EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea
Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.
Documento 32016O0033
Guideline (EU) 2016/2300 of the European Central Bank of 2 November 2016 amending Guideline ECB/2014/31 on additional temporary measures relating to Eurosystem refinancing operations and eligibility of collateral (ECB/2016/33)
Indirizzo (UE) 2016/2300 della Banca centrale europea, del 2 novembre 2016, che modifica l'indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (BCE/2016/33)
Indirizzo (UE) 2016/2300 della Banca centrale europea, del 2 novembre 2016, che modifica l'indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (BCE/2016/33)
GU L 344 del 17.12.2016, pagg. 123–125
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In vigore
17.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 344/123 |
INDIRIZZO (UE) 2016/2300 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 2 novembre 2016
che modifica l'indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (BCE/2016/33)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1 e gli articoli 5.1, 12.1, 14.3 e 18.2,
considerando quanto segue:
(1) |
Tutte le attività idonee per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema devono essere assoggettate a specifiche misure di controllo del rischio al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie ove sia necessario realizzare il valore della garanzia in caso di inadempimento di una controparte. In conseguenza del periodico riesame del sistema di controllo dei rischi dell'Eurosistema, è necessario apportare diverse modifiche in relazione ai titoli garantiti da attività al fine di garantire una protezione adeguata. |
(2) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la Decisione BCE/2014/31 della Banca centrale europea (1), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche all'indirizzo BCE/2014/31
L'indirizzo BCE/2014/31 è modificato come segue:
1. |
L'articolo 3 è modificato come segue:
|
2. |
l'Allegato al presente Indirizzo è inserito come allegato II bis. |
Articolo 2
Efficacia e attuazione
1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 5 dicembre 2016.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 novembre 2016.
Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) Indirizzo BCE/2014/31 della Banca centrale europea, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'Indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28).
ALLEGATO
«ALLEGATO II bis
Livello degli scarti di garanzia applicati a titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS) idonei ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del presente indirizzo
Vita media ponderata |
Scarto di garanzia |
0-1 |
6,0 |
1-3 |
9,0 |
3-5 |
13,0 |
5-7 |
15,0 |
7-10 |
18,0 |
>10 |
30,0» |