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Documento 31999R2157

Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4)

GU L 264 del 12.10.1999, pagg. 21–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua ceca: capitolo 01 tomo 003 pag. 139 - 144
edizione speciale in lingua estone: capitolo 01 tomo 003 pag. 139 - 144
edizione speciale in lingua lettone: capitolo 01 tomo 003 pag. 139 - 144
edizione speciale in lingua lituana: capitolo 01 tomo 003 pag. 139 - 144
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 01 tomo 003 pag. 139 - 144
edizione speciale in lingua maltese: capitolo 01 tomo 003 pag. 139 - 144
edizione speciale in lingua polacca: capitolo 01 tomo 003 pag. 139 - 144
edizione speciale in lingua slovacca: capitolo 01 tomo 003 pag. 139 - 144
edizione speciale in lingua slovena: capitolo 01 tomo 003 pag. 139 - 144
edizione speciale in lingua bulgare: capitolo 10 tomo 005 pag. 5 - 10
edizione speciale in lingua romena: capitolo 10 tomo 005 pag. 5 - 10
edizione speciale in lingua croata: capitolo 01 tomo 008 pag. 3 - 8

Stato giuridico del documento In vigore: Questo atto è stato modificato. Versione consolidata attuale: 26/06/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2157/oj

31999R2157

Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4)

Gazzetta ufficiale n. L 264 del 12/10/1999 pag. 0021 - 0026


REGOLAMENTO (CE) N. 2157/1999 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 settembre 1999

sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni

(BCE/1999/4)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visti il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato"), in particolare l'articolo 110, paragrafo 3, lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"), in particolare gli articoli 34.3 e 19.1, e il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni(1) (in seguito denominato "regolamento del Consiglio"), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

(1) considerando che, conformemente all'articolo 34.3 dello statuto, in combinato disposto con l'articolo 43.1 dello statuto, il paragrafo 8 del protocollo n. 25 su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il paragrafo 2 del protocollo n. 26 su talune disposizioni relative alla Danimarca, il presente regolamento non conferisce alcun diritto e non impone alcun obbligo agli Stati membri non partecipanti;

(2) considerando che il regolamento del Consiglio ha stabilito i limiti e le condizioni entro i quali la Banca centrale europea (BCE) ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati;

(3) considerando che l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio conferisce alla BCE il potere normativo di specificare i meccanismi in base ai quali è possibile irrogare sanzioni nel rispetto di quanto stabilito nello stesso regolamento;

(4) considerando che altri regolamenti del Consiglio o della BCE possono prevedere sanzioni specifiche per settori specifici e rinviare al presente regolamento per i principi e le procedure connessi all'irrogazione di dette sanzioni;

(5) considerando che nell'espletamento della procedura volta a determinare la sanzione applicabile la BCE deve assicurare il massimo rispetto del diritto di terzi alla difesa in conformità dei principi generali del diritto e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia, in particolare della giurisprudenza concernente i poteri di indagine della Commissione europea nel campo della concorrenza;

(6) considerando che all'interno del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) non sussistono impedimenti giuridici allo scambio di informazioni connesse all'individuazione di eventuali inosservanze di regolamenti o decisioni della BCE;

(7) considerando che nell'avviare una procedura di infrazione deve essere rispettato il principio "ne bis in idem";

(8) considerando che le norme che regolano i poteri della BCE e della banca centrale nazionale competente nel quadro nella procedura di infrazione devono garantire l'efficace svolgimento di accertamenti scrupolosi in merito alla presunta infrazione, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela dei diritti di difesa dell'impresa interessata e la riservatezza della procedura di infrazione;

(9) considerando che nell'espletamento della procedura di infrazione può rendersi necessaria l'assistenza delle autorità degli Stati membri al fine di assicurare l'efficace esercizio dei poteri della BCE e della banca centrale nazionale competente;

(10) considerando che l'impresa interessata, una volta completata l'eventuale fase di accertamento della procedura di infrazione, e una volta ricevute le risultanze in fatto della stessa, nonché la notifica degli addebiti, ha altresì il diritto di essere ascoltata;

(11) considerando che la procedura di infrazione viene condotta nel rispetto dei principi di riservatezza e di segreto professionale; che la riservatezza o il segreto professionale non pregiudicano il diritto alla difesa dell'impresa interessata;

(12) considerando che il Consiglio direttivo della BCE può procedere al riesame delle decisioni in materia di infrazioni e che occorre stabilire le condizioni procedurali da applicare in sede di detto riesame;

(13) considerando che, al fine di accrescere la trasparenza e l'efficacia dei suoi poteri sanzionatori, la BCE ha facoltà di pubblicare le proprie decisioni finali in merito all'irrogazione di sanzioni ovvero qualsiasi informazione ad esse connessa; che, alla luce delle particolari caratteristiche dei mercati finanziari, la pubblicazione di una decisione di irrogare una sanzione è una misura eccezionale, adottata dalla BCE unicamente in seguito a un'accurata considerazione delle circostanze relative al caso specifico, dei probabili effetti di tale decisione sulla reputazione dell'impresa interessata e del legittimo interesse economico di quest'ultima; che la decisione di pubblicare deve essere adottata nel rispetto del principio di non discriminazione e garantire parità di trattamento; che in tale contesto, è auspicabile consultare le competenti autorità di vigilanza prima dell'adozione di detta decisione; che in nessun caso, nel pubblicare la decisione di irrogare una sanzione, si rendono note informazioni di natura confidenziale;

(14) considerando che la decisione che impone un obbligo pecuniario deve essere resa esecutiva conformemente all'articolo 256 del trattato; che alle banche centrali nazionali può essere delegato il compito di adottare le misure necessarie a tal fine;

(15) considerando che, ai fini di una sana ed efficiente amministrazione, si ritiene opportuno prevedere una procedura sanzionatoria semplificata per le infrazioni minori;

(16) considerando che il presente regolamento si applica ai casi di inosservanza previsti dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea(2) (in seguito denominato "regolamento del Consiglio sulle riserve minime") entro i limiti e le condizioni stabiliti dallo stesso articolo 7, paragrafo 2; che la natura particolare dei casi di inosservanza dell'obbligo di riserve minime di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio sulle riserve minime giustifica l'adozione di un regime giuridico specifico che preveda una procedura sanzionatoria abbreviata e, al contempo, non lesiva del diritto alla difesa dell'impresa interessata;

(17) considerando che, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea(3), la BCE agisce in conformità del regolamento del Consiglio e del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento con l'espressione "banca centrale nazionale competente" si intende la banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata la presunta infrazione. Per gli altri termini utilizzati valgono le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento del Consiglio.

Articolo 2

Avvio di una procedura di infrazione

1. Non è possibile avviare più di una procedura di infrazione nei confronti di una determinata impresa sulla base dei medesimi elementi di fatto. Pertanto, il Comitato esecutivo della BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente non adottano alcuna decisione in merito all'avvio di una procedura di infrazione prima di essersi scambiati informazioni e reciprocamente consultati.

2. Prima di decidere se avviare una procedura di infrazione la BCE e/o la banca centrale nazionale competente possono richiedere all'impresa interessata di fornire tutte le informazioni concernenti la presunta infrazione.

3. Il Comitato esecutivo della BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente hanno, su richiesta, la facoltà di prestarsi mutua assistenza e di collaborare nell'espletamento della procedura di infrazione, in particolare trasmettendosi tutte le informazioni che possono essere considerate pertinenti.

4. Salvo diverso accordo fra le parti, le comunicazioni tra la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente e l'impresa interessata avvengono nella lingua comunitaria ufficiale (o in una delle lingue comunitarie ufficiali) dello Stato membro nella cui giurisdizione si è verificata la presunta infrazione.

Articolo 3

Poteri della BCE e della banca centrale nazionale competente

1. Fra i poteri che il regolamento del Consiglio conferisce alla BCE e alla banca centrale nazionale competente nel corso della fase di accertamento figura il diritto di ricercare qualsiasi elemento informativo e di perquisire senza preavviso i locali dell'impresa interessata, al fine di ottenere tutte le informazioni relative alla presunta infrazione.

2. I membri del personale della BCE o, se del caso, della banca centrale nazionale competente che, conformemente ai rispettivi regolamenti interni, sono autorizzati a ricercare informazioni nei locali dell'impresa interessata esercitano i propri poteri presentando una formale autorizzazione scritta, rilasciata in conformità dei suddetti regolamenti interni.

3. Tutte le richieste rivolte all'impresa interessata sulla base dei poteri conferiti alla BCE o, se del caso, alla banca centrale nazionale competente fanno riferimento specifico all'oggetto e allo scopo dell'accertamento.

Articolo 4

Assistenza delle autorità degli Stati membri

1. La BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente possono richiedere, a titolo di misura precauzionale, l'assistenza delle autorità degli Stati membri.

2. Nessuna autorità di uno Stato membro può sostituirsi alla BCE o, se del caso, alla banca centrale nazionale competente nella valutazione della necessità di procedere ad un accertamento.

Articolo 5

Notifica degli addebiti

1. Prima di decidere sull'eventuale irrogazione di una sanzione la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente notificano per iscritto all'impresa interessata le risultanze in fatto degli accertamenti svolti e gli addebiti mossi.

2. Contestualmente alla notifica degli addebiti, la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente stabiliscono un termine entro il quale l'impresa interessata può trasmettere per iscritto alla BCE o, se del caso, alla banca centrale nazionale competente le proprie osservazioni in merito agli addebiti mossi, fatta salva la possibilità di svilupparle ulteriormente nel corso di un'audizione, qualora nelle suddette osservazioni essa avanzi una richiesta in tal senso. Il termine, di durata non inferiore a 30 giorni lavorativi, decorre a partire dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Dopo la replica dell'impresa interessata la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente decidono se proseguire la fase di accertamento allo scopo di risolvere eventuali questioni pendenti. Una notifica aggiuntiva degli addebiti mossi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è inviata all'impresa interessata solo qualora il risultato di ulteriori accertamenti svolti dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale competente, induca a porre nuovi fatti a carico dell'impresa interessata ovvero a modificare notevolmente gli elementi di prova delle infrazioni contestate.

4. Nella decisione di irrogare una sanzione, la BCE tiene conto esclusivamente degli addebiti notificati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e in merito ai quali si è consentito all'impresa interessata di rendere note le proprie osservazioni.

Articolo 6

Diritti e obblighi dell'impresa interessata

1. Nella fase di accertamento di una procedura di infrazione l'impresa interessata collabora con la BCE o, se del caso, con la banca centrale nazionale competente. In particolare, essa ha il diritto di produrre documenti, libri o registri contabili, ovvero copie o estratti degli stessi, e di fornire, per iscritto od oralmente, qualsiasi chiarimento.

2. La resistenza, l'inosservanza o il mancato adempimento da parte dell'impresa interessata degli obblighi imposti dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale competente nell'esercizio dei loro poteri nel quadro di una procedura di infrazione possono costituire motivo sufficiente per l'avvio di una procedura di infrazione ai sensi del presente regolamento e dare luogo all'imposizione di penalità di mora.

3. L'impresa interessata ha diritto all'assistenza legale per tutta la durata della procedura di infrazione. Dopo che l'impresa interessata ha ricevuto la notifica dell'avvio di detta procedura, la validità di questa non sarà compromessa dal fatto che l'impresa abbia esercitato o meno il proprio diritto all'assistenza legale.

4. Una volta ricevuta la notifica ai sensi del precedente articolo 5, paragrafo 1, l'impresa interessata ha il diritto di accedere ai documenti e agli altri elementi raccolti dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale competente che costituiscono prova dell'infrazione contestata.

5. Qualora nelle proprie osservazioni scritte l'impresa interessata chieda altresì di essere ascoltata nel corso di un'audizione, questa sarà condotta, alla data stabilita, da persone nominate a tal fine dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale competente. Le audizioni sono tenute presso la sede della BCE o della banca centrale nazionale competente. Le audizioni non sono pubbliche. I partecipanti all'audizione sono ascoltati singolarmente oppure in presenza di altre persone ivi convocate. L'impresa interessata può chiedere alla BCE o, se del caso, alla banca centrale nazionale competente, entro limiti ragionevoli, di ascoltare persone che possano confermare aspetti dei commenti da essa formulati per iscritto.

6. Il contenuto essenziale delle dichiarazioni rilasciate da ciascuna persona è registrato in un verbale che viene letto e approvato dalla persona in questione unicamente per la parte relativa alle dichiarazioni da essa rese.

7. Le informazioni e le richieste di presenziare alle audizioni, provenienti dalla BCE o, se del caso, dalla banca centrale nazionale competente, sono inviate ai destinatari per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnate a mano contro ricevuta.

Articolo 7

Riservatezza della procedura di infrazione

1. La procedura di infrazione si svolge nel rispetto dei principi di riservatezza e di segreto professionale.

2. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, di cui sopra, l'impresa interessata non ha accesso ai documenti o ad altro materiale in possesso della BCE o della banca centrale nazionale competente, che siano ritenuti riservati con riguardo a terzi, alla BCE o alla banca centrale competente. Rientrano nella suddetta categoria, in particolare, i documenti o altro materiale contenenti informazioni connesse agli interessi commerciali di altre imprese, nonché documenti interni della BCE o della banca centrale nazionale competente, di altre istituzioni od organismi comunitari, ovvero di altre banche centrali nazionali quali note, progetti di testo e documenti di lavoro.

Articolo 8

Riesame della decisione da parte del Consiglio direttivo della BCE

1. Il Consiglio direttivo della BCE può chiedere all'impresa interessata, al Comitato esecutivo della BCE e/o alla banca centrale nazionale competente di fornire ulteriori informazioni ai fini di detto riesame.

2. Il Consiglio direttivo della BCE stabilisce un termine per la trasmissione delle informazioni; tale termine non è inferiore a 10 giorni lavorativi.

Articolo 9

Esecuzione della decisione

1. Allorché la decisione di irrogare una sanzione è definitiva, il Consiglio direttivo della BCE, dopo aver consultato le competenti autorità nazionali di vigilanza, ha facoltà di pubblicare tale decisione, o le informazioni ad essa relative, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Nel pubblicare la decisione definitiva o le informazioni ad essa relative si tiene conto del legittimo interesse dell'impresa a tutelare i propri interessi economici, nonché di qualunque altro interesse individuale.

2. Nella decisione, la BCE fissa le modalità di pagamento della sanzione pecuniaria inflitta.

3. La BCE può chiedere alla banca centrale nazionale dello Stato membro nella cui guirisdizione deve essere applicata la sanzione di adottare tutti i provvedimenti necessari a tal fine.

4. Le banche centrali nazionali riferiscono alla BCE in merito all'applicazione della sanzione.

5. La BCE raccoglie tutte le informazioni connesse alla determinazione e all'applicazione della sanzione in un fascicolo che viene conservato per almeno cinque anni a decorrere dalla data in cui la decisione di irrogare la sanzione diviene definitiva. Per consentire alla BCE di ottemperare a tale disposizione, la banca centrale nazionale competente le trasmette gli originali di tutti i documenti e il materiale in suo possesso relativi alla procedura di infrazione.

Articolo 10

Procedura semplificata per infrazioni minori

1. In caso di infrazioni minori, il Comitato esecutivo della BCE ha facoltà di applicare una procedura semplificata. La sanzione pecuniaria inflitta in conformità di detta procedura non può superare l'importo di 25000 EUR.

2. La procedura semplificata è articolata nel modo seguente:

a) il Comitato esecutivo della BCE notifica la presunta infrazione all'impresa interessata;

b) la notifica cita tutti i dati di fatto addotti a prova dell'infrazione contestata e la sanzione applicabile;

c) la notifica informa l'impresa interessata dell'applicazione di una procedura semplificata e del diritto dell'impresa di opporsi a tale procedura entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica in oggetto;

d) in caso di obiezione sollevata entro il termine stabilito alla precedente lettera c), si ritiene avviata la procedura di infrazione; il termine di 30 giorni lavorativi entro il quale l'impresa può esercitare il diritto di essere ascoltata decorre dalla scadenza del termine stabilito alla precedente lettera c). Qualora nessuna obiezione sia sollevata entro il termine stabilito alla precedente lettera c), la decisione del Comitato esecutivo della BCE in merito all'irrogazione di una sanzione diviene definitiva.

3. Il presente articolo non osta alla procedura applicabile in caso di inosservanza dell'obbligo di riserve minime di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

Articolo 11

Procedura in caso di inosservanza dell'obbligo di riserve minime

1. Ai casi di inosservanza di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio sulle riserve minime, non si applicano l'articolo 2, paragrafi 1 e 3, nonché gli articoli 3, 4, 5 e 6 (ad eccezione del paragrafo 3) del presente regolamento. Il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2, è ridotto a 5 giorni lavorativi.

2. Il Comitato esecutivo della BCE può specificare e rendere pubblici i criteri di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio sulle riserve minime. Tali criteri possono essere oggetto di una comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. Prima di irrogare una sanzione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo I, del regolamento del Consiglio sulle riserve minime, il Comitato esecutivo della BCE o, per suo conto, la banca centrale nazionale competente notifica all'impresa interessata la presunta inosservanza e la corrispondente sanzione. La notifica contiene tutti i dati di fatto pertinenti alla presunta inosservanza e informa l'impresa interessata che, in assenza di obiezioni da parte della stessa, la sanzione si ritiene irrogata per decisione del Comitato esecutivo della BCE.

4. L'impresa interessata dispone di 5 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica per:

- ammettere la presunta inosservanza e accettare di pagare la sanzione pecuniaria specificata, nel qual caso la procedura di infrazione si ritiene conclusa;

oppure

- presentare per iscritto informazioni, chiarimenti od obiezioni ritenuti pertinenti alla decisione di irrogare la sanzione. L'impresa interessata può altresì accludere documenti a sostegno degli argomenti enunciati nella propria replica. La banca centrale nazionale competente trasmette senza ritardo ingiustificato il fascicolo completo al Comitato esecutivo della BCE, cui spetta la decisione in merito all'irrogazione della sanzione.

5. Qualora nessuna osservazione scritta sia stata sollevata dall'impresa interessata nei termini previsti, la sanzione si ritiene irrogata per decisione del Comitato esecutivo della BCE. Allorché la decisione è divenuta definitiva, conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio, l'impresa interessata è tenuta a versare l'importo della sanzione pecuniaria specificato nella notifica.

6. Nelle situazioni previste dal paragrafo 4, primo trattino, e dal paragrafo 5 del presente articolo, la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente, per conto della BCE, inviano notifica scritta alle autorità di vigilanza competenti.

Articolo 12

Computo dei termini

1. Fatto salvo l'articolo 4 del regolamento del Consiglio, i termini previsti nel presente regolamento decorrono dal giorno successivo al ricevimento di una comunicazione oppure alla consegna a mano della stessa. Eventuali comunicazioni dell'impresa interessata devono pervenire al destinatario, o essere spedite per mezzo di lettera raccomandata, entro il termine previsto.

2. Nel caso in cui il termine scada di sabato, di domenica oppure in giorno festivo, è prorogato di diritto alla fine del giorno lavorativo successivo.

3. Ai fini del presente regolamento, i giorni festivi osservati dalla BCE sono quelli elencati nell'allegato, mentre i giorni festivi osservati dalle banche centrali nazionali sono quelli stabiliti per legge nel territorio dello Stato membro in cui è situata l'impresa interessata. L'espressione "giorno lavorativo" è interpretata di conseguenza. Se necessario, la BCE provvede ad aggiornare il suddetto allegato.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 settembre 1999.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Willem F. DUISENBERG

Presidente

(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(2) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

(3) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

ALLEGATO (Indicativo)

Elenco dei giorni festivi (di cui all'articolo 12, paragrafo 3)

>SPAZIO PER TABELLA>

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