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Documento 32000D0019(01)

2000/825/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 3 novembre 1998, modificata dalla decisione del 14 dicembre 2000, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti e alla ripartizione delle perdite della BCE per gli esercizi finanziari dal 1999 al 2001 (BCE/2000/19)

GU L 336 del 30.12.2000, pagg. 119–121 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/825/oj

32000D0825

2000/825/CE: Decisione della Banca centrale europea, del 3 novembre 1998, modificata dalla decisione del 14 dicembre 2000, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti e alla ripartizione delle perdite della BCE per gli esercizi finanziari dal 1999 al 2001 (BCE/2000/19)

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 30/12/2000 pag. 0119 - 0121


Decisione della Banca centrale europea

del 3 novembre 1998

modificata dalla decisione del 14 dicembre 2000

relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti e alla ripartizione delle perdite della BCE per gli esercizi finanziari dal 1999 al 2001

(BCE/2000/19)

(2000/825/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto") e segnatamente gli articoli 32 e 34.2, quinto comma,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 32.2 dello statuto, l'importo del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale (in seguito denominata "BCN") partecipante è pari al reddito annuo che essa ottiene dagli attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Ai sensi dell'articolo 32.3 dello statuto, se dopo l'inizio della terza fase le strutture di bilancio delle BCN partecipanti non consentono l'applicazione del metodo di cui all'articolo 32.2 dello statuto, per la distribuzione del reddito monetario delle BCN partecipanti, il consiglio direttivo può adottare temporaneamente un metodo alternativo.

(2) Ai sensi dell'articolo 32.4 dello statuto, l'ammontare del reddito monetario di ciascuna BCN partecipante viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi pagati da detta BCN sui suoi depositi costituiti dagli enti creditizi in conformità dell'articolo 19. Ai sensi dell'articolo 32.5 dello statuto, la somma dei redditi monetari delle BCN partecipanti viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate di capitale della BCE.

(3) Ai sensi degli articoli 32.6, e 32.7 dello statuto, il consiglio direttivo della BCE effettua la compensazione e il regolamento alla BCE dei saldi provenienti dalla ripartizione del reddito monetario e adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 32 dello statuto.

(4) L'articolo 10.3 dello statuto, prevede che per qualsiasi decisione da prendere ai sensi dell'articolo 32 dello statuto, alle votazioni in sede di consiglio direttivo della BCE si applica una ponderazione in base alle quote del capitale sottoscritto della BCE detenute dalle BCN.

(5) Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro(1), segnatamente agli articoli 1, 9 e 10, ha previsto che durante il periodo transitorio (vale a dire il periodo di tempo che inizia il 1o gennaio 1999 e termina il 31 dicembre 2001) le banconote denominate in un'unità monetaria nazionale continuano ad avere corso legale entro i limiti territoriali. Tali banconote sono emesse dalle BCN partecipanti. Le banconote denominate in euro saranno immesse in circolazione solo a decorrere dal 1o gennaio 2002. Durante il periodo transitorio è improbabile che le operazioni di politica monetaria del SEBC abbiano un qualsiasi impatto rilevante sulle banconote in circolazione.

(6) L'introduzione dell'euro in Grecia il 1o gennaio 2001 ha comportato l'esigenza di adeguare numerosi strumenti giuridici della BCE nonché la presente decisione. La presente decisione dovrebbe pertanto entrare in vigore alla data summenzionata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- "crediti equivalenti": i crediti delle BCN partecipanti nei confronti della BCE, derivanti dal trasferimento di attività di riserva in valuta dalle BCN alla BCE ai sensi dell'articolo 30 dello statuto,

- "controparti del settore finanziario dell'area euro": i) gli enti creditizi definiti all'articolo 1, primo comma, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio(2), diversi dalle BCN partecipanti, la cui sede sociale o sede principale sia stabilita in uno Stato membro partecipante; e ii) le succursali degli enti creditizi, definite all'articolo 1, terzo comma, della direttiva 2000/12/CE in uno Stato membro partecipante, la cui sede sociale o sede principale non sia stabilita in uno Stato membro partecipante,

- "SPA": lo stato patrimoniale armonizzato, come strutturato all'allegato IV dell'indirizzo BCE/2000/18, del 1o dicembre 1998, sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabili nel Sistema europeo di banche centrali, modificato il 15 dicembre 1999 e il 14 dicembre 2000(3),

- "aggregato del passivo": l'ammontare delle passività prese in considerazione, nell'ambito dello stato patrimoniale di ciascuna BCN partecipante, specificato in conformità dell'allegato alla presente decisione,

- "BCN partecipante": una banca centrale nazionale di uno Stato membro che ha adottato la moneta unica in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea,

- "tasso di riferimento": l'ultimo tasso di interesse disponibile utilizzato dal SEBC nelle sue operazioni di rifinanziamento principali ai sensi del paragrafo 3.1.2 dell'allegato I dell'indirizzo BCE/2000/7 del 7 agosto 2000, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema(4),

- "periodo transitorio": il periodo che inizia il 1o gennaio 1999 e termina il 31 dicembre 2001.

Articolo 2

Metodo di calcolo del reddito monetario

1. Durante il periodo transitorio, l'importo del reddito monetario di ciascuna BCN partecipante è determinato in conformità della formula seguente:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Laddove:

- RM è l'importo del reddito monetario di ciascuna BCN partecipante da mettere in comune,

- BP è l'aggregato del passivo di ciascuna BCN partecipante,

- TR è il tasso di riferimento.

2. L'ammontare del reddito monetario di ciascuna BCN viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi pagati in relazione alle passività incluse nell'aggregato del passivo.

Articolo 3

Calcolo e distribuzione del reddito monetario

1. Il calcolo del reddito monetario di ciascuna BCN partecipante è effettuato dalla BCE su base giornaliera. Il calcolo si basa sui dati contabili comunicati da ciascuna BCN alla BCE in conformità dell'indirizzo BCE/2000/18.

2. La somma del reddito monetario di ciascuna BCN partecipante viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate di capitale della BCE. La distribuzione del reddito monetario ha luogo alla fine di ciascun esercizio finanziario. La BCE informa le BCN degli importi cumulativi su base trimestrale.

3. L'importo del reddito monetario da distribuire a ciascuna BCN partecipante viene adeguato in conformità delle decisioni adottate dal consiglio direttivo della BCE ai sensi del secondo comma dell'articolo 32.4 dello statuto.

4. L'importo del reddito monetario da distribuire a ciascuna BCN partecipante è compensato con gli importi dovuti dalla stessa BCN partecipante, calcolati in conformità dell'articolo 2. I saldi netti derivanti dalla distribuzione del reddito monetario sono regolati alla BCE.

Articolo 4

Diritto di addebito diretto transitorio sul reddito maturato dalle BCN partecipanti derivante dalle banconote nazionali in circolazione

1. È istituita un diritto di addebito sul reddito maturato da ciascuna BCN partecipante, derivante dagli attivi detenuti in contropartita delle banconote nazionali in circolazione (signoraggio della BCN). Tale diritto di addebito conferisce alla BCE il diritto di accesso al signoraggio di una BCN al solo scopo di coprire le perdite della BCE che non possono essere finanziate durante gli esercizi finanziari 1999, 2000 e 2001 o i) con le modalità descritte all'articolo 33.2 dello statuto; o ii) in contropartita della quota dei crediti equivalenti che può essere parzialmente compensata dalle perdite in valuta estera in conformità dell'indirizzo BCE/2000/15, del 3 novembre 1998, modificata dell'indirizzo del 16 novembre 2000 avente per oggetto la composizione, la valutazione e le modalità di trasferimento iniziale delle attività di riserva in valuta estera e la denominazione e remunerazione dei crediti equivalenti(5).

2. Il consiglio direttivo della BCE, oltre ad approvare i conti annuali della BCE per ogni esercizio finanziario, decide l'ammontare dell'addebito e stabilisce le modalità per il regolamento delle perdite non finanziate.

3. L'ammontare dell'addebito è soggetto ad un limite massimo pari all'aumento del reddito monetario complessivo del SEBC che sarebbe derivato se le banconote denominate in moneta nazionale fossero state incluse nell'aggregato del passivo. L'importo dell'addebito per ciascuna BCN partecipante è proporzionale alla sua quota di sottoscrizione di capitale della BCE. Il limite è ridotto nella misura necessaria a garantire che nessuna BCN partecipante sia obbligata per un importo superiore al totale del proprio reddito di signoraggio derivante dalle banconote nazionali in circolazione per l'esercizio finanziario in questione. Ai fini del presente paragrafo, il signoraggio nazionale è calcolato applicando il tasso di riferimento al numero di banconote nazionali in circolazione.

Articolo 5

Disposizione finale

La presente decisione, modificata dalla decisione BCE/2000/NP17, entra in vigore il 1o gennaio 2001.

Essa si applica agli esercizi finanziari 1999, 2000 e 2001.

Fatto a Francoforte sul Meno, addì 3 novembre 1998.

Modificato ed approvato per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 14 dicembre 2000.

Il Presidente della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

(2) GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.

(3) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(4) GU L 310 dell'11.12.2000, pag. 1.

(5) Vedi pagina 114 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

COMPOSIZIONE DELL'AGGREGATO DEL PASSIVO

A. L'aggregato del passivo comprende, con esclusione di qualsiasi altra voce:

1) Passività nei confronti delle controparti del settore finanziario dell'area euro, denominate in euro, compresi:

a) conti correnti (voce 2.1 dell'SPA);

b) riserve obbligatorie minime di cui all'articolo 19.1 dello statuto (voce 2.1 dell'SPA);

c) depositi nell'ambito dei depositi overnight dell'SEBC (voce 2.2 dell'SPA);

d) depositi a tempo determinato (voce 2.3 dell'SPA);

e) depositi connessi a richieste di margini derivanti dalle operazioni di politica monetaria del SEBC (voce 2.5 dell'SPA);

f) passività derivanti dalle operazioni temporanee di assorbimento della liquidità (reverse repos) di cui al capitolo 3.1 dell'allegato I dell'indirizzo BCE/2000/7, del 31 agosto 2000, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema(1).

2) Passività delle BCN partecipanti, derivanti dall'emissione nei confronti della BCE di effetti cambiari a fronte dell'emissione da parte della BCE di certificati di debito ai sensi del capitolo 3.3 dell'allegato I dell'indirizzo BCE/2000/7 (voce 10.2 del SPA).

B. L'ammontare dell'aggregato del passivo di ciascuna BCN partecipante è calcolato in conformità dei principi contabili armonizzati e delle regole stabilite nell'indirizzo BCE/2000/18, del 1o dicembre 1998, sul quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabili nel Sistema europeo di banche centrali, modificato il 15 dicembre 1999 e il 14 dicembre 2000(2).

(1) GU L 310 dell'11.12.2000, pag. 1.

(2) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

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