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Documento 32019D0009

Decisione (UE) 2019/669 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2019, che modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro, (BCE/2019/9)

GU L 113 del 29.4.2019, pagg. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/669/oj

29.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 113/6


DECISIONE (UE) 2019/669 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 aprile 2019

che modifica la decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro, (BCE/2019/9)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,

Visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

In data 19 aprile 2013 la Banca centrale europea (BCE) ha adottato la decisione BCE/2013/10 (1) che ha stabilito una serie di norme tecniche relative alle serie attuali e future delle banconote in euro e ha chiarito ulteriormente le regole e le procedure relative alle banconote in euro.

(2)

La BCE ha deciso di apportare modifiche alla seconda serie di banconote in euro, nota come serie Europa. La larghezza dei tagli di banconote da 100 e 200 EUR deve essere ridotta.

(3)

In data 4 maggio 2016 il Consiglio direttivo ha deciso di escludere il taglio di banconote da 500 EUR dalla serie Europa.

(4)

Inoltre, l'adesione della Croazia nel 2013 impone di aggiungere l'acronimo della BCE in croato ai tagli di banconote da 50, 100 e 200 EUR della seconda serie di banconote in euro. Questo deve essere aggiunto agli elementi del disegno figurativo che include le lingue ufficiali dell'Unione europea.

(5)

Per motivi di coerenza, la soglia relativa all'obbligo di fornire la documentazione sull'origine delle banconote e l'identificazione del cliente o, dove possibile, del titolare effettivo quale definito alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dovrebbe essere innalzata a EUR 10 000. Tale aumento si allineerà con la soglia fissata per i soggetti che negoziano beni, quando il pagamento è effettuato o ricevuto in contanti per un importo pari o superiore a EUR 10 000.

(6)

È necessario chiarire che la sostituzione di banconote danneggiate può aver luogo mediante la sostituzione con banconote di pari valore di qualsivoglia taglio o mediante il bonifico o l'accredito del valore sul conto del richiedente. È opportuno chiarire che la commissione per la sostituzione di banconote autentiche danneggiate da dispositivi antifurto si applica anche quando il richiedente chiede che la banca centrale nazionale (BCN) bonifichi o accrediti il valore delle relative banconote su un conto.

(7)

Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2013/10 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La Decisione BCE/2013/10 è modificata come segue:

1.

l'articolo 1 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le banconote in euro della prima serie comprendono sette tagli di banconote in euro compresi tra 5 EUR e 500 EUR. Le banconote in euro della seconda serie comprendono sei tagli di banconote in euro compresi tra 5 EUR e 200 EUR. Le banconote in euro raffigurano il tema «Epoche e stili in Europa» con le seguenti caratteristiche essenziali.

Valore nominale (EUR)

Dimensioni (prima serie)

Dimensioni (seconda serie)

Colore dominante

Disegno

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

Grigio

Classico

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

Rosso

Romanico

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

Blu

Gotico

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

Arancione

Rinascimentale

100

147 × 82 mm

147 × 77 mm

Verde

Barocco e rococò

200

153 × 82 mm

153 × 77 mm

Giallo-marrone

Architettura del ferro e del vetro

500

160 × 82 mm

Non incluse nella seconda serie

Viola

Architettura moderna del XX secolo»

b)

il paragrafo 2, lettera c), è sostituito dal seguente:

«c)

l'acronimo della BCE nelle diverse lingue ufficiali dell'Unione europea;

i)

per la prima serie di banconote in euro, l'acronimo della BCE è limitato alle seguenti cinque lingue ufficiali: BCE, ECB, EZB, EKT and EKP;

ii)

per la seconda serie di banconote in euro, (1) per i tagli da 5 EUR, 10 EUR e 20 EUR l'acronimo della BCE è limitato alle seguenti nove lingue ufficiali: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE e EBC; (2) per i tagli da 50 EUR, 100 EUR, e 200 EUR, l'acronimo della BCE è limitato alle seguenti 10 lingue ufficiali: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE and EBC;»;

2.

all'articolo 3 il paragrafo 2, lettera h), è sostituito dal seguente:

«h)

nel caso in cui istituti e operatori economici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001 presentino per la sostituzione, in una o più operazioni, banconote in euro autentiche danneggiate per un valore di almeno EUR 10 000, tali istituti e operatori economici forniscono documentazione sull'origine delle banconote e l'identificazione del cliente o, dove possibile, del titolare effettivo come definito nella direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Tale obbligo si applica anche in caso di dubbio se sia raggiunta o meno la soglia di EUR 10 000. Le regole stabilite nel presente paragrafo fanno salvo qualsiasi altro requisito di identificazione e di segnalazione più stringente adottato dagli Stati membri nel recepimento della direttiva (UE) 2015/849.

(*1)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;"

3.

all'articolo 3 è inserito il seguente paragrafo 4:

«4.   Le BCN possono effettuare la sostituzione consegnando contante di valore pari a quello delle banconote in qualsivoglia denominazione, bonificando il valore delle banconote su un conto bancario del richiedente che possa essere identificato con certezza da un numero identificativo di un conto bancario di pagamento internazionale (IBAN) definito all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) o accreditando il valore delle banconote su un conto del richiedente presso la BCN, a discrezione della BCN.

(*2)  Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94, del 30.3.2012, pag. 22).»;"

4.

all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le BCN impongono il pagamento di una commissione in capo agli istituti e agli operatori economici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001 quando questi facciano richiesta alle BCN in conformità all'articolo 3 di sostituire banconote in euro autentiche che siano state danneggiate dall'uso di dispositivi antifurto. Tale commissione si applica indipendentemente dal fatto che la BCN effettui la sostituzione in denaro contante o mediante bonifico o accredito del valore delle banconote su un conto.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 aprile 2019.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione BCE/2013/10 del 19 aprile 2013× relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).

(2)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).


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