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Documento 31998D0006(01)

Decisione della Banca centrale europea del 7 luglio 1998 relativa a tagli, specifiche, riproduzione, cambio e ritiro delle banconote in euro (BCE/1998/6)

GU L 8 del 14.1.1999, pagg. 36–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/08/2001; abrogato da 32001D0007(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/6(3)/oj

31999D0033

Decisione della Banca centrale europea del 7 luglio 1998 relativa a tagli, specifiche, riproduzione, cambio e ritiro delle banconote in euro (BCE/1998/6)

Gazzetta ufficiale n. L 008 del 14/01/1999 pag. 0036 - 0038


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 7 luglio 1998 relativa a tagli, specifiche, riproduzione, cambio e ritiro delle banconote in euro (BCE/1998/6) (1999/33/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo denominato «trattato»), in particolare, l'articolo 105a, paragrafo 1, del trattato suddetto e l'articolo 16 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in appresso denominato «statuto»);

visto il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, sull'introduzione dell'euro (1), in particolare gli articoli 10 e 16,

considerando che in base a quanto disposto dall'articolo 105a, paragrafo 1, del trattato, dall'articolo 16 dello statuto e dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 974/98 sono richiesti dettagli più precisi su tagli e specifiche delle banconote in euro; considerando che tali dettagli possono essere forniti con una decisione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea, pubblicata per informazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

considerando che il regolamento (CE) n. 975/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, sulle denominazioni e sulle specifiche tecniche delle monete in euro destinate alla circolazione (2) sancisce che le denominazioni delle monete in euro saranno comprese tra 1 cent e 2 euro; che i tagli delle banconote in euro dovrebbero tenere conto delle denominazioni delle monete in euro;

considerando che la presente decisione tiene conto del lavoro preparatorio eseguito dall'Istituto monetario europeo (in prosieguo denominato «IME») e, per quanto riguarda in particolare il disegno delle banconote, dei risultati di un concorso europeo tra disegnatori di banconote; che tale lavoro preparatorio comprende consultazioni con le associazioni europee di svariate categorie di utenti di banconote al fine di tenere conto delle specifiche esigenze visive e tecniche, nonché per facilitare il riconoscimento e l'accettazione dei nuovi tagli di banconote e specifiche da parte degli utenti; che la Banca centrale europea (in prosieguo denominata «BCE») è destinataria dei diritti di autore sui disegni delle banconote in euro, inizialmente detenuti dall'IME;

considerando che è necessario istituire alcuni principi-guida comuni in base ai quali consentire la riproduzione commerciale dei disegni delle banconote; che la BCE farà ricorso alle banche centrali nazionali (in appresso denominate «BCN») degli Stati membri partecipanti per l'autorizzazione ad hoc a riprodurre i disegni delle banconote; che è politica generale autorizzare la riproduzione dei disegni delle banconote a cui la presente decisione si riferisce, tra l'altro, per fini educativi;

considerando che si rende necessario istituire un regime comune sotto il quale le BCN degli Stati membri partecipanti siano preparate a cambiare banconote in euro mutilate o danneggiate; che l'esigenza di istituire un regime comune vale anche per il ritiro finale delle banconote quando queste saranno sostituite da nuove; che la pubblicazione di annunci nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee può essere accompagnata da altri mezzi di pubblicazione che facilitino la debita conoscenza da parte del pubblico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Tagli e caratteristiche

1.1. La prima serie di banconote in euro comprenderà sette tagli con valori compresi tra 5 e 500 euro, raffiguranti il tema «Epoche e stili in Europa», con le seguenti caratteristiche essenziali.

>SPAZIO PER TABELLA>

1.2. I sette tagli della serie di banconote in euro recheranno la rappresentazione di porte e finestre sul dritto e di ponti sul rovescio. Tutti e sette i tagli sono caratteristici dei diversi periodi artistici europei di cui sopra. Altri elementi del disegno comprendono: il simbolo dell'Unione europea; il nome della valuta negli alfabeti latino e greco; l'acronimo della Banca centrale europea nelle diverse lingue ufficiali; il simbolo © a indicare la tutela del marchio; la firma del presidente della BCE.

Articolo 2

Riproduzione

2.1. I diritti d'autore sulle banconote indicate nell'articolo 1 della presente decisione appartengono alla BCE.

2.2. La riproduzione intera o parziale di una banconota specificata nell'articolo 1 della presente decisione è autorizzata senza ricorso a procedure specifiche nei seguenti casi:

a) per fotografie, disegni, dipinti e filmati e, in genere, per immagini il cui centro di attenzione non siano le banconote in sé, purché le banconote siano utilizzate esclusivamente come un elemento dell'azione o situazione, senza nessuna inquadratura in primo piano dei disegni delle banconote stesse;

b) per riproduzioni stampate su un lato solo e

- su materiali che non possono essere confusi con carta,

oppure

- che siano superiori (o uguali) a ventiquattro cm di lunghezza e dodici centimetri di larghezza, o inferiori (o uguali) a otto centimetri di lunghezza e quattro centimetri di larghezza.

2.3. Ogni altra riproduzione intera o parziale di una banconota deve essere autorizzata da i) la BCN dello Stato membro partecipante in cui risiede il richiedente, su delega della BCE e conformemente alle politiche della stessa, oppure ii) la BCE per richiedenti residenti al di fuori degli Stati membri partecipanti.

2.4. Un'autorizzazione generale per le riproduzioni secondo le regole suddette potrà essere annullata in caso di conflitto con i diritti morali inalienabili dell'autore dei disegni delle banconote.

Articolo 3

Scambio di banconote mutilate o danneggiate

3.1. Le BCN degli Stati membri partecipanti dovranno, su richiesta, cambiare banconote in euro aventi corso legale, mutilate o danneggiate, nei seguenti casi:

a) qualora sia presentato più del 50 % della banconota;

b) qualora sia presentato il 50 % o meno della banconota se il richiedente può dimostrare che le parti mancanti siano andate distrutte.

3.2. La sostituzione di banconote mutilate o danneggiate richiederà:

a) l'identificazione del richiedente in caso di dubbio circa il diritto del richiedente stesso sulle banconote e circa l'autenticità delle banconote stesse;

b) in caso di legittimo sospetto che sia stato commesso un reato o che la banconota sia stata mutilata o danneggiata intenzionalmente, spiegazioni scritte circa la causa della sua mutilazione o danneggiamento e la sorte delle sue parti mancanti;

c) spiegazioni scritte sul tipo di macchia, di contaminazione o di impregnazione se sono presentate banconote macchiate con inchiostro, contaminate o impregnate;

d) una dichiarazione scritta sulla causa e sulla natura della neutralizzazione nel caso di banconote presentate da istituti di credito, se queste sono state scolorite dall'attivazione di dispositivi antifurto;

e) pagamento da parte del richiedente dei diritti eventualmente fissati dalla BCE nei casi di accertamenti particolarmente laboriosi da parte delle BCN.

Articolo 4

Ritiro di banconote

Il ritiro dalla circolazione di un tipo o di una serie di banconote in euro sarà regolamentato mediante decisione del Consiglio direttivo, pubblicata per informazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e in altri mezzi di comunicazione. La presente decisione comprende almeno i seguenti punti:

- il tipo o la serie di banconote in euro che devono essere ritirati dalla circolazione;

- la durata del periodo di cambio;

- la data in cui il tipo o serie di banconote in euro perderà il suo corso legale;

- il trattamento delle banconote in euro presentate una volta scaduto il periodo del ritiro e/o una volta che esse non abbiano più corso legale.

Articolo 5

Disposizioni generali

La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 luglio 1998.

Il Presidente della BCE

Willem F. DUISENBERG

(1) GU L 139 dell'11. 5. 1998, pag. 1.

(2) GU L 139 dell'11. 5. 1998, pag. 6.

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