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Documento 31998D0004(01)

Decisione della Banca centrale europea, del 9 giugno 1998, relativa all'adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea recante le modifiche apportate il 31 marzo 1999 (BCE/1998/4)

GU L 125 del 19.5.1999, pagg. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 01 tomo 014 pag. 3 - 3

Stato giuridico del documento In vigore: Questo atto è stato modificato. Versione consolidata attuale: 05/07/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/4(3)/oj

31999D0330

Decisione della Banca centrale europea, del 9 giugno 1998, relativa all'adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea recante le modifiche apportate il 31 marzo 1999 (BCE/1998/4)

Gazzetta ufficiale n. L 125 del 19/05/1999 pag. 0032 - 0032


DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 9 giugno 1998

relativa all'adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea recante le modifiche apportate il 31 marzo 1999

(BCE/1998/4)

(1999/330/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"), in particolare l'articolo 36, paragrafo 1, e l'articolo 47, paragrafo 2, quinto trattino,

vista la proposta del comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE);

visto il contributo del consiglio generale della BCE;

visto il parere del comitato del personale dell'Istituto monetario europeo;

(1) considerando che lo statuto attribuisce al consiglio direttivo della BCE il compito di stabilire, su proposta del comitato esecutivo della BCE, le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE;

(2) considerando che le condizioni di impiego devono contenere le norme che, unitamente ai contratti di lavoro, disciplinano i rapporti di lavoro fra la BCE e il proprio personale;

(3) considerando che le condizioni di impiego devono assicurare alla BCE la collaborazione di personale dotato delle più alte qualità di indipendenza, competenza, efficienza e integrità, assunto su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e devono altresì consentire al personale di svolgere le proprie mansioni in condizioni atte a garantire la massima efficienza dei servizi;

(4) considerando che le condizioni di impiego intendono promuovere parità di trattamento, certezza giuridica, trasparenza ed efficacia;

(5) considerando che, conformemente alla politica di trasparenza perseguita dalla BCE, le condizioni di impiego del personale della BCE sono rese disponibili a tutte le parti interessate,

DECIDE:

Articolo 1

Con la presente sono adottate le condizioni di impiego del personale della BCE.

Articolo 2

Per informazione di tutte le parti interessate, copie delle condizioni di impiego del personale della BCE sono ottenibili, su richiesta, presso la BCE(1).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 31 marzo 1999.

Il Presidente della BCE

Willem F. DUISENBERG

(1) Banca centrale europea, Direzione generale - Amministrazione e Personale, Casella postale 16 03 19, D-60066, Francoforte sul Meno.

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