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Documento 32016O0015

Indirizzo (UE) 2016/1061 della Banca centrale europea, del 26 maggio 2016, recante modifiche all'indirizzo BCE/2008/8 sulla raccolta dei dati riguardanti l'euro e sull'operatività del Sistema informativo in valuta 2 (BCE/2016/15)

GU L 173 del 30.6.2016, pagg. 102–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento In vigore

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/1061/oj

30.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 173/102


INDIRIZZO (UE) 2016/1061 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 maggio 2016

recante modifiche all'indirizzo BCE/2008/8 sulla raccolta dei dati riguardanti l'euro e sull'operatività del Sistema informativo in valuta 2 (BCE/2016/15)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5 e 16,

visto il Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1, del trattato (1) e in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 128, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 16 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC») prevedono che la Banca centrale europea (BCE) abbia il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione.

(2)

L'articolo 128, paragrafo 2, del trattato dispone che gli Stati membri possano coniare monete metalliche con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio. Pertanto, la BCE adotta decisioni annuali relative all'approvazione del volume di conio di monete metalliche da parte degli Stati membri che hanno adottato l'euro (di seguito gli «Stati membri partecipanti») e decisioni ad hoc relative all'approvazione di volumi di conio supplementari da parte di uno o più Stati membri partecipanti.

(3)

L'articolo 5 dello Statuto del SEBC dispone che al fine di assolvere i compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), la BCE, assistita dalla banche centrali nazionali (BCN), dovrebbe raccogliere le necessarie informazioni statistiche, che includono le informazioni statistiche nel settore dell'emissione di banconote e del conio di monete metalliche.

(4)

Inoltre, la BCE ha bisogno di raccogliere informazioni al fine di monitorare l'osservanza del divieto imposto dall'articolo 123 del trattato e attuato dal Regolamento (CE) n. 3603/93. In particolare, l'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 3603/93 dispone che non si considera come facilitazione creditizia, nell'accezione di cui all'articolo 123 del trattato, la detenzione da parte delle BCN di monete divisionali emesse dal settore pubblico e accreditate al suo conto se l'importo di tale credito rimane inferiore al 10 % delle monete divisionali in circolazione.

(5)

Ferme le competenze degli Stati membri in materia di conio di monete metalliche in euro e tenuto conto del ruolo fondamentale assolto dalla maggioranza delle BCN nella loro distribuzione, al fine di assolvere i compiti sopra descritti, la BCE, insieme alle BCN, ha necessità di raccogliere dati sulle banconote in euro così come quelli sulle monete metalliche in euro. Tale raccolta di dati dovrebbe agevolare l'assunzione di decisioni nel settore dell'emissione di banconote e del conio di monete metalliche e dovrebbe consentire alla BCE di verificare l'osservanza delle decisioni in materia per quanto riguarda la pianificazione della produzione delle banconote in euro e il coordinamento della loro emissione, la messa in circolazione delle banconote in euro e l'organizzazione dei necessari trasferimenti di banconote in euro tra le BCN. Gli effetti sinergici di tale raccolta di dati dovrebbe anche consentire alla BCE, su richiesta, di fornire i dati alle istituzioni e agli organismi competenti in materia di monete metalliche in euro.

(6)

È necessario migliorare la procedura per la raccolta dei dati relativi alle banconote in euro, in particolare, integrando certi elementi dell'articolo 2 bis dell'Indirizzo BCE/2008/8 (2) nell'articolo 2 e sopprimendone altri non più necessari.

(7)

Anche la procedura di raccolta dei dati relativi alle monete metalliche in euro dovrebbe essere migliorata.

(8)

Dovrebbe introdursi una definizione di «enti emittenti monete» in linea con l'articolo128, paragrafo 2, del trattato.

(9)

Anche la procedura di raccolta dei dati relativi all'infrastruttura per la gestione del contante e alle attività operative di terze parti dovrebbe essere migliorata. Talune disposizioni che indicano il momento in cui è necessario segnalare per la prima volta i dati e definiscono i periodi transitori non sono più richieste.

(10)

L'accesso al Sistema informativo in valuta 2 (Currency Information System 2, CIS 2) sarà limitato alla BCE, alle BCN e alle BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema. Sarà eliminata la possibilità di concedere l'accesso a terze parti autorizzate. Le terze parti interessate, come la Commissione europea e le entità emittenti monete, riguardo ai dati relativi alle monete, saranno informate dalla Direzione Banconote della BCE.

(11)

Si rendono necessarie ulteriori modifiche minori per aggiornare le procedure di raccolta di informazioni statistiche nell'area delle banconote in euro e dell'emissione di monete metalliche.

(12)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo BCE/2008/8,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2008/8 è modificato come segue:

1.

Nell'articolo 1, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a)

la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c)

per «Sistema informativo in valuta 2» o «CIS 2» si intende il sistema che comprende: i) il database centrale installato alla BCE per immagazzinare tutte le informazioni rilevanti in relazione alle banconote in euro, alle monete in euro e alle attività operative di terze parti, raccolte ai sensi del presente indirizzo e della Decisione BCE/2010/14 (*); ii) l'applicazione on line che permette una configurazione flessibile del sistema e fornisce informazioni sulla consegna dei dati e lo stato di convalida, revisioni e vari tipi di dati di riferimento e parametri del sistema; iii) il modulo di segnalazione per visionare e analizzare i dati raccolti; e iv) il meccanismo di trasmissione CIS 2;

(*)  Decisione BCE/2010/14, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1).»;"

b)

le lettere da g) a n) sono sostituite dalle seguenti:

«g)

per «meccanismo di trasmissione CIS 2» si intende l'applicazione del SEBC di integrazione dati via XML (ESCB XML Data Integration, EXDI). L'applicazione EXDI è utilizzata per trasmettere messaggi dati tra BCN, BCN che faranno parte in futuro dell'Eurosistema e BCE in maniera confidenziale, indipendentemente dalle infrastrutture tecniche, ad esempio reti informatiche e applicazioni software che la supportano;

h)

per «messaggio dati» si intende un file contenente dati giornalieri, mensili o semestrali di una BCN o di una BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema per un periodo di segnalazione o, in caso di revisioni, per uno o più periodi di segnalazione in un formato dati compatibile con il meccanismo di trasmissione CIS 2;

i)

per «futuro Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro non partecipante che ha soddisfatto le condizioni previste per l'adozione dell'euro e in relazione al quale è stata adottata una decisione sull'abrogazione della deroga (ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea);

j)

per «giorno lavorativo» si intende un qualunque giorno in cui una BCN segnalante è aperta;

k)

per «dato contabile» si intende il valore non modificato delle banconote in euro in circolazione corretto dell'importo dei crediti non remunerati nei confronti degli enti creditizi che effettuano un vasto programma di archivio e custodia alla fine di un periodo di segnalazione in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e b), dell'indirizzo BCE/2010/20 (**);

l)

per «dati-evento» si intende un evento registrato nel CIS 2 da cui scaturisce l'invio della notifica dal CIS 2 a una o più BCN e alla BCE. Dati-evento si verificano quando: i) una BCN ha inviato un messaggio dati giornalieri, mensili o semestrali al CIS 2 da cui scaturisce una risposta a quella BCN e alla BCE; ii) i messaggi dati di tutte le BCN sono stati convalidati con successo per un nuovo periodo di segnalazione scaturendo da ciò un messaggio di conferma dal CIS 2 alle BCN e alla BCE; ovvero iii) in seguito alla spedizione di un messaggio di conferma, un messaggio sui dati revisionati per una BCN è convalidato con successo dal CIS 2, dando luogo a una notifica di revisione alle BCN e alla BCE;

m)

per «soggetti che operano con il contante» si intendono gli enti e gli operatori economici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1338/2001 (***);

n)

per «entità emittenti monete» si intendono organismi cui uno Stato membro dell'area dell'euro conferisce il compito di mettere in circolazione monete metalliche in euro. Le entità emittenti monete possono includere BCN, zecche nazionali, ministeri del tesoro nazionali, agenzie pubbliche designate e enti che mettono in circolazione monete nell'ambito di sistemi «coins-held-to-order»:

(**)  Indirizzo BCE/2010/20, dell'11 novembre 2010, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 31)."

(***)  Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce le misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).»;"

c)

le seguenti definizioni sono aggiunte dopo la lettera n):

«o)

per «sistema c.d. coins-held-to-order (sistema CHTO)» si intende un sistema che consiste in accordi contrattuali individuali tra un'entità emittente monete e uno o più custodi nello Stato membro dell'entità emittente monete, in forza del quale l'entità emittente monete:

i)

fornisce ai custodi monete in euro per la detenzione in custodia al di fuori dei locali dell'unità emittente monete al fine di metterle in circolazione; e

ii)

accredita o addebita il conto presso la BCN detenuto da uno dei seguenti soggetti:

il custode;

gli enti creditizi che, in veste di clienti, acquistano monete in euro dal custode.

Le monete in euro che rientrano nel sistema CHTO sono depositate o ritirate presso i locali di detenzione in custodia dell'entità emittente monete dal custode o dai clienti del custode come da notifica alla BCN;

p)

per «voce di categoria 1» si intende una voce segnalata dalle BCN al CIS 2 come definita negli allegati da I a III e nell'allegato VII segnalata per ciascun periodo di segnalazione;

q)

per «voce da evento» si intende una voce segnalata dalle BCN al CIS 2 come definita negli allegati da I a III e nell'allegato VII segnalata solo se il relativo evento accade durante il periodo di segnalazione;

r)

per «gestione integrata di accessi e identità (Identity Access Management, IAM)» si intende un servizio di sicurezza comune, utilizzato per garantire e controllare l'accesso alle applicazioni del SEBC.»;

2.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Raccolta dei dati relativi alle banconote in euro

1.   Le BCN segnalano alla BCE i dati CIS 2 relativi alle banconote in euro, ossia, le voci specificate nella parte 1 dell'allegato I e nell'allegato VII, osservando la frequenza di segnalazione ivi indicata e le regole di registrazione indicate nella parte 3 dell'allegato I.

2.   Le BCN trasmettono i dati mensili individuati come dati di «categoria 1» e «da evento» relativi alle banconote in euro entro il sesto giorno lavorativo del mese seguente il periodo di segnalazione.

3.   Le BCN trasmettono i dati giornalieri individuati come dati di «categoria 1» e «da evento» relativi alle banconote in euro entro le ore 17:00 orario dell'Europa centrale (Central European Time, CET) (****) del giorno lavorativo seguente il periodo di segnalazione.

4.   Le BCN utilizzano il meccanismo di trasmissione CIS 2 per trasmettere alla BCE i dati relativi alle banconote in euro ai sensi del presente indirizzo.;

(****)  La CET tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.»"

3.

L'articolo 2 bis è soppresso.

4.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Raccolta dei dati relativi alle monete in euro

1.   Le BCN raccolgono i dati CIS 2 relativi alle monete in euro, ossia le voci specificate nella parte 1 dell'allegato II dalle entità emittenti monete interessate nei loro Stati membri.

2.   Le BCN segnalano alla BCE i dati CIS 2 relativi alle monete in euro con cadenza mensile, osservando le regole di registrazione specificate nella parte 3 dell'allegato II.

3.   Le BCN utilizzano il meccanismo di trasmissione CIS 2 per trasmettere alla BCE i dati relativi alle monete in euro in conformità al presente indirizzo.»;

5.

L'articolo 4 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Raccolta di dati relativi all'infrastruttura per la gestione del contante e alle attività operative di terze parti ai sensi della Decisione BCE/2010/14»;

b)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le BCN forniscono alla BCE i dati relativi all'infrastruttura per la gestione del contante e i dati operativi, come specificato nell'allegato III bis, su base semestrale. I dati forniti alla BCE si basano sui dati che le BCN hanno ottenuto dai soggetti che operano con il contante ai sensi dell'allegato IV alla Decisione BCE/2010/14.»;

c)

i paragrafi 2, 3 e 7 sono soppressi;

6.

nell'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Una BCN include negli accordi contrattuali che conclude con una BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'Indirizzo BCE/2006/9 (*****), disposizioni specifiche relative agli obblighi di segnalazione previsti in tale indirizzo. Inoltre, gli accordi contrattuali impongono alla BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema di segnalare su base mensile le voci indicate nelle sezioni 4 e 5 della tabella nell'allegato I e nelle sezioni 4 e 7 della tabella nell'allegato II. La BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema è tenuta a effettuare le segnalazioni rispettando mutatis mutandis le regole di registrazione di cui alla parte 3 dell'allegato I e alla parte 3 dell'allegato II, in relazione a banconote e/o monete in euro che essa prenda in prestito da una BCN e che le siano state da questa consegnate. Laddove una BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema non abbia concluso tali accordi contrattuali con una BCN, la BCE conclude tali accordi contrattuali con la BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema, includendo gli obblighi di segnalazione di cui al presente articolo.

(*****)  Indirizzo BCE/2006/9, del 14 luglio 2006, in merito a taluni preparativi per la sostituzione del contante in euro ed in merito alla consegna anticipata e alla consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro al di fuori dell'area dell'euro (GU L 207 del 28.7.2006, pag. 39).»;"

7.

nell'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le BCN utilizzano il meccanismo di trasmissione CIS 2 per trasmettere i dati di cui al paragrafo 1.»;

8.

nell'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le BCN, su richiesta, trasmettono alla BCE in maniera tempestiva i parametri del sistema specificati nell'allegato IV nonché qualsiasi successiva modifica dei parametri del sistema.»;

9.

nell'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le BCN prendono misure appropriate per assicurare la completezza e la correttezza dei dati richiesti ai sensi del presente indirizzo prima di trasmetterli alla BCE. Come minimo, eseguono:

a)

i controlli sulla completezza, ossia assicurando che le voci di categoria 1 e quelle da evento siano segnalate secondo i principi indicati nel presente indirizzo e negli allegati V e VII;

b)

i controlli di correttezza di cui all'allegato VI.

L'applicazione CIS 2 rifiuta messaggi di dati che non contengono voci di categoria 1 come definita negli allegati da I a III e nell'allegato VII, che sono segnalati per il rispettivo periodo di segnalazione.»;

10.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Accesso al CIS 2

1.   Al ricevimento di una richiesta di accesso utente con mezzi elettronici tramite lAM e previa conclusione del separato accordo contrattuale descritto nel paragrafo 2, la BCE permette l'accesso al CIS 2 a singoli utenti di ogni BCN e di ogni BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema purché vi sia disponibilità e capacità.

2.   La responsabilità per la gestione tecnica di singoli utenti è disciplinata da accordi contrattuali distinti tra la BCE e una BCN per i suoi utenti individuali e tra la BCE e una BCN che farà parte in futuro dell'Eurosistema per gli utenti individuali di quest'ultima. La BCE può anche includere in tali accordi contrattuali riferimenti alle procedure per la gestione degli utenti, misure di sicurezza e condizioni di autorizzazione applicabili al CIS 2.»;

11.

Nell'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito come segue:

«2.   Conformemente all'articolo 17.3 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Comitato esecutivo è autorizzato ad apportare modifiche di natura tecnica agli allegati al presente indirizzo e alle specificazioni del meccanismo di trasmissione CIS 2, dopo aver preso in considerazione i pareri del comitato per le banconote, del comitato legale e del comitato per le tecnologie informatiche.»;

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2.   Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 1o luglio 2016.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 maggio 2016

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1. Gli articoli 104 e 104 B, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea sono stati sostituiti dall'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(2)  Indirizzo BCE/2008/8, dell'11 settembre 2008, sulla raccolta dei dati riguardanti l'euro e sull'operatività del Sistema informativo in valuta 2 (GU L 346 del 23.12.2008, pag. 89).


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