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Documento 52010AB0082

Parere della Banca centrale europea, del 19 novembre 2010 , in merito ad una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (CON/2010/82)

GU C 337 del 14.12.2010, pagg. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 337/1


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 novembre 2010

in merito ad una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito

(CON/2010/82)

2010/C 337/01

Introduzione e base giuridica

Il 26 luglio 2010 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere in merito ad una proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito (1) (di seguito «il regolamento proposto»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la direttiva proposta contiene disposizioni che riguardano il contributo del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ad una buona conduzione delle politiche relative alla stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del Trattato. Conformemente al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

1.

La BCE accoglie favorevolmente le misure introdotte dal regolamento proposto con l’intento di rafforzare il quadro regolamentare relativo alle agenzie di rating del credito, in particolare considerando: a) l’attribuzione di ampi poteri all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in merito alla registrazione delle agenzie di rating del credito e alla vigilanza sulle stesse; e b) l’introduzione di un maggior grado di trasparenza e concorrenza nel mercato del rating di strumenti finanziari strutturati. La BCE valuta positivamente l’accoglimento nel regolamento (CE) n. 1060/2009 (2) di diverse osservazioni fatte precedentemente: a) nell’ambito del contributo dell’Eurosistema alla consultazione pubblica sulla proposta della Commissione di direttiva/regolamento sulle agenzie di rating del credito (3); e b) nel parere della BCE CON/2009/38, del 21 aprile 2009, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (4).

2.

Come rilevato nel contributo dell’Eurosistema del 2008 (5), nell’ottica di assicurare coordinamento e condizioni di parità, è preferibile la previsione di un singolo ente responsabile della vigilanza sulle agenzie di rating del credito rispetto ad un sistema di vigilanza frammentato. A tale proposito, la BCE accoglie favorevolmente l’attribuzione all’ESMA di un certo numero di funzioni relative alla registrazione e vigilanza delle agenzie di rating del credito. La BCE prende atto del fatto che il quadro regolamentare manterrà in capo alle autorità nazionali di vigilanza il diritto di riconoscere le agenzie di rating del credito come agenzie esterne di valutazione del merito di credito ai sensi degli articoli da 81 a 83 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio (rifusione) (6).

3.

La BCE sostiene ampiamente, fatte salve le ulteriori osservazioni di cui nel seguito, le disposizioni in materia di trasparenza stabilite nei proposti nuovi articoli 8 bis e 8 ter del regolamento (CE) n. 1060/2009 (7), che impongono agli emittenti di strumenti finanziari strutturati di consentire anche a talune altre agenzie di rating del credito l’accesso alle informazioni che essi forniscono alle agenzie dagli stessi nominate. L’introduzione di tali obblighi di comunicazione intende migliorare la qualità e la trasparenza del processo di rating per gli strumenti finanziari strutturati, e potrebbe anche contribuire ad aumentare la concorrenza tra le agenzie di rating del credito. Inoltre, i nuovi obblighi sono in certa misura simili alle regole applicate dalla Commissione statunitense di vigilanza sulla Borsa (SEC) a partire dal giugno 2010 (8). La convergenza tra il quadro regolamentare dell’UE e quello degli USA, ove possibile, costituisce un aspetto importante per la promozione di condizioni di parità.

Tuttavia, la BCE desidera evidenziare taluni aspetti potenzialmente problematici relativi all'attuazione dei nuovi obblighi di comunicazione. In primo luogo, ai sensi delle disposizioni proposte, si ritiene che l’agenizia di rating del credito nominata per operare il rating del credito in un caso determinato sarà sottoposta a una maggiore concorrenza da parte di altre agenzie di rating del credito idonee (agenzie di rating del credito non nominate). In particolare, emettere rating del credito non sollecitati potrebbe essere più agevole per le agenzie di rating del credito non nominate, dal momento che sarà concesso loro l’accesso alle informazioni fornite dall’emittente all’agenzia di rating del credito nominata. Tuttavia, considerevoli barriere potrebbero frapporsi all’accesso al mercato da parte delle agenzie di rating del credito non nominate, in relazione a: a) i criteri legali d’idoneità per l'accesso alle informazioni dell'emittente; e b) la conoscenza informale di cui l’agenzia di rating del credito nominata dispone in virtù del suo durevole rapporto con l’emittente. Infatti, l'esperienza relativa alle regole in materia di trasparenza introdotte dalla SEC non ha ancora confermato in via definitiva che le stesse producano un effetto sostanziale sulle pratiche delle agenzie di rating del credito, in particolare determinando un aumento della quantità dei rating del credito non sollecitati. In secondo luogo, la possibilità di ottenere più rating del credito potrebbe permettere agli emittenti di selezionare quello avente le condizioni più favorevoli («rating shopping»), il che potrebbe condurre le CRA a competere per la fornitura dei rating più attraenti. Ciò potrebbe avere effetti negativi sulla qualità dei rating emessi. In terzo luogo, dovrà esaminarsi anche la situazione dell’emittente stesso, tenendo in considerazione elementi quali: a) l’onere legato alla concessione dell’accesso alle informazioni alle agenzie di rating del credito non nominate; e b) la tutela contro ogni potenziale uso improprio delle informazioni ricevute da parte delle agenzie di rating del credito non nominate.

La BCE prende atto del fatto che che le disposizioni in materia di trasparenza stabilite nei proposti nuovi articoli 8 bis e 8 ter hanno ricevuto ampio sostegno nell’ambito dei lavori preparatori del regolamento proposto (9). Di conseguenza, la BCE propone solo modifiche ridotte (10). Al contempo raccomanda che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati segua attentamente gli sviluppi nei settori citati, in connessione all’attuazione del regolamento proposto, di modo che la Commissione possa proporre gli opportuni adattamenti sulla scorta dell’esperienza acquisita (11).

4.

La BCE si aspetta inoltre che, sulla scorta dell’esperienza acquisita con le regole introdotte dal regolamento proposto, la Commissione intrapenda un lavoro di più ampio respiro sulle disposizioni in materia di trasparenza relative all’emissione di rating del credito. Al fine di ottenere l’effetto desiderato, le disposizioni in materia di trasparenza dovrebbero operare un bilanciamento tra gli interessi economici degli emittenti che forniscono informazioni sensibili all'agenzia di rating del credito da un lato, e le necessità per le banche centrali, le autorità di vigilanza e gli altri soggetti interessati, di dispore di un più vasto accesso alle informazioni che permetta una valutazione indipendente della prestazione della agenzie di rating del credito, dall’altro. Tutti gli elementi di cui sopra hanno particolare rilievo nel mercato della cartolarizzazione. A tal riguardo, l’Eurosistema mira ad ottenere l’accesso ad informazioni distinte per ciascun prestito, che consentano una valutazione dinamica dei rischi per gli strumenti cartolarizzati, come parte del quadro per la valutazione delle garanzie.

Osservazioni di carattere specifico

Incremento della trasparenza del processo di rating

5.

Il regolamento proposto richiede che ciascuna agenzia di rating del credito nominata invii ai propri concorrenti un elenco degli strumenti finanziari strutturati sui quali in atto fornisce il rating del credito, unitamente all’indirizzo del sito Internet ove l’emittente archivia le informazioni utilizzate nella preparazione dei rating del credito. Le agenzie di rating del credito non nominate possono ottenere l'accesso a tali informazioni, a condizione che: a) al momento della richiesta, abbiano adottato i sistemi e la struttura organizzativa per la protezione della riservatezza di tali informazioni; e b) dopo l'accesso alle informazioni, emettano annualmente rating del credito su almeno il 10 % degli strumenti finanziari strutturati per i quali abbiano richiesto tali informazioni (12). La BCE raccomanda che il regolamento proposto definisca più chiaramente: in primo luogo il metodo utilizzato dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati per verificare il rispetto di tali criteri, in secondo luogo il metodo di calcolo utilizzato per verificare il rispetto del secondo criterio (13) e, in terzo luogo, i casi in cui il mancato rispetto del secondo criterio possa condurre all’imposizione di sanzioni (14).

6.

La BCE inoltre fà le seguenti raccomandazioni con l’intenzione di risolvere le problematiche specificate nel paragrafo 3.

In primo luogo, le agenzie di rating del credito dovrebbero essere tenute a segnalare ogni sei mesi all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati i dati relativi al numero di rating del credito che hanno emesso in un dato periodo, disaggregandoli al fine di mostrare: a) i rating del credito richiesti da un ente oggetto di valutazione o da un terzo correlato; e b) i rating del credito non sollecitati, assieme ai dati sulle quote di tali rating del credito non sollecitati che siano stati migliori, uguali o peggiori dei relativi rating del credito emessi dalla pertinente agenzia di rating del credito nominata. Tale segnalazione dovrebbe essere contenuta in comunicazioni periodiche effettuate dalle agenzie di rating del credito all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (15).

In secondo luogo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dovrebbe essere incaricata di controllare l’attuazione dei proposti nuovi articoli 8 bis e 8 ter al fine di identificare: a) l’impatto di tali disposizioni sulla quantità e qualità dei rating del credito emessi, inclusi i rating del credito non sollecitati; b) l’eventuale necessità di modificare i criteri d’idoneità per le agenzie di rating del credito non nominate, al fine di evitare barriere eccessive all’accesso al mercato; c) l’onere imposto agli emittenti; e d) l’eventuale necessità di proteggere gli emittenti dall’uso improprio delle informazioni da loro fornite alle agenzie di rating del credito non nominate. La Commissione dovrebbe poi procedere alla revisione dei proposti nuovi articoli 8 bis e 8 ter sulla base di una relazione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati entro un determinato periodo dopo la loro entrata in vigore.

Comunicazione di informazioni all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e all’Eurosistema

7.

La BCE nota che le agenzie di rating del credito dovranno fornire i dati storici relativi alle loro prestazioni ad un registro centrale creato dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (16). La BCE raccomanda che tali dati abbiano un formato comparabile e coerente con il quadro statistico dell’Unione. Nella strutturazione ed archiviazione dei dati, dovrebbero usarsi il più possibile codici identificativi e standard comuni (ad esempio attraverso l’uso di informazioni di riferimento stanndardizzate, come i codici ISIN).

8.

Inoltre, come sottolineato nel contributo dell'Eurosistema del 2008, il nuovo quadro regolamentare relativo alle agenzie di rating del credito dovrebbe consentire un idoneo livello di cooperazione tra le autorità di vigilanza e l’Eurosistema. L’Eurosistema ha grande interesse nel settore dei rating del credito, in quanto connesso al suo ruolo nel campo della stabilità finanziaria. Peraltro, un quadro regolamentare a livello dell'Eurosistema per il controllo delle agenzie di rating del credito è già operativo (17). Di conseguenza, la BCE apprezza le disposizioni in materia di scambio di informazioni stabilite nel proposto articolo 27 del regolamento (CE) n. 1060/2009. Nondimeno, la BCE raccomanda che questa disposizione dovrebbe garantire al SEBC e alla BCE, nonché alle autorità degli Stati membri da specificarsi, l'accesso alle informazioni pertinenti per l'esercizio delle proprie funzioni ai sensi di legge.

Proposte redazionali

Laddove la BCE raccomandi che il regolamento proposto sia modificato, una proposta redazionale specifica a tal fine è contenuta nell’allegato ed è accompagnata da una nota esplicativa.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 novembre 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 289 definitivo.

(2)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

(3)  Settembre 2008 (di seguito «il contributo dell’Eurosistema del 2008»), disponibile sul sito Internet della BCE all’indirizzo: http://www.ecb.europa.eu

(4)  GU C 115 del 20.5.2009, pag. 1.

(5)  Pagina 4.

(6)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(7)  Si veda l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento proposto.

(8)  Si vedano: la modifica della Rule 17g-5 della parte 240 del Securities Exchange Act del 1934, la SEC Release n. 34-61050 (23 novembre 2009), Registro Federale, vol. 74, n. 232, pag. 63832 (4 dicembre 2009) (di seguito la «rule 240.17g-5 SEC modificata»), disponibile sul sito Internet della SEC al sito web: (http://www.sec.gov). La rule 240.17g-5 SEC modificata si applica agli emittenti statunitensi a partire dal 2 giugno 2010 e si applicherà agli emittenti non statunitensi che nomineranno un’agenzia di rating del credito con sede negli Stati Uniti a partire dal 2 dicembre 2010; si veda anche «l’Ordinanza della SEC del 19 maggio 2010 che concede un’esenzione condizionata temporanea dagli obblighi della rule 17g-5 in conformità del Securities Exchange Act del 1934 e richiesta di commenti» (Release n. 34-62120), disponibile sul sito web della SEC.

(9)  Si confronti l’attuale formulazione del regolamento proposto con quella contenuta nel progetto di compromesso della presidenza del 7 ottobre 2010, 2010/0160 (COD), pag. 17.

(10)  Si vedano gli ulteriori commenti di cui al paragrafo 5.

(11)  Si vedano gli ulteriori commenti di cui al paragrafo 6.

(12)  Si veda il testo proposto dell’articolo 8 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

(13)  Si confronti la bozza attuale con la sezione (a)(3)(iii)(B)(1) della rule n. 240.17g-5, SEC modificata.

(14)  Si veda la nuova formulazione proposta dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009, assieme al testo proposto della proposta sezione I(w) dell’allegato III al regolamento (CE) n. 1060/2009.

(15)  Si veda la nuova formulazione proposta dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009, assieme alla parte II, sezione E, dell’allegato I al regolamento (CE) n. 1060/2009.

(16)  Si veda la nuova formulazione proposta dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009.

(17)  Si vedano il contributo dell’Eurosistema del 2008, pag. 5 e la Sezione 6.3 («Quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia») dell’allegato I all’indirizzo BCE/2000/7 del 31 agosto 2000 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell’Eurosistema, GU L 310 dell'11.12.2000, pag. 1.


ALLEGATO

Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche proposte dalla BCE (1)

Modifica n. 1

Terzo visto (nuovo)

Nessun testo.

«visto il parere della Banca centrale europea»,

Motivazione

Poiché la BCE deve essere consultata in merito al regolamento proposto in base a quanto disposto dagli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato, dovrebbe essere inserito nel regolamento proposto un riferimento volto a chiarire tale punto, in linea con il secondo paragrafo dell’articolo 296 del Trattato, ai sensi del quale gli atti giuridici fanno riferimento, tra l’altro, a pareri previsti dai trattati.

Modifica n. 2

Considerando 5, considerando 11 bis e 16 bis (nuovi)

«(5)

Al fine di rafforzare la competitività tra le agenzie di rating del credito, evitare possibili conflitti di interesse per le agenzie di rating del credito derivanti dall’applicazione del modello “issuer-pays” (pagamento da parte dell’emittente), che possono risultare particolarmente virulenti nel caso di rating di strumenti finanziari strutturati, e, infine, onde migliorare la trasparenza e la qualità dei rating degli strumenti finanziari strutturati, le agenzie di rating del credito registrate o certificate devono avere il diritto di accedere a un elenco di strumenti finanziari strutturati in corso di valutazione da parte delle agenzie concorrenti. Le informazioni utilizzate per emettere tali rating devono essere fornite dall’emittente o da terzi collegati, in modo da consentire l’emissione di rating non sollecitati e in competizione con quelli emessi riguardo strumenti finanziari strutturati. L’emissione di detti rating non sollecitati deve promuovere l’utilizzo di più rating per ciascuno strumento finanziario strutturato. L’accesso ai siti internet va concesso solo se l’agenzia di rating del credito è in grado di assicurare riservatezza riguardo le informazioni richieste.»

«(5)

Il rating di strumenti finanziari strutturati può risentire in modo particolare dei conflitti di interesse per le agenzie di rating del credito connessi al modello “issuer-pays” (pagamento da parte dell’emittente), , Al fine di risolvere la questione, dovrebbe rafforzarsi la concorrenza fra le agenzie di rating del credito attraverso la creazione di incentivi volti all’uso di più rating del credito e, di conseguenza al miglioramento della trasparenza e della qualità del processo di rating. , Di conseguenza, le agenzie di rating del credito registrate o certificate devono avere il diritto di accedere a un elenco di strumenti finanziari strutturati in corso di valutazione da parte delle agenzie concorrenti. Le informazioni utilizzate per emettere tali rating devono essere fornite dall’emittente o da terzi collegati, in modo da consentire l’emissione di rating non sollecitati e in competizione con quelli emessi riguardo strumenti finanziari strutturati. L’accesso ai siti internet va concesso solo se l’agenzia di rating del credito è in grado di assicurare riservatezza riguardo le informazioni richieste. L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dovrebbe essere incaricata di controllare l’attuazione di tali disposizioni in materia di trasparenza e di redigere una relazione che analizzi il loro impatto concreto sulla pratica dell’emissione dei rating del credito e la necessità di eventuali modifiche.

(11 bis)

Al fine di permettere all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di effettuare una vigilanza effettiva, le agenzie di rating del credito dovrebbero rendere disponibili le informazioni sui propri dati storici presso un registro centrale creato dalla stessa Autorità. Ciò dovrebbe avvenire in un formato coerente con il quadro statistico dell’Unione e che renda agevole la comparazione diretta tra i dati storici forniti da diverse agenzie di rating del credito. Inoltre, al fine di salvaguardare il corretto funzionamento della pratica di emissione di rating del credito non sollecitati, le comunicazioni periodiche fatte dalle agenzie di rating del credito all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dovrebbero includere informazioni specifiche relative all’emissione di tali rating.

(16 bis)

Le pertinenti autorità di vigilanza, le banche centrali degli Stati membri, il Sistema europeo di banche centrali e la Banca centrale europea, nella loro qualità di autorità monetarie, il Comitato europeo per il rischio sistemico nonché, se del caso, le altre autorità pubbliche responsabili per la vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di regolamento, dovrebbero avere accesso alle informazioni raccolte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati dalle agenzie di rating del credito, che siano pertinenti all’esercizio delle loro funzioni

Motivazione

Si vedano i paragrafi da 5 a 8 del parere. Tali modifiche sono collegate alle modifiche da 3 a 7.

Modifica n. 3

Articolo 1, paragrafo 4, del regolamento proposto.

«4.   Sono inseriti i seguenti articoli 8 bis e 8 ter:

“Articolo 8 bis

Informazioni su strumenti finanziari strutturati

2.

In caso altre agenzie di rating del credito registrate o certificate in base al presente regolamento richiedano accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1, esse vi potranno accedere immediatamente a condizione che soddisfino l’insieme delle condizioni riportate di seguito:

a)

i loro sistemi e la loro struttura organizzativa devono assicurare la riservatezza delle informazioni;

b)

esse devono fornire, su base annua, rating per almeno il 10 % degli strumenti finanziari strutturati riguardo ai quali hanno chiesto accesso alle informazioni come previsto al paragrafo 1.

…” »

«4.   Sono inseriti i seguenti articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater :

“Articolo 8 bis

Informazioni su strumenti finanziari strutturati

2.

In caso altre agenzie di rating del credito registrate o certificate ai sensi del presente regolamento richiedano accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1, esse vi potranno accedere immediatamente a condizione che abbiano ricevuto l’autorizzazione di cui al paragrafo 2 ter.:

2 bis.

Una agenzia di rating del credito che, ai sensi del paragrafo 2, abbia accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 in relazione a più di 10 strumenti finanziari strutturati nell’ambito di un anno civile deve emettere, nell’ambito dello stesso anno civile, rating del credito rispetto ad almeno il 10 % degli strumenti finanziari strutturati con riferimento ai quali ha avuto accesso alle informazioni.

2 ter.

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati verifica su base annuale che le agenzie di rating del credito registrate o certificate ai sensi del presente regolamento soddisfino le seguenti condizioni:

a)

siano dotate dei sistemi e della struttura organizzativa per assicurare la riservatezza delle informazioni di cui al paragrafo 1; e

b)

soddisfino, in relazione al precedente anno civile, i requisiti specificati nel paragrafo 2 bis.

Qualora l’esito della verifica sia positivo, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati emette un’autorizzazione volta a permettere l’accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1, valida per un periodo di 12 mesi.

Articolo 8 quater

Revisione

1.

Entro l’1 aprile 2012, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati redige una relazione per analizzare l’esperienza maturata in relazione all’applicazione degli articoli 8 bis e 8 ter. La relazione dovrebbe affrontare in particolare le seguenti questioni: a) l’impatto di tali articoli sulla quantità e qualità dei rating del credito emessi, inclusi i rating del credito non sollecitati; b) l’eventuale necessità di modificare i criteri d’idoneità descritti nell’articolo 8bis, paragrafo 2, al fine di evitare barriere eccessive rispetto all’accesso al mercato; c) l’onere imposto agli emittenti; e d) l’eventuale necessità di proteggere gli emittenti dall’uso improprio delle informazioni fornite dalle stesse alle agenzie di rating del credito diverse da quelle da essi nominate.

2.

A seguito della presentazione da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione, laddove opportuno, avanza proposte al fine di modificare gli articoli 8 bis e 8 ter.” »

Motivazione

Si vedano i paragrafi da 5 a 6 del parere

Modifica n. 4

Articolo 1, paragrafo 7, del regolamento proposto.

«7.   All’articolo 11, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente testo:

“2.   Un’agenzia di rating del credito mette a disposizione presso un registro centrale, creato dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, informazioni sui propri dati storici, fra cui i dati di frequenza di transizione dei rating, sui rating del credito emessi in passato e sulle relative modifiche. Un’agenzia di rating del credito fornisce le informazioni a detto registro centrale in un formato standardizzato come disposto dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Quest’ultima rende pubbliche tali informazioni e pubblica informazioni sintetiche sui principali sviluppi osservati su base annuale.

….” »

«7.   All’articolo 11, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente testo:

“2.   Un’agenzia di rating del credito mette a disposizione presso un registro centrale, creato dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, informazioni sui propri dati storici, fra cui i dati di frequenza di transizione dei rating, sui rating del credito emessi in passato e sulle relative modifiche. Un’agenzia di rating del credito fornisce le informazioni a detto registro centrale in un formato standardizzato, fornito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in un formato coerente con il quadro statistico dell'Unione e che faciliti, attraverso il ricorso a codici identificativi e standard comuni, la comparazione diretta tra dati storici forniti da diverse agenzie di rating del credito. Quest’ultima rende pubbliche tali informazioni e pubblica informazioni sintetiche sui principali sviluppi osservati su base annuale.

…” »

Motivazione

Si veda il paragrafo 7 del parere

Modifica n. 5

Articolo 1, paragrafo 17, del regolamento proposto.

«17.   Gli articoli 26 e 27 sono sostituiti dal seguente testo:

“…

Articolo 27

Scambio di informazioni

(2)

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati può trasmettere alle autorità competenti preposte alla vigilanza delle imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, alle banche centrali, al Sistema europeo di banche centrali e alla Banca centrale europea, nella loro qualità di autorità monetarie, al Comitato europeo per il rischio sistemico nonché, ove applicabile, alle altre autorità pubbliche responsabili della vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di regolamento le informazioni riservate intese all’esercizio delle loro funzioni. Analogamente, nulla osta a che le autorità o gli organismi summenzionati comunichino all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati le informazioni di cui questa può necessitare per adempiere alle funzioni attribuitele dal presente regolamento.” »

«17.   Gli articoli 26 e 27 sono sostituiti dal seguente testo:

“…

Articolo 27

Scambio di informazioni

(2)

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati trasmette alle autorità competenti preposte alla vigilanza delle imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, alle banche centrali degli Stati membri, al Sistema europeo di banche centrali e alla Banca centrale europea, nella loro qualità di autorità monetarie, al Comitato europeo per il rischio sistemico nonché, ove applicabile, alle altre autorità degli Stati membri responsabili della vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di regolamento le informazioni riservate intese all’esercizio delle loro funzioni. Analogamente, nulla osta a che le autorità o gli organismi summenzionati comunichino all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati le informazioni di cui questa può necessitare per adempiere alle funzioni attribuitele dal presente regolamento.” »

Motivazione

Si veda il paragrafo 8 del parere

Modifica n. 6

Punto 3 dell’allegato I al regolamento proposto (nuovo)

No text.

«3.

Nella parte II della sezione E, il punto 1 sostituito dal testo seguente:

“1.

ogni sei mesi:

a)

i dati sui tassi storici di inadempimento relativi alle sue categorie di rating, distinguendo tra le zone geografiche principali degli emittenti e la loro evoluzione nel tempo; e

b)

i dati circa la quantità di rating del credito emessi in un dato periodo di segnalazione, disaggregandoli al fine di mostrare: i) i rating del credito richiesti da un ente oggetto di valutazione o da un terzo correlato; e ii) i rating del credito non sollecitati, assieme ai dati che indicano la quota di tali rating del credito non sollecitati che siano stati migliori, uguali o peggiori dei pertinenti rating del credito emessi dall’agenzia di rating del credito nominata da un’entità valutata o da terzi ad essa collegati.”

…»

Motivazione

Si veda il paragrafo 6 del parere

Modifica n. 7

Allegato II al regolamento proposto

«Il seguente allegato III è aggiunto al Regolamento (CE) n. 1060/2009:

SANZIONI

Violazioni

I.   Violazioni connesse ai conflitti di interesse e ai requisiti organizzativi o operativi

w)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 8 bis, paragrafo 2, lettera b), quando omette di fornire, su base annua, rating per almeno il 10 % degli strumenti finanziari strutturati riguardo ai quali ha chiesto l’accesso alle informazioni sul sito internet messo a disposizione dall’emittente o da terzi collegati.

…” »

«Il seguente allegato III è aggiunto al Regolamento (CE) n. 1060/2009:

SANZIONI

Violazioni

I.   Violazioni connesse ai conflitti di interesse e ai requisiti organizzativi o operativi

w)

L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 8 bis, paragrafo 2 bis, quando in un dato anno civile accede alle informazioni relative a più di 10 strumenti finanziari strutturati sul sito o sui siti internet forniti ai sensi dell’articolo 8 bis, paragrafo 2, ma omette di emettere rating del credito per almeno il 10 % degli strumenti finanziari strutturati riguardo ai quali ha avuto accesso atali informazioni

…”»

Motivazione

Si veda il paragrafo 5 del parere


(1)  Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.


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