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Documento 32017O0038

Indirizzo (UE) 2017/2335 della Banca centrale europea, del 23 novembre 2017, sulle procedure per la raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio creditizio (BCE/2017/38)

GU L 333 del 15.12.2017, pagg. 66–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore: Questo atto è stato modificato. Versione consolidata attuale: 01/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2017/2335/oj

15.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 333/66


INDIRIZZO (UE) 2017/2335 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 23 novembre 2017

sulle procedure per la raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio creditizio (BCE/2017/38)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafi 2 e 5,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

(1)

il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sta istituendo una banca dati comune relativa a dati granulari analitici sul credito (di seguito, «AnaCredit»), che include dati sul credito provenienti da tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. AnaCredit sosterrà l'Eurosistema, il SEBC e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) nell'espletamento dei loro compiti, incluse l'analisi della politica monetaria e le operazioni di politica monetaria, la gestione dei rischi, la sorveglianza in materia di stabilità finanziaria così come la politica e la ricerca in ambito macroprudenziale, e la vigilanza bancaria.

(2)

Il regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13) (1) prevede che i soggetti dichiaranti che risiedono in uno Stato membro dichiarante debbano dichiarare i dati sul credito e i dati di riferimento della controparte alla banca centrale nazionale (BCN) di quello Stato membro. Le BCN degli Stati membri dichiaranti sono tenute a trasmettere tali dati alla Banca centrale europea (BCE). È dunque necessario definire le procedure per tali trasmissioni in conformità agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). In particolare, è necessario che le BCN comunichino i dati di riferimento della controparte e, se del caso, registrino le controparti nella banca dati delle istituzioni e delle attività (Register of Institutions and Affiliates Database, RIAD), il deposito centrale che conserva gli attributi sulle singole unità organizzative così come i vari tipi di relazione tra le stesse che, tra l'altro, consentono di ricavare strutture di gruppo facendo riferimento a diverse definizioni nel RIAD in modo tempestivo.

(3)

Inoltre, è necessario attribuire in modo chiaro le responsabilità delle BCN relative alla segnalazione alla BCE dei dati sul credito e dei dati di riferimento della controparte degli operatori monitorati che sono filiali estere di uno Stato membro dichiarante, per agevolare la riduzione della doppia segnalazione e così assicurare che procedure statistiche efficaci ed efficienti siano realizzate in tutta la catena di produzione statistica.

(4)

AnaCredit può anche includere dati sul credito dagli Stati membri la cui moneta non è l'euro ma che decidono di diventare uno Stato membro dichiarante tramite l'introduzione delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) nel loro diritto nazionale o altrimenti stabilendo gli obblighi di segnalazione pertinenti in conformità al loro diritto nazionale. Tali Stati membri possono anche introdurre le disposizioni del presente indirizzo nel proprio diritto nazionale o altrimenti attuare misure ai sensi della propria normativa nazionale volte a garantire l'adempimento degli obblighi applicabili relativi alla trasmissione dei dati alla BCE in maniera armonizzata.

(5)

Ai sensi dell'articolo 24 dell'indirizzo BCE/2014/15 (2), le BCN comunicano e aggiornano tutti i dati di riferimento che descrivono le unità istituzionali o le unità giuridiche, se del caso, che sono necessarie a fini statistici attraverso il RIAD. I dati RIAD sono anche utilizzati per predisporre gli elenchi ufficiali delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM), dei fondi di investimento, delle società veicolo finanziarie, delle istituzioni rilevanti ai fini delle statistiche sui pagamenti e delle imprese di assicurazione.

(6)

Il RIAD dovrebbe essere il deposito dei dati di riferimento su tutte le controparti definite nel regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). L'identificazione univoca di tutte le controparti è un presupposto del corretto funzionamento di AnaCredit.

(7)

È necessario definire l'ambito dei dati da fornire in conformità all'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/867 (ECB/2016/13), ai sensi del quale le BCN possono creare flussi di ritorno o arricchire i flussi di ritorno esistenti verso i soggetti dichiaranti attraverso un sottoinsieme dei dati sul credito raccolti ai sensi di tale regolamento. Tali flussi di ritorno concorrono a fornire ai soggetti dichiaranti una base più ampia per le loro valutazioni sul merito di credito, in particolare dei debitori transfrontalieri, così come a migliorare la gestione dei rischi degli enti creditizi e degli altri prestatori. Un flusso di ritorno può potenziare il contributo del SEBC alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario.

(8)

La BCE, in collaborazione con le BCN degli Stati membri dichiaranti, dovrebbe istituire, in una fase successiva, un quadro normativo che definisca dettagliatamente l'ambito e l'attuazione dei flussi di ritorno. Tale quadro normativo non dovrebbe impedire alle BCN di scambiare dati di riferimento della controparte con i rispettivi soggetti dichiaranti, ove ciò sia ritenuto necessario al fine di migliorare l'efficienza e la coerenza della procedura di segnalazione e contribuire a una migliore qualità dei dati di riferimento della controparte archiviati nel RIAD.

(9)

È necessario stabilire una procedura per apportare modifiche di natura tecnica agli allegati del presente indirizzo in maniera efficace, a condizione che tali modifiche non siano tali da alterare il sottostante quadro di riferimento concettuale, né da incidere sull'onere di segnalazione. Nell'osservare tale procedura si dovrebbe tenere conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC (Statistics Committee of the ESCB, «STC»). Le BCN e gli altri Comitati del SEBC possono proporre tali modifiche tecniche agli allegati attraverso il STC,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente indirizzo fornisce dettagli relativi agli obblighi facenti capo alle BCN di trasmettere alla BCE dati sul credito e dati di riferimento della controparte raccolti ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (ECB/2016/13), incluse le responsabilità delle BCN per la registrazione delle controparti nel RIAD, nonché alle procedure per la trasmissione di tali dati.

Articolo 2

Definizioni

I termini utilizzati nel presente indirizzo hanno lo stesso significato di quelli definiti nel regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).

Ai fini del presente indirizzo, si applicano anche le seguenti definizioni:

1)

per «dati sul credito» si intendono i dati granulari sul credito e sul rischio di credito;

2)

per «filiale estera di uno Stato membro dichiarante» o «filiale estera SMD» si intende una filiale estera con sede in uno Stato membro dichiarante che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio residente in un diverso Stato membro dichiarante;

3)

per «sede centrale d'impresa» si intende il soggetto giuridico di cui una filiale estera è una parte sprovvista di personalità giuridica;

4)

per «BCN di appartenenza» si intende la BCN dello Stato membro dichiarante in cui è residente l'ente creditizio del quale è parte la filiale estera sprovvista di personalità giuridica;

5)

per «BCN ospite» si intende la BCN dello Stato membro dichiarante in cui è residente la filiale estera;

6)

per «codice RIAD» si intende il codice di identificazione unico della controparte per tutte le controparti per le segnalazioni dalle BCN alla BCE;

7)

per «BCN competente» si intende, ai fini della definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito dei dati di riferimento della controparte, la BCN dello Stato membro dichiarante in cui la controparte è residente. La BCE è da considerarsi come BCN competente per quelle controparti che non sono residenti in uno Stato membro dichiarante;

8)

per «BCN di origine» si intende, ai fini della definizione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito dei dati di riferimento della controparte, la BCN dello Stato membro dichiarante che segnala alla BCE i dati di riferimento sulle controparti che sono residenti in un altro Stato membro;

9)

per «dati di output» si intendono i dati creati dalla BCE nell'ambito dei dati sul credito e dei dati di riferimento della controparte;

10)

per «gestione della qualità dei dati» (Data Quality Management, DQM) si intendono le attività intese a garantire, verificare e mantenere la qualità dei dati di output mediante l'uso e l'applicazione di obiettivi, metriche e soglie DQM;

11)

per «obiettivo DQM» si intende un benchmark per la valutazione della qualità dei dati di output;

12)

per «metrica DQM» si intende un indicatore statistico che misura il livello al quale è stato raggiunto un determinato obiettivo DQM;

13)

per «soglia DQM» si intende il livello minimo di verifiche da condurre allo scopo di soddisfare i requisiti del quadro di riferimento DQM per un determinato obiettivo DQM.

CAPO II

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DELLE BCN PER I DATI SUL CREDITO E I DATI DI RIFERIMENTO DELLA CONTROPARTE

Articolo 3

Obblighi di segnalazione generali delle BCN per i dati sul credito e i dati di riferimento della controparte

Le BCN compilano e segnalano alla BCE i dati sul credito e i dati con riferimento della controparte in conformità alagli schemi di cui agli allegati da I a IV del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), fatti salvi il diritto delle BCN di concedere delle deroghe o consentire una frequenza di segnalazione ridotta conformemente all'articolo 16 di tale regolamento.

Articolo 4

Obblighi di segnalazione specifici delle BCN, frequenza e tempistica

1.   Le BCN trasmettono alla BCE i dati sul credito e i dati di riferimento della controparte raccolti in conformità al regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), come specificato all'articolo 13, paragrafi da 4 a 8, di tale regolamento.

2.   Le BCN identificano ogni attributo dei dati sul credito che sia:

a)

non applicabile: per ciò intendendosi un attributo dei dati che non si applica allo strumento, alla protezione o alla controparte cui si riferisce; o

b)

non richiesto: per ciò intendendosi un attributo dei dati che è, in alternativa, esplicitamente indicato quale informazione che non è necessario segnalare ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), o che la BCN ha deciso di non raccogliere ai sensi di tale regolamento.

3.   Le BCN assicurano che, per ogni data di riferimento per la segnalazione, tutte le controparti interessate siano registrate nel RIAD e abbiano dati di riferimento della controparte validi a quella data di riferimento per la segnalazione. Benché la stessa data di trasmissione si applichi tanto ai dati sul credito quanto ai dati di riferimento della controparte in conformità all'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), le BCN compiono ragionevoli sforzi per fornire i dati di riferimento della controparte e, se del caso, per far sì che la controparte sia registrata nel RIAD almeno un giorno prima che siano trasmessi i dati sul credito.

Articolo 5

Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

1.   Le BCN individuano e riesaminano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sulla base:

a)

della definizione di «operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione» di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);

b)

delle deroghe concesse dalle BCN ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), tenendo in considerazione l'intero importo in essere di prestiti in tutti i settori come segnalato alle BCN a fine dicembre del precedente anno civile ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (ECB/2013/33) (3);

c)

delle informazioni fornite dai soggetti dichiaranti alla BCN su ogni fusione, scissione o riorganizzazione che possano incidere sull'adempimento degli obblighi statistici;

d)

di ogni accordo tra le BCN competenti allo scopo di evitare la doppia segnalazione per le filiali estere in conformità agli articoli 6, paragrafo 3, e 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);

e)

di ogni intesa tra le BCN competenti per l'attribuzione delle responsabilità con riferimento alle filiali estere SMD in conformità all'articolo 6 del presente indirizzo.

2.   Fatta salva l'inclusione tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione di nuovi soggetti dichiaranti stabiliti negli Stati membri dichiaranti a seguito della prima segnalazione ai sensi del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), le BCN controllano che siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 16 di tale regolamento per la concessione o la revoca di eventuali deroghe. Le BCN effettuano questo esercizio nel primo trimestre di ogni anno, in base allo stato degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nel mese di dicembre dell'anno precedente. Le BCN possono decidere di posticipare tale esercizio fino al primo trimestre del 2021.

3.   Le BCN assicurano che per ogni data di riferimento per la segnalazione le seguenti controparti siano registrate nel RIAD:

a)

i soggetti dichiaranti in conformità al punto 8 dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), residenti nello stesso Stato membro dichiarante della BCN;

b)

gli operatori monitorati che sono filiali estere dei soggetti dichiaranti come definiti alla lettera a) in conformità al punto 9 dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);

c)

le sedi centrali d'impresa degli operatori monitorati come definiti alla lettera b).

Le BCN registrano tali controparti non appena soddisfano le condizioni per divenire: (i) un soggetto dichiarante, (ii) un operatore monitorato, o (iii) la sede centrale d'impresa di un operatore monitorato, e sempre anteriormente alla prima data di riferimento per la segnalazione dopo la quale hanno soddisfatto le condizioni per divenire tali controparti.

4.   Le BCN assicurano che per ogni data di riferimento per la segnalazione le seguenti informazioni siano registrate nel RIAD per ciascun operatore monitorato:

a)

il rapporto tra l'operatore monitorato e l'entità giuridica di cui l'operatore monitorato è parte;

b)

la data di riferimento alla quale gli operatori monitorati segnalano le informazioni ad AnaCredit;

c)

ogni deroga che si applica, indicando se:

i)

una deroga è stata concessa conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);

ii)

una deroga si applica ad alcuni o tutti gli obblighi di segnalazione come definiti all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); o

iii)

una deroga è stata concessa alle filiali estere in base ad un accordo tra le BCN competenti per evitare la doppia segnalazione in conformità agli articoli 6, paragrafo 3, e 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);

d)

la conferma se una BCN abbia deciso di non raccogliere informazioni conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);

e)

la conferma se si applichi l'obbligo di segnalare dati sul credito solo su base trimestrale conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); e

f)

la conferma se l'operatore monitorato debba o meno segnalare dati sul rischio di controparte solo su base trimestrale in conformità al modello 2 dell'allegato I al regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).

5.   La BCN di appartenenza registra nel RIAD la decisione di non raccogliere, o di raccogliere solo in parte, gli attributi dei dati elencati nel modello 1 dell'allegato I al regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) di una filiale estera dall'entità giuridica di cui essa è parte, qualora tali strumenti siano detenuti o gestiti da una filiale estera residente in un altro Stato membro dichiarante conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento.

6.   La BCN ospite registra nel RIAD la decisione di non raccogliere, o di raccogliere solo in parte, gli attributi dei dati elencati nel modello 2 dell'allegato I al regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) da una filiale estera che è parte di un entità giuridica residente in un altro Stato membro dichiarante conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento.

7.   La BCN competente informa la BCE delle procedure previste ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) per l'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica disposti in tale regolamento nel caso di fusione, scissione o riorganizzazione che coinvolga uno o più soggetti dichiaranti con un impatto potenziale sull'assolvimento degli obblighi di segnalazione statistica di quei soggetti dichiaranti.

Articolo 6

Attribuzione delle responsabilità per le filiali estere SMD

1.   Laddove sia un'entità giuridica che qualunque sua filiale estera siano residenti in diversi Stati membri dichiaranti, le BCN compiono ragionevoli sforzi per evitare la doppia segnalazione degli stessi dati conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) attraverso il coordinamento della loro raccolta degli attributi dei dati elencati nei modelli 1 e 2 dell'allegato I a tale regolamento dal relativo soggetto dichiarante e dalle sue filiali estere.

2.   L'allegato II al presente indirizzo definisce l'attribuzione delle responsabilità per le BCN che segnalano alla BCE i dati sul credito e i dati di riferimento della controparte delle filiali estere SMD, tenendo conto delle deroghe concesse ai soggetti dichiaranti.

3.   La BCN di appartenenza e la BCN ospite coinvolte nella raccolta dei dati da una filiale estera SMD possono convenire una diversa attribuzione delle responsabilità per la segnalazione alla BCE dei dati sul credito e dei dati di riferimento della controparte in deroga attribuzione delle responsabilità di cui all'allegato II al presente indirizzo, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 4. In conformità a tal genere di accordi, la BCN di appartenenza o la BCN ospite informano la BCE e registrano nel RIAD le seguenti informazioni:

a)

la BCN responsabile per la trasmissione alla BCE delle informazioni di cui al modello 1 dell'allegato I al regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); e

b)

la BCN responsabile per la trasmissione alla BCE delle informazioni di cui al modello 2 dell'allegato I al regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).

Entrambe le BCN registrano nel RIAD i dati di riferimento della controparte corrispondente.

4.   L'accordo derogatorio relativo all'attribuzione delle responsabilità concernenti la trasmissione dei modelli 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) non può comportare una trasmissione di un minor numero di dati sul credito alla BCE rispetto alle disposizioni specificate all'allegato II, fatta salva la decisione di una BCN di non raccogliere attributi dei dati specifici conformemente all'articolo 7 di tale regolamento.

5.   Se sussiste un accordo tra due BCN competenti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) che comporta che solo una di esse raccolga e trasmetta tutti i dati (modelli 1 e 2) da una filiale estera SMD alla BCE, allora:

a)

la BCN che non trasmette dati alla BCE può decidere di non raccogliere alcun dato da tale filiale estera SMD conformemente agli articoli 8, paragrafo 5, e 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) per evitare la doppia segnalazione; e

b)

la BCE invia i dati trasmessi in relazione alla filiale estera SMD alla BCN che non trasmette dati alla BCE per l'utilizzo in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).

Articolo 7

Disposizioni transitorie relative alla trasmissione dei dati sul credito e dei dati di riferimento della controparte

1.   Laddove le BCN esercitino il loro diritto conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) di posticipare la prima trasmissione alla BCE dei dati sul credito relativi a tutte le date di riferimento per la segnalazione prima del 1o febbraio 2019, la prima trasmissione avrà luogo non oltre il 31 marzo 2019.

2.   Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), qualora una BCN faccia uso della disposizione transitoria per i dati sul credito di cui al paragrafo 1, essa può posticipare la prima trasmissione alla BCE dei dati di riferimento della controparte a condizione che essa trasmetta tali dati alla BCE sei mesi prima della prima segnalazione dei dati sul credito, e in ogni caso non oltre il 30 settembre 2018.

3.   Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), le BCN registrano nel RIAD la propria decisione di posticipare la prima trasmissione dei dati sul credito alla BCE entro il 30 giugno 2018. Tali informazioni possono essere aggiornate prima della prima segnalazione dei dati sul credito e dei dati di riferimento della controparte, nel caso in cui le BCN abbiano necessità di posticipare la prima trasmissione.

4.   In relazione alla prima segnalazione dei dati sul credito mensili e trimestrali, le BCN informano la BCE entro il 31 marzo 2018 in merito ai rispettivi operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione, attraverso la registrazione di tali informazioni nel RIAD.

CAPO III

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE SPECIFICI RELATIVI AI DATI DI RIFERIMENTO DELLA CONTROPARTE NEL RIAD

Articolo 8

Identificazione delle controparti nel RIAD

1.   Le BCN identificano ogni controparte di cui riportano i dati, sia residente che non residente, con il suo codice RIAD unico, tenendo conto delle condizioni stabilite nel presente indirizzo.

2.   Le BCN adottano tutte le misure possibili per identificare correttamente le relative controparti nel RIAD e fanno riferimento a tali controparti, indipendentemente dal loro paese di residenza, attraverso il rispettivo codice RIAD. Ciò si applica altresì al caso in cui una BCN usi solo il modello 2 dell'allegato I al regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) per raccogliere e trasmettere alla BCE dati sul credito e dati di riferimento della controparte laddove un'altra BCN usi il modello 1 dell'allegato I a tale regolamento per raccogliere e trasmettere i dati rispetto alla stessa controparte, nonché al caso in cui ai soggetti dichiaranti siano concesse deroghe parziali.

3.   Le BCN utilizzano i codici RIAD corretti per riferirsi a tutte le controparti in maniera coerente nel tempo, e li aggiornano tempestivamente se ci sono modifiche, come nel caso in cui la BCN competente intervenga per sostituire un codice temporaneo con un codice RIAD ufficiale.

4.   Le BCN possono richiedere ai soggetti dichiaranti di utilizzare una specifica serie di identificativi della controparte. L'allegato IV al regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) prevede che la BCN competente possa concedere ai soggetti dichiaranti di utilizzare un identificativo della controparte specifico per quel soggetto dichiarante per riferirsi alle controparti nella prima trasmissione. In tal caso, la BCN che usa il modello 1 dell'allegato I al regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) per raccogliere i dati sul credito e i dati di riferimento della controparte istituisce una corrispondenza tra i diversi identificativi delle controparti utilizzati dai soggetti dichiaranti per riferirsi alla stessa controparte e il corrispondente codice RIAD, da utilizzarsi nella seconda trasmissione.

5.   Le BCN assicurano che tutte le controparti collegate agli strumenti segnalati ad AnaCredit, indipendentemente dal ruolo e dal paese di residenza della controparte stessa, siano registrate nel RIAD alla data di riferimento per la segnalazione rilevante. Le BCN compiono ragionevoli sforzi per registrare una nuova controparte nel RIAD almeno un giorno prima della trasmissione alla BCE dei dati sul credito relativi agli strumenti a cui la controparte è collegata.

Articolo 9

Trasmissione di dati di riferimento della controparte al RIAD

1.   Le BCN segnalano alla BCE i dati di riferimento della controparte in conformità alla serie di dati di riferimento della controparte nel modello 1 dell'allegato I e nelle tabelle 2 e 3 dell'allegato III al regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).

2.   Le BCN possono ottenere dati di riferimento della controparte, inclusi gli identificativi, dai rispettivi soggetti dichiaranti o tramite protocolli d'intesa stipulati con gli istituti nazionali di statistica, le autorità nazionali competenti e le altre istituzioni nazionali, a condizione che tali informazioni possano essere utilizzate ai fini definiti nel regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio (4).

3.   Le BCN aggiornano i dati di riferimento della controparte che trasmettono alla BCE non appena vengono a conoscenza della modifica di uno o più attributi dei dati. Ciò si applica sia alle controparti residenti che a quelle non residenti.

4.   Benché le BCN possano decidere di non raccogliere certi attributi dei dati di riferimento della controparte da singoli soggetti dichiaranti, ad esempio quando l'attributo è segnato come «N» nelle tabelle 2 e 3 dell'allegato III al regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) le BCN segnalano sempre al RIAD, indipendentemente dal ruolo e dal paese di residenza della controparte stessa, un identificativo dell'entità giuridica (Legal Entity Identifier, LEI). Se non è stato assegnato alcun LEI alla controparte, le BCN segnalano un identificativo nazionale dalla lista degli identificativi nazionali pubblicata sul sito Internet della BCE in allegato all'AnaCredit Reporting Manual (Manuale di segnalazione AnaCredit).

5.   In aggiunta agli identificativi obbligatori delle entità previsti dal regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), le BCN segnalano al RIAD ogni altro identificativo disponibile per una determinata controparte, a condizione che tali informazioni possano essere utilizzate in conformità al il regime di riservatezza di cui al regolamento (CE) n. 2533/98.

6.   Le BCN non devono segnalare ciascuna informazione di riferimento della controparte al RIAD se la controparte è inclusa nell'elenco delle organizzazioni internazionali pubblicato sul sito Internet della BCE in allegato l'AnaCredit Reporting Manual e regolarmente aggiornato dalla BCE in collaborazione con le BCN. In tali casi, le BCN utilizzano solo il corretto codice RIAD per identificare l'organizzazione internazionale nella trasmissione di dati sul credito alla BCE. Ciò si applica anche alle controparti nell'elenco delle IFM, salvo che la controparte stia agendo in qualità di debitore, poiché in tal caso le BCN si conformano agli obblighi di segnalazione generali per i dati di riferimento della controparte.

Articolo 10

Responsabilità delle BCN per l'identificazione delle controparti residenti registrate nel RIAD

1.   Le BCN sono responsabili per l'identificazione univoca di tutte le controparti residenti nel RIAD e adottano tutte le misure possibili per evitare che due o più record distinti nel RIAD si riferiscano alla stessa controparte residente.

2.   Informazioni dettagliate sulle misure da adottare per assicurare l'identificazione univoca delle controparti nel RIAD e la gestione dei loro dati di riferimento sono fornite all'allegato I.

3.   Una volta che una controparte residente sia registrata nel RIAD con un codice RIAD temporaneo, la BCN competente valuta, entro e non oltre l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla data di ricevimento dell'elenco dei potenziali duplicati dal servizio di identificazione centrale, se la nuova controparte temporanea sia un duplicato di una controparte residente già esistente o sia effettivamente una nuova controparte. Nel primo caso, ovverosia laddove vi sia una corrispondenza, la BCN competente seleziona la corrispondente prescelta dalla lista proposta, così invalidando («congelando») la nuova controparte temporanea a favore della corrispondente controparte residente già esistente (controparte «valida»). Nel secondo caso, ovverosia qualora non vi sia alcuna corrispondenza, la BCN competente assegna un codice RIAD ufficiale alla nuova controparte temporanea.

4.   Nella risoluzione di una duplicazione, le BCN affrontano prima quei casi che coinvolgono le nuove controparti residenti temporanee con le maggiori esposizioni secondo i dati sul credito segnalati alla BCE.

5.   Le BCN utilizzano tutte le informazioni disponibili a livello nazionale per assicurare, per quanto possibile, che le informazioni di riferimento sulle controparti residenti registrate nel RIAD siano complete, accurate e aggiornate. A tal fine, le BCN valutano tutte le fonti di informazioni attendibili a condizione che tali informazioni possano essere utilizzate in conformità al regime di riservatezza di cui al regolamento (CE) n. 2533/98, allo scopo di inserire nel RIAD le migliori informazioni di riferimento possibili su tutte le controparti interessate.

6.   Nel caso di controparti residenti in un paese per il quale non vi è una BCN competente a fornire dati di riferimento della controparte, la BCE fornisce l'identificativo unico e i dati di riferimento di tali controparti, sulla base di ogni sforzo ragionevole e delle informazioni disponibili, in conformità alle misure che la «BCE/BCN competente» è tenuta ad adottare di cui all'allegato I al presente indirizzo. Nel farlo la BCE affronta per primi i casi che coinvolgono le controparti con le più ampie esposizioni in base alle informazioni disponibili in AnaCredit.

7.   Per ogni controparte, il RIAD produce il record ufficiale di ogni attributo dei dati secondo regole di combinazione predefinite, assegnando una priorità a tutte le potenziali fonti candidate. Se le regole di combinazione standard (che classificano tutte le fonti potenziali) definite dalla BCE non sono considerate appropriate, le BCN definiscono e comunicano alla BCE per iscritto le regole di combinazione da applicarsi nel RIAD per la produzione del record ufficiale dei dati di riferimento di tutte le controparti residenti. La BCN competente può stabilire un diverso metodo per ciascun attributo dei dati di riferimento della controparte e può cambiare tale metodo nel tempo nel modo ritenuto appropriato.

8.   Le BCN assicurano che la lista degli identificativi nazionali e la lista delle forme giuridiche pubblicata in allegato all'AnaCredit Reporting Manual sul sito Internet della BCE siano tenute aggiornate per il rispettivo Stato membro. Le BCN informano la BCE per iscritto e tempestivamente di ogni modifica ritenuta necessaria.

CAPO IV

PROCEDURE E REQUISITI PER LA TRASMISSIONE AL RIAD

Articolo 11

Assegnazione del codice RIAD

1.   Al momento della prima registrazione nel RIAD, le BCN assegnano un codice RIAD ufficiale a ogni controparte residente e un codice RIAD temporaneo alle controparti non residenti, con il formato richiesto.

2.   Le BCN si assicurano che i codici RIAD assegnati alle controparti, sia residenti che non residenti, siano esclusivi, ovverosia che non siano associati con più di una singola controparte, e che non cambino nel tempo.

3.   Le BCN sono responsabili per l'assegnazione di un codice RIAD ufficiale a tutte le controparti residenti inizialmente registrate nel RIAD con un codice RIAD temporaneo da una BCN di origine o dalla BCE.

4.   La BCE informa le BCN degli Stati membri dichiaranti se un codice RIAD di una controparte subisce variazioni, indipendentemente dal paese di residenza. Le BCN utilizzano il codice RIAD corrente per tutte le controparti dalla data in cui sono trasmessi i seguenti dati sul credito e i dati di riferimento della controparte applicabili.

Articolo 12

Requisiti di trasmissione relativi al RIAD

1.   Le BCN trasmettono alla BCE i dati di riferimento della controparte usando il RIAD. Ogni regolare acquisizione di informazioni è organizzato attraverso l'invio di un file trasmesso per mezzo del sistema standard del SEBC. In alternativa, per volumi minori, le BCN possono processare messaggi di convalida di acquisizione o aggiornare gli attributi online.

2.   Al fine di minimizzare gli errori operativi e assicurare l'accuratezza e la coerenza degli aggiornamenti segnalati al RIAD, prima della trasmissione dei dati alla BCE le BCN svolgono controlli di validità confrontando le pertinenti specifiche di scambio dati.

Articolo 13

Acquisizione e convalide di errore

1.   Al momento della ricezione degli aggiornamenti, la BCE effettua prontamente i controlli di valutazione della qualità delle informazioni fornite.

2.   Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, dell'indirizzo BCE/2014/15, la BCE fornisce alle BCN:

a)

una convalida di acquisizione contenente informazioni sommarie sugli aggiornamenti che sono stati elaborati e validamente inseriti nel pertinente insieme di dati; e/o

b)

una convalida di errore contenente informazioni dettagliate sugli aggiornamenti e i controlli di validità che non riusciti.

3.   Le BCN adottano le misure per trasmettere prontamente le informazioni corrette.

Articolo 14

Prima trasmissione di dati di riferimento della controparte al RIAD

1.   Le BCN trasmettono alla BCE una prima serie dei dati di riferimento della controparte non oltre sei mesi prima della prima trasmissione di dati sul credito in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) e compiono ragionevoli sforzi per farlo prima del relativo termine stabilito all'articolo 7, paragrafo 2, del presente indirizzo.

2.   Per quanto concerne il contenuto della prima trasmissione dei dati di riferimento della controparte ai sensi del paragrafo 1, le BCN trasmettono, come minimo, dati di riferimento della controparte che, in base alle informazioni disponibili, possono essere ragionevolmente ritenuti rilevanti.

3.   Gli stessi requisiti minimi comuni per la trasmissione, l'accuratezza e la conformità concettuale e di revisione specificati nell'allegato V al regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) si applicano alla prima trasmissione dei dati di riferimento della controparte alla BCE ai sensi del paragrafo 1.

4.   Se del caso, la prima serie di dati di riferimento della controparte da segnalare da parte delle BCN comprende i seguenti attributi dei dati:

a)

l'identificativo della controparte (codice RIAD);

b)

il codice LEI;

c)

se il codice LEI non è disponibile: un identificativo nazionale dall'elenco degli identificativi nazionali pubblicata sul sito Internet della BCE, composto da due variabili distinte, ovverosia: il tipo di identificativo (o la sua descrizione, se rilevante) e il rispettivo codice (salvo che il tipo di identificativo sia «non applicabile»);

d)

nome;

e)

indirizzo: paese;

f)

indirizzo: città/località;

g)

indirizzo: via;

h)

forma giuridica;

i)

settore istituzionale.

5.   L'effettiva lista di attributi dei dati di riferimento che le BCN forniscono per ogni controparte alla prima trasmissione dei dati di riferimento della controparte al RIAD può variare a seconda dell'applicabilità dei diversi attributi allo specifico ruolo e alla categoria della controparte come descritti alle tabelle 2 e 3 dell'allegato III al regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).

CAPO V

RACCOLTA DEI DATI SUL CREDITO E DI RIFERIMENTO DELLA CONTROPARTE DA PARTE DELLE BCN

Articolo 15

Deroghe e frequenza di segnalazione ridotta

1.   Ai fini dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), quando si calcola l'intero importo in essere di prestiti nei confronti di tutti i settori segnalati ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 (ECB/2013/33) da parte di tutti i soggetti segnalanti residenti negli Stati membri dichiaranti, le BCN prendono esclusivamente in considerazione l'intero importo in essere di prestiti di tutti i soggetti dichiaranti compresi tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione previsti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), compreso l'intero importo in essere di prestiti di tutti i soggetti dichiaranti cui è concessa una deroga. A scanso d'equivoci, una BCN non prende in considerazione l'intero importo in essere di prestiti di filiali estere non residenti nello Stato membro dichiarante di quella BCN.

2.   Ai fini dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), laddove si conceda ai soggetti dichiaranti di piccole dimensioni di segnalare dati sul credito relativi alle date di riferimento per la segnalazione che precedono il 1o gennaio 2021 su base trimestrale invece che mensile, le BCN tengono conto del contributo complessivo dei:

a)

soggetti dichiaranti di piccole dimensioni cui è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), e

b)

soggetti dichiaranti idonei alla segnalazione trimestrale ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13),

all'intero importo in essere di prestiti segnalati ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 (ECB/2013/33) da parte di tutti i soggetti dichiaranti residenti nello Stato membro dichiarante e assicurano che tale contributo complessivo non ecceda la soglia del 4 %.

3.   Ai sensi degli articoli 6, paragrafo 3, e 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), una BCN competente può concedere deroghe ai soggetti dichiaranti che siano filiali estere SMD nella misura in cui le BCN ottengano dati da altre fonti della qualità e con le tempistiche richieste ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, di tale regolamento. Il diritto delle BCN di concedere tali deroghe è soggetto al coordinamento tra le BCN competenti sulla base degli accordi conclusi per evitare la doppia segnalazione conformemente all'articolo 6 del presente indirizzo. A scanso d'equivoci, ogni soggetto dichiarante cui sia concessa una deroga ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, non è considerato un soggetto dichiarante di piccole dimensioni cui è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, o un soggetto dichiarante di piccole dimensioni che può segnalare su base trimestrale o mensile ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2.

4.   Nell'esercizio dei propri poteri ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), la BCN competente può concedere deroghe ai soggetti dichiaranti di piccole dimensioni che soddisfino alcuni o tutti i requisiti di segnalazione, inclusi quelli esclusivamente relativi a operatori monitorati specifici che sono parte di un soggetto dichiarante che sia un'entità giuridica.

Articolo 16

Cooperazione tra le autorità competenti

1.   Laddove tutti i dati o parte dei dati descritti nel regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) possano essere ottenuti da autorità competenti diverse da BCN, e tali dati possano essere utilizzati nei limiti e per i fini di cui al regolamento (CE) n. 2533/98, le BCN possono instaurare appropriati accordi di cooperazione con tali autorità in modo da garantire l'esistenza di una struttura permanente per la ricezione di tali dati.

2.   Le BCN assicurano che i dati di cui al paragrafo 1 soddisfino i requisiti stabiliti al regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) prima di trasmetterli alla BCE.

CAPITOLO VI

GESTIONE DELLA QUALITÀ DEI DATI

Articolo 17

Requisiti di trasmissione con utilizzo del ESCB-NET

1.   Per la trasmissione elettronica dei dati sul credito e dei dati di riferimento della controparte come richiesto dalla BCE le BCN utilizzano l'ESCB-NET fornito dal SEBC. Le BCN mettono a disposizione i dati disponibili alla BCE in conformità ai requisiti di segnalazione SDMX (5) stabiliti separatamente.

2.   Previo consenso della BCE, le BCN possono utilizzare altri mezzi per trasmettere i dati sul credito e i dati di riferimento della controparte.

Articolo 18

Gestione della qualità dei dati

1.   Salvi i diritti di verifica della BCE di cui al regolamento (CE) n. 2533/98 e al regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), le BCN monitorano e garantiscono la qualità e l'affidabilità dei dati sul credito e dei dati di riferimento della controparte messi a disposizione della BCE e collaborano strettamente con la BCE nel contesto della gestione della qualità dei dati complessiva.

2.   Le BCN definiscono le condizioni che determinano il rigetto dei dati ricevuti dai soggetti dichiaranti.

3.   Le BCN sorvegliano gli operatori monitorati le cui informazioni sono state rigettate e i progressi compiuti tra un periodo di segnalazione e un altro. Le BCN informano la BCE circa i risultati di tale monitoraggio.

4.   Le BCN garantiscono, verificano e mantengono la qualità dei dati sul credito e dei dati di riferimento della controparte per garantire: (i) la qualità dei dati di output aggregati; (ii) la coerenza dei dati sul credito e dei dati di riferimento della controparte; e (iii) della coerenza con altre statistiche. In particolare, prima della trasmissione dei dati sul credito e dei dati di riferimento della controparte alla BCE, le BCN verificano che:

a)

i file trasmessi alla BCE siano conformi alle specifiche tecniche per la trasmissione alla BCE;

b)

ogni record sia identificato in modo univoco;

c)

l'identificativo di un contratto sia unico per ciascun contratto che genera rischio di credito per lo stesso operatore monitorato e che tale identificativo non sia riutilizzato in alcun momento per individuare un diverso contratto con lo stesso operatore monitorato;

d)

ogni identificativo di uno strumento sia unico per ogni contratto di un operatore monitorato, e che tale identificativo non sia riutilizzato in alcun momento per individuare un diverso strumento per lo stesso contratto e operatore monitorato;

e)

l'identificativo della garanzia sia unico per ciascuna protezione ricevuta dallo stesso operatore monitorato e che tale identificativo non sia riutilizzato in alcun momento per individuare una diversa protezione con lo stesso operatore monitorato;

f)

i dati sul credito e i dati di riferimento della controparte da trasmettere siano completi e coerenti;

g)

tutte le controparti siano collegate a strumenti registrati nel sistema RIAD e individuate dal corrispondente identificativo della controparte (codice RIAD) sulla base delle informazioni fornite dai soggetti dichiaranti.

5.   Prima della trasmissione dei dati sul credito alla BCE, le BCN che trasmettono il modello 1 o il modello 2 dell'allegato I al regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) verificano e assicurano per ciascun strumento da segnalare per ciascuna controparte collegata allo strumento, che i dati di riferimento della controparte per tutte le controparti siano registrati nel RIAD.

6.   I dati sul credito e i dati di riferimento della controparte trasmessi dalle BCN devono essere coerenti con i dati archiviati nelle banche dati nazionali all'esito di ogni attività di gestione della qualità dei dati svolta a livello nazionale.

7.   Laddove i dati sul credito siano trasmessi da due BCN alla BCE per operatori monitorati che siano filiali estere SMD conformemente all'articolo 6, ogni BCN è responsabile per la qualità dei dati che segnala. In particolare, se due BCN concludono un accordo per condividere le responsabilità per la segnalazione secondaria, le BCN competenti si assicurano che i dati sul credito e i dati di riferimento della controparte segnalati da una BCN siano coerenti con i dati sul credito e i dati di riferimento della controparte segnalati da un'altra BCN competente. A tal fine e dopo che le informazioni siano state acquisite in AnaCredit, la BCE invia alle BCN competenti le informazioni trasmesse allo scopo di assicurare che i dati sul credito e i dati di riferimento della controparte segnalati a ognuna di loro siano coerenti.

8.   Le BCN verificano la coerenza e l'accuratezza dei dati sul credito e dei dati di riferimento della controparte attraverso un'analisi comparata con altre serie di dati raccolte a livello nazionale ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione e al momento in cui si rendono disponibili. Le BCN tengono conto delle differenze nella metodologia e nella tempistica delle serie di dati utilizzate per la valutazione della qualità dei dati in AnaCredit.

9.   Per ogni trasmissione di dati sul credito per un operatore monitorato, data di riferimento per la segnalazione e tipo di segnalazione, ossia gli attributi dei dati mensili nei modelli 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13) e gli attributi dei dati trimestrali nel modello 2 dell'allegato I di tale regolamento, è automaticamente trasmesso da AnaCredit alla BCN che trasmette le informazioni un messaggio di convalida il indicante se il documento è stato acquisito o rigettato dal sistema. In caso di rigetto, il messaggio ne indica il motivo.

10.   La BCE valuta i dati sul credito e i dati di riferimento della controparte attraverso l'applicazione di una serie di controlli di validità, in stretta collaborazione con le BCN. La valutazione è svolta tempestivamente. La BCE e le BCN possono coordinare congiuntamente gli sforzi di gestione della qualità dei dati tenendo conto della significatività della discrepanza tra le metriche DQM e gli obiettivi DQM sia a livello nazionale che dell'area euro.

11.   Per ciascuna trasmissione di dati sul credito per un operatore monitorato, data di riferimento per la segnalazione e tipo di segnalazione oggetto di acquisizione in AnaCredit, un messaggio di convalida è automaticamente trasmesso attraverso AnaCredit con i risultati dei controlli di validità. Tale messaggio specifica i dati che non hanno superato i controlli di validità di AnaCredit e il controllo di validità che ha originato l'errore.

12.   Se l'operatore monitorato è una filiale estera SMD e due BCN segnalano le informazioni per l'operatore monitorato:

a)

i messaggi indicati al paragrafo 11 sono trasmessi alle due BCN competenti; e

b)

ciascuna BCN è responsabile per la qualità delle informazioni incluse nel modello. In particolare, ciascuna BCN è responsabile per i controlli di validità che verificano la coerenza e l'integrità delle informazioni segnalate nei modelli 1 e 2 dell'allegato I regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13). A tale scopo, ogni BCN garantisce la correttezza delle informazioni segnalate nel modello per il quale ciascuna BCN è responsabile.

13.   Le BCN istituiscono e monitorano i meccanismi necessari affinché i soggetti dichiaranti riesaminino e correggano ogni dato sul credito o dato di riferimento della controparte segnalato che non supera i controlli di validità di AnaCredit, affinché le BCN siano in grado di inoltrare prontamente le revisioni disponibili.

14.   Al fine di monitorare l'attuazione di procedure appropriate per la raccolta, la verifica, l'elaborazione e la diffusione di informazioni che garantiscano la qualità dei dati raccolti, la BCE e le BCN inviano al Consiglio direttivo una relazione sulla qualità a cadenza biennale. Le relazioni sulla qualità comprendono sia i dati sul credito che i dati di riferimento della controparte e forniscono altresì informazioni sui metodi e le procedure stabilite dalle BCN per l'identificazione univoca delle controparti residenti. La prima relazione sulla qualità sarà predisposta a dicembre 2020, con data di riferimento per la segnalazione al settembre 2020.

Articolo 19

Politica di revisione

1.   Le BCN trasmettono alla BCE tutte le revisioni ricevute dai soggetti dichiaranti non appena vengono elaborate.

2.   Le BCN concludono accordi con i soggetti dichiaranti affinché le revisioni dei dati identificati nei messaggi di convalida di cui all'articolo 18, paragrafo 11, che non hanno superato i controlli di validità di AnaCredit possano essere trasmesse prontamente e non oltre la data successiva per cui sono previste le informazioni per quell'operatore monitorato.

3.   Le BCN trasmettono le revisioni in qualsiasi momento dopo la data di riferimento per la segnalazione.

4.   Le BCN trasmettono le revisioni, laddove presenti, per tutti i periodi di riferimento.

5.   La BCE elabora automaticamente le revisioni e le archivia in una banca dati condivisa senza indebito ritardo dopo la loro ricezione dalle BCN. La BCE informa le BCN interessate del risultato della valutazione di qualità supplementare a seguito della successiva elaborazione delle revisioni.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Procedura semplificata di modifica

Il Comitato esecutivo della BCE può apportare modifiche tecniche agli allegati del presente indirizzo, tenendo conto delle opinioni del STC, a condizione che tali modifiche non mutino il quadro concettuale sottostante né incidano sull'onere della segnalazione per i soggetti dichiaranti o le BCN. Il Comitato esecutivo informa il Consiglio direttivo di tali modifiche senza indebito ritardo

Articolo 21

Efficacia

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 22

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 novembre 2017.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 44).

(2)  Indirizzo BCE/2014/15 del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca Centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).

(5)  Statistical Data and Metadata eXchange.


ALLEGATO I

Identificazione e gestione dei dati di riferimento delle controparti nella banca dati delle istituzioni e delle attività (Register of Institutions and Affiliates Database, RIAD)

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1.   Presupposti generali alla base del diagramma di flusso del processo

1.1.

Si presuppone che tutte le BCN mantengano una serie di dati di riferimento nazionale in cui le controparti (sia domestiche che non residenti) siano identificate univocamente e che non ci siano duplicazioni a livello nazionale (ovverosia che abbiano un identificativo interno alla BCN unico ed esclusivo). Ciò significa che, benché diversi soggetti dichiaranti nello stesso Stato membro possano usare diversi identificativi di controparte per riferirsi alla controparte nelle loro comunicazioni con la BCN competente, la BCN alla fine assicura che tutti tali identificativi siano associati con la sola vera controparte.

1.2.

Se necessario, al fine di evitare duplicazioni (ad esempio che la stessa controparte sia registrata due volte nella serie di dati di riferimento nazionale), gli identificativi di controparte utilizzati dai soggetti dichiaranti quando segnalano alla BCN sono associati dalla BCN a identificativi unici interni alla BCN. Quando trasmettono informazioni al RIAD e ad AnaCredit, le BCN associano infine tali identificativi interni alla BCN in un unico codice RIAD, se necessario.

2.   Note al diagramma di flusso:

2.1.

Una controparte «nota» è una controparte che è già registrata nel RIAD e della quale la BCN di origine conosce il codice RIAD.

2.2.

Una nuova controparte può essere registrata nel RIAD solo a condizione che sia fornita la serie necessaria minima di attributi dei dati di riferimento («record valido»), come previsto nei requisiti del RIAD.

2.3.

Il RIAD non ammette che una nuova controparte venga registrata con gli stessi identificativi (LEI e/o identificativo nazionale) di una controparte già esistente.

2.4.

Ogni BCN può decidere di determinare se una controparte domestica registrata da un'altra BCN sia un duplicato di una controparte già esistente anche fuori dal servizio di identificazione centrale (central identification service, CIS), ad esempio utilizzando il proprio procedimento interno (algoritmo di corrispondenza) a tal fine.

2.5.

Il CIS è una funzionalità nel RIAD che permette di ricercare potenziali duplicati tra le controparti già esistenti residenti nello stesso paese attraverso uno specifico «matching tool» ogni volta che una nuova controparte sia registrata nel sistema con un codice RIAD temporaneo. Le controparti che devono essere elaborate dallo strumento di corrispondenza sono inserite in una «lista di input», mentre il risultato del procedimento di corrispondenza è raccolto nella «lista di output» e sottoposto alla BCN competente, attraverso uno specifico flusso automatizzato, per la valutazione finale.

2.6.

La BCN competente valuta la lista dei potenziali duplicati ricevuta dal RIAD e, per ciascuna controparte con un codice RIAD temporaneo, seleziona il candidato prescelto dalla lista (corrispondenza) o stabilisce che nessuna opzione sia infine selezionata dalla lista (nessuna corrispondenza).

2.7.

La «eliminazione di doppia codifica» della controparte è un procedimento attraverso il quale la BCN competente decide, a seguito della riscontrata corrispondenza tra due controparti registrate nel RIAD, quale controparte è da invalidare («controparte congelata») e quale è da mantenere nel sistema («controparte valida»).


ALLEGATO II

Assegnazione delle responsabilità per le filiali estere SMD

La tabella stabilisce il riparto delle responsabilità per la segnalazione da parte delle BCN alla BCE dei dati sul credito e dei dati di riferimento della controparte di operatori monitorati che siano filiali estere SMD sulla base delle informazioni relative alle deroghe concesse ai soggetti dichiaranti.

Distribuzione delle responsabilità per le filiali estere SMD

 

I soggetti dichiaranti che segnalano alla BCN di appartenenza

Nessuna deroga

Raccogliere solo T2

Segnalazione trimestrale

Deroga parziale

Deroga piena

I soggetti dichiaranti che segnalano alla BCN ospite

Nessuna deroga

BCN di appartenenza: T1 e T2

BCN ospite: T1 e T2

BCN ospite: T1 e T2

BCN ospite: T1 e T2

BCN ospite: T1 e T2

Raccogliere solo T1

BCN di appartenenza: T1 e T2

BCN ospite: T1

BCN di appartenenza: T2

T2 richiesto (1)

BCN ospite: T1 e T2

T2 richiesto (1)

BCN ospite: T1 e T2

T2 richiesto (1)

BCN ospite: T1 e T2

Segnalazione trimestrale

BCN di appartenenza: T1 e T2

T1 richiesto (2)

BCN di appartenenza: T1 e T2

BCN di appartenenza: T1 e T2 (Q)

BCN ospite: T1 e T2 (Q)

BCN ospite: T1 e T2 (Q)

Deroga parziale

BCN di appartenenza: T1 e T2

T1 richiesto (2)

BCN di appartenenza: T1 e T2

BCN di appartenenza: T1 e T2 (Q)

Deroga piena

BCN di appartenenza: T1 e T2

T1 richiesto (2)

BCN di appartenenza: T1 e T2

BCN di appartenenza: T1 e T2 (Q)

Nota:

i)

T1: si intende il modello 1 come definito nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).

ii)

T2: si intende il modello 2 come definito nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13).


(1)  Se la BCN di appartenenza

a)

concede una deroga conformemente all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), o

b)

permette la segnalazione dei dati su base trimestrale conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); e

la BCN ospite

c)

non concede una deroga conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), e

d)

non permette la segnalazione dei dati su base trimestrale conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);

allora la BCN ospite non può stabilire di non raccogliere, o di raccogliere solo in parte, gli attributi dei dati elencati al modello 2 conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), e trasmetterà i modelli 1 e 2 alla BCE.

(2)  Se la BCN ospite

a)

concede una deroga conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), o

b)

permette la segnalazione dei dati su base trimestrale conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13); e

la BCN di appartenenza

c)

non concede una deroga conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), e

d)

non permette la segnalazione dei dati su base trimestrale conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13);

allora la BCN di appartenenza non può stabilire di non raccogliere, o di raccogliere solo in parte, gli attributi dei dati elencati al modello 1 conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (UE) 2016/867 (BCE/2016/13), e trasmetterà i modelli 1 e 2 alla BCE.


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