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Documento 32015D0050

Decisione (UE) 2016/244 della Banca centrale europea, del 18 dicembre 2015, che modifica la Decisione BCE/2010/10 relativa all'inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (BCE/2015/50)

GU L 45 del 20.2.2016, pagg. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 30/01/2023; abrog. impl. da 32022R1917

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/244/oj

20.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 45/13


DECISIONE (UE) 2016/244 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 dicembre 2015

che modifica la Decisione BCE/2010/10 relativa all'inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (BCE/2015/50)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1 e 34.1,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni(BCE/1999/4) (3),

Considerando quanto segue:

(1)

La Decisione BCE/2010/10 della Banca centrale europea (4) deve essere allineata alle modifiche al Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca Centrale europea (BCE/2013/33) (5) e al Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34) (6),

(2)

Inoltre, la procedura per la raccolta delle informazioni sulle violazioni e l'irrogazione di sanzioni disciplinata nella Decisione BCE/2010/10 dovrebbe applicarsi anche ai casi di inottemperanza ai sensi del Regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/38) (7), del Regolamento (UE) n. 1074/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/39) (8) e del Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/40) (9) essendosi dimostrata uno strumento efficace in casi di inottemperanza degli obblighi di segnalazione statistica suscettibili di verificarsi anche nel contesto di tali regolamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Decisione BCE/2010/10 è modificata come segue:

1)

all'articolo 1, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

“istituzione finanziaria monetaria” ha il significato stabilito dall'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (ECB/2013/33) (10);

(10)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).»;"

2)

all'articolo 1, è aggiunta la seguente definizione:

«7.

“fondo d'investimento (FI)” ha il significato stabilito dall'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (ECB/2013/38) (11);

(11)  Regolamento UE n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73).»;"

3)

all'articolo 1, è aggiunta la seguente definizione:

«8.

“ufficio dei conti correnti postali” ha il significato stabilito dall'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1074/2013 della Banca centrale europea (ECB/2013/39 (12));

(12)  Regolamento (UE) n. 1074/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, sugli obblighi di segnalazione statistica per gli uffici dei conti correnti postali che ricevono depositi da residenti nell'area dell'euro diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/39) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 94).»;"

4)

all'articolo 1, è aggiunta la seguente definizione:

«9.

“società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione” (SV) ha il significato stabilito dall'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea (ECB/2013/40) (13).

(13)  Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107).»;"

5)

all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La BCE e le BCN monitorano l'osservanza da parte degli operatori segnalanti dei requisiti minimi necessari a soddisfare gli obblighi di segnalazione così come stabiliti dall'allegato IV al Regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33), dall'allegato II al Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34)(*****), dall'allegato IV al Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38), dall'allegato III al Regolamento (UE) n. 1074/2013 (BCE/2013/39) e dall'allegato III al Regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40). In caso di inosservanza, la BCE e la BCN competente possono decidere di avviare una fase valutativa e/o iniziare una procedura di infrazione di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2. A seguito di una procedura d'infrazione la BCE può irrogare sanzioni in linea con l'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2533/98 (14).

(14)  Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).»"

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1o luglio 2016. Essa si applica a partire dal periodo di riferimento giugno 2016 per gli obblighi di segnalazione mensili e annuali, e dal secondo trimestre 2016 per gli obblighi di segnalazione trimestrali.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 dicembre 2015.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(3)  GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21.

(4)  Decisione BCE/2010/10, del 19 agosto 2010, relativa all'inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (GU L 226 del 28.8.2010, pag. 48).

(5)  Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).

(7)  Regolamento UE n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73).

(8)  Regolamento (UE) n. 1074/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, sugli obblighi di segnalazione statistica per gli uffici dei conti correnti postali che ricevono depositi da residenti nell'area dell'euro diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/39) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 94).

(9)  Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107).


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