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Documento 52006HB0013

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 6 ottobre 2006 , relativa all'adozione di talune misure per una protezione più efficace delle banconote in euro contro la contraffazione (BCE/2006/13)

GU C 257 del 25.10.2006, pagg. 16–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

25.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 257/16


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 6 ottobre 2006

relativa all'adozione di talune misure per una protezione più efficace delle banconote in euro contro la contraffazione

(BCE/2006/13)

(2006/C 257/07)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l'articolo 106, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e in particolare l'articolo 16 e l'articolo 34.1,

Considerando quanto segue:

(1)

Il trattato e lo statuto hanno affidato alla Banca centrale europea (BCE) e, su sua autorizzazione, alle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri senza deroga, il compito di emettere banconote in euro.

(2)

Assicurare l'integrità e il buono stato di conservazione delle banconote in euro in circolazione e, di conseguenza, la fiducia del pubblico nelle banconote in euro, rientra in tale compito.

(3)

Il quadro di riferimento dell'Eurosistema per l'identificazione delle banconote in euro contraffatte e la selezione dei biglietti in euro non più idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante (1) (di seguito il «quadro di riferimento») stabilisce principi e procedure armonizzati per il ricircolo delle banconote nell'area dell'euro. In particolare, qualora i controlli sull'autenticità e sull'idoneità alla circolazione debbano essere effettuati per il tramite di apparecchiature di selezione e accettazione dei biglietti, potranno essere utilizzate ai fini dei controlli delle banconote da reimmettere in circolo solo quelle verificate positivamente da una BCN. In tale contesto, le BCN offrono ai fabbricanti dei test comuni per tali apparecchiature, validi lungo tutta l'area dell'euro e da effettuarsi utilizzando una selezione di test comune, che contiene tra le altre cose classi selezionate di banconote in euro contraffatte. Tali test necessitano la disponibilità delle banconote contraffatte della stessa classe sia per la costituzione iniziale sia per il rifornimento delle selezioni di test comuni nonchè, di conseguenza, il regolare scambio e il trasporto di tali banconote all'interno dell'Unione europea tra le BCN.

(4)

L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2001 del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (2) obbliga le autorità competenti a trasmettere senza indugio ai Centri nazionali di analisi (CNA) gli esemplari necessari richiesti di ogni tipo di banconota sospettata di essere falsa, ai fini di analisi e identificazione. I CNA sono inoltre obbligati a inviare alla BCE ogni nuovo tipo di banconota sospettata di essere falsa che corrisponda ai criteri fissati dalla BCE ai fini di analisi e classificazione.

(5)

Gli obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1338/2001 in capo sia alle autorità nazionali competenti sia ai CNA si applicano fatti salvi i principi di diritto penale nazionale. In particolare, tali obblighi non possono impedire che le banconote sospettate di essere false vengano utilizzate o conservate come prova in processi penali. In diversi Stati membri ciò ostacola severamente la disponibilità delle banconote in euro per i CNA e le BCN che non sono CNA.

(6)

L'utilizzo di apparecchiature di selezione e accettazione dei biglietti, il loro collaudo e il loro costante miglioramento sono strumenti atti a facilitare l'individuazione di banconote false contribuendo così a far circolare le banconote in euro in maniera tale da essere protette contro la contraffazione.

(7)

E' di conseguenza cruciale che venga permesso il trasferimento delle banconote in euro dai CNA e dalle BCN che non sono CNA anche ai fini del quadro di riferimento, con il dovuto riguardo nei confronti dei processi penali pendenti.

(8)

L'articolo 10 del trattato richiede agli Stati membri, ivi compresi il corpo di polizia e le autorità giudiziarie, di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficacia del diritto comunitario.

(9)

Una efficace tutela dell'euro contro la contraffazione costituisce un elemento importante del diritto comunitario. Gli sforzi per prevenire la contraffazione riguardano sia la Comunità, in virtù della sua competenza rispetto alla moneta unica, sia gli Stati membri, in virtù della loro competenza nell'ambito del diritto penale e di polizia, ai fini della lotta alla criminalità organizzata.

(10)

In generale, il diritto penale e le regole di procedura penale non rientrano nella competenza della Comunità a meno che ciò non sia necessario per assicurare l'efficacia del diritto comunitario. In tutti gli altri casi, potrebbe essere richiesta l'adozione di misure conformi al Titolo VI del Trattato sull'Unione europea sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

(11)

L'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea prevede che l'obiettivo che la UE si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia sviluppando tra gli Stati membri un'azione in comune attraverso, inter alia, l'approssimazione delle norme in materia penale negli Stati membri.

(12)

La responsabilità dell'Eurosistema di assicurare l'integrità e il buono stato di conservazione delle banconote in euro in circolazione comporta che vengano formulate delle raccomandazione su taluni obiettivi di politica, lasciando al tempo stesso alla UE e alle autorità nazionali la valutazione di tali obiettivi e l'adozione delle misure appropriate ai fini della loro attuazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

La Commissione europea dovrebbe considerare di proporre un'estensione dei poteri dei CNA e delle BCN che non sono CNA in maniera tale da poter conservare gli esemplari di banconote identificati e analizzati e richiedere e trasportare legittimamente tali banconote nell'ambito della UE ai fini del quadro di riferimento. In particolare, l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1338/2001 dovrebbe essere modificato e l'articolo 4, paragrafo 3 di conseguenza eliminato. Tale ultimo paragrafo dovrebbe essere quanto meno modificato in modo che non sia pregiudicata la piena applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 attraverso la conservazione delle banconote false come prova in processi penali, ad eccezione del caso in cui tale applicazione sia impossibile, tenendo conto della quantità e del tipo dei falsi sequestrati.

2.

Se la modifica al regolamento (CE) n. 1338/2001 è indispensabile per permettere il trasporto dei falsi ai fini del quadro di riferimento, così come la cessione dei falsi da parte delle autorità nazionali, si potrebbe esaminare entro quale misura l'azione comune prevista dal Titolo VI del Trattato sulla UE possa essere utile a tal riguardo. In concreto, si potrebbe considerare l'applicabilità dell'Articolo 31, paragrafo 1, lettera e) del Trattato sulla UE, in quanto i falsi sequestrati sono utilizzati come prova in processi penali pendenti di fronte alle autorità giudiziarie nazionali. In particolare, gli Stati membri dovrebbero assicurare che, nei limiti in cui non vengano pregiudicati i diritti di coloro che sono sospettati e imputati, il personale dei CNA e delle BCN che non sono CNA possa trasportare legittimamente e conservare una determinata quantità di banconote sequestrate ai fini del quadro di riferimento, a condizione che esse vengano immediatamente restituite su richiesta della Procura o di altra autorità giudiziaria.

3.

A prescindere dall'adozione di tali misure, gli Stati membri possono ritenere necessario modificare la loro legislazione nazionale per facilitare la conservazione e il trasporto delle banconote sequestrate ai fini del quadro di riferimento. Gli Stati membri dovrebbero considerare in particolare di abolire le norme nazionali secondo cui le banconote sequestrate devono rimanere sempre negli archivi dei tribunali o essere distrutte o essere consegnate esclusivamente alla polizia o rimanere nel territorio nazionale.

4.

A prescindere dall'adozione delle misure di cui sopra, gli Stati membri dovrebbero considerare di incoraggiare e promuovere accordi pratici con le rispettive BCN, laddove le banconote false sono messe a diposizione di quest'ultime ai fini del quadro di riferimento, e scambiate tra le varie BCN, potenzialmente attraverso l'esercizio della discrezionalità propria della Procura o dell'autorità giudiziaria.

Tale raccomandazione è indirizzata al Consiglio dell'Unione europea, al Parlamento europeo, alla Commissione delle Comunità europee e agli Stati membri.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 ottobre 2006.

Il Presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Disponibile sul sito Internet www.ecb.int.

(2)  GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.


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