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Documento 32016O0038

Indirizzo (UE) 2016/1994 della Banca centrale europea, del 4 novembre 2016, relativo al metodo per il riconoscimento dei sistemi di protezione istituzionale a fini prudenziali da parte delle autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (BCE/2016/38)

GU L 306 del 15.11.2016, pagg. 37–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/1994/oj

15.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/37


INDIRIZZO (UE) 2016/1994 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 novembre 2016

relativo al metodo per il riconoscimento dei sistemi di protezione istituzionale a fini prudenziali da parte delle autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (BCE/2016/38)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 5, lettera a),

visto il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (2) e in particolare l'articolo 113, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013 definisce un sistema di protezione istituzionale (institutional protection scheme, IPS) come un accordo sulla responsabilità previsto in via contrattuale o dalla legge che tutela gli enti che ne sono membri e assicura la loro liquidità e la loro solvibilità per evitare il fallimento ove necessario. Secondo tale disposizione, le autorità competenti possono, ove siano soddisfatte determinate condizioni stabilite nel Regolamento (UE) n. 575/2013, concedere deroghe a determinati requisiti prudenziali o concedere esenzioni ai membri di IPS.

(2)

Compete alla Banca centrale europea (BCE), in quanto autorità competente per la vigilanza prudenziale nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico (MVU) sugli enti creditizi classificati come significativi, valutare le domande presentate da tali enti.

(3)

Le condizioni per la valutazione degli IPS a fini prudenziali sono stabilite nell'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013. Tale Regolamento attribuisce alle autorità competenti una certa discrezionalità nel progettare la valutazione di vigilanza necessaria per determinare se le condizioni sono soddisfatte. Per garantire coerenza, efficacia e trasparenza, la BCE ha aggiunto alla «Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione» un nuovo capitolo concernente il metodo di riconoscimento degli IPS a fini prudenziali (3), che specifica le modalità con le quali la BCE valuta il rispetto delle condizioni suddette da parte degli IPS e dei loro membri.

(4)

La BCE è responsabile dell'efficace e coerente funzionamento dell'MVU e tra i suoi compiti di supervisione rientra quello di garantire che la vigilanza pervenga ad esiti coerenti. In questo contesto, la BCE adotta indirizzi destinati alle autorità nazionali competenti (ANC), ai quali le ANC sono tenute a conformarsi nell'esercizio dei compiti in materia di vigilanza e nell'adozione delle decisioni di vigilanza in relazione agli enti meno significativi.

(5)

Poiché degli IPS possono far parte sia enti significativi che enti meno significativi, è importante garantire il trattamento coerente dei loro membri nell'ambito dell'MVU, per promuovere l'adozione di decisioni coerenti da parte della BCE e delle ANC. Per gli IPS i cui membri includono sia enti significativi che enti meno significativi, assume particolare importanza che la BCE, responsabile della vigilanza prudenziale sugli enti significativi, e le ANC, responsabili della vigilanza sugli enti meno significativi, utilizzino le stesse specifiche ai fini della valutazione di idoneità. L'utilizzo delle stesse specifiche da parte delle ANC è anche giustificato nella valutazione degli IPS di cui facciano parte esclusivamente enti meno significativi, poiché la composizione degli IPS, analogamente alla classificazione dei rispettivi membri come significativi e meno significativi, è soggetta a variazioni nel tempo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente indirizzo stabilisce le specifiche per la valutazione della conformità degli IPS e dei loro membri ai requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013, al fine di determinare se a singoli enti possa essere concessa l'autorizzazione nell'accezione di cui all'articolo citato. Le ANC applicano le specifiche in relazione agli enti meno significativi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente indirizzo si applicano le definizioni contenute nel Regolamento (UE) n. 575/2013, nella Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nel Regolamento (UE) n. 1024/2013 e nel Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (5)

CAPO II

SPECIFICHE PER LA VERIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 113, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013

Articolo 3

Articolo 113, paragrafo 7, in combinato disposto con l'articolo 113, paragrafo 6, lettere a) e d), del Regolamento (UE) n. 575/2013: valutazione della natura giuridica a fini prudenziali e del domicilio legale

In conformità all'articolo 113, paragrafo 7, lettera), in combinato disposto con l'articolo 113, paragrafo 6, lettere a) e d) del Regolamento (UE) n. 575/2013, nella valutazione della natura giuridica e del domicilio legale della controparte, le ANC valutano se:

a)

la controparte è un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale cui si applicano requisiti prudenziali adeguati;

b)

la controparte che richiede l'autorizzazione ha sede nello stesso Stato membro.

Articolo 4

Articolo 113, paragrafo 7, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 113, paragrafo 6, lettera e), del Regolamento (UE) n. 575/2013: rapido trasferimento dei fondi propri o rimborso di passività da parte della controparte ai membri

Nel valutare se sussista un ostacolo attuale o prevedibile di natura materiale, pratica o giuridica al rapido trasferimento dei fondi propri o al rimborso di passività dalla controparte ai membri ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 113, paragrafo 6, lettera e), del Regolamento (UE) n. 575/2013, le ANC considerano se:

a)

la struttura azionaria o giuridica dei membri possa essere di ostacolo alla trasferibilità di fondi propri o al rimborso di passività;

b)

il processo decisionale formale relativo al trasferimento di fondi propri tra membri garantisce trasferimenti rapidi;

c)

gli statuti dei membri, i patti parasociali ovvero altri accordi noti contengono disposizioni che possono essere di ostacolo al trasferimento di fondi propri o al rimborso di passività da parte della controparte;

d)

sussistono gravi difficoltà di gestione o questioni di governo societario relative ai membri suscettibili di ripercuotersi negativamente sul rapido trasferimento di fondi propri o sul rimborso di passività:

e)

soggetti terzi (6) sono in grado di esercitare un controllo sul rapido trasferimento di fondi o sul rimborso di passività o di impedirlo;

f)

da flussi di fondi tra membri verificatisi in passato possono trarsi indicazioni che dimostrano la capacità di trasferire rapidamente fondi o rimborsare passività.

È ritenuto fondamentale il ruolo di intermediazione nella gestione delle crisi e la responsabilità dell'IPS di fornire i fondi per sostenere membri in difficoltà.

Articolo 5

Articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013: capacità dell'IPS di concedere il sostegno necessario conformemente al suo impegno

Nel valutare se siano stati predisposti meccanismi che garantiscano la capacità dell'IPS di concedere il sostegno che esso si è impegnato a fornire a partire da fondi prontamente disponibili ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, lettera b), del Regolamento (UE) n. 575/2013, le ANC considerano se:

a)

i meccanismi includono un'ampia gamma di misure, processi e meccanismi che costituiscono il quadro nell'ambito del quale l'IPS opera. Tale quadro comprende una serie di possibili azioni che spaziano da misure meno intrusive ad altre più sostanziali proporzionate alla rischiosità dell'ente beneficiario e alla gravità delle sue difficoltà finanziarie, incluso il sostegno patrimoniale e di liquidità. Il sostegno può essere condizionato, ad esempio, all'attuazione di determinate misure di risanamento e ristrutturazione da parte dell'ente;

b)

la struttura di governance e il processo decisionale relativo alle misure consente di fornire tempestivamente il sostegno;

c)

esiste un chiaro impegno a fornire il sostegno quando, nonostante il precedente monitoraggio dei rischi e le misure di intervento precoce, un membro sia insolvente o a rischio di insolvenza o illiquido e ad assicurare che i suoi membri rispettino i pertinenti requisiti in materia di fondi propri e di liquidità;

d)

l'IPS conduce prove di stress a intervalli regolari per quantificare potenziali misure di sostegno patrimoniale o di liquidità;

e)

la capacità di assorbimento del rischio dell'IPS (costituita da fondi versati, contributi ex post e impegni analoghi) è sufficiente a coprire potenziali misure di sostegno adottate nei confronti dei suoi membri;

f)

è stato creato un fondo ex ante per garantireche l'IPS sia dotato di fondi prontamente disponibili per le misure di sostegno, e

i)

i contributi a tale fondo seguono un quadro ben definito;

ii)

i fondi sono investiti solo in attività liquide e sicure liquidabili in ogni momento il cui valore non dipende dalla solvibilità e dalla posizione di liquidità dei membri e delle loro filiazioni;

iii)

si tiene conto degli esiti delle prove di stress dell'IPS per determinare l'importo minimo che che il fondo ex ante ha per obiettivo;

iv)

è previsto un importo soglia minimo per il fondo ex ante per garantire la pronta disponibilità dei fondi.

Gli IPS possono essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositi ai sensi della Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e può essere loro concesso alle condizioni stabilite dalla pertinente normativa nazionale di utilizzare i mezzi finanziari disponibili per misure alternative al fine di prevenire il fallimento di un ente creditizio. In tal caso le ANC, nel valutare la disponibilità di fondi per concedere il sostegno, tengono conto dei mezzi finanziari disponibili, considerando i differenti scopi degli IPS, che mirano a tutelare i propri membri, e dei sistemi di garanzia dei depositi, il cui compito principale è quello di tutelare i depositanti contro le conseguenze dell'insolvenza di un ente creditizio.

Articolo 6

Articolo 113, paragrafo 7, lettera c), del Regolamento (UE) n. 575/2013: sistemi dell'IPS per il monitoraggio e la classificazione dei rischi

L'articolo 113, paragrafo 7, lettera c), del Regolamento (UE) n. 575/2013 dispone che un IPS disponga di strumenti adeguati e convenuti uniformemente per il monitoraggio e la classificazione dei rischi, fornendo un panorama completo delle situazioni di rischio di tutti i singoli membri e dell'IPS nel suo complesso, con le corrispondenti possibilità di influenzamento e che tali sistemi monitorino adeguatamente le esposizioni in stato di default conformemente all'articolo 178, paragrafo 1 del medesimo regolamento. Nel valutare se tale requisito è soddisfatto, le ANC considerano se:

a)

i membri dell'IPS sono obbligati a fornire al principale organo di gestione dell'IPS dati aggiornati sulla loro situazione di rischio a intervalli regolari, incluse informazioni sui fondi propri e sui requisiti in materia di fondi propri;

b)

a ciò corrispondono flussi di dati e sistemi informatici appropriati;

c)

il principale organo di gestione dell'IPS stabilisce standard e metodologie uniformi per la gestione del rischio di gestione che i membri sono tenuti ad applicare;

d)

ai fini del monitoraggio e della classificazione dei rischi da parte dell'IPS vi è una definizione comune dei rischi, le stesse categorie di rischio sono monitorate per tutti i membri e per la quantificazione dei rischi è utilizzato lo stesso livello di fiducia e lo stesso orizzonte temporale;

e)

i sistemi dell'IPS per il monitoraggio e la classificazione dei rischi classificano i membri secondo la relativa situazione di rischio, ossia l'IPS ha definito differenti categorie in cui inquadrare i propri membri per consentire l'intervento precoce;

f)

l'IPS è capace di influenzare la situazione di rischio dei propri membri emanando istruzioni e formulando raccomandazioni ecc. nei loro confronti per limitare talune attività o imporre la riduzione di taluni rischi.

Articolo 7

Articolo 113, paragrafo 7, lettera d), del Regolamento (UE) n. 575/2013: analisi dei rischi condotta dall'IPS

Nel valutare se l'IPS conduca la propria analisi dei rischi, comunicata ai singoli membri in conformità all'articolo 113, paragrafo 7, lettera d), del Regolamento (UE) n. 575/2013, l'ANC considera se:

a)

l'IPS valuta a intervalli regolari i rischi e le vulnerabilità del settore di appartenenza dei suoi membri;

b)

i risultati della valutazione dei rischi sono sintetizzati in una relazione o in un altro documento e comunicati senza ritardo agli organi decisionali competenti dell'IPS e/o dei membri una volta finalizzati;

c)

i membri sono informati della loro classificazione del rischio da parte dell'IPS come imposto dall'articolo 113, paragrafo 7, lettera c).

Articolo 8

Articolo 113, paragrafo 7, lettera e), del Regolamento (UE) n. 575/2013: relazione consolidata o aggregata dell'IPS

L'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 575/2013 prevede che l'IPS rediga e pubblichi annualmente una relazione consolidata comprendente lo stato patrimoniale, il conto economico, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso, oppure una relazione comprendente lo stato patrimoniale aggregato, il conto economico aggregato, il rapporto sulla situazione e il rapporto sui rischi concernente il sistema di tutela istituzionale nel suo complesso. Nel valutare se tale requisito sia soddisfatto, le ANC considerano se:

a)

la relazione consolidata o aggregata è sottoposta a revisione da parte di un revisore esterno indipendente sulla base del pertinente quadro contabile o, ove applicabile, metodo di aggregazione;

b)

il revisore esterno è tenuto a fornire un parere di audit;

c)

sono inclusi nell'ambito del consolidamento/aggregazione tutti i membri dell'IPS e ogni filiazione, ogni struttura intermedia come le società di partecipazione e il soggetto che gestisce l'IPS stesso (se esso è un soggetto giuridico);

d)

ove l'IPS rediga una relazione che comprenda un bilancio e un conto economico aggregato, il metodo di aggregazione è in grado di garantire l'eliminazione di tutte le esposizioni intragruppo.

Articolo 9

Articolo 113, paragrafo 7, lettera f), del Regolamento (UE) n. 575/2013: preavviso in caso di uscita dal sistema

L'ANC verifica se il contratto o le previsioni statutarie includono disposizioni che obbligano i membri dell'IPS a dare un preavviso di almeno 24 mesi se desiderano porre fine al sistema.

Articolo 10

Articolo 113, paragrafo 7, lettera g), del Regolamento (UE) n. 575/2013: eliminazione del computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri

L'articolo 113, paragrafo 7, lettera g), del Regolamento (UE) n. 575/2013 dispone che il computo multiplo degli elementi ammissibili per il calcolo dei fondi propri («multiple gearing») nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri tra i membri dell'IPS siano eliminati. Nel valutare se tale requisito sia soddisfatto, le ANC considerano se:

a)

il revisore esterno responsabile dell'audit del rapporto finanziario consolidato o aggregato può confermare che tali prassi sono state eliminate;

b)

operazioni condotte dai membri hanno determinato la creazione inappropriata di fondi propri a livello individuale, subconsolidato o consolidato.

Articolo 11

Articolo 113, paragrafo 7, lettera h), del Regolamento (UE) n. 575/2013: partecipazione ampia

Nel valutare se sia rispettata la condizione stabilita nell'articolo 113, paragrafo 7, lettera h), del Regolamento (UE) n. 575/2013, ossia che l'IPS sia basato su un'ampia partecipazione di enti creditizi dotati di un profilo d'attività prevalentemente omogeneo, le ANC considerano:

a)

se l'IPS ha membri in numero sufficiente (tra gli enti potenzialmente idonei a farne parte) a coprire le misure di sostegno che esso può trovarsi nella necessità di attuare;

b)

i modelli imprenditoriali, le strategie imprenditoriali, le dimensioni, la clientela, la concentrazione regionale, i prodotti, le strutture di finanziamento, le categorie di rischio rilevante, gli accordi di collaborazione per la vendita e di servizio con altri membri dell'IPS ecc.;

c)

se i vari profili imprenditoriali dei membri consentono il monitoraggio e la classificazione delle loro situazioni di rischio utilizzando sistemi convenuti uniformemente predisposti dall'IPS ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, lettera c), del Regolamento (UE) n. 575/2013;

d)

che i settori dell'IPS sono spesso basati sulla collaborazione, nel senso che gli istituti centrali e altri enti specializzati nel network dell'IPS offrono prodotti e servizi ad altri membri dell'IPS. Nel valutare l'omogeneità dei profili imprenditoriali l'ANC dovrebbe considerare in che misura le attività imprenditoriali dei membri sono collegate alla rete (prodotti e servizi forniti a banche locali, servizi prestati a clienti comuni, attività sul mercato dei capitali ecc.).

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle ANC.

2.   Le ANC si conformano al presente indirizzo dal 2 dicembre 2016.

Articolo 13

Destinatari

Le ANC sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 novembre 2016

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(3)  Tale capitolo della Guida è stato adottato nel luglio 2016. La versione consolidata della «Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione» è disponibile sul sito della vigilanza bancaria della BCE all'indirizzo www.bankingsupervision.europa.eu

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(5)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

(6)  Una soggetto terzo è qualsiasi soggetto che non è un'impresa madre, una filiazione o un membro di un organo decisionale o un azionista di un membro.

(7)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).


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