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Documento 32016D0025

Decisione (UE) 2016/1734 della Banca centrale europea, del 21 settembre 2016, che modifica la Decisione BCE/2013/54 sulle procedure di accreditamento dei fabbricanti degli elementi di sicurezza dell'euro e degli elementi dell'euro (BCE/2016/25)

GU L 262 del 29.9.2016, pagg. 30–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 17/05/2021; abrog. impl. da 32020D0637

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/25/oj

29.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 262/30


DECISIONE (UE) 2016/1734 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 settembre 2016

che modifica la Decisione BCE/2013/54 sulle procedure di accreditamento dei fabbricanti degli elementi di sicurezza dell'euro e degli elementi dell'euro (BCE/2016/25)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 12.1, 16 e 34.3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 128, paragrafo 1, del trattato e l'articolo 16 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea prevedono che la Banca centrale europea (BCE) abbia il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione delle banconote in euro all'interno dell'Unione. Tale diritto include la competenza ad adottare misure volte a proteggere l'integrità delle banconote in euro quale mezzo di pagamento e, a tal fine, a modificare di volta in volta l'ambito di detta competenza in modo da assicurare la costante adeguatezza dei mezzi atti ad assicurare tale integrità.

(2)

Al fine di assicurare l'integrità delle banconote in euro, i fabbricanti accreditati sono assoggettati a obblighi continuativi stabiliti nella Decisione BCE/2013/54 (1). È opportuno modificare taluni obblighi continuativi alla luce dell'esperienza pratica maturata dopo l'entrata in vigore della Decisione BCE/2013/54.

(3)

Dovrebbero essere consentite misure incidenti sull'accreditamento del fabbricante accreditato, compresi il trasferimento o la cessione di un accreditamento esistente, ove la BCE abbia previamente acconsentito, per iscritto, a una tale misura. L'obbligo di informare la BCE in merito a modifiche dell'assetto proprietario dovrebbe essere limitato ai casi in cui esse, direttamente o indirettamente, consentano al soggetto coinvolto nelle programmate modifiche all'assetto proprietario di accedere a informazioni riservate.

(4)

Inoltre, il Comitato esecutivo dovrebbe essere posto in grado di dare attuazione a sanzioni economiche nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e tenere conto di sanzioni irrogate ai sensi di accordi internazionali. Analogamente, può tenersi conto di altri strumenti come risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

(5)

Pertanto, è opportuno modificare la Decisione BCE/2013/54 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica

L'articolo 12 della Decisione BCE/2013/54 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Obblighi continuativi dei fabbricanti accreditati

1.   Il fabbricante accreditato mantiene riservati i requisiti sostanziali.

2.   Il fabbricante accreditato fornisce alla BCE, con riferimento al sito di fabbricazione interessato, copia del relativo certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 3, ogni qual volta tale certificato è rinnovato o modificato, entro tre mesi dalla data di rinnovo o modifica. Il fabbricante accreditato informa immediatamente per iscritto la BCE nel caso in cui sia revocato uno qualsiasi dei certificati di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

3.   Il fabbricante accreditato informa immediatamente per iscritto la BCE ove intenda compiere uno dei seguenti atti:

a)

modifica di una qualsiasi misura adottata presso il sito di fabbricazione interessato successiva alla concessione dell'accreditamento con modalità che incidano o siano suscettibili di incidere sull'osservanza dei pertinenti requisiti inerenti all'accreditamento, ivi comprese le modifiche alle informazioni dettagliate e complete di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a d);

b)

trasferimento o cessione del suo accreditamento a parti terze, ivi comprese le società controllate o consociate;

c)

modiche all'assetto proprietario, ove tali modifiche, direttamente o indirettamente, possano consentire a un soggetto coinvolto nelle programmate modifiche all'assetto proprietario di avere accesso a informazioni riservate come i requisiti sostanziali di cui il fabbricante accreditato è tenuto a garantire la riservatezza ai sensi di atti giuridici della BCE applicabili o di obblighi contrattuali nei confronti della BCE, di una o più BCN o di uno o più fabbricanti accreditati;

d)

l'inizio di procedure di liquidazione o di qualunque procedura analoga che lo riguardi;

e)

la riorganizzazione della propria impresa o della propria struttura con modalità suscettibili di incidere sull'attività per la quale l'accreditamento è stato concesso;

f)

il subappalto o il coinvolgimento di parti terze, diverse dai dipendenti del fabbricante accreditato, in un'attività inerente agli elementi dell'euro o agli elementi di sicurezza dell'euro per i quali il fabbricante ha ricevuto l'accreditamento, a prescindere dal fatto che il subappalto o il coinvolgimento di parti terze in un'attività inerente agli elementi dell'euro o agli elementi di sicurezza dell'euro sia destinata a svolgersi presso il pertinente sito di fabbricazione o altrove;

g)

l'affidamento o il trasferimento di una qualsiasi parte dell'attività inerente agli elementi dell'euro o agli elementi di sicurezza dell'euro a parti terze, ivi comprese le società controllate o consociate.

4.   Un fabbricante accreditato può coinvolgere una parte terza, ivi compresa una qualsiasi delle proprie controllate o consociate, nelle attività di cui alle lettere f) e g) del paragrafo 3, a condizione che alla parte terza sia stata concesso l'accreditamento o l'accreditamento provvisorio in conformità all'articolo 2. Nella richiesta di avvio di accreditamento provvisorio, la parte terza conferma per iscritto alla BCE se essa intende svolgere attività inerente agli elementi dell'euro o agli elementi di sicurezza dell'euro senza apportare modifiche ad alcuna delle misure adottate presso il sito di fabbricazione per il quale la BCE ha concesso al fabbricante accreditato che effettua il trasferimento o la cessione un accreditamento o un accreditamento provvisorio. In tal caso, la BCE può limitare la propria valutazione della richiesta di avvio a una valutazione delle informazioni e della documentazione fornita dal fabbricante nella conferma scritta, a meno che, nel corso delle ispezioni presso il relativo sito di fabbricazione, non siano emerse gravi inosservanze dei pertinenti requisiti sostanziali presso il sito di fabbricazione e ad esse non sia ancora stato posto rimedio.

5.   Il previo consenso scritto della BCE è richiesto prima che il fabbricante accreditato compia uno qualsiasi degli atti elencati nel paragrafo 3. Il Comitato esecutivo può negare il previo consenso scritto della BCE o concederlo a condizione che il soggetto o i soggetti richiedenti ottemperino a restrizioni od obblighi di fare, nelle seguenti circostanze.

a)

Ove sussistano ragionevoli dubbi in merito all'ottemperanza di uno qualsiasi dei pertinenti requisiti di accreditamento da parte del soggetto o dei soggetti richiedenti.

b)

Ove un soggetto coinvolto nell'attività programmata i) abbia sede in uno stato che non è uno Stato membro dell'Unione o uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio, ovvero ii) abbia sede in uno Stato membro dell'Unione o in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio, ma la cui condotta imprenditoriale, tramite la proprietà anche parziale o altri mezzi di controllo diretto o indiretto, sia controllata da soggetti aventi sede al di fuori di uno Stato membro dell'Unione o dell'Associazione europea di libero scambio. Nel decidere in merito al rilascio del consenso, il Comitato esecutivo valuta se l'atto per il quale è stato richiesto il consenso possa risultare in conflitto con regimi sanzionatori che potenzialmente interessano il soggetto coinvolto, quali:

i)

decisioni o regolamenti del Consiglio dell'Unione europea su sanzioni economiche nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune o la finalità espressa o l'intento di tali decisioni o regolamenti;

ii)

obblighi degli Stati membri previsti da atti giuridici dell'Unione direttamente applicabili per l'applicazione di sanzioni economiche nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune;

iii)

accordi internazionali approvati dagli organi legislativi dell'Unione o di tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

La natura e la portata delle restrizioni e degli obblighi di fare sono limitate nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi enunciati nella decisione del Comitato esecutivo. Essi sono definiti in modo data da interferire il meno possibile con la libertà di esercitare un'attività economica. Ogni decisione del Comitato esecutivo che neghi il previo consenso scritto della BCE o lo condizioni all'ottemperanza da parte del soggetto o dei soggetti richiedenti a restrizioni od obblighi di fare è immediatamente notificata al Consiglio direttivo.

Il Comitato esecutivo può subdelegare il potere di concedere il previo consenso scritto della BCE al livello operativo della BCE ove i pertinenti requisiti inerenti all'accreditamento siano soddisfatti e nessun soggetto coinvolto nell'attività programmata abbia sede fuori dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio.

6.   Un fabbricante accreditato informa immediatamente per iscritto la BCE ove ponga in essere uno degli atti di cui al paragrafo 3, indipendentemente dalla concessione del previo consenso scritto della BCE, ovvero si verifichi uno degli eventi di seguito elencati:

a)

inizio di procedure di liquidazione del fabbricante o di qualunque procedura analoga;

b)

inizio di procedure di riorganizzazione del fabbricante con modalità che incidono sull'attività per la quale l'accreditamento è stato concesso;

c)

nomina di un commissario liquidatore, di un curatore fallimentare, di un amministratore o di un altro soggetto avente simili funzioni, in relazione al fabbricante; ovvero

d)

il decorso di un periodo ininterrotto di 34 mesi dall'ultima produzione.

7.   Un fabbricante che beneficia di un accreditamento provvisorio informa immediatamente la BCE del ricevimento di un ordine ufficiale di produzione da parte di un altro fabbricante accreditato, una BCN o la BCE, cosicché le relative ispezioni possano avere luogo il prima possibile. La notifica comprende informazioni relative all'ordine ufficiale di produzione e alle date previste per l'inizio e la fine della produzione.

8.   Un fabbricante che beneficia di un accreditamento provvisorio fornisce alla BCE le informazioni relative agli aspetti ambientali e in materia di salute e sicurezza conformemente ai pertinenti requisiti sostanziali.

9.   Se il fabbricante accreditato è una stamperia, esso provvede allo svolgimento di analisi sulle sostanze chimiche delle banconote in euro finite e ne informa la BCE in conformità ai pertinenti requisiti in materia di ambiente, salute e sicurezza.»

Articolo 2

Disposizioni finali

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

La presente decisione si applica dal 1o novembre 2016.

Articolo 3

Destinatari

Destinatari della presente decisione sono i fabbricanti di elementi di sicurezza dell'euro e di elementi dell'euro nonché le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, ogni qual volta queste ultime svolgono controlli relativi alle scorte, alla distruzione o al trasporto.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 settembre 2016.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  Decisione BCE/2013/54, del 20 dicembre 2013, sulle procedure di accreditamento dei fabbricanti degli elementi di sicurezza dell'euro e degli elementi dell'euro e che modifica la Decisione BCE/2008/3 (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 29).


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