EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea

Torna alla homepage di EUR-Lex

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 32017D0022

Decisione (UE) 2017/1258 della Banca centrale europea, del 5 luglio 2017, sulla delega delle decisioni relative alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico (ECB/2017/22)

GU L 179 del 12.7.2017, pagg. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1258/oj

12.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/39


DECISIONE (UE) 2017/1258 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 5 luglio 2017

sulla delega delle decisioni relative alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico (ECB/2017/22)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.1,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 8, paragrafo 4 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 2533/98, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) può trasmettere informazioni statistiche riservate ad autorità o organi degli Stati membri e dell'Unione responsabili della vigilanza di istituzioni, mercati e infrastrutture finanziarie o della stabilità del sistema finanziario ai sensi della legislazione nazionale o dell'Unione ovvero al Meccanismo europeo di stabilità (MES), unicamente nei limiti e al livello di dettaglio necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti. Il Comitato di risoluzione unico si qualifica a tale effetto come autorità od organo.

(2)

Ai sensi del secondo periodo dell'articolo 8, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 2533/98, le autorità o gli organismi che ricevono informazioni statistiche riservate adottano tutte le misure regolamentari, amministrative, tecniche e organizzative necessarie per garantirne la protezione fisica e logica. Il Consiglio direttivo ha ritenuto che il Comitato di risoluzione unico abbia adottato tali misure.

(3)

Al fine di agevolare il processo decisionale per decisioni relative alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico, è necessaria una decisione di delega. In conformità all'articolo 12.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo può decidere di delegare taluni poteri al Comitato esecutivo. In conformità ai principi generali in materia di delega, sviluppati e confermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, la delega di poteri decisionali dovrebbe essere limitata, proporzionata e basata su criteri specifici. Poiché le decisioni da assumere hanno natura tecnica piuttosto che politica, tali criteri possono rimanere relativamente generali.

(4)

Ove i criteri per l'adozione di una decisione delegata, stabiliti nella presente decisione di delega, non siano soddisfatti, le decisioni relative alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico dovrebbero essere adottate dal Consiglio direttivo su proposta del Comitato esecutivo.

(5)

Dato il significativo incremento delle richieste di trasmissione di informazioni statistiche riservate provenienti dal Comitato di risoluzione unico, la decisione dovrebbe essere adottata in via d'urgenza ed entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «informazioni statistiche riservate» si intendono informazioni statistiche riservate come definite al punto 12 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98;

2)

per «decisione delegata» si intende una decisione assunta sulla base di una delega di poteri da parte del Consiglio direttivo ai sensi della presente decisione.

Articolo 2

Trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico

1.   Il Consiglio direttivo delega al Comitato esecutivo l'adozione di decisioni relative alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico.

2.   Una decisione relativa alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico è adottata mediante una decisione delegata solo se sono soddisfatti i criteri per l'adozione di decisioni delegate di cui all'articolo 3.

Articolo 3

Criteri per l'adozione di decisioni delegate relative alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico

1.   Una decisione relativa alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico è adottata mediante una decisione delegata solo se tali informazioni sono, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 bis, del Regolamento (CE) n. 2533/98, necessarie per l'esercizio dei compiti del Comitato di risoluzione unico. Le informazioni statistiche riservate da trasmettere al Comitato di risoluzione unico devono essere adeguate, pertinenti e non eccedenti rispetto a tali compiti.

2.   Una decisione relativa alla trasmissione di informazioni statistiche riservate al Comitato di risoluzione unico è adottata mediante una decisione delegata solo

a)

se le informazioni sono necessarie al Comitato di risoluzione unico per effettuare una verifica dell'interesse pubblico al fine di valutare se e come le misure di risoluzione incidano sulle controparti dal punto di vista della stabilità finanziaria e di verificare le interconnessioni finanziarie con altre istituzioni finanziarie e controparti;

b)

se la trasmissione di tali informazioni non pregiudica l'adempimento dei compiti del SEBC.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 luglio 2017.

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.


In alto