in euro in circolazione» si intendono i crediti e i debiti tra una BCN e la BCE e tra una BCN e altre BCN, risultanti dell’applicazione dell’articolo 4 della decisione BCE/2010/29;

c)

per «reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione» si intende il reddito maturato dalla BCE sulla remunerazione dei propri saldi creditizi interni all’Eurosistema nei confronti delle BCN, in relazione alla propria quota di banconote in euro in circolazione, quale risultato dell’applicazione dell’articolo 2 della decisione BCE/2010/23;

d)

per «reddito della BCE derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari» si intende il reddito netto che deriva dai titoli acquistati dalla BCE ai sensi del programma per il mercato dei titoli finanziari in conformità alla decisione BCE/2010/5.

Articolo 2

Distribuzione provvisoria del reddito BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione e di quello derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari

1.   Il reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione e quello derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari sono dovuti per intero alle BCN nello stesso esercizio finanziario in cui maturano e sono distribuiti alle stesse in proporzione delle rispettive quote versate del capitale sottoscritto della BCE.

2.   La BCE distribuisce alle BCN il reddito derivante dalle banconote in euro che essa ha maturato nel corso di ciascun esercizio finanziario il secondo giorno lavorativo dell’esercizio successivo.

3.   La BCE distribuisce alle BCN il reddito derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari che essa ha maturato nel corso di ciascun esercizio finanziario l’ultimo giorno lavorativo del mese di gennaio dell’esercizio successivo.

4.   L’ammontare del reddito della BCE derivante dalle banconote in circolazione può essere ridotto, con decisione del Consiglio direttivo della BCE adottata in conformità dello Statuto, quanto alle spese affrontate dalla BCE in relazione all’emissione ed alla gestione operativa delle banconote in euro.

Articolo 3

Deroga all’articolo 2

In deroga all’articolo 2:

1)

il Consiglio direttivo decide prima della fine dell’esercizio finanziario se il reddito della BCE derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari, nonché, se necessario, il reddito della BCE derivante dalle banconote in circolazione debbano essere trattenuti, interamente o parzialmente, in maniera tale da assicurare che l’ammontare del reddito distribuito non ecceda il profitto netto della BCE relativo a tale esercizio. Tali decisioni sono adottate qualora, sulla base di una stima motivata elaborata dal Comitato esecutivo, il Consiglio direttivo preveda che la BCE possa subire una perdita complessiva annuale ovvero conseguire un profitto netto annuale inferiore al previsto ammontare di reddito derivante dalle banconote in euro in circolazione e al previsto ammontare del reddito derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari;

2)

prima della fine dell’esercizio finanziario, il Consiglio direttivo può decidere di trasferire in un accantonamento per i rischi di cambio, del tasso di interesse e del prezzo dell’oro, interamente o parzialmente, il reddito della BCE derivante dai titoli acquistati nell’ambito del programma per il mercato dei titoli finanziari e, laddove necessario, il reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione.

Articolo 4

Abrogazione

Con la presente decisione è abrogata la decisione BCE/2005/11. I riferimenti alla decisione abrogata sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 31 dicembre 2010.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 novembre 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  GU L 311 del 26.11.2005, pag. 41.

(2)  GU L 124 del 20.5.2010, pag. 8.

(3)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(4)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


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