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Documento 32016D0014
Decision (EU) 2016/868 of the European Central Bank of 18 May 2016 amending Decision ECB/2014/6 on the organisation of preparatory measures for the collection of granular credit data by the European System of Central Banks (ECB/2016/14)
Decisione (UE) 2016/868 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, che modifica la decisione BCE/2014/6 relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (BCE/2016/14)
Decisione (UE) 2016/868 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, che modifica la decisione BCE/2014/6 relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (BCE/2016/14)
GU L 144 del 1.6.2016, pagg. 99–105
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In vigore
1.6.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 144/99 |
DECISIONE (UE) 2016/868 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 18 maggio 2016
che modifica la decisione BCE/2014/6 relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (BCE/2016/14)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5 e l'articolo 46.2,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,
visto il contributo del Consiglio generale,
considerando quanto segue:
(1) |
La Decisione BCE/2014/6 (2) stabilisce le misure preparatorie che devono essere adottate dalle banche centrali dell'Eurosistema ai fini della raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). |
(2) |
Successivamente all'adozione della Decisione BCE/2014/6 si sono fatti importanti progressi verso la realizzazione di un quadro a lungo temine per la raccolta di dati granulari sul credito sulla base di obblighi di segnalazione statistica armonizzati. |
(3) |
In ragione del numero e della complessità degli obblighi di segnalazione statistica previsti, il calendario di attuazione stabilito nella Decisione BCE/2014/6 deve essere modificato per garantire al SEBC il tempo sufficiente a prepararsi in modo adeguato alla raccolta di dati granulari sul credito. Poiché un lasso di tempo significativo è destinato a trascorrere prima dell'inizio effettivo delle segnalazioni, il calendario di cui all'articolo 1 della Decisione BCE/2014/6 per completare la fase preparatoria dovrebbe essere sostituito da una scadenza idonea ad assicurare che la fase preparatoria termini quando avrà inizio la segnalazione nel quadro a lungo termina per la raccolta di dati granulari sul credito. |
(4) |
Il calendario riveduto si applicherà anche alle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta non è l'euro nei casi in cui tali BCN cooperano con le banche centrali dell'Eurosistema sulla base della Raccomandazione BCE/2014/7 (3). |
(5) |
In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, della Decisione BCE/2014/6 il Comitato per le statistiche (di seguito, il «CST») riferisce al Consiglio direttivo, su base annuale, in ordine ai progressi realizzati dalla BCE e dalle singole BCN nell'attuazione delle misure preparatorie. La relazione annuale dovrebbe includere le informazioni raccolte da parte del CST da tutte le BCN incluse quelle sui progressi realizzati dalle BCN che beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione. Tali relazioni separate di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della Decisine BCE/2014/6 non sono più ritenute necessarie. |
(6) |
Pertanto, la Decisione BCE/2014/6 dovrebbe essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La Decisione BCE/2014/6 è modificata come segue:
1) |
nell'articolo 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale quadro a lungo termine, entro l'inizio della prima trasmissione effettiva di dati granulari sul credito da parte delle BCN alla BCE in conformità al Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13) (*) comprende: a) banche dati nazionali relative a dati granulari sul credito gestite da tutte le BCN dell'Eurosistema; e b) una banca dati relativa a dati granulari sul credito comune ai membri dell'Eurosistema e comprendente dati granulari sul credito per tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. (*) Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 44).»;" |
2) |
all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il CST, tenendo opportunamente conto dei suggerimenti di altri comitati del SEBC, prepara le decisioni necessarie per l'attuazione delle misure preparatorie di cui al paragrafo 1 e le sottopone al Consiglio direttivo per l'approvazione. Il CST riferisce al Consiglio direttivo, su base annuale, in ordine ai progressi realizzati dalla BCE e dalle singole BCN, incluse le BCN cui è concessa una deroga ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3.»; |
3) |
all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. In riferimento alle BCN che necessitano, nella fase preparatoria, di un periodo di tempo più lungo per sviluppare o ottenere l'accesso a banche dati complete relative a dati granulari sul credito, il Consiglio direttivo può, durante la fase preparatoria, concedere deroghe individuali temporanee all'obbligo di applicare specifiche misure preparatorie di cui al paragrafo 1. La durata di ciascuna deroga individuale deve essere strettamente limitato al periodo di tempo minimo necessario alla BCN in questione per uniformarsi, nella fase preparatoria, alle misure preparatorie oggetto della deroga, e, in ogni caso, tale durata deve essere fissata in maniera tale da permettere il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 in riferimento a tutte le BCN dell'Eurosistema. Il diritto di accesso a informazioni statistiche riservate derivanti da dati granulari sul credito trasmessi alla BCE nel quadro di una specifica misura preparatoria sono sospesi in riferimento a qualsiasi BCN che beneficia di una deroga temporanea relativa a tale misura. Il Consiglio direttivo può decidere di imporre, in capo a singole BCN che beneficiano di una deroga ai sensi del presente paragrafo, appropriate ulteriori restrizioni.»; |
4) |
all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di garantire un adeguato allineamento dei dati granulari sul credito da raccogliere nel lungo periodo con le esigenze degli utenti del SEBC, il CST organizza, nella fase preparatoria, la trasmissione dalle BCN alla BCE, alla fine del mese di marzo di ogni anno, dei dati granulari sul credito immediatamente disponibili riferiti al 30 giugno e al 31 dicembre dell'anno precedente, impiegando un adeguato grado di anonimizzazione e aggregazione per quanto concerne le informazioni relative ai mutuatari, al fine di assicurare che i singoli mutuatari non possano essere identificati. La prima trasmissione ha luogo alla fine del mese di marzo 2014, in riferimento al 30 giugno e al 31dicembre 2013 e si fonda sullo schema di segnalazione di riferimento contenuto nell'allegato. Ogni trasmissione ad hoc successiva è organizzata dal CST su base volontaria e sulla base dello schema di segnalazione che terrà in considerazione l'esistenza di dati granulari sul credito immediatamente disponibili e delle loro caratteristiche e assicurerà che i dati raccolti siano proporzionati allo stato dei lavori preparatori completati al momento della trasmissione. Nella fase preparatoria, i dati relativi ai mutuatari che appartengono a settori istituzionali diversi dalle società non finanziarie possono essere segnalati su base aggregata, purché la BCN trasmetta le relative informazioni metodologiche.»; |
5) |
l'allegato alla Decisione BCE/2014/6 è modificato conformemente all'allegato alla presente decisione. |
Articolo 2
Efficacia
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.
Articolo 3
Destinatari
Le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono i destinatari della presente decisione.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 maggio 2016.
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) Decisione BCE/2014/6, del 24 febbraio 2014, relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (GU L 104 dell'8.4.2014, pag. 72).
(3) Decisione BCE/2014/7 del 24 febbraio 2014, relativa all'organizzazione delle misure preparatorie per la raccolta di dati granulari sul credito da parte del Sistema europeo di banche centrali (GU C 103 dell'8.4.2014, pag. 1).
ALLEGATO
La tabella dell'allegato alla Decisione BCE/2014/6 è sostituita dalla tabella seguente:
«Tipo |
Attributi |
Aspetti generali |
Grado di anonimizzazione |
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Attributi del prestatore |
Identificativo del prestatore |
Identificazione dei prestatori in conformità ai codici impiegati nel Register of Institutions and Affiliates Database (RIAD) del SEBC (*). |
Non anonimizzato |
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Attributi del mutuatario |
Identificativo del mutuatario |
Identificazione alfanumerica dei mutuatari, al fine di garantire che i singoli mutuatari non siano identificabili |
Anonimizzato |
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Paese di residenza |
Paese di residenza del mutuatario, in conformità alla norma ISO 3166 (**) |
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Settore istituzionale |
Settore (o sottosettore) istituzionale del mutuatario, in conformità alla classificazione SEC 2010. Si richiede l'indicazione dei seguenti (sotto)settori:
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Settore di attività economica |
Classificazione dei mutuatari (finanziari e non finanziari) in base alle loro attività economiche, ai sensi della classificazione statistica NACE revisione 2 (***). I codici NACE sono segnalati con un dettaglio a due livelli (per «divisione»). |
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Dimensioni |
Classificazione dei mutuatari secondo la dimensione: micro, piccoli, medi, grandi |
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Variabili dei dati del credito |
Identificativo del prestito |
Identificazione alfanumerica dei prestiti, come d'uso presso le istituzioni segnalanti a livello nazionale. |
— |
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Valuta |
Valuta di denominazione del prestito, in conformità alla norma ISO 4217 (**). |
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Tipo di prestito |
Classificazione dei prestiti in base alla rispettiva tipologia:
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Tipo di garanzia |
Tipo di garanzia del prestito concesso; garanzia immobiliare, altra garanzia (inclusi titoli e oro), nessuna garanzia |
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Scadenza originaria |
Scadenza del prestito pattuita in origine o in occasione di una successiva rinegoziazione; minore o uguale a un anno; superiore a un anno. |
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Durata residua |
Scadenza in riferimento alla data pattuita per il rimborso del prestito; inferiore o uguale a un anno, superiore a un anno. |
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Deterioramento |
Prestiti in relazione ai quali il mutuatario è inadempiente. |
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Prestiti sindacati |
Singoli contratti di credito nei quali diversi enti partecipano in qualità di prestatori. |
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Debiti subordinati |
Gli strumenti di debito subordinato attribuiscono un credito subordinato nei confronti dell'istituzione emittente che può essere fatto valere dopo che tutti i crediti di rango superiore, ad esempio depositi/prestiti, sono stati soddisfatti, attribuendo ad essi alcune delle caratteristiche tipiche delle azioni e altre partecipazioni. |
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Misure dei dati del credito |
Credito utilizzato |
Consistenze totali di un prestito (valore del capitale, senza dedurre le cancellazioni parziali), segnalato al lordo delle rettifiche da rischio di credito, ad eccezione delle perdite registrate come cancellazioni totali. |
— |
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Linee di credito |
Importo del credito accordato, ma non utilizzato. |
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Arretrati |
Qualsiasi pagamento (importo) relativo a un prestito che è dovuto da oltre 90 giorni. |
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Valore delle garanzie |
Valore delle garanzie al momento della segnalazione. |
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Rettifiche specifiche per il rischio di credito |
Specifici accantonamenti per perdite dovute ai rischi di credito, in conformità al quadro contabile applicabile. Tali misure devono essere segnalate esclusivamente in relazione ai prestiti deteriorati. |
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Attività ponderate per il rischio |
Importi delle esposizioni ponderati per il rischio, in conformità alla Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (****) o atti successivi. |
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Probabilità di inadempimento (solo per gli enti creditizi che adottano un metodo basato sui rating interni) |
Probabilità di inadempimento di una controparte nel corso di un periodo di un anno, in conformità alla direttiva 2006/48/CE o atti successivi. Per la segnalazione mutuatario per mutuatario è segnalata una media ponderata per volume. |
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Perdita in caso di inadempimento (solo per gli enti creditizi che adottano un metodo basato sui rating interni) |
Il rapporto fra il rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa dell'inadempimento di una controparte e l'importo residuo al momento dell'inadempimento, in conformità alla direttiva 2006/48/CE o atti successivi. Per la segnalazione mutuatario per mutuatario è segnalata una media ponderata per volume. |
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Tasso di interesse |
Il rapporto, in percentuale annua, tra l'importo che un debitore è tenuto a pagare al creditore nell'arco di un dato periodo di tempo e l'importo del capitale del prestito, deposito o titolo di debito, in conformità al regolamento (CE) n. 63/2002 della Banca centrale europea (*****) o atti successivi. Per la segnalazione mutuatario per mutuatario è segnalata una media ponderata per volume. |
(*) Per le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) si veda l'elenco pubblicato sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu
(**) Come pubblicata dall'International Organisation for Standardisation (ISO) nel suo sito Internet all'indirizzo www.iso.org
(***) Come pubblicata dalla Commissione europea (Eurostat) nel suo sito Internet all'indirizzo www.ec.europa.eu/eurostat
(****) Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).
(*****) Regolamento (CE) n. 63/2002 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (BCE/2001/18) (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24).».